Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 14/05/1965 |
Numero: | 498 |
Sommario |
Art. 1. Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e variate con le leggi 20 ottobre [...] |
Art. 2. La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1964 |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire 2 miliardi e 860 milioni si farà fronte per l'anno 1965 con il ricavo di anticipazioni [...] |
Art. 41. Soprassoldo per servizio notturno. |
Art. 44. Indennità di pernottazione. |
Art. 45. Compenso per assenza dalla residenza. |
Art. 51. Indennità di pernottazione. |
Art. 52. Compenso per assenza dalla residenza. |
Art. 61. Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche. |
Art. 72. Rimborsi. |
Art. 79. Indennità di pernottazione. |
§ 93.4.13a - Legge 14 maggio 1965, n. 498.
Modificazione delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni.
(G.U. 31 maggio 1965, n. 134).
Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con la
La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1964.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire 2 miliardi e 860 milioni si farà fronte per l'anno 1965 con il ricavo di anticipazioni di pari importo che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sui fondi dei correnti postali di cui all'art. 1 del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
ALLEGATO
Art. 41. Soprassoldo per servizio notturno.
Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 110 per la prima categoria e di lire 65 per la seconda categoria".
Art. 44. Indennità di pernottazione.
II secondo comma è sostituito dal seguente:
"Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 110 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo".
Art. 45. Compenso per assenza dalla residenza.
Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Al macchinista e all'aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 90 e di lire 82, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a cinque ore".
Art. 51. Indennità di pernottazione.
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 110 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo".
Art. 52. Compenso per assenza dalla residenza.
Il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a cinque ore:
Capo treno |
L. |
90 |
Conduttore principale ad personam, conduttore, assistente viaggiante e frenatore |
L. |
82 |
”.
Art. 61. Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.
Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Al personale addetto ai lavori per i quali vengono a verificarsi condizioni di reale disagio ed effettiva gravosità, per il fatto che richiedono manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le stesse, è corrisposto un compenso giornaliero di lire 80".
Art. 72. Rimborsi.
E' aggiunto il seguente terzo comma:
"Quando risulti conveniente, il Direttore generale può autorizzare altri compensi per opere di locomozione in relazione a servizi cui dovrebbe altrimenti farsi fronte con l'impiego di automezzi dell'Azienda".
Art. 79. Indennità di pernottazione.
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 110 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo".