Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/04/1987 |
Numero: | 142 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il n. 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate [...] |
Art. 3. 1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 che non hanno [...] |
Art. 4. 1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del [...] |
Art. 5. 1. E' consentita sia l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale che quella per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della [...] |
Art. 6. 1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere [...] |
Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27944 - D.L. 16 aprile 1987, n. 142 [1].
Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria.
(G.U. 16 aprile 1987, n. 89)
1. Il n. 2 della tariffa allegata al
"2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:
sui corrispettivi netti ............................. 4 per cento".
2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella
3. Indipendentemente dal loro ammontare, sui corrispettivi degli spettacoli sportivi indicati al comma 1, è dovuta l'imposta sul valore aggio nella misura del 9 per cento.
4. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al n. 1 della tariffa allegata al
1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal
2. Le disposizioni dell'art. 3 del
3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle gestioni i cui titolari hanno notificato atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige nonchè nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'art. 1 del
4. Fino alla stessa data indicata nel comma 1 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la
5. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori nonchè le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.
1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'art. 3, secondo comma, del
2. Il primo comma dell'art. 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con
"La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'art. 18.".
3. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal
1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 87 del
2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'art. 3, comma 1, della
3. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'art. 13 del
1. E' consentita sia l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale che quella per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale per le seguenti operazioni:
a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande, soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;
b) cessioni di beni, soggette al predetto obbligo, effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c) cessioni di beni di produzione propria, soggette al predetto obbligo, effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui, ferma restando per le medesime la facoltà di opzione per le forniture ai committenti di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.
2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto dall'anno nel quale la dichiarazione stessa è presentata fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 30 aprile, anche da coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31 marzo, ed ha effetto a partire dal 1° marzo di tale anno ovvero dalla data di inizio dell'attività.
3. Il secondo comma dell'art. 1 della
"La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2 della
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione da apportare, per effetto delle variazioni delle aliquote di aggio di cui all'art. 3, allo stanziamento iscritto al capitolo 4667 (spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni finanziari predetti.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1, valutate in lire 5.250 milioni per l'anno finanziario 1987 ed in lire 7.000 milioni per gli anni finanziari successivi, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della