Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 16/02/1974 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio al 1° luglio 1973, è concesso un compenso una tantum dell'importo di lire [...] |
Art. 2. Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1973, un'indennità nelle misure annue di cui alla unita [...] |
Art. 3. Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennità pensionabile di cui all'art. [...] |
Art. 4. Dall'importo dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1° luglio 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, [...] |
Art. 5. Al secondo comma dell'art. 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, quale risulta sostituito dall'art. 1 della [...] |
Art. 6. L'ultimo comma dell'art. 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dai [...] |
Art. 7. L'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con [...] |
Art. 8. All'articolo 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto, con effetto dal [...] |
Art. 9. L'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con [...] |
Art. 10. L'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvato con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito come segue, con [...] |
Art. 11. L'articolo 57 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con [...] |
Art. 12. I punti a) e b) dell'articolo 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono sostituiti [...] |
Art. 13. L'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con [...] |
Art. 14. L'articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvato con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con [...] |
Art. 15. L'art. 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni è sostituito dal seguente, con effetto [...] |
Art. 16. In correlazione con la ristrutturazione dei premi di lavoro e del premio industriale di cui agli articoli 10 e 14 della presente legge, alle disposizioni sulle [...] |
Art. 17. Il comma settimo dell'art. 86 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è [...] |
Art. 18. Il primo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 [...] |
Art. 19. Il primo comma dell'art. 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 [...] |
Art. 20. Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212, non si applica al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a decorrere [...] |
Art. 21. Ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ferroviari, nei cui confronti viene applicato il trattamento economico e normativo del contratto collettivo nazionale [...] |
Art. 22. La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'art. 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera, con effetto dal 1° luglio 1973, anche [...] |
Art. 23. Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza a favore del personale, calcolato sull'80 per cento dello stipendio in [...] |
Art. 24. All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in lire 267.700 milioni - di cui lire 86.700 milioni per l'anno finanziario 1973 [...] |
Art. 25. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 93.4.178 - Legge 16 febbraio 1974, n. 57.
Revisione del trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
(G.U. 16 marzo 1974, n. 72)
Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio al 1° luglio 1973, è concesso un compenso una tantum dell'importo di lire 30.000.
Al personale assunto successivamente al 1° luglio 1973, detto compenso una tantum è corrisposto in proporzione ai mesi o frazione di mese di servizio prestati nel periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1973.
Sono esclusi dalla corresponsione del suddetto compenso i funzionari dirigenti di cui al
Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1973, un'indennità nelle misure annue di cui alla unita tabella, utile ai fini della pensione e dell'indennità di buonuscita.
L'indennità pensionabile di cui al primo comma si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio, ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.
A decorrere dal 1° gennaio 1974, limitatamente ad una fascia di lire 35.500 mensili, l'indennità pensionabile è assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio ai fini dei relativi aumenti periodici e della tredicesima mensilità ed è valida ai fini della determinazione dell'assegno alimentare di cui all'art. 107 della
In caso di promozione, al personale provvisto di un'indennità pensionabile superiore a quella prevista inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, in quest'ultima, gli aumenti periodici determinati unicamente sulla base dell'importo di lire 35.500 necessari per assicurare una indennità pensionabile d'importo pari o immediatamente superiore a quella in godimento. Lo stesso criterio si applica nei casi di conferimento, in una stessa qualifica, della classe successiva, restando comunque esclusa l'attribuzione di un doppio aumento periodico con la stessa decorrenza del conferimento della nuova classe, quando, per quest'ultima, è prevista una indennità pensionabile iniziale d'importo pari a quella iniziale della classe di provenienza. Agli effetti dei successivi aumenti periodici l'indennità pensionabile segue con pari decorrenza la progressione dello stipendio.
Nei passaggi di carriera, per la determinazione dell'indennità pensionabile da attribuire nella nuova qualifica, si seguono i criteri previsti dall'art. 16 del
Con effetto dal 1° luglio 1973, i dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore hanno titolo, dal primo giorno e per ogni giorno in cui sono espletate le funzioni, alla differenza, se positiva, tra l'indennità pensionabile iniziale inerente alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni e l'indennità pensionabile in godimento, ragguagliate a giornata. Detta differenza viene considerata indennità non pensionabile.
