§ 93.4.178 - Legge 16 febbraio 1974, n. 57.
Revisione del trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:16/02/1974
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio al 1° luglio 1973, è concesso un compenso una tantum dell'importo di lire [...]
Art. 2.      Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1973, un'indennità nelle misure annue di cui alla unita [...]
Art. 3.      Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennità pensionabile di cui all'art. [...]
Art. 4.      Dall'importo dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1° luglio 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, [...]
Art. 5.      Al secondo comma dell'art. 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, quale risulta sostituito dall'art. 1 della [...]
Art. 6.      L'ultimo comma dell'art. 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dai [...]
Art. 7.      L'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con [...]
Art. 8.      All'articolo 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto, con effetto dal [...]
Art. 9.      L'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con [...]
Art. 10.      L'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvato con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito come segue, con [...]
Art. 11.      L'articolo 57 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con [...]
Art. 12.      I punti a) e b) dell'articolo 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono sostituiti [...]
Art. 13.      L'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con [...]
Art. 14.      L'articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvato con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con [...]
Art. 15.      L'art. 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni è sostituito dal seguente, con effetto [...]
Art. 16.      In correlazione con la ristrutturazione dei premi di lavoro e del premio industriale di cui agli articoli 10 e 14 della presente legge, alle disposizioni sulle [...]
Art. 17.      Il comma settimo dell'art. 86 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è [...]
Art. 18.      Il primo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 [...]
Art. 19.      Il primo comma dell'art. 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 [...]
Art. 20.      Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212, non si applica al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a decorrere [...]
Art. 21.      Ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ferroviari, nei cui confronti viene applicato il trattamento economico e normativo del contratto collettivo nazionale [...]
Art. 22.      La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'art. 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera, con effetto dal 1° luglio 1973, anche [...]
Art. 23.      Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza a favore del personale, calcolato sull'80 per cento dello stipendio in [...]
Art. 24.      All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in lire 267.700 milioni - di cui lire 86.700 milioni per l'anno finanziario 1973 [...]
Art. 25.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 93.4.178 - Legge 16 febbraio 1974, n. 57.

Revisione del trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 16 marzo 1974, n. 72)

 

 

     Art. 1.

     Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio al 1° luglio 1973, è concesso un compenso una tantum dell'importo di lire 30.000.

     Al personale assunto successivamente al 1° luglio 1973, detto compenso una tantum è corrisposto in proporzione ai mesi o frazione di mese di servizio prestati nel periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1973.

     Sono esclusi dalla corresponsione del suddetto compenso i funzionari dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 2.

     Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1973, un'indennità nelle misure annue di cui alla unita tabella, utile ai fini della pensione e dell'indennità di buonuscita.

     L'indennità pensionabile di cui al primo comma si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio, ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.

     A decorrere dal 1° gennaio 1974, limitatamente ad una fascia di lire 35.500 mensili, l'indennità pensionabile è assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio ai fini dei relativi aumenti periodici e della tredicesima mensilità ed è valida ai fini della determinazione dell'assegno alimentare di cui all'art. 107 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni. In sede di prima applicazione, sulla detta fascia vanno computati gli aumenti periodici in godimento sullo stipendio, a tale data.

     In caso di promozione, al personale provvisto di un'indennità pensionabile superiore a quella prevista inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, in quest'ultima, gli aumenti periodici determinati unicamente sulla base dell'importo di lire 35.500 necessari per assicurare una indennità pensionabile d'importo pari o immediatamente superiore a quella in godimento. Lo stesso criterio si applica nei casi di conferimento, in una stessa qualifica, della classe successiva, restando comunque esclusa l'attribuzione di un doppio aumento periodico con la stessa decorrenza del conferimento della nuova classe, quando, per quest'ultima, è prevista una indennità pensionabile iniziale d'importo pari a quella iniziale della classe di provenienza. Agli effetti dei successivi aumenti periodici l'indennità pensionabile segue con pari decorrenza la progressione dello stipendio.

     Nei passaggi di carriera, per la determinazione dell'indennità pensionabile da attribuire nella nuova qualifica, si seguono i criteri previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

     Con effetto dal 1° luglio 1973, i dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore hanno titolo, dal primo giorno e per ogni giorno in cui sono espletate le funzioni, alla differenza, se positiva, tra l'indennità pensionabile iniziale inerente alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni e l'indennità pensionabile in godimento, ragguagliate a giornata. Detta differenza viene considerata indennità non pensionabile.

     (Omissis) [1].

     Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari dirigenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 3.

     Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennità pensionabile di cui all'art. 2, non potranno essere corrisposti:

     l'aliquota base del premio industriale di cui all'art. 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento della aliquota medesima previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

     il premio giornaliero e il premio orario per il personale di macchina, di cui all'art. 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

     il premio giornaliero e il premio orario per il personale dei treni, di cui all'art. 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

     il premio giornaliero ed il premio supplementare per ora di servizio del personale delle navi traghetto, di cui ai punti A e C dell'art. 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

     il compenso previsto al punto B dell'art. 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, quale risulta sostituito dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

     i gettoni di presenza e i compensi per esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

     Con effetto dal 1° luglio 1973, è soppresso il compenso incentivante, previsto dagli articoli 29 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 668.

 

          Art. 4.

     Dall'importo dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1° luglio 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare riscosso da ciascun dipendente per lo stesso periodo per premi o compensi non più dovuti a norma della presente legge.

 

          Art. 5.

     Al secondo comma dell'art. 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, quale risulta sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1973, n. 21, sono soppresse, con effetto dal 1° luglio 1973, le parole: "ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45".

 

          Art. 6.

     L'ultimo comma dell'art. 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti, con effetto dal 1° luglio 1973:

     "Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza, determinate detraendo dal numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso, quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc. nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale considerato. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo art. 34.

     Per la determinazione delle ore di lavoro mensilmente prestate dal personale di macchina e dei treni ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui ai capi VII e VIII, il direttore generale è autorizzato ad adottare procedimenti semplificativi o a ricorrere a valutazioni forfettarie o convenzionali".

 

          Art. 7.

     L'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

     "Art. 38. - Al personale di macchina utilizzato in mansioni di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'art. 66.

     Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione compete, nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma settimo, dello stato giuridico".

 

          Art. 8.

     All'articolo 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto, con effetto dal 1° luglio 1973, il seguente punto:

     "C) Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto per i treni merci un compenso orario di lire 45.

     Per la condotta, il compenso spetta dall'ora di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni merci effettuati.

     Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

     Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali merci ed ai servizi di spinta dei treni merci, il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.

     Ai fini del precedente comma, sono servizi locali i treni o tradotte merci effettuati tra stazioni e scali della stessa località".

 

          Art. 9.

     L'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

     "Art. 45. - A) Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, su linee esercitate con servizio a dirigenza unica, viene corrisposto un compenso nei seguenti importi:

capo treno L. 55

conduttore, assistente viaggiante e ausiliario viaggiante L. 40

     Il compenso orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati su dette linee.

     Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

     Per i dipendenti utilizzati su dette linee ai servizi locali ed ai treni materiali il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.

     Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni e le tradotte effettuati tra stazioni o scali della stessa località.

     B) Ai capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante è corrisposto un compenso giornaliero di lire 250.

     Il compenso giornaliero di cui sopra è corrisposto per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Quando l'orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 giornate, il compenso è maggiorato del 20 per cento.

     C) Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

     D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, al personale dei treni addetto ai servizi di scorta compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico".

 

          Art. 10.

     L'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvato con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito come segue, con effetto dal 1° luglio 1973:

     "A) Compenso per particolari funzioni.

     Al personale delle navi traghetto che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilità amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo, può essere concesso, con provvedimento del direttore generale, un compenso giornaliero nelle seguenti misure massime:

comandante e direttore di macchina

L.

