§ 93.4.160 - Legge 11 febbraio 1970, n. 34.
Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:11/02/1970
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, modificata con [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, non si applicano sugli importi complessivi [...]
Art. 3.      Salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole disposizioni, gli importi delle competenze di cui agli articoli 26, 30, 36, 37 punto A), 38, 39, 40, secondo [...]
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1960, n. 182, è sostituito dal seguente
Art. 5.  Disposizioni transitorie
Art. 6.      Per l'anno finanziario 1969 il Ministro ha facoltà di disporre per la liquidazione forfettaria dei miglioramenti derivanti dall'applicazione della presente legge, nei [...]
Art. 7.      L'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1969 in milioni 9.500, per l'anno 1970 in milioni 19.000 e per l'anno 1971 in milioni 28.300, sarà iscritto [...]
Art. 1.  Generalità - Residenza
Art. 2.  Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione
Art. 3.  Missioni continuative
Art. 4.  Qualifiche e promozioni
Art. 5.  Computo delle distanze - Riposo dopo viaggi di lunga durata
Art. 6.  Computo della durata della missione
Art. 7.  Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni - Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine
Art. 8.  Congedo, infortunio, malattia durante la missione o durante il servizio comunque svolto fuori residenza
Art. 9.  Dipendenti che si recano fuori residenza perchè citati in giudizio come testimoni
Art. 10.  Altri casi in cui compete l'indennità di trasferta
Art. 11.  Viaggi e rimborso delle spese di viaggio
Art. 12.  Indennità chilometrica - Rimborsi
Art. 13.  Indennità di trasferta al personale di macchina e dei treni
Art. 14.  Indennità fisse mensili sostitutive dell'indennità di trasferta
Art. 15.  Rimborso delle spese per trasporto materiali e strumenti
Art. 16.  Trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie
Art. 17.  Traslochi che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi
Art. 18.  Indennità e rimborsi relativi al trasloco
Art. 19.  Indennità di prima sistemazione
Art. 20.  Trasloco della famiglia in comune viciniore alla residenza
Art. 21.  Indennità di trasloco al personale collocato a riposo
Art. 22.  Cambi di abitazione disposti dall'Azienda
Art. 23.  Rimborso della pigione
Art. 24.  Prescrizioni relative al rimborso della pigione
Art. 25.  Permessi per trasloco
Art. 26.      Al personale che risiede nelle località di confine sottoindicate o in località comprese tra queste e il confine italiano viene corrisposto un soprassoldo mensile del [...]
Art. 27.      Il soprassoldo di cui al precedente articolo è ridotto di un terzo per i dipendenti che non hanno persone di famiglia (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle) [...]
Art. 28.      Il soprassoldo si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio
Art. 29.      Il personale che svolge le mansioni proprie delle qualifiche o dei gruppi di qualifiche appresso indicati può essere incluso dall'Azienda in appositi turni di [...]
Art. 30.  [27]
Art. 31.  Disposizioni particolari
Art. 32.      E' considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre [...]
Art. 33.      Il compenso per lavoro straordinario spetta per le prestazioni comandate ed effettivamente rese, per esigenze di servizio, oltre la durata del lavoro ordinario
Art. 34.      Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso la cui misura è data, per ciascuna qualifica, dallo stipendio iniziale [...]
Art. 35.      Previa autorizzazione del direttore generale può essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna
Art. 36.  Soprassoldo per servizio notturno
Art. 37.      A) soprassoldo per lavoro domenicale
Art. 38.  Premi di lavoro
Art. 39.  Premio di percorrenza
Art. 40.  Indennità di pernottazione
Art. 41.  Compenso per assenza dalla residenza in sostituzione dell'indennità di trasferta
Art. 42.  Premio di economia
Art. 43.  Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente
Art. 44.  Servizi locali e speciali
Art. 45.  Premi di lavoro
Art. 46.  Premio di percorrenza
Art. 47.  Indennità di pernottazione
Art. 48.  Compenso per assenza dalla residenza in sostituzione dell'indennità di trasferta
Art. 49.  Servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio
Art. 50.  Soprassoldo per cumulo di funzioni
Art. 51.  Dipendenti delle stazioni in funzioni proprie del personale di scorta dei treni e personale di scorta dei treni incaricato di servizi speciali
Art. 52.  Premi di lavoro
Art. 53.  Premio di percorrenza
Art. 54.  Indennità di manovra
Art. 55.  [44]
Art. 56.      Al personale di equipaggio trattenuto a bordo dopo ultimato il turno di lavoro spetta il premio orario di presenza a bordo
Art. 57.  [45]
Art. 58.      Al dirigente nautico e al dirigente tecnico, nonchè al personale delle navi traghetto utilizzato presso l'Ufficio nautico in posto di pianta della qualifica rivestita, [...]
Art. 59.      Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori delle normali rotte di navigazione, al personale di equipaggio spetta, in aggiunta ad un'indennità a [...]
Art. 60.      Al personale comandato in servizio su navi in allestimento fuori residenza spetta lo stesso trattamento di cui all'art. 59
Art. 61.      Alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori delle rotte normali, compete lo stesso trattamento di cui ai precedenti articoli [...]
Art. 62.  Indennità di pernottazione
Art. 63.  Premio di economia
Art. 64.      Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali, ed in altri casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di [...]
Art. 65.  Premio di maggior produzione
Art. 66.  Premio industriale
Art. 67.  [51]
Art. 68.  Soprassoldo per servizio in galleria o in locali ubicati in sottosuolo
Art. 69.  Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche
Art. 70.  Premi eccezionali
Art. 71.  Premio per le sostituzioni
Art. 72.  Compensi per l'effettuazione delle paghe
Art. 73.  Compensi per funzioni giudiziarie
Art. 74.  Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti
Art. 75.  Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria
Art. 76.  Premi per evitare anormalità nella circolazione dei treni
Art. 77.  Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti
Art. 78.  Premio per consegna di oggetti rinvenuti
Art. 79.  Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia
Art. 80.  Rimborsi
Art. 81.  Premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio
Art. 82.      Tutti i compensi (premi, indennità, ecc.) inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per [...]
Art. 82 bis.  Aliquota residua conseguente alla ristrutturazione del premio industriale e dei premi di lavoro del personale delle navi traghetto, in dipendenza dell'istituzione della "indennità pensionabile"
Art. 83.      Salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, un dipendente non può in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi e soprassoldi [...]
Art. 84.  [56]


§ 93.4.160 - Legge 11 febbraio 1970, n. 34. [1]

Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 27 febbraio 1970, n. 52)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, modificata con la legge 20 ottobre 1960, n. 1227, con la legge 23 ottobre 1960, n. 1239, con la legge 22 novembre 1961, n. 1286, con la legge 14 maggio 1965, n. 498, e con la legge 27 luglio 1967, n. 668, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, non si applicano sugli importi complessivi mensili dei premi di lavoro, del premio di maggior produzione e del premio industriale sostitutivo del premio di operosità previsto dagli articoli 58 e 59 delle precedenti disposizioni sulle competenze accessorie.

 

          Art. 3.

     Salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole disposizioni, gli importi delle competenze di cui agli articoli 26, 30, 36, 37 punto A), 38, 39, 40, secondo comma, 45, 46, 47, secondo comma, 49, 65, 66, 68 e 69 vanno corrisposti integralmente dal 1° gennaio 1971.

     Le disposizioni di cui al Capo IX dell'allegato alla presente legge hanno piena efficacia dal 1° gennaio 1969, fatta eccezione per l'indennità oraria prevista dal secondo comma dell'art. 62, il cui importo va corrisposto integralmente dal 1° gennaio 1971.

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1960, n. 182, è sostituito dal seguente:

     "Detto assegno giornaliero per assenza per malattia sarà valutato come segue:

     a) per il personale che percepisce usualmente il premio industriale previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie vigenti l'assegno sarà pari al premio stesso fruito all'inizio della malattia;

     b) per il personale di condotta, di scorta dei treni, navigante e per quello che lavora a premio di maggior produzione l'assegno sarà uguale a quello stabilito, per ciascuna giornata di congedo annuale, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in applicazione dell'art. 86, settimo comma, dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato".

 

          Art. 5. Disposizioni transitorie

     Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1969, i premi di lavoro di cui agli articoli 38 e 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, il premio di maggior produzione di cui all'art. 65 e il premio industriale di cui agli articoli 66 e 67 spettano in misura corrispondente al trattamento normalmente fruito per le singole qualifiche od utilizzazioni al 31 dicembre 1968 rispettivamente a titolo di premi di lavoro, di premio di maggior produzione e di premio di operosità, al netto della decurtazione indicata dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 749, maggiorato di un terzo della differenza fra il trattamento spettante al 1° gennaio 1971, per premi di lavoro, premio di maggior produzione o premio industriale secondo le misure stabilite con la presente legge, e quello sopra cennato al netto della predetta decurtazione.

     Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1970 la maggiorazione di un terzo prevista dal comma precedente è raddoppiata.

     Per le rimanenti competenze accessorie di cui agli articoli indicati nel precedente art. 3, ove non sia diversamente stabilito nella singola disposizione che disciplina la competenza, i miglioramenti derivanti dalle misure fissate con la presente legge spettano nella misura di un terzo dal 1° gennaio 1969 e di due terzi dal 1° gennaio 1970.

     Per il personale appartenente al gruppo dei gestori ed ausiliari ed a quello del personale di vigilanza le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1° settembre 1969.

     Le norme di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e quelle relative alla determinazione delle misure delle competenze da corrispondere alle previste decorrenze sono emanate con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, entro i limiti complessivi di spesa per gli anni finanziari 1969 e 1970 stabiliti all'art. 7.

 

          Art. 6.

     Per l'anno finanziario 1969 il Ministro ha facoltà di disporre per la liquidazione forfettaria dei miglioramenti derivanti dall'applicazione della presente legge, nei limiti di spesa previsti dall'art. 7.

 

          Art. 7.

     L'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1969 in milioni 9.500, per l'anno 1970 in milioni 19.000 e per l'anno 1971 in milioni 28.300, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     L'onere complessivo di lire 28.500 milioni, relativo agli anni finanziari 1969 e 1970, sarà portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1970 ed alla sua copertura si provvederà con le operazioni di prestito di cui all'art. 72 della legge 24 dicembre 1969, n. 986.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegato

Disposizioni sulle competenze accessorie

 

Capo I

INDENNITA' DI TRASFERTA

 

          Art. 1. Generalità - Residenza [2]

     L'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori.

     L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro.

     La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalità da stabilirsi dall'Azienda.

     Per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene.

     Viene considerata residenza del personale esecutivo della linea il punto convenzionalmente stabilito come sede della squadra. Il tempo occorrente per recarsi dalla residenza convenzionale al posto di lavoro e per farvi ritorno non è considerato lavoro.

     Per il personale in servizio permanente di guardalinea, la residenza è costituita dal tratto di linea normalmente affidato alla sua sorveglianza.

     Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che espleta, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

     Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge.

 

          Art. 2. Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione [3]

     Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

1) Direttore generale

L.

2.010

2) Dirigente generale

"

1.690

3) Dirigente superiore; primo dirigente

"

1.440

4) Ispettore capo sup.re; ispettore capo r.e; ispettore capo aggiunto; ispettore principale, ispettore, segretario superiore di prima classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate

"

1.440

7) Rimanente personale

"

1.060

      [4]

     Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le suindicate misure orarie dell'indennità di trasferta spettante sono maggiorate del 50 per cento.

     Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 chilometri ed almeno 3 chilometri dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennità di trasferta sono ridotte del 50 per cento.

     L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.

     L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza anche convenzionale.

     Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare.

     Per le ore di missione interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a 5 ore.

     Al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai dirigenti generali, dirigenti superiori e primi dirigenti inviati in missione, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1a categoria [5] .

     In tal caso l'indennità di trasferta è ridotta ad un terzo dell'importo globale giornaliero dell'indennità stessa [6] .

 

          Art. 3. Missioni continuative

     L'indennità di trasferta è ridotta del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione continuativa nella stessa località eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima località, oltre i 180 giorni, l'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni.

     Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie nella medesima località anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni.

     Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini dell'interruzione.

     Le missioni saltuariamente ripetute in una medesima località non si considerano continuative quando nel mese solare non raggiungano complessivamente dieci periodi di 24 ore.

     Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, semprechè la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova località di lavoro sia di almeno 10 chilometri.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non riguardano le missioni di durata inferiore a 24 ore.

 

          Art. 4. Qualifiche e promozioni

     La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni a ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi alla data di deliberazione della promozione o della sistemazione.

 

          Art. 5. Computo delle distanze - Riposo dopo viaggi di lunga durata

     Il computo chilometrico della distanza fra la residenza e la località di missione deve essere fatto fra le stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo, nel caso di percorso in ferrovia, e fra le stazioni ferroviarie della residenza e della località di missione fra loro più prossime in caso di percorso per via ordinaria con un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia.

     Se l'ufficio o l'impianto si trovano in una località isolata si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e la sede dell'ufficio o impianto.

     Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra, le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove è la sede dell'ufficio o impianto, o dalla sede dell'ufficio o impianto se questo si trovi in una frazione o località isolata.

     Per le missioni compiute lungo la linea, in località non collegata con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni, le distanze si computano dal limite della stazione stessa [7] .

     Se il dipendente viene comandato in missione in una località compresa tra la residenza e la località di dimora autorizzata, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località che risulta più prossima al luogo di missione.

     Nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze medesime si computano da quest'ultima località.

     Se la missione ha inizio e termine nella località di residenza, senza sosta nella località di dimora, le distanze si computano dalla residenza.

     Al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, con titolo all'indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

     Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennità o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro superiori a 500 metri si arrotondano al chilometro e si trascurano negli altri casi.

 

          Art. 6. Computo della durata della missione

     Se per raggiungere la località di missione e per rientrare in residenza il dipendente fa uso dei treni, la durata della missione si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto di eventuali ritardi, eccettuati quelli derivanti da interruzione di linea.

     Se il dipendente deve raggiungere la località di missione per via ordinaria, servendosi di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia, la durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro.

     Quest'ultimo criterio si applica anche per il calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dall'Azienda o con mezzi di trasporto noleggiati.

     Per i viaggi compiuti a piedi o con mezzi propri, la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita dal perimetro o dal limite della residenza all'ora in cui, al ritorno, viene ripassato il perimetro o il limite della medesima.

     Per le missioni svolte in località comprese fra quella di dimora autorizzata e la residenza, o situata su una linea da essa diramantesi, la durata della missione è quella compresa fra l'ora d'arrivo nella località intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella località di residenza, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

     Per le missioni svolte in località ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla località di dimora e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio e termine nella località di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

 

          Art. 7. Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni - Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine

     Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione che nel mese eccedono i quindici.

     Detta riduzione non si applica per i giorni di missione da considerare agli effetti della riduzione prevista dal primo comma dell'art. 3.

     Al personale residente in territorio italiano che si reca in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero, l'indennità di trasferta compete nella misura e con le modalità previste per l'interno del Paese. Tuttavia, per dette missioni compete l'indennità di trasferta nella misura prevista al terzo comma dell'art. 2 anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 chilometri.

 

          Art. 8. Congedo, infortunio, malattia durante la missione o durante il servizio comunque svolto fuori residenza

     In caso di congedo durante la missione, le corrispondenti assenze dal servizio, computate a giornate intere o, eccezionalmente, a mezze giornate, vengono dedotte dal periodo di missione.

     Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.

     Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, la indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nell'impossibilità di restituirsi in residenza [8] .

     Il direttore generale può concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilità di restituirsi in residenza [9] .

 

          Art. 9. Dipendenti che si recano fuori residenza perchè citati in giudizio come testimoni

     Al dipendente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, è corrisposta l'indennità di trasferta quando sia chiamato a deporre:

     a) a richiesta dell'Azienda ferroviaria in cause civili;

     b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dall'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Azienda sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;

     c) a richiesta del pubblico ministero o dell'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Azienda o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

     d) a richiesta del pubblico ministero o di una parte in cause civili o in procedimenti penali, quando il dipendente sia chiamato a testimoniare su fatti dei quali è a conoscenza a causa delle mansioni svolte;

     e) nelle inchieste di cui alla legge sugli infortuni sul lavoro per infortuni avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

     Il dipendente è tenuto a riscuotere l'indennità stabilita dalle tariffe giudiziarie ed a versarne il relativo importo all'Azienda.

     Il dipendente ha, inoltre, l'obbligo di versare l'importo del viaggio in seconda classe, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali nel caso speciale, sono considerati concessioni attinenti il servizio.

 

          Art. 10. Altri casi in cui compete l'indennità di trasferta

     E' concessa l'indennità di trasferta al dipendente che si rechi fuori residenza:

     a) perchè leso in infortunio sul lavoro o perchè scelto dal pretore a rappresentare l'infortunato, quando l'uno e l'altro siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

     b) perchè imputato d'infortunio sul lavoro in danno di altri dipendenti o di terzi, quando sia citato a comparire davanti all'autorità giudiziaria e semprechè venga mandato esente da pena;

     c) per recarsi alle preture onde asseverare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento;

     d) per deporre in inchieste amministrative;

     e) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire. E' concessa anche in occasione di esami di promozione o di passaggio di qualifica, semprechè risulti conseguita l'idoneità, e per le prescritte visite mediche [10] ;

     f) per visite e cure mediche ordinate dall'Azienda salvo che il dipendente sia ricoverato a spese di questa in appositi istituti per cura o accertamento delle conseguenze d'infortunio sul lavoro, nel qual caso l'indennità di trasferta compete nella misura ridotta ad un terzo;

     g) per presentarsi al consiglio di disciplina, al comitato di esercizio o alla commissione disciplinare di servizio, quando sia stato prosciolto da ogni addebito.

 

          Art. 11. Viaggi e rimborso delle spese di viaggio

     Al personale comandato in missione compete, per i percorsi da compiere sulle ferrovie dello Stato, il biglietto gratuito relativo alla 1ª o alla 2ª classe in relazione a quanto previsto dal regolamento sulle concessioni di viaggio.

     Per i viaggi effettuati con i piroscafi compete il rimborso dei biglietti della classe in cui il dipendente è ammesso a viaggiare a norma delle disposizioni emanate dal direttore generale.

     Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizio di linea, quando l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal superiore che ha disposto la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta, spetta il rimborso dell'intera spesa occorsa.

     In ogni caso il rimborso delle spese di trasporto è limitato all'importo di quelle effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

     Comunque, per i viaggi di servizio compiuti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, è ammesso l'uso della prima classe per il solo personale direttivo con qualifica di direttore centrale od equiparata. La disposizione si applica anche per i viaggi di trasferimento all'estero [11] .

     Per tutto il personale è ammesso, in caso di viaggio aereo di servizio all'interno ed all'estero, anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente dieci per i casi di morte o di invalidità permanente [12] .

     Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti [13] .

     Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo o qualifiche più elevate compete il rimborso del "diritto fisso" spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti. Per tutto il restante personale è ammesso il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta [14] .

     L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dai direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e dai direttori compartimentali per il rimanente personale.

     Può consentirsi dal capo dell'ufficio o impianto l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso della relativa spesa, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

     Per i percorsi e per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di trasporto in servizio di linea è corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di lire 70 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, un'indennità chilometrica di lire 100 [15] .

 

          Art. 12. Indennità chilometrica - Rimborsi

     Per i viaggi compiuti gratuitamente o con mezzi propri, limitatamente, per questi ultimi, ai percorsi serviti da un regolare servizio di linea, compete un'indennità chilometrica nella misura di cui appresso:

     dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 1ª classe lire 1,68;

     dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 2ª classe lire 1,15.

     La medesima indennità di cui sopra compete per gli eventuali viaggi compiuti con mezzi di trasporto noleggiati ai sensi del penultimo comma del precedente articolo.

     In caso di revisione generale delle tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, l'indennità chilometrica suddetta viene variata nella stessa proporzione.

     In aggiunta alle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso di mezzi di trasporto in servizio di linea diversi dalla ferrovia è liquidata una somma pari al 20 per cento delle spese stesse.

     I rimborsi e le indennità di cui al presente ed al precedente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisti titolo o meno all'indennità di trasferta.

     Non spetta alcun rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità chilometrica, per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, o per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato.

     In casi eccezionali è facoltà del direttore generale concedere gli altri rimborsi di spesa che fossero giustificati e debitamente comprovati.

 

          Art. 13. Indennità di trasferta al personale di macchina e dei treni [16]

     Al personale di macchina e dei treni non compete l'indennità di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VII e VIII salvo il caso in cui, per interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

     E' pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai capi VII e VIII al personale di macchina e dei treni [17] :

     a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;

     b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;

     c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni.

 

          Art. 14. Indennità fisse mensili sostitutive dell'indennità di trasferta

     In luogo delle indennità di cui agli articoli precedenti possono essere assegnate, con decreto ministeriale, indennità fisse mensili, secondo modalità da determinarsi di volta in volta, quando ciò si ritenga opportuno per la difficoltà di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati al dipendente, per il carattere continuativo della missione, sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali.

     Al personale singolarmente incaricato di sopraintendere direttamente al servizio che si svolge presso diversi impianti (stazioni, scali, depositi, bivi, ecc.) considerati come facenti parte della residenza può essere concessa una speciale indennità mensile la cui misura è stabilita dal direttore generale, entro un massimo di lire 18.000, tenuto conto dei disagi e delle spese ai quali gli interessati possono andare incontro nell'adempimento dell'incarico ad essi affidato. Lo stesso trattamento, ma in misura minore, può essere attribuito al personale che coadiuva quello precedentemente indicato [18] .

     Le indennità suddette sono ridotte di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio od in cui gli interessati abbiano titolo alla normale indennità di trasferta.

 

          Art. 15. Rimborso delle spese per trasporto materiali e strumenti

     La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale tecnico per disimpegnare il proprio servizio è effettuata in base a tariffe da stabilire con decreto ministeriale, di concerto col Ministro per il tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè del materiale e degli strumenti.

 

Capo II

INDENNITA' DI TRASLOCO

 

          Art. 16. Trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie

     Nei traslochi l'Azienda provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione da essa esercitate, del dipendente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonchè al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alle quantità che possono ritenersi proporzionate alla situazione di famiglia del dipendente.

 

          Art. 17. Traslochi che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi

     Sono accordate le indennità ed i rimborsi previsti negli articoli successivi quando il trasloco abbia luogo:

     a) per ragioni di servizio, cioè di iniziativa dell'Azienda;

     b) su domanda del dipendente motivata da malattia la quale, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, sia riconosciuta contratta per cause di servizio e tale da rendere necessario il trasloco;

     c) su domanda del dipendente, dopo una permanenza di almeno tre anni in località dichiarate disagiate con deliberazione del consiglio di amministrazione;

     d) a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione in un nuovo ruolo, anche se trattasi di provenienza da altra amministrazione pubblica.

     Le indennità ed i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, semprechè questa sia stata motivata da ragioni di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

     Salvo quanto precede, nessuna indennità o rimborso di spesa compete al dipendente trasferito a domanda, ma i direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono accordare, in tutto o in parte, le indennità ed i rimborsi di spesa al dipendente che sia traslocato per domanda causata da gravi ragioni di salute sua, non dipendenti dal servizio, o dei familiari, per le quali dai sanitari dell'Azienda sia stata riconosciuta la necessità dal trasloco.

 

          Art. 18. Indennità e rimborsi relativi al trasloco

     Al dipendente traslocato è corrisposta l'indennità di trasferta, per il tempo impiegato nel viaggio di trasferimento, anche se la durata del viaggio stesso è inferiore alle cinque ore.

     Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasloco, compete per ciascuna persona di famiglia.

     Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, quando siano abitualmente conviventi col capo famiglia trasferito ed a suo carico, la moglie, i figli e i figliastri di età non superiore a 25 anni, le figlie e le figliastre nubili o vedove, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, nonchè una persona di servizio.

     Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, alle persone di famiglia del dipendente traslocato, con titolo alla indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

     Al dipendente traslocato spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto delle persone previste nel terzo comma, effettuato con mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti dalle ferrovie dello Stato.

     Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità chilometrica di lire 70 per ciascuna persona [19] .

     Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio sui percorsi non serviti dalla ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 100 per ciascun quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio [20] .

     Se l'itinerario è costituito da più tratti di ferrovia e più tratti di via ordinaria, alternativamente, e si rendano perciò necessari più trasbordi, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasloco, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso l'indennità chilometrica prevista nel precedente comma, a rimborso delle spese di trasporto, compete limitatamente ai percorsi non serviti da ferrovia.

     Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

     Se il trasporto dei mobili e delle masserizie viene effettuato con mezzi forniti gratuitamente dall'Azienda non compete alcuna indennità chilometrica.

     Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 4.000 per quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili e di lire 4.800 per i trasferimenti dalla Sardegna in altre parti del territorio nazionale e viceversa, fino ad un massimo di 40 quintali [21] .

     Per il carico e lo scarico dei mobili e delle masserizie di dipendenti traslocati che abitano o vanno ad abitare in alloggi dell'Azienda ubicati lungo la linea, può essere provveduto con personale dell'Azienda stessa. In tali casi il rimborso previsto nel precedente comma compete nella misura ridotta di due quinti. Se viene provveduto con personale dell'Azienda a dette operazioni in una sola delle residenze, il rimborso medesimo compete nella misura ridotta di un quinto.

     Dal rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare facente parte dell'arredamento e dell'attrezzatura della casa di abitazione.

     Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova residenza da una località diversa dalla precedente residenza di servizio del dipendente traslocato, le indennità spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto qualora il movimento fosse effettuato fra le due residenze.

     L'indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia del dipendente alla data di effettuazione del movimento e semprechè questo risulti completato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

     Agli effetti della corresponsione di tali indennità e rimborsi il dipendente deve presentare una distinta dei pesi dei mobili e delle masserizie trasportati dalla precedente alla nuova dimora.

 

          Art. 19. Indennità di prima sistemazione

     Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

 

Lire

1) direttore generale e dirigente generale

202.000

2) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r. e.; ispettore capo r.e.; ispettore capo aggiunto; ispettore principale; segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate; capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate

170.000

3) rimanente personale direttivo, di concetto ed esecutivo degli uffici, e dirigenti dell'esercizio; gestore capo, assistente capo di stazione, assistente di stazione, gestore di 1ª classe, capo treno, macchinista, macchinista T.M., nostromo, capo motorista, capo elettricista

144.000

4) rimanente personale

123.000 [22]

     La suddetta indennità è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

     Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione salvo la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento delle persone di famiglia e del mobilio, purchè questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

     L'indennità medesima è ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennità in misura intera o sulla misura già ridotta a termini dei precedenti commi, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio della Azienda.

     L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

     Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennità liquidata al coniuge.

 

          Art. 20. Trasloco della famiglia in comune viciniore alla residenza

     Il personale traslocato che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova residenza di servizio, trasferisca la famiglia, il mobilio e le masserizie in comune viciniore, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purchè la distanza fra la casa municipale del detto comune e la nuova residenza di servizio non superi i 30 chilometri.

     Per il personale che abita in alloggi dell'Azienda ubicati lungo la linea ferroviaria o nel recinto delle stazioni, lontani dal centro abitato del comune, la distanza prevista nel precedente comma si computa fra l'alloggio e la residenza di servizio.

     Il successivo trasferimento nella residenza di servizio, purchè effettuato entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente art. 18, dà diritto al trasporto gratuito per ferrovia delle persone di famiglia, del mobilio e delle masserizie oppure al rimborso delle relative spese documentate qualora il trasporto debba effettuarsi per via ordinaria.

 

          Art. 21. Indennità di trasloco al personale collocato a riposo

     Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18 e 19 per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale.

     Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

     Per coloro che siano in godimento di un alloggio dell'Azienda la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti nel primo comma è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambio di abitazione nell'ambito del medesimo comune, purchè il cambio stesso sia effettuato entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio e gli interessati si siano sistemati in alloggio privato.

 

          Art. 22. Cambi di abitazione disposti dall'Azienda

     Quando, conservando la medesima residenza di servizio, il dipendente passi per ordine dell'Azienda, da uno ad altro alloggio dell'Azienda stessa, o da un alloggio dell'Azienda ad altro privato e viceversa, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobilio e masserizie trasportati dalla precedente alla nuova abitazione, un indennità di lire 1.600 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario [23] .

     Qualora l'Azienda non fornisca il mezzo per il trasporto è inoltre corrisposto, in tali casi, un compenso di lire 40 al chilometro per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili di mobilio e masserizie trasportati dalla vecchia alla nuova abitazione, entro il limite massimo di 40 quintali [24] .

     Lo stesso trattamento compete quando il dipendente, trasferito da uno ad altro impianto del medesimo centro abitato, passi da un alloggio privato ad altro alloggio privato e l'Azienda riconosca la necessità del cambio, nonchè nel caso che l'Azienda, dovendo restaurare i propri fabbricati, obblighi il dipendente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto il mobilio o parte di esso.

     In quest'ultimo caso l'indennità e l'eventuale compenso chilometrico sono da ammettere anche quando il dipendente torni ad occupare l'alloggio restaurato.

 

          Art. 23. Rimborso della pigione

     Quando il dipendente traslocato non possa rescindere il contratto d'affitto nè subaffittare l'alloggio, e antecedentemente all'ordine di trasloco abbia soddisfatto a quanto prescrive l'art. 24, è concesso il rimborso della pigione per il tempo in cui l'alloggio resti disabitato, e ciò anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad altro dell'Azienda nella stessa residenza.

     Quando il contratto non prestabilisca un'indennità per la rescissione, il dipendente deve domandare all'Azienda a quale condizione egli possa pattuirla.

     Se il dipendente subaffitti l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello da lui stipulato col locatore, gli è rifusa la differenza, semprechè abbia ottenuto per il subaffitto il preventivo assenso del superiore.

     A meno che le consuetudini locali od il contratto stipulato dal dipendente non stabiliscano una durata minore, il rimborso non può essere superiore a due mesi di pigione per le camere e gli alloggi ammobiliati e a sei mesi per gli alloggi vuoti. I due o sei mesi decorrono dal giorno della consegna delle chiavi dell'alloggio a norma dell'art. 24.

     I direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono, eccezionalmente, autorizzare rimborsi di pigione per un tempo superiore a sei mesi per alloggi vuoti, ma in nessun caso superiori ad un anno, quando, per le consuetudini locali, il dipendente abbia dovuto stipulare un contratto di locazione di lunga durata.

     L'Azienda non riconosce un prezzo di affitto che non sia proporzionato al numero dei componenti la famiglia del dipendente conviventi ed a suo carico ed alle sue condizioni economiche come dipendente dell'Azienda.

     In tal caso la misura del fitto da rimborsare è stabilita dalle autorità di cui al quinto comma.

 

          Art. 24. Prescrizioni relative al rimborso della pigione

     Per il rimborso previsto dall'art. 23, il contratto deve essere intestato al dipendente, il quale ha l'obbligo, appena lo abbia stipulato, di darne comunicazione al proprio capo immediato e di compilare il modulo a tal fine istituito.

     Il dipendente che abbia titolo al rimborso deve consegnare l'appartamento libero e le chiavi di esso al proprio superiore quando non abbia potuto rescindere la locazione o subaffittare l'alloggio.

     Il superiore provvede per la restituzione, a tempo debito, delle chiavi al proprietario o al dipendente, rispettivamente nel caso che il rimborso comprenda tutto il restante periodo della locazione o si limiti ad un tempo minore.

     Il rimborso della pigione decorre dalla data di consegna delle chiavi, purchè non anteriore di una settimana alla data del trasloco.

 

          Art. 25. Permessi per trasloco

     Per gli atti inerenti al trasloco è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni, complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza è maggiore.

     Nei soli casi di trasferimento per ragioni di servizio spetta il trattamento previsto per le giornate di congedo ordinario.

 

Capo III

SOPRASSOLDO DI LOCALITA'

 

          Art. 26.

     Al personale che risiede nelle località di confine sottoindicate o in località comprese tra queste e il confine italiano viene corrisposto un soprassoldo mensile del seguente importo:

Ventimiglia, Bardonecchia, Domodossola, Luino, Como, Brennero, S. Candido, Tarvisio, Gorizia Centrale, Nova Goriça, Prosecco, Villa Opicina

L.

12.000

Modane, Chiasso, Innsbruck Arnoldstein

"

9.000

 

          Art. 27.

     Il soprassoldo di cui al precedente articolo è ridotto di un terzo per i dipendenti che non hanno persone di famiglia (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle) conviventi ed a carico e alla metà per il personale femminile coniugato con dipendenti aventi titolo al soprassoldo stesso.

 

          Art. 28.

     Il soprassoldo si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio.

     Durante le assenze dal servizio per le quali è concesso al dipendente soltanto una parte dello stipendio, il soprassoldo è ridotto nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio.

     Nei casi di trasferimento il personale perde il diritto al soprassoldo di località, previsto per la località che abbandona, dal giorno in cui lascia definitivamente il servizio nella località stessa, ed acquista titolo, dalla data medesima, a quello eventualmente stabilito per la nuova residenza.

 

Capo IV

COMPENSO PER REPERIBILITA'

 

          Art. 29.

     Il personale che svolge le mansioni proprie delle qualifiche o dei gruppi di qualifiche appresso indicati può essere incluso dall'Azienda in appositi turni di reperibilità per soddisfare le esigenze dell'esercizio ferroviario.

     Lo stesso personale è tenuto ad abitare negli alloggi messi a disposizione dall'Azienda salvo che, per giustificati motivi, ne sia autorizzata la rinuncia.

     Qualifiche e funzioni

     1) Stazioni:

     dirigenti di stazione, movimentisti;

     manovali addetti ai bivi e ai posti di blocco intermedi.

     2) Depositi locomotive:

     dirigenti dei depositi locomotive;

     dirigenti tecnici, personale operaio e di manovalanza che fa parte delle squadre di pronto intervento, dei carri soccorso e dei carri grue ivi compresi i consegnatari dei carri stessi e loro sostituti;

     dirigenti tecnici titolari di impianto o di centrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza e loro sostituti.

     3) Squadre rialzo e posti di verifica:

     dirigenti tecnici titolari di squadra rialzo o di posto di verifica in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico e loro sostituti;

     verificatori in sede di particolare importanza.

     4) Linea:

     dirigenti e personale esecutivo della linea.

     5) Impianti elettrici e di segnalamento:

     dirigenti tecnici e personale operaio addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, delle linee elettriche e di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione; dirigenti centrali;

     personale di manovalanza delle squadre di pronto intervento.

     6) Navi traghetto:

     capo di sezione o di reparto navigazione e loro sostituti;

     dirigente nautico e dirigente tecnico dell'ufficio nautico;

     dirigenti tecnici titolari delle officine di navigazione e loro sostituti;

     dirigenti tecnici, personale operaio e di manovalanza componenti le squadre di pronto intervento.

     7) Capi reparto d'esercizio:

     capi reparto movimento, trazione, lavori, impianti elettrici e commerciale e loro sostituti e coadiutori.

     Per esigenze di servizio l'obbligo della reperibilità con il trattamento previsto per i dipendenti di pari livello gerarchico o con altro trattamento da stabilire, può essere richiesto, con provvedimento del direttore generale, anche su proposta dei direttori dei servizi interessati, ad altro personale non contemplato nel presente articolo.

     I turni di reperibilità sono articolati per unità operative dei vari servizi. La definizione delle unità operative e la durata dei turni stessi saranno determinate sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. In tale occasione verrà provveduto ad un opportuno ridimensionamento dei settori interessati alla reperibilità [25] .

     L'istituzione dei turni di reperibilità non deve comportare aumento di posti di organico nel complesso di impianti omogenei [26] .

     L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno da parte dei dipendenti di lasciare indicazioni atte a consentire loro di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate di servizio fuori dell'orario normale di lavoro e nelle giornate non domenicali dichiarate festive ad ogni effetto durante le quali il personale sia libero dal servizio, e, con il consenso degli interessati, anche nelle giornate di riposo settimanale.

     Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di personale per coprire i fabbisogni degli impianti, e ad ogni modo per non oltre due anni dalla data di approvazione delle presenti disposizioni, la reperibilità può essere richiesta dall'Azienda anche nelle giornate di riposo settimanale indipendentemente dal consenso degli interessati.

     In casi di impedimento o necessità di particolare rilievo preclusivi della reperibilità, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione ai superiori diretti.

     La reperibilità dovrà essere richiesta solo al personale in grado obiettivamente di soddisfarla e nel limite delle effettive necessità dell'esercizio per garantirne l'intervento al di fuori del normale orario di lavoro.

     La reperibilità può essere eccezionalmente richiesta anche per un impianto diverso da quello di appartenenza per soddisfare particolari necessità di servizio.

     Competente a decidere in materia in via definitiva è il comitato di esercizio.

 

          Art. 30. [27]

     Al personale che viene incluso in turno di reperibilità è corrisposto il seguente compenso:

     1) indennità di reperibilità per ogni giornata di turno: dirigenti lire 6.000; altro personale lire 2.700;

     2) indennità per ogni chiamata lire 4.500.

     Il personale che per qualsiasi motivo non è assoggettato all'obbligo della reperibilità, ed è eccezionalmente chiamato per inconvenienti di esercizio, ha titolo ad una indennità pari a quella di chiamata.

     Al personale chiamato ad intervenire per le esigenze dell'esercizio ferroviario, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario previsto, per la qualifica rivestita, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 31. Disposizioni particolari

     Al personale che alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni occupi un alloggio dell'Azienda e sia soggetto all'obbligo della reperibilità il beneficio in termini di riduzione del canone di alloggio fruito alla data stessa è conservato nelle seguenti misure fino a quando permangono le condizioni in base alle quali ne era stato acquisito titolo:

     dal 1° gennaio 1970: 70 per cento di quello fruito alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni;

     dal 1° gennaio 1971: 50 per cento di quello fruito alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni.

     L'importo mensile spettante per i primi 10 giorni a titolo di compenso per reperibilità ai sensi dell'art. 30 viene recuperato fino alla concorrenza del beneficio di cui al precedente comma.

     Fino al 31 dicembre 1970 al personale incluso nei turni di reperibilità spetta il trattamento più favorevole tra quello stabilito dalle presenti disposizioni e quello in precedenza fruito allo stesso titolo.

     Per il personale tenuto all'obbligo della reperibilità che occupi un alloggio privato il compenso di cui al precedente articolo si applica nella misura di lire 1.000 o di lire 700 a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni.

 

Capo V

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI

 

          Art. 32.

     E' considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

     Tale lavoro straordinario non può essere comandato, di regola, per una durata superiore a due ore per giornata di lavoro.

     Il semplice spostamento dell'orario normale in una o più giornate quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario settimanale, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma.

     Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza, determinate detraendo dal numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso, quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc. nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale considerato. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo art. 34 [28] .

     Per la determinazione delle ore di lavoro mensilmente prestate dal personale di macchina e dei treni ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui ai capi VII e VIII, il direttore generale è autorizzato ad adottare procedimenti semplificativi o a ricorrere a valutazioni forfettarie o convenzionali [29] .

 

          Art. 33.

     Il compenso per lavoro straordinario spetta per le prestazioni comandate ed effettivamente rese, per esigenze di servizio, oltre la durata del lavoro ordinario.

     Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo e più elevate, il compenso per lavoro straordinario può essere corrisposto in misura mensile forfettaria. Lo stesso trattamento può essere attribuito al rimanente personale direttivo preposto ad unità organica in posto di pianta della qualifica rivestita.

 

          Art. 34.

     Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso la cui misura è data, per ciascuna qualifica, dallo stipendio iniziale attribuito alla qualifica stessa ragguagliato ad ora e maggiorato del 15 per cento.

     Detto compenso è aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese nelle ore notturne dei giorni feriali e nelle ore diurne dei giorni festivi e di un ulteriore 20 per cento per le prestazioni rese nelle ore notturne dei giorni festivi.

     Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.

     Non compete il compenso per lavoro straordinario:

     a) ai dipendenti i quali per prestazioni date, ricevono, oltre allo stipendio, speciali competenze che stiano a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario eseguito;

     b) ai dipendenti in missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.

 

          Art. 35.

     Previa autorizzazione del direttore generale può essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna.

     Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal direttore generale.

 

Capo VI

TRATTAMENTI SPECIALI [30]

 

          Art. 36. Soprassoldo per servizio notturno

     Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 200 per la prima categoria e di lire 155 per la seconda categoria.

     Il soprassoldo compete in misura di prima categoria ai dipendenti addetti alla circolazione dei treni o che svolgono le proprie mansioni all'aperto od in condizioni di particolare disagio o responsabilità, secondo norme da approvarsi dal direttore generale.

     Non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo all'indennità di pernottazione prevista dagli articoli 40, 47 e 62, rispettivamente.

     Il soprassoldo per servizio notturno non è cumulabile con le maggiorazioni di cui al secondo comma degli articoli 2 e 34.

 

          Art. 37.

     A) soprassoldo per lavoro domenicale.

     A tutto il personale ferroviario comunque chiamato a prestare servizio nelle giornate domenicali, viene corrisposto un soprassoldo di L. 5.400 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata.

     Il soprassoldo è ridotto alla metà per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.

     Lo stesso trattamento compete al personale dei settori viaggiante, macchina e navi traghetto costretto per ragioni di servizio a rimanere nelle giornate domenicali assente dalla residenza o a bordo delle navi [31] .

     B) Trattamento per festività infrasettimanali.

     Al personale che presta servizio nelle giornate non domenicali dichiarate festive ad ogni effetto, è corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo diurno, a meno che non sia fatta esplicita richiesta di recupero del servizio reso, ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 86 dello stato giuridico.

     C) [32]

 

Capo VII

COMPETENZE DEL PERSONALE DI MACCHINA

 

          Art. 38. Premi di lavoro [33]

     Al personale di macchina utilizzato in mansioni di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'art. 66.

     Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione compete, nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma settimo, dello stato giuridico.

 

          Art. 39. Premio di percorrenza [34]

     Al personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio viene corrisposto, per ogni chilometro virtuale di servizio di condotta, un compenso di percorrenza nelle seguenti misure:

 

Viaggiatori

Merci

 

Locali

Altri

Omnibus e raccoglitori

Altri

TV

L.

20

18

40

28

Locom. Diesel

"

12

10

22

16

Locom. Tecc. Alc. Aln.

"

10

9

20

14

     Per i servizi di condotta sia viaggiatori che merci di andata e ritorno senza riposo fuori residenza ciascuna delle suddette aliquote viene aumentata di lire 7 per km/virtuale.

     I locomotori isolati sono assimilati ai treni merci diversi dagli omnibus e raccoglitori.

     Per i servizi di manovra l'indennità di percorrenza viene corrisposta per km/reale, secondo le seguenti misure:

manovre TV L. 30

con altri generi di trazione L. 16

 

          Art. 40. Indennità di pernottazione

     Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di macchina viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 214.

     Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 200 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

     Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie e del tempo medio a disposizione del movimento, nelle misure stabilite dal direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

     L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alle indennità di trasferta.

 

          Art. 41. Compenso per assenza dalla residenza in sostituzione dell'indennità di trasferta

     Al macchinista ed all'aiuto macchinista viene corrisposto, in sostituzione dell'indennità di trasferta, un compenso di lire 103 e di lire 94, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a 5 ore.

     Le suddette misure orarie sono annualmente aumentate, a far tempo dal 1° gennaio 1970, del 7,5 per cento fino alla concorrenza del 90 per cento degli attuali importi orari dell'indennità diurna feriale di trasferta.

     In caso di aumento delle misure dell'indennità di trasferta, il compenso per assenza dalla residenza sarà stabilito in misura pari all'85 per cento dell'indennità di trasferta stessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge.

     Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a 5 ore.

     Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

     Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

 

          Art. 42. Premio di economia [35]

 

          Art. 43. Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente

     Per i servizi ai treni di limitata durata ed importanza, nei quali sia riconosciuta la possibilità di impiego di un solo agente di condotta, e per i servizi di manovra in cui si attui la condotta a mezzo di un solo agente senza il sussidio di un secondo, sono corrisposte all'unico agente di condotta, oltre alle competenze previste dal presente Capo spettantigli per le normali funzioni di guida, anche i premi di percorrenza di cui all'art. 39 e di economia di cui all'art. 42, che competerebbero al secondo agente, nonchè un compenso integrativo che verrà determinato dal direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.

 

          Art. 44. Servizi locali e speciali

     A) Al personale di macchina utilizzato esclusivamente in servizi locali alla guida di convogli o tradotte tra stazioni e scali facenti parte della residenza è attribuito un soprassoldo nelle misure di seguito indicate per ogni giorno di utilizzazione in turno nei servizi stessi:

Macchinista L. 460

Aiuto macchinista L. 230

     Le località ed i servizi da considerare ai fini del precedente comma, nonchè le modalità di attribuzione del soprassoldo sono stabilite con provvedimento del direttore del servizio materiale e trazione.

     B) Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale, la cui misura è stabilita dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio materiale e trazione.

     C) [36].

 

Capo VIII

COMPETENZE DEL PERSONALE DEI TRENI

 

          Art. 45. Premi di lavoro [37]

     Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto per ogni chilometro virtuale in servizio di scorta un compenso di lire 5, elevato a lire 6 per i servizi di andata e ritorno senza riposo fuori residenza.

     Tali misure sono rispettivamente di lire 6 e di lire 7 per i servizi svolti su linee esercitate con il sistema del dirigente unico.

     Al personale con mansioni di accudiente alle vetture-cuccette viene corrisposto per ogni chilometro virtuale in servizio di scorta un compenso di L. 2,80.

     Con provvedimento del direttore generale verranno stabilite le modalità per la determinazione del chilometro virtuale.

 

          Art. 46. Premio di percorrenza

     Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nelle seguenti misure:

Tipo di treno

Capotreno

Conduttore - Assistente

 

 

viaggiante - Frenatore

Treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)

L. 1,30

L. 0,80

Treni merci omnibus e raccoglitori

L. 2,00

L. 1,35

 

          Art. 47. Indennità di pernottazione

     Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di scorta ai treni, viene corrisposta un'indennità di pernottazione di lire 214, se capo treno o conduttore, e di lire 200, se assistente viaggiante o frenatore.

     Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 200 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

     Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

     L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alla indennità di trasferta.

 

          Art. 48. Compenso per assenza dalla residenza in sostituzione dell'indennità di trasferta

     Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto, in sostituzione dell'indennità di trasferta, un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, un'assenza di durata non inferiore a 5 ore:

Capo treno L. 103

Conduttore, assistente viaggiante e frenatore L. 94

     Le suddette misure orarie sono annualmente aumentate, a far tempo dal 1° gennaio 1970, del 7,5 per cento fino alla concorrenza del 90 per cento degli attuali importi orari dell'indennità diurna feriale di trasferta.

     In caso di aumento delle misure dell'indennità di trasferta, il compenso per assenza dalla residenza sarà stabilito in misura pari all'85 per cento dell'indennità di trasferta stessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge.

     Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a 5 ore.

     Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

     Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

 

          Art. 49. Servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio

     Il personale di scorta ai treni che fa parte delle squadre fisse trasbordatrici, incaricate cioè del carico, scarico, trasbordo e riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, riceve, in aggiunta ai compensi previsti nei precedenti articoli ed a seconda delle mansioni espletate, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato nelle seguenti misure:

Capo treno L. 100

Assistente viaggiante e frenatore L. 60

     I manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre suddette ricevono, in luogo dell'indennità di trasferta, le competenze previste dal presente capo per i frenatori occupati in questo speciale servizio.

     Il personale non appartenente alla squadra fissa che viaggia col treno da questa servito non ha titolo al premio di cui sopra.

 

          Art. 50. Soprassoldo per cumulo di funzioni [38]

     A) Al personale cui sono affidate le funzioni di capo treno compete un compenso orario di L. 360 quando, oltre alle suddette funzioni, svolge:

     a) servizio in bagagliaio senza conduttore addetto alla presa e consegna colli;

     b) servizio su treni merci senza ausiliario che funzioni da frenatore;

     c) sevizio di conduttore nel limite di due carrozze. Per la eventuale carrozza eccedente le due spetta un ulteriore compenso orario di pari importo ridotto a metà nel caso di veicoli con comando centralizzato di chiusura porte.

     I compensi di cui ai precedenti punti a) e b) sono cumulabili.

     B) Al personale di scorta ai treni compete un compenso orario di L. 360 per ogni carrozza assegnata, oltre quelle stabilite dalle vigenti disposizioni, quando svolge le mansioni complete del profilo di conduttore.

     Nel caso di parziale svolgimento di dette mansioni o di servizio svolto su veicoli con comando centralizzato di chiusura porte il compenso da attribuirsi per ogni carrozza assegnata, oltre quelle stabilite dalle vigenti disposizioni, ridotto alla metà.

     E' abrogato il compenso previsto dal decreto ministeriale 8 gennaio 1968, n. 23.

 

          Art. 51. Dipendenti delle stazioni in funzioni proprie del personale di scorta dei treni e personale di scorta dei treni incaricato di servizi speciali

     Al personale in genere delle stazioni, eventualmente incaricato delle funzioni di capo treno, conduttore, assistente viaggiante e frenatore sono corrisposte, nella misura e con le norme di cui al presente capo, le competenze varie stabilite per i dipendenti di cui disimpegnano le funzioni, restando con ciò esclusi per il servizio stesso, dalla corresponsione dell'indennità di trasferta.

     Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale, la cui misura, caso per caso, è stabilita dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio movimento.

 

Capo IX

COMPETENZE DEL PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

 

          Art. 52. Premi di lavoro [39]

     A) Compenso per particolari funzioni.

     Al personale delle navi traghetto che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilità amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo, può essere concesso, con provvedimento del direttore generale, un compenso giornaliero nelle seguenti misure massime:

Comandante e direttore macchina

L.

472

1° Ufficiale navale e 1° Ufficiale di macchina

"

429

Ufficiale navale e Ufficiale di macchina

"

399

Nostromo, capo motorista e capo elettricista

"

315

Carpentiere, motorista ed elettricista

"

294

Marinaio e ingrassatore

"

282

Carbonaio

"

270

     Il numero dei compensi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle che danno titolo al compenso di cui sopra.

     B) Premio orario di presenza a bordo.

     Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Comandante

L.

1.230

Direttore di macchina

L.

1.230

1° Ufficiale navale

"

1.230

1° Ufficiale di macchina

"

1.230

1° Ufficiale marconista

"

1.230

Ufficiale navale

"

900

Ufficiale di macchina

"

900

Ufficiale marconista

"

900

Nostromo

"

900

Capo motorista

"

900

Capo elettricista

"

900

Carpentiere

"

900

Motorista

"

900

Elettricista

"

900

Marinaio

"

900

Ingrassatore

"

900

Carbonaio

"

900 [40]

     C) All'ufficiale preposto al comando e a quello preposto alla direzione di macchina della nave, viene altresì corrisposto un premio di lire 120 per ogni ora di presenza a bordo eccedente quelle di servizio.

     Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno il cui importo sarà stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata all'entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile [41] .

     D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma settimo, dello stato giuridico.

 

          Art. 53. Premio di percorrenza [42]

     Al personale di equipaggio delle navi traghetto compete, per ogni chilometro reale di navigazione effettuata, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

Comandante e direttore macchina

L.

9,20

1° Ufficiale navale di 1° Ufficiale di macchina

"

7,80

Ufficiale navale e Ufficiale di macchina

"

7,00

Nostromo, capo motorista, capo elettricista, carpentiere, motorista ed elettricista

"

6,70

Marinaio e ingrassatore

"

5,50

Carbonaio

"

5,30

 

          Art. 54. Indennità di manovra [43]

     Per ogni traversata, a compenso delle manovre eseguite, viene corrisposta una indennità nelle seguenti misure:

Comandante e direttore macchina

L.

200

1° Ufficiale navale di 1° Ufficiale di macchina

"

130

Ufficiale navale e Ufficiale di macchina

"

110

Nostromo, capo motorista, capo elettricista

"

55

Carpentiere, motorista ed elettricista

 

45

Marinaio e ingrassatore

"

35

Carbonaio

"

25

     Per i marinai addetti ai servizi di plancia l'indennità di manovra è maggiorata dell'80 per cento.

 

          Art. 55. [44]

     Il personale di equipaggio delle navi traghetto, quando eccede il limite di prestazioni mensili di 156 ore, ha titolo ad una indennità ragguagliata ad un sessantesimo della misura ordinaria feriale diurna del compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 32 per ogni minuto eccedente il limite di prestazione, secondo quanto previsto dai turni di servizio.

     I periodi di tempo che danno luogo alla corresponsione dell'indennità non sono validi ai fini del computo del lavoro straordinario di cui all'art. 32.

 

          Art. 56.

     Al personale di equipaggio trattenuto a bordo dopo ultimato il turno di lavoro spetta il premio orario di presenza a bordo.

     Il lavoro eventualmente prestato nello stesso periodo viene retribuito con il compenso per lavoro straordinario.

 

          Art. 57. [45]

     Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, spetta, per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio.

     Tale compenso è cumulabile con quello previsto dall'art. 52, punto A.

 

          Art. 58.

     Al dirigente nautico e al dirigente tecnico, nonchè al personale delle navi traghetto utilizzato presso l'Ufficio nautico in posto di pianta della qualifica rivestita, semprechè quest'ultimo risulti compreso nei ruoli marittimi del personale navigante, compete il trattamento di cui al precedente art. 57.

     Al personale addetto all'Ufficio nautico che non sia più iscritto nei ruoli marittimi spetta il trattamento per competenze accessorie stabilito per il personale di qualifica equiparata o corrispondente appartenente ad altri gruppi di personale.

 

          Art. 59.

     Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori delle normali rotte di navigazione, al personale di equipaggio spetta, in aggiunta ad un'indennità a rimborso delle spese per vitto ed accessorie commisurata all'80 per cento dell'indennità di trasferta:

     a) il premio per particolari funzioni di cui all'art. 52, punto A, se spettante in relazione ai compiti affidati [46] ;

     b) il premio orario di presenza a bordo e la "aliquota residua" di cui all'art. 82-bis, entrambi per il solo periodo di lavoro a bordo [47] ;

     c) il solo premio orario di presenza a bordo per il solo periodo in cui il personale viene trattenuto per sicurezza nave dopo il periodo lavorativo.

     Quando non vi sia possibilità di alloggio a bordo l'indennità a rimborso spese va commisurata all'intera trasferta.

 

          Art. 60.

     Al personale comandato in servizio su navi in allestimento fuori residenza spetta lo stesso trattamento di cui all'art. 59.

 

          Art. 61.

     Alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori delle rotte normali, compete lo stesso trattamento di cui ai precedenti articoli riferito alle caratteristiche dei turni osservati.

     All'ufficiale che ha il comando ed a quello che ha la direzione di macchina della nave compete il trattamento di cui al punto C dell'art. 52 ; l'indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario viene corrisposta in misura intera per presenza a bordo di durata uguale a 12 ore e fino a 24 ore, in misura ridotta al 50 per cento se di durata inferiore a 12 ore [48] .

 

          Art. 62. Indennità di pernottazione

     Al personale di equipaggio delle navi traghetto che partano ed arrivino tra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 214, ad eccezione del carpentiere, marinaio scelto, fuochista a. p., marinaio e carbonaio per i quali l'indennità è fissata in lire 200.

     Per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo, ivi compresi gli eventuali tempi accessori previsti nei turni di servizio, compete a tutto il personale un supplemento di lire 200.

     L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo al trattamento di cui all'art. 59 o, comunque, all'indennità di trasferta.

 

          Art. 63. Premio di economia

     Al seguente personale addetto al servizio delle navi traghetto è concesso un premio di cointeressamento all'economia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio delle navi:

     Comandante di 1ª classe e comandante; direttore di macchina di 1ª classe e direttore di macchina; ufficiale macchinista di 1ª classe e ufficiale macchinista; ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale navale che presta servizio come ufficiale di rotta; capo motorista e capo elettricista; motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe; motorista, elettricista, fuochista a. p., carbonaio, marinaio scelto o marinaio che presta servizio come timoniere.

     Detto premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato.

     Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata per l'assegnazione dei premi a tutti coloro che con la loro opera o sorveglianza abbiano contribuito all'economia del combustibile e delle materie anzidette.

 

          Art. 64.

     Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali, ed in altri casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale la cui misura è stabilita, caso per caso, dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio materiale e trazione.

 

Capo X

PREMI DI RENDIMENTO

 

          Art. 65. Premio di maggior produzione [49]

     I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che è commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365 parte del 64 per cento della più elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora.

     La paga base così determinata è attribuita anche all'operaio specializzato ed è aumentata del 4,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; è ridotta del 19 per cento per il capo squadra manovali, del 28 per cento per il manovale specializzato e per il manovale.

     Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'art. 66 delle presenti disposizioni.

     Al personale stesso è comunque garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 40 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenza nel mese.

     Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale, il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, può disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento.

 

          Art. 66. Premio industriale [50]

 

          Art. 67. [51]

 

Capo XI

COMPENSI DIVERSI

 

          Art. 68. Soprassoldo per servizio in galleria o in locali ubicati in sottosuolo [52]

     A) Al personale del servizio lavori che presta servizio in tronchi e squadre aventi, nella propria giurisdizione, tratti coperti da galleria di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nella propria giurisdizione, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

I. - Tratto coperto fino al 60 per cento della lunghezza della linea di giurisdizione della squadra con un minimo di metri 500

L.

500

II. - Grande galleria dell'Appennino e tratto coperto da oltre il 60 per cento

L.

1.000

     Al dirigente del tronco compete il soprassoldo corrisposto al capo della squadra dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata.

     Nel conteggio dei tratti coperti al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.

     B) Al personale del servizio impianti elettrici è corrisposto un soprassoldo di L. 500 per ogni giornata nel corso della quale abbia prestato servizio per la manutenzione degli impianti in gallerie di lunghezza superiore a 200 metri. Lo stesso trattamento compete al personale del servizio lavori addetto alla saldatura delle rotaie nelle gallerie di cui sopra.

     C) Al personale dei servizi movimento e commerciale e del traffico che presta servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria o nelle stazioni sotterranee della metropolitana di Napoli è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 500.

     D) Ai dipendenti che prestano servizio per tutta la durata dell'orario di lavoro nei locali sotterranei che presentano condizioni di particolare disagio ambientale, viene corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 500.

     Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, stabilisce quali siano i locali sotterranei da considerare ai fini dell'attribuzione del soprassoldo.

 

          Art. 69. Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche

     Al personale addetto a lavori che richiedono manipolazione di sostanze nocive o tossiche o il continuo contatto con le stesse e comportano quindi condizioni di reale disagio e gravosità è corrisposto un compenso giornaliero di lire 500 [53] .

     Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.

 

          Art. 70. Premi eccezionali

     Nel bilancio di ciascun esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, è stanziato, sotto la voce "premi eccezionali al personale", un fondo per compensi speciali per particolari benemerenze o per prestazioni eccezionali rese oltre il normale orario di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

     Fino al limite individuale di lire 100.000 i suddetti premi sono concessi dal direttore generale.

 

          Art. 71. Premio per le sostituzioni

     Quando, per qualsiasi causa, si sia verificata l'assenza temporanea di un dipendente dell'esercizio, escluso il personale addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni e navigante, e non sia stato provveduto alla sua sostituzione, è concesso un premio giornaliero a coloro che, oltre alle proprie normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente.

     L'importo di detto premio non può essere superiore ai due terzi dello stipendio iniziale ragguagliato a giornata previsto per la qualifica del dipendente sostituito e va suddiviso in parti uguali tra i dipendenti che in ciascuna giornata sono stati impiegati per la sostituzione.

     Il premio retribuisce anche l'eventuale lavoro straordinario effettuato per la sostituzione.

     Le norme particolari per la determinazione del premio e la sua liquidazione sono approvate dal direttore generale.

 

          Art. 72. Compensi per l'effettuazione delle paghe

     I dipendenti incaricati di corrispondere le paghe al personale ricevono un premio di lire 0,12 per ogni mille lire pagate per competenze dovute al personale medesimo. Il premio è corrisposto mensilmente in base al totale delle somme pagate nel mese, purchè questo sia superiore a lire 1.000.000.

 

          Art. 73. Compensi per funzioni giudiziarie

     Le competenze per onorari, poste a carico delle controparti soccombenti e riscosse dall'Azienda nelle cause relative a contratto di trasporto davanti ai giudici conciliatori e davanti ai pretori, sono ripartite, con norme da stabilirsi dal direttore generale, fra i dipendenti incaricati della difesa dell'Azienda.

 

          Art. 74. Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti

     Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed al personale in genere incaricato delle controllerie che scopra irregolarità od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci è accordata, in premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di sovrattassa, a norma delle vigenti condizioni e tariffe per i trasporti.

     Detta percentuale, da fissarsi dal direttore generale, non potrà, in nessun caso, superare il 30 per cento dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30 per cento del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sarà devoluta all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato.

     Il premio è limitato al 10 per cento per le irregolarità riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni.

     In nessun caso i premi di cui ai precedenti commi possono superare l'importo di lire 5.000 per ogni singola irregolarità od abuso.

     Il premio è accordato anche sulla parte delle sovrattasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo con le altre ferrovie, quando sussista tra queste e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato apposita convenzione.

     Nel caso in cui l'Azienda creda opportuno di abbandonare l'esazione, colui che ha scoperto l'irregolarità o l'abuso riceve un compenso, per ogni contravvenzione regolarmente accertata, variabile, a seconda della importanza della contravvenzione medesima, da lire 200 a lire 1.500 per ogni irregolarità.

     In nessun caso però questo compenso può superare il 20 per cento dell'esazione non riscossa o rimborsata.

     Se l'Azienda abbandona solo una parte delle sovrattasse, il premio, nelle misure sopra indicate, viene computato sulla restante parte effettivamente riscossa, fermo restando il minimo di cui al comma precedente.

     Le norme per la ripartizione del premio tra i vari dipendenti che concorrono all'accertamento, nonchè la quota da addebitarsi ai responsabili della irregolare compilazione dei verbali e degli erronei accertamenti per effetto dei quali l'Azienda non potesse incassare le somme dovutele, sono stabiliti dai direttori dei servizi movimento commerciale e del traffico.

     E' corrisposto in premio il 25 per cento di ogni sovrattassa per esazioni suppletive dovute dal viaggiatore sull'importo dei biglietti emessi dal personale quando non si corrisponda il premio contravvenzionale, oppure quando la misura di questo sia inferiore all'importo del premio di cui al presente comma.

     Al personale dei treni che rilascia biglietti ai viaggiatori in partenza da fermate presenziate, da impianti non abilitati o da stazioni di confine, è corrisposto un premio pari al 2,50 per cento dell'importo dei biglietti emessi.

 

          Art. 75. Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria

     Ai dipendenti che scoprono contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria, è concesso il 25 per cento del prodotto netto delle pene pecuniarie devolute ed incassate effettivamente dall'erario.

     Qualora il dipendente che ha diritto al premio non possa ottenerlo, per qualsiasi motivo, l'Azienda si riserva di compensarlo per proprio conto con un premio, per ogni verbale di contravvenzione, nella misura da lire 200 a lire 1.000, secondo l'importanza della contravvenzione e le circostanze in cui è stata elevata.

 

          Art. 76. Premi per evitare anormalità nella circolazione dei treni

     Ai dipendenti che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, con lo scoprire rotaie rotte od altri guasti di qualche entità nell'armamento e nelle opere d'arte, con l'esporre e ripetere prontamente i segnali in caso di pericolo, o con altri mezzi, possono essere accordati premi il cui importo è determinato, caso per caso, in ragione dell'utilità del servizio reso.

     Possono, parimenti, e con gli stessi criteri, essere concessi premi al personale di visita dei treni, quando rilevi guasti al materiale rotabile che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

     I premi sono corrisposti, a seconda dei casi, dai capi delle divisioni di esercizio fino al massimo di lire 10.000 e dai direttori compartimentali fino a lire 25.000 per ogni anormalità evitata. Quelli di maggiore entità sono approvati dal direttore generale fino ad un massimo, per ciascun premio, di lire 50.000.

 

          Art. 77. Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti

     Ai dipendenti che scoprano o concorrano a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reità degli autori risulti provata, è concesso un compenso adeguato alla diligenza dai dipendenti stessi dimostrata, nonchè all'importanza pecuniaria del fatto doloso.

     Fino al limite di lire 10.000 il premio è concesso dai capi delle divisioni di esercizio e fino a lire 25.000 dai direttori compartimentali.

     I premi d'importo superiore, fino al limite massimo di lire 50.000 sono approvati dal direttore generale.

     Ai dipendenti che scoprano, nei trasporti su ferrovia, contrabbando di merci, di tabacchi e di altri generi di monopolio statale, può essere concesso dal Ministero delle finanze, su rapporto dell'Azienda ferroviaria, un premio speciale.

 

          Art. 78. Premio per consegna di oggetti rinvenuti

     Ai dipendenti che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee o in altri luoghi appartenenti all'Azienda ferroviaria, può essere concesso un premio di entità da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto.

     Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal direttore generale.

 

          Art. 79. Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia

     Ai dirigenti delle stazioni, cui sia concesso di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da lire 500 a lire 1.200 per giornata.

     L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso è stabilito dal direttore del servizio movimento.

 

          Art. 80. Rimborsi

     Al personale incaricato di espletare speciali servizi nell'ambito della residenza compete il rimborso delle eventuali spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

     Qualora non esistano mezzi di trasporto, è corrisposto un compenso chilometrico di lire 700, o, se si tratta di zone prive di strada, di lire 100 [54] .

     Quando risulti conveniente, il direttore generale può autorizzare altri compensi per spese di locomozione in relazione a servizi cui dovrebbe altrimenti farsi fronte con l'impiego di automezzi.

 

          Art. 81. Premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio

     Ai dipendenti di tutti i servizi i quali siano posti in condizioni tali di lavoro da dover dare prestazioni considerate notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, possono essere accordati, con decreto ministeriale e finchè durino le condizioni anzidette, speciali premi o soprassoldi.

     Pure con decreto ministeriale possono essere concessi ai dipendenti premi diretti a cointeressarli alle economie delle materie di consumo o al miglior rendimento di determinati servizi e di determinati lavori.

 

Capo XII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 82.

     Tutti i compensi (premi, indennità, ecc.) inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale e per festività infrasettimanale.

     Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti su base giornaliera non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuato il cambio turno.

     I dipendenti adibiti alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti ricevono il compenso:

     a) per intero, se prestano servizio per più di mezza giornata di lavoro;

     b) pari alla metà, se prestano servizio per mezza giornata di lavoro o meno.

     Per tutti i compensi (premi, indennità, ecc.) che vengono corrisposti su base oraria il computo delle ore viene effettuato mensilmente e nel totale delle ore stesse viene trascurata l'eventuale frazione di ora se pari od inferiore a mezz'ora ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezz'ora.

     I dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore hanno titolo ai compensi di servizio di cui ai Capi VII e seguenti inerenti alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni per le giornate in cui sono espletate le funzioni stesse.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano salvo che sia altrimenti stabilito dalle particolari disposizioni riguardanti ciascun premio o soprassoldo.

 

          Art. 82 bis. Aliquota residua conseguente alla ristrutturazione del premio industriale e dei premi di lavoro del personale delle navi traghetto, in dipendenza dell'istituzione della "indennità pensionabile" [55]

 

          Art. 83.

     Salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, un dipendente non può in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi e soprassoldi stabiliti per due o più funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate per la quale i premi o soprassoldi risultino più remunerativi.

     Durante il periodo di istruzione di un dipendente in una determinata funzione per la quale è ammesso un soprassoldo o un premio, cioè fino a quando egli, per non aver superato le prove di idoneità, fa servizio sotto l'immediata sorveglianza e responsabilità di altri dipendenti idonei, il compenso non gli spetta.

     In tal caso, però, egli continua a fruire dei premi e dei soprassoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

 

          Art. 84. [56]


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21.

[4]  Comma sostituito dall'art. 18 della L. 16 febbraio 1974, n. 57, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206, dall'art. 2 della L. 9 gennaio 1978, n. 8, dal D.M. 10 maggio 1979, dal D.M. 13 febbraio 1980, dal D.M. 9 febbraio 1981, dal D.M. 6 febbraio 1982, dal D.M. 4 febbraio 1983, dal D.M. 10 febbraio 1984 e così ulteriormente modificato dal D.M. 11 aprile 1985.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 9 gennaio 1978, n. 8.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 9 gennaio 1978, n. 8.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21.

[10]  Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21.

[11]  Comma inserito dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21.

[12]  Comma inserito dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21.

[13]  Comma inserito dall'art. 3 della L. 9 gennaio 1978, n. 8.

[14]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21.

[15]  Comma così modificato dall'art. 7 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206.

[16]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21.

[17]  Alinea così modificato dall'art. 5 della L. 16 febbraio 1974, n. 57.

[18]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21.

[19]  Comma così modificato dall'art. 7 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206.

[20]  Comma modificato dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206.

[21]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21.

[22]  Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 16 febbraio 1974, n. 57.

[23]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21.

[24]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1973, n. 21.

[25]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 1° agosto 1978, n. 448.

[26]  Comma così inserito dall'art. 5 della L. 1° agosto 1978, n. 448.

[27]  Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 1° agosto 1978, n. 448.

[28]  Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 16 febbraio 1974, n. 57.

[29]  Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 16 febbraio 1974, n. 57.

[30]  Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L. 5 marzo 1973, n. 22.

[31]  Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 885.

[32]  Lettera modificata dall'art. 1 della L. 5 marzo 1973, n. 22 e abrogata dall'art. 19 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[33]  Articolo modificato dall'art. 1 della L. 5 marzo 1973, n. 22 e così sostituito dall'art. 7 della L. 16 febbraio 1974, n. 57.

[34]  Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 22 dicembre 1980, n. 885.

[35]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 gennaio 1980, n. 145.

[36]  Lettera aggiunta dall'art. 8 della L. 16 febbraio 1974, n. 57 e abrogata dall'art. 14 della L. 22 dicembre 1980, n. 885.

[37]  Articolo modificato dall'art. 1 della L. 5 marzo 1973, n. 22, sostituito dall'art. 9 della L. 16 febbraio 1974, n. 57 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L. 22 dicembre 1980, n. 885.

[38]  Articolo così sostituito dall'art. 13 della L. 22 dicembre 1980, n. 885.

[39]  Articolo modificato dall'art. 1 della L. 5 marzo 1973, n. 22 e così sostituito dall'art. 10 della L. 16 febbraio 1974, n. 57.

[40]  Lettera sostituita dall'art. 11 della L. 1° agosto 1978, n. 448, modificata dal D.M. 10 maggio 1979, dal D.M. 13 febbraio 1980, dal D.M. 9 febbraio 1981, dal D.M. 6 febbraio 1982, dal D.M. 4 febbraio 1983, dal D.M. 10 febbraio 1984 e così ulteriormente modificata dal D.M. 11 aprile 1985.

[41]  Lettera così modificata dall'art. 11 della L. 1° agosto 1978, n. 448.

[42]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 5 marzo 1973, n. 22.

[43]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 5 marzo 1973, n. 22.

[44]  Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 1° agosto 1978, n. 448.

[45]  Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 16 febbraio 1974, n. 57.

[46]  Lettera così sostituita dall'art. 12 della L. 16 febbraio 1974, n. 57.

[47]  Lettera così sostituita dall'art. 12 della L. 16 febbraio 1974, n. 57.

[48]  Comma così modificato dall'art. 12 della L. 16 febbraio 1974, n. 57.

[49]  Articolo modificato dall'art. 15 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, sostituito dall'art. 1 della L. 5 marzo 1973, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L. 16 febbraio 1974, n. 57.

[50]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 5 marzo 1973, n. 22, dall'art. 14 della L. 16 febbraio 1974, n. 57 e abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1980, n. 145.

[51]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 5 marzo 1973, n. 22 e dall'art. 14 della L. 16 febbraio 1974, n. 57 e abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1980, n. 145.

[52]  Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 22 dicembre 1980, n. 885.

[53]  Comma così modificato dall'art. 10 della L. 22 dicembre 1980, n. 885.

[54]  Comma così modificato dall'art. 7 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206.

[55]  Articolo aggiunto dall'art. 16 della L. 16 febbraio 1974, n. 57 e abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 15 gennaio 1980, n. 145.

[56]  Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 6 ottobre 1981, n. 564.