Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.4 enti previdenziali |
Data: | 24/10/1966 |
Numero: | 934 |
Sommario |
Art. 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967, il contributo dello Stato previsto dall'articolo 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a [...] |
Art. 2. Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sono conferite all'Istituto stesso e [...] |
Art. 3. Nei casi di inadempienza degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2 della presente legge, nonchè nei casi in cui il datore di lavoro non [...] |
§ 77.4.50 - Legge 24 ottobre 1966, n. 934. [1]
Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
(G.U. 14 novembre 1966, n. 285)
Con decorrenza dal 1° gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967, il contributo dello Stato previsto dall'articolo 2, lettera b), della
A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° settembre 1965, il contributo dello 0,20 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della
A far tempo dallo stesso periodo di paga l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponderà periodicamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, senza spese, le somme corrispondenti al gettito del contributo addizionale di cui al precedente comma.
I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti, a cura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tra l'Istituto stesso e le Casse Mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano in relazione al numero degli iscritti negli elenchi anagrafici dei salariati e braccianti agricoli di dette Province per quanto attiene al contributo di cui al primo comma, ed in relazione al numero complessivo degli assicurati per quanto concerne il contributo di cui al secondo comma.
Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sono conferite all'Istituto stesso e ai suoi incaricati le facoltà attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti, nonchè dei libri contabili e altri documenti di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
Nei casi di inadempienza degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2 della presente legge, nonchè nei casi in cui il datore di lavoro non provvede, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni, al pagamento dei contributi relativi ai periodi di paga scaduti in ciascun mese, ovvero nei casi di omesso o insufficiente versamento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23, primo e terzo comma, e nell'art. 24 della
Sono abrogati gli articoli 10 e il secondo e terzo comma dell'articolo 11 della
[1] Abrogata dall'art. 1 del