§ 95.1.502 - D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108.
Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:05/08/2024
Numero:108


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo
Art. 2.  Modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari
Art. 3.  Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni
Art. 4.  Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale
Art. 5.  Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche
Art. 6.  Differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024
Art. 7.  Disposizioni finanziarie
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 95.1.502 - D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108.

Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

(G.U. 5 agosto 2024, n. 182)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

     Visto l'articolo 17 della legge n. 111 del 2023, recante i principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, nonchè di potenziamento del regime di adempimento collaborativo e, in particolare, il comma 1, lettere a), b), c), d), e) f), g), numeri 1) e 2), e h), numero 2);

     Visti, inoltre, gli articoli 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 3, comma 1, lettera a), della legge n. 111 del 2023;

     Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

     Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

     Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»;

     Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo»;

     Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale dispone che: «Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo»;

     Vista la necessità di apportare modifiche al decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»;

     Vista la necessità di apportare modifiche al Titolo II del citato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disciplina del Concordato preventivo biennale»;

     Vista la necessità di apportare modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 4 luglio 2024;

     Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta 4 luglio 2024;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2024;

     Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo

     1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, comma 1-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di certificazione infedele si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento di cui al comma 1-ter, nonchè in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.».

     b) all'articolo 6:

     1) al comma 3-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonchè l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano i commi 3 e 4.»;

     2) il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.»;

     3) al comma 6, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per i soggetti di cui al secondo periodo, l'esonero dalla prestazione di garanzia si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.»;

     4) dopo il comma 6-quater, è inserito il seguente: «6-quinquies. Le riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si cumulano con quella prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;

     c) all'articolo 7, il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

     «1-quater. Il regime è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.»;

     d) all'articolo 7-bis, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello;

     b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.».

     2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.».

     3. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo, di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, alla data del 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 6, comma 3-ter, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 2. Modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari

     1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

     «5-bis. I programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.».

     2. All'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il versamento relativo al mese di dicembre è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.».

     3. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «16 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre».

     4. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».

     5. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Dal 2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».

     6. Al decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 11:

     1) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre» e le parole: «nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «decimo mese»;

     2) al comma 3, le parole: «1° aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile», le parole: «30 settembre», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre» e le parole: «nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «decimo mese»;

     b) all'articolo 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.»;

     c) all'articolo 24, comma 1, le parole: «dell'importo complessivo» sono soppresse.

 

     Art. 3. Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni

     1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

     b) all'articolo 3-bis:

     1) al comma 2, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

     2) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.».

     2. All'articolo 15-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole; «entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto».

     3. Agli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

     4. All'articolo 54-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

     5. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito» sono sostituite dalle seguenti: «è ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito».

     6. All'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «di trenta giorni» sono soppresse.

     7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

     Art. 4. Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale

     1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8:

     1) al comma 1, le parole: «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile»;

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Per il 2024 i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023.»

     b) all'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.»;

     c) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.»

     d) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

     «b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;

     b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;

     b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale.»;

     e) all'articolo 15:

     1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54.»;

     2) al comma 2, dopo la parola «nonchè» sono inserite le seguenti: «i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e»;

     f) all'articolo 16:

     1) al comma 1, lettera a), le parole: «nonchè minusvalenze e sopravvenienze passive» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti»;

     2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico;»;

     3) al comma 2, le parole: «le minusvalenze e sopravvenienze passive» sono sostituite dalle seguenti: «le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti» e le parole: «i redditi» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili e le perdite»;

     4) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.»;

     g) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Art. 17 (Valore della produzione netta oggetto di concordato). - 1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

     2. Il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.»;

     h) all'articolo 19:

     1) al comma 2, le parole: «, eccedenti la misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, eccedenti la misura del 30 per cento»;

     2) al comma 3, dopo le parole: «sono riconosciuti i benefici» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto,»;

     i) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

     «Art. 20 (Determinazione degli acconti). - 1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

     2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

     a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;

     b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17;

     c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

     3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;

     l) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

     «Art. 20 bis. (Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale). - 1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

     a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;

     b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

     c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

     2. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

     3. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.»;

     m) all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

     «b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 1994, n. 190;

     b-ter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale;

     b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.»;

     n) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 2, lettera a), le parole: «e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto» sono soppresse;

     2) al comma 3, le parole: «lettere a), b) e c), numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»;

     3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.»;

     o) all'articolo 24, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 11», sono aggiunte in fine, le seguenti: «, comma 1, lettere a) e b)»;

     p) all'articolo 30, comma 2, le parole: «, eccedenti la misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, eccedenti la misura del 30 per cento»;

     q) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

     «Art. 31 (Determinazione degli acconti). - 1. L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

     2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

     a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;

     b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

     3. La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;

     r) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

     «Art. 31 bis. (Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario). - 1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     2. In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.

     3. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.»;

     s) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 190, maggiorato del 50 per cento.»;

     t) all'articolo 37, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.»;

     u) l'articolo 38 è abrogato.

 

     Art. 5. Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

     1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al quarto comma, le parole «, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile» sono soppresse;

     b) al quinto comma, l'ultimo periodo è soppresso;

     c) il sesto comma è sostituito dal seguente:

     «La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente può sempre dimostrare che:

     a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;

     b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;

     c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.».

 

     Art. 6. Differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024

     1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dall'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 244, della predetta legge n.  197 del 2022.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, valutati in euro 2.591.227 per l'anno 2024, euro 105.682.455 per l'anno 2025 ed euro 5.182.455 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.