(Omissis) [1].
Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari dirigenti, di cui al
Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennità pensionabile di cui all'art. 2, non potranno essere corrisposti:
l'aliquota base del premio industriale di cui all'art. 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la
il premio giornaliero e il premio orario per il personale di macchina, di cui all'art. 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con
il premio giornaliero e il premio orario per il personale dei treni, di cui all'art. 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con
il premio giornaliero ed il premio supplementare per ora di servizio del personale delle navi traghetto, di cui ai punti A e C dell'art. 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con
il compenso previsto al punto B dell'art. 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con
i gettoni di presenza e i compensi per esami di cui al
Con effetto dal 1° luglio 1973, è soppresso il compenso incentivante, previsto dagli articoli 29 e 34 della
Dall'importo dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1° luglio 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare riscosso da ciascun dipendente per lo stesso periodo per premi o compensi non più dovuti a norma della presente legge.
Al secondo comma dell'art. 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la
L'ultimo comma dell'art. 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con
"Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza, determinate detraendo dal numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso, quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc. nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale considerato. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo art. 34.
Per la determinazione delle ore di lavoro mensilmente prestate dal personale di macchina e dei treni ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui ai capi VII e VIII, il direttore generale è autorizzato ad adottare procedimenti semplificativi o a ricorrere a valutazioni forfettarie o convenzionali".
L'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con
"Art. 38. - Al personale di macchina utilizzato in mansioni di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'art. 66.
Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione compete, nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma settimo, dello stato giuridico".
All'articolo 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la
"C) Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto per i treni merci un compenso orario di lire 45.
Per la condotta, il compenso spetta dall'ora di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni merci effettuati.
Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.
Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali merci ed ai servizi di spinta dei treni merci, il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.
Ai fini del precedente comma, sono servizi locali i treni o tradotte merci effettuati tra stazioni e scali della stessa località".
L'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con
"Art. 45. - A) Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, su linee esercitate con servizio a dirigenza unica, viene corrisposto un compenso nei seguenti importi:
capo treno L. 55
conduttore, assistente viaggiante e ausiliario viaggiante L. 40
Il compenso orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati su dette linee.
Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.
Per i dipendenti utilizzati su dette linee ai servizi locali ed ai treni materiali il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.
Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni e le tradotte effettuati tra stazioni o scali della stessa località.
B) Ai capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante è corrisposto un compenso giornaliero di lire 250.
Il compenso giornaliero di cui sopra è corrisposto per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Quando l'orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 giornate, il compenso è maggiorato del 20 per cento.
C) Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.
D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, al personale dei treni addetto ai servizi di scorta compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico".
L'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvato con la
"A) Compenso per particolari funzioni.
Al personale delle navi traghetto che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilità amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo, può essere concesso, con provvedimento del direttore generale, un compenso giornaliero nelle seguenti misure massime:
comandante e direttore di macchina |
L. |
472 |
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina |
" |
429 |
ufficiale navale e ufficiale di macchina |
" |
399 |
nostromo, capo motorista e capo elettricista |
" |
315 |
carpentiere, motorista ed elettricista |
" |
294 |
marinaio e ingrassatore |
" |
282 |
carbonaio |
" |
270 |
Il numero dei compensi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle che danno titolo al compenso di cui sopra.
B) Premio orario di presenza a bordo.
Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:
comandante e direttore di macchina |
L. |
255 |
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina |
" |
240 |
ufficiale navale e ufficiale di macchina |
" |
225 |
nostromo, capo motorista e capo elettricista |
" |
195 |
carpentiere, motorista ed elettricista |
" |
185 |
marinaio e ingrassatore |
" |
150 |
carbonaio |
" |
120 |
C) All'ufficiale preposto al comando e a quello preposto alla direzione di macchina della nave, viene altresì corrisposto un premio di lire 120 per ogni ora di presenza a bordo eccedente quelle di servizio.
Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno il cui importo sarà stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata all'entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile.
Per i servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore, detta indennità sarà stabilita dal direttore generale in misura, comunque, non superiore al 50 per cento di quella di cui al precedente comma.
D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico".
L'articolo 57 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con
"Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, spetta, per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio.
Tale compenso è cumulabile con quello previsto dall'art. 52, punto A".
I punti a) e b) dell'articolo 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con
"a) il premio per particolari funzioni di cui all'articolo 52, punto A, se spettante in relazione ai compiti affidati;
b) il premio orario di presenza a bordo e la "aliquota residua" di cui all'articolo 82-bis, entrambi per il solo periodo di lavoro a bordo".
Al secondo comma dell'articolo 61 delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie, il riferimento "art. 52, ultimo comma" è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1973, con "punto C) dell'articolo 52".
L'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con
"I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che è commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 64 per cento della più elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora.
La paga base così determinata è attribuita anche all'operaio specializzato ed è aumentata del 4,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; è ridotta del 19 per cento per il capo squadra manovali, del 28 per cento per il manovale specializzato e per il manovale.
Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni.
Al personale stesso è comunque garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 40 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenza nel mese.
Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale, il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, può disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento".
L'articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvato con
"Art. 66. - Premio industriale. - Al personale ferroviario è corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.
Nella seguente tabella sono riportati per ciascuna qualifica gli importi minimi e massimi entro i quali saranno determinate le misure di premio da attribuire, in relazione alla onerosità dei singoli incarichi espletati:
Qualifiche |
Minimo Lire |
Massimo Lire |
|
|
|
Personale direttivo Ispettore capo superiore r. e. Ispettore capo r. e. Ispettore capo aggiunto |
600 |
1.100 |
|
|
|
Ispettore principale |
370 |
1.000 |
Ispettore |
370 |
1.000 |
|
|
|
Personale degli uffici Personale di concetto: Segretario superiore di 1ª classe Segretario tecnico superiore di 1ª classe Revisore superiore di 1ª classe Disegnatore superiore di 1ª classe |
240 |
800 |
|
|
|
Segretario superiore Segretario tecnico superiore Revisore superiore Disegnatore superiore |
190 |
700 |
|
|
|
Segretario Segretario tecnico Disegnatore Revisore capo a. p. Revisore principale a. p. |
140 |
430 |
|
|
|
Personale esecutivo: Applicato capo Applicato stenodattilografo capo Applicato tecnico capo Tecnico capo di radiologia Infermiere capo |
70 |
300 |
|
|
|
Applicato Applicato stenodattilografo Applicato tecnico Tecnico di radiologia Infermiere |
70 |
250 |
|
|
|
Personale ausiliario: |
|
|
Commesso capo |
70 |
250 |
Commesso |
70 |
250 |
Infermiere di 1ª classe a.p. |
70 |
250 |
Infermiere a. p. |
|
|
|
|
|
Personale dell'esercizio |
|
|
Dirigenti delle stazioni: |
|
|
Movimentisti: |
|
|
Capo stazione sovrintendente |
640 |
1.000 |
Capo stazione superiore |
540 |
800 |
Capo stazione |
200 |
700 |
Gestionisti: |
|
|
Capo gestione sovraintendente |
300 |
600 |
Capo gestione superiore |
250 |
500 |
Capo gestione |
140 |
450 |
Personale esecutivo delle stazioni: |
|
|
Assistente capo di stazione |
120 |
460 |
Assistente di stazione |
80 |
460 |
Ausiliario di stazione |
70 |
330 |
Manovratori: |
|
|
Manovratore capo |
190 |
400 |
1° manovratore |
190 |
400 |
Manovratore |
190 |
350 |
Deviatori: |
|
|
Deviatore capo |
170 |
350 |
1° deviatore |
170 |
320 |
Deviatore |
80 |
230 |
Gestori e ausiliari: |
|
|
Gestore capo |
150 |
350 |
Gestore di 1° classe |
100 |
300 |
Gestore |
50 |
200 |
Ausiliario di fermata |
50 |
200 |
Dirigenti dei depositi personale viaggiante: |
|
|
Capo personale viaggiante sovrintendente |
440 |
600 |
Capo personale viaggiante superiore |
440 |
500 |
Capo personale viaggiante |
140 |
500 |
Controllori viaggianti: |
|
|
Controllore viaggiante sovrintendente |
250 |
600 |
Controllore viaggiante superiore |
180 |
500 |
Controllore viaggiante |
140 |
450 |
Dirigenti dei depositi locomotive: |
|
|
Capo deposito sovrintendente |
640 |
1.000 |
Capo deposito superiore |
600 |
800 |
Capo deposito |
540 |
800 |
Dirigenti della linea: |
|
|
Capo tecnico superiore della linea |
200 |
500 |
Capo tecnico della linea |
200 |
450 |
Personale esecutivo della linea: |
|
|
Operaio specializzato dell'armamento |
80 |
350 |
Operaio dell'armamento |
80 |
250 |
Personale di vigilanza: |
|
|
Guardiano di prima classe |
50 |
220 |
Guardiano |
50 |
220 |
Dirigenti tecnici: |
|
|
Capo tecnico sovrintendente |
300 |
950 |
Capo tecnico superiore |
280 |
800 |
Capo tecnico |
250 |
750 |
Operai, verificatori e tecnici i. e.: |
|
|
Verificatore |
300 |
450 |
Tecnico i. e. |
300 |
450 |
Operaio specializzato |
180 |
430 |
Operaio qualificato |
180 |
430 |
Autisti: |
|
|
Autista |
150 |
300 |
Manovali: |
|
|
Capo squadra manovali |
110 |
300 |
Manovale specializzato |
70 |
300 |
Ausiliario di magazzino |
70 |
300 |
Manovale |
70 |
300 |
Alla determinazione delle misure di premio nei limiti giornalieri consentiti e all'indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.
Per i capi dei reparti dell'esercizio e per i titolari di impianti dell'esercizio di particolare importanza il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce la misura di premio da attribuire, nel limite massimo giornaliero di lire 1.600 per i dipendenti rivestiti di qualifiche di livello 1 e di lire 1.200 per quelli di livello 2 del quadro di equiparazione delle qualifiche approvato con
Per il capo stazione, il capo stazione superiore e il capo stazione sovrintendente va aggiunto al premio spettante l'importo di lire 284 quando vengono svolte mansioni che comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni".
L'art. 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con
"Il premio industriale di cui al precedente articolo compete per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario.
Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate il premio industriale è maggiorato del 20 per cento.
Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere corrisposta una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio industriale percepito, oltre ad una integrazione, dell'importo appresso indicato per ogni qualifica, per ogni giornata per la quale è stato corrisposto il premio industriale.
|
Lire |
Personale direttivo |
|
Ispettore capo superiore r.e |
240 |
Ispettore capo r.e. |
190 |
Ispettore capo aggiunto |
190 |
Ispettore principale |
160 |
Ispettore |
140 |
Personale degli uffici |
|
Personale di concetto: |
|
Segretario superiore di 1ª classe |
|
Segretario tecnico superiore di 1ª classe |
|
Revisore superiore di 1ª classe |
|
Disegnatore superiore di 1ª classe |
|
Segretario superiore |
|
Segretario tecnico superiore |
|
Revisore superiore |
78 |
Disegnatore superiore |
|
Segretario |
|
Segretario tecnico |
|
Disegnatore |
66 |
Revisore capo a. p |
|
Revisore principale a. p. |
|
Personale esecutivo: |
|
Applicato capo |
|
Applicato stenodattilografo capo |
|
Applicato tecnico capo |
40 |
Tecnico capo di radiologia |
|
Infermiere capo |
|
Applicato |
|
Applicato stenodattilografo |
|
Applicato tecnico |
32 |
Tecnico di radiologia |
|
Infermiere |
|
Personale ausiliario: |
|
Commesso capo |
24 |
Commesso |
20 |
Infermiere di 1ª classe a. p. |
|
Infermiere a. p. |
28 |
Personale dell'esercizio |
|
Dirigenti delle stazioni: |
|
Movimentisti: |
|
Capo stazione sovrintendente |
90 |
Capo stazione superiore |
78 |
Capo stazione |
66 |
Gestionisti: |
|
Capo gestione sovrintendente |
90 |
Capo gestione superiore |
78 |
Capo gestione |
66 |
Personale esecutivo delle stazioni: |
|
Assistente capo di stazione |
45 |
Assistente di stazione |
35 |
Ausiliario di stazione |
28 |
Manovratori: |
|
Manovratore capo |
58 |
1° manovratore |
48 |
Manovratore |
43 |
Deviatori: |
|
Deviatore capo |
58 |
1° deviatore |
44 |
Deviatore |
34 |
Gestori e ausiliari: |
|
Gestore capo |
45 |
Gestore di 1ª classe |
32 |
Gestore |
28 |
Ausiliario di fermata |
20 |
Dirigenti dei depositi personale viaggiante: |
|
Capo personale viaggiante sovrintendente |
90 |
Capo personale viaggiante superiore |
78 |
Capo personale viaggiante |
66 |
Controllori viaggianti: |
|
Controllore viaggiante sovrintendente |
90 |
Controllore viaggiante superiore |
78 |
Controllore viaggiante |
66 |
Dirigenti dei depositi locomotive: |
|
Capo deposito sovrintendente |
90 |
Capo deposito superiore |
78 |
Capo deposito |
66 |
Dirigenti della linea: |
|
Capo tecnico superiore della linea |
78 |
Capo tecnico della linea |
66 |
Personale esecutivo della linea: |
|
Operaio specializzato dell'armamento |
45 |
Operaio dell'armamento |
34 |
Personale di vigilanza: |
|
Guardiano di 1ª classe |
32 |
Guardiano |
25 |
Dirigenti tecnici: |
|
Capo tecnico sovrintendente |
90 |
Capo tecnico superiore |
78 |
Capo tecnico |
66 |
Operai, verificatori e tecnici i. e.: |
|
Verificatore |
66 |
Tecnico i. e. |
66 |
Operaio specializzato |
46 |
Operaio qualificato |
36 |
Autisti: |
|
Autista |
40 |
Manovali: |
|
Capo squadra manovali |
35 |
Manovale specializzato |
28 |
Ausiliario di magazzino |
28 |
Manovale |
24 |
Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento e relativa integrazione sono stabiliti dal direttore generale.
In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni per quel che concerne il trattamento percepito per le mansioni esercitate, che resta acquisito".
In correlazione con la ristrutturazione dei premi di lavoro e del premio industriale di cui agli articoli 10 e 14 della presente legge, alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la
"Art. 82-bis. - Aliquota residua conseguente alla ristrutturazione del premio industriale e dei premi di lavoro del personale delle navi traghetto, in dipendenza dell'istituzione della "indennità pensionabile". - Al personale ferroviario delle seguenti categorie è corrisposta una "aliquota residua" nelle misure a lato indicate:
A) - Personale delle navi traghetto.
Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave:
Comandante e direttore di macchina |
L. |
30 |
1° Ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina |
|
|
parametro 304 |
" |
70 |
parametro 265 |
" |
110 |
Ufficiale navale e ufficiale di macchina |
" |
100 |
Nostromo, capo motorista e capo elettricista |
" |
30 |
Carpentiere, motorista ed elettricista |
" |
30 |
Marinaio e ingrassatore |
" |
20 |
Carbonaio |
" |
20 |
In caso di soppressione di una o più corse programmate l'aliquota spetta al solo personale impegnato a bordo per lavori di riparazione e manutenzione nave.
B) - Personale direttivo.
