Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 04/07/1967 |
Numero: | 537 |
Sommario |
Art. 1. Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli [...] |
Art. 2. Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'art. 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate [...] |
§ 27.6.78 - Legge 4 luglio 1967, n. 537. [1]
Agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua.
(G.U. 14 luglio 1967, n. 175)
Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua i Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con
Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'art. 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua fino al limite di un terzo delle entrate complessive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalle Commissioni amministratrici e deliberato dal Consiglio comunale o dalla Assemblea consortile ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con
Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente devono essere sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'Azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della Commissione amministratrice e dal sindaco del Comune o dal presidente dell'Assemblea consortile; esse, agli effetti della garanzia, sono equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui all'art. 1 nonostante ogni disposizione contraria.
Gli enti e gli istituti finanziari di cui al precedente art. 1 sono altresì autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento ex novo da parte dei comuni e dei consorzi di comuni di impianti e reti di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie di costituende aziende comunali consorziali o speciali municipalizzate, fino al limite di un terzo delle entrate complessive determinate nel bilancio preventivo delle aziende stesse come definito nel piano tecnico-finanziario approvato in via definitiva dal consiglio comunale e dalla competente giunta provinciale amministrativa o dagli organi di controllo per le Regioni a statuto speciale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del testo unico approvato con
Le agevolazioni a favore dei comuni e dei consorzi di comuni - di cui al precedente comma - sono estese anche al caso di costituzione di nuove aziende municipalizzate a seguito di riscatto di servizi (gas ed acqua) gestiti precedentemente in regime di concessione [3] .
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma aggiunto dall'art. unico della
[3] Comma aggiunto dall'art. unico della