§ 77.4.50 - Legge 24 ottobre 1966, n. 934.
Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:24/10/1966
Numero:934


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967, il contributo dello Stato previsto dall'articolo 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a [...]
Art. 2.      Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sono conferite all'Istituto stesso e [...]
Art. 3.      Nei casi di inadempienza degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2 della presente legge, nonchè nei casi in cui il datore di lavoro non [...]


§ 77.4.50 - Legge 24 ottobre 1966, n. 934. [1]

Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie

(G.U. 14 novembre 1966, n. 285)

 

 

     Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967, il contributo dello Stato previsto dall'articolo 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a favore della Cassa unica per gli assegni familiari è devoluto nella misura stabilita dalla legge 17 dicembre 1958, n. 1206, al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli in aumento del contributo dello Stato previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1963, n. 329.

     A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° settembre 1965, il contributo dello 0,20 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, applicato in addizionale al contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, è dovuto a favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

     A far tempo dallo stesso periodo di paga l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponderà periodicamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, senza spese, le somme corrispondenti al gettito del contributo addizionale di cui al precedente comma.

     I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti, a cura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tra l'Istituto stesso e le Casse Mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano in relazione al numero degli iscritti negli elenchi anagrafici dei salariati e braccianti agricoli di dette Province per quanto attiene al contributo di cui al primo comma, ed in relazione al numero complessivo degli assicurati per quanto concerne il contributo di cui al secondo comma.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sono conferite all'Istituto stesso e ai suoi incaricati le facoltà attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti, nonchè dei libri contabili e altri documenti di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 

          Art. 3.

     Nei casi di inadempienza degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2 della presente legge, nonchè nei casi in cui il datore di lavoro non provvede, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni, al pagamento dei contributi relativi ai periodi di paga scaduti in ciascun mese, ovvero nei casi di omesso o insufficiente versamento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23, primo e terzo comma, e nell'art. 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

     Sono abrogati gli articoli 10 e il secondo e terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 gennaio 1952, n. 35.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.