Per ogni giornata di presenza in servizio:
Ispettore capo superiore r.e. |
L. |
220 |
Ispettore capo r.e. |
" |
470 |
Ispettore capo aggiunto: |
|
|
parametro 530 |
" |
— |
parametro 487 |
" |
— |
parametro 455 |
" |
238 |
parametro 426 |
" |
570 |
parametro 387 |
" |
570 |
Ispettore principale |
|
|
parametro 370 |
" |
150 |
parametro 307 |
" |
750 |
Ispettore |
" |
850 |
L'aliquota di cui sopra viene corrisposta con le norme ed i criteri stabiliti dall'art. 67 delle presenti disposizioni".
Il comma settimo dell'art. 86 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con
"Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attività di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 33 secondo comma, 39, 46, 52, 53, 54, 65, 66, 67 e 82-bis, delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con
Il primo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la
"Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:
|
Lire |
1) direttore generale |
640 |
2) dirigente generale |
430 |
3) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r. e.; ispettore capo r. e.; ispettore capo aggiunto |
370 |
4) ispettore principale, ispettore |
320 |
5) segretario superiore di prima classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate |
|
|
320 |
6) segretario e qualifiche equiparate, capo stazione e qualifiche equiparate, applicato capo e qualifiche equiparate, tecnico capo di radiologia, infermiere capo, assistente capo di stazione, gestore capo, capo treno, macchinista, nostromo, capo motorista, capo elettricista, applicato e qualifiche equiparate, tecnico di radiologia, infermiere, gestore di prima classe, assistente di stazione, gestore, conduttore macchinista T. M., aiuto macchinista, aiuto macchinista T. M., assistente viaggiante, ausiliario viaggiante, tecnico i. e., verificatore, manovratore capo, deviatore capo, operaio specializzato, operaio specializzato dell'armamento, carpentiere, motorista, elettricista |
250 |
7) rimanente personale |
210" |
Il primo comma dell'art. 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la
"Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura:
|
Lire |
1) direttore generale e dirigente generale |
202.000 |
2) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r. e.; ispettore capo r.e.; ispettore capo aggiunto; ispettore principale; segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate; capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate |
170.000 |
3) rimanente personale direttivo, di concetto ed esecutivo degli uffici, e dirigenti dell'esercizio; gestore capo, assistente capo di stazione, assistente di stazione, gestore di 1ª classe, capo treno, macchinista, macchinista T.M., nostromo, capo motorista, capo elettricista |
144.000 |
4) rimanente personale |
123.000 |
Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della
Al personale applicato in via continuativa agli impianti dei centri meccanografici può essere corrisposta una particolare indennità le cui modalità di corresponsione saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La misura dell'indennità non può comunque essere superiore a quella che sarà stabilita in applicazione dell'art. 4 della
Ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ferroviari, nei cui confronti viene applicato il trattamento economico e normativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai servizi in appalto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1974, un assegno mensile di lire 7.000.
Detto assegno è corrisposto anche con la gratifica natalizia e non è computabile come elemento di retribuzione ai fini degli altri istituti contrattuali.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà, nei modi d'uso, al rimborso, alle imprese appaltatrici, dell'onere conseguente.
La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'art. 50 della
Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza a favore del personale, calcolato sull'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile, del compenso per ex combattente dell'indennità pensionabile istituita con la presente legge, è stabilito nella misura dell'8 per cento, a decorrere dal 1° luglio 1973.
All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in lire 267.700 milioni - di cui lire 86.700 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 181.000 milioni per l'anno finanziario 1974 - l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà, quanto a lire 231.400 milioni con sovvenzione del Tesoro e quanto a lire 36.300 milioni con nuove risorse del proprio bilancio.
Alla copertura dell'onere di lire 231.400 milioni per la sovvenzione di cui al comma precedente si provvede, quanto a lire 30.500 milioni a carico dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 (5.500 milioni) e 5381 (25.000 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e quanto a lire 200.900 milioni, mediante riduzioni, rispettivamente, per lire 110.000 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 e per lire 90.900 milioni di stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1974.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato 1 - Indennità pensionabile del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato
(Omissis)
[1] Comma sostituito dall'art. 4 della