472

1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina

"

429

ufficiale navale e ufficiale di macchina

"

399

nostromo, capo motorista e capo elettricista

"

315

carpentiere, motorista ed elettricista

"

294

marinaio e ingrassatore

"

282

carbonaio

"

270

     Il numero dei compensi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle che danno titolo al compenso di cui sopra.

     B) Premio orario di presenza a bordo.

     Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

comandante e direttore di macchina

L.

255

1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina

"

240

ufficiale navale e ufficiale di macchina

"

225

nostromo, capo motorista e capo elettricista

"

195

carpentiere, motorista ed elettricista

"

185

marinaio e ingrassatore

"

150

carbonaio

"

120

     C) All'ufficiale preposto al comando e a quello preposto alla direzione di macchina della nave, viene altresì corrisposto un premio di lire 120 per ogni ora di presenza a bordo eccedente quelle di servizio.

     Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno il cui importo sarà stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata all'entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile.

     Per i servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore, detta indennità sarà stabilita dal direttore generale in misura, comunque, non superiore al 50 per cento di quella di cui al precedente comma.

     D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico".

 

          Art. 11.

     L'articolo 57 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

     "Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, spetta, per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio.

     Tale compenso è cumulabile con quello previsto dall'art. 52, punto A".

 

          Art. 12.

     I punti a) e b) dell'articolo 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti, con effetto dal 1° luglio 1973:

     "a) il premio per particolari funzioni di cui all'articolo 52, punto A, se spettante in relazione ai compiti affidati;

     b) il premio orario di presenza a bordo e la "aliquota residua" di cui all'articolo 82-bis, entrambi per il solo periodo di lavoro a bordo".

     Al secondo comma dell'articolo 61 delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie, il riferimento "art. 52, ultimo comma" è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1973, con "punto C) dell'articolo 52".

 

          Art. 13.

     L'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

     "I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che è commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 64 per cento della più elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora.

     La paga base così determinata è attribuita anche all'operaio specializzato ed è aumentata del 4,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; è ridotta del 19 per cento per il capo squadra manovali, del 28 per cento per il manovale specializzato e per il manovale.

     Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni.

     Al personale stesso è comunque garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 40 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenza nel mese.

     Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale, il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, può disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento".

 

          Art. 14.

     L'articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvato con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

     "Art. 66. - Premio industriale. - Al personale ferroviario è corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.

     Nella seguente tabella sono riportati per ciascuna qualifica gli importi minimi e massimi entro i quali saranno determinate le misure di premio da attribuire, in relazione alla onerosità dei singoli incarichi espletati:

 

 

Qualifiche

Minimo Lire

Massimo Lire

 

 

 

Personale direttivo

Ispettore capo superiore r. e.

Ispettore capo r. e.

Ispettore capo aggiunto

600

1.100

 

 

 

Ispettore principale

370

1.000

Ispettore

370

1.000

 

 

 

Personale degli uffici

Personale di concetto:

Segretario superiore di 1ª classe

Segretario tecnico superiore di 1ª classe

Revisore superiore di 1ª classe

Disegnatore superiore di 1ª classe

240

800

 

 

 

Segretario superiore

Segretario tecnico superiore

Revisore superiore

Disegnatore superiore

190

700

 

 

 

Segretario

Segretario tecnico

Disegnatore

Revisore capo a. p.

Revisore principale a. p.

140

430

 

 

 

Personale esecutivo:

Applicato capo

Applicato stenodattilografo capo

Applicato tecnico capo

Tecnico capo di radiologia

Infermiere capo

70

300

 

 

 

Applicato

Applicato stenodattilografo

Applicato tecnico

Tecnico di radiologia

Infermiere

70

250

 

 

 

Personale ausiliario:

 

 

Commesso capo

70

250

Commesso

70

250

Infermiere di 1ª classe a.p.

70

250

Infermiere a. p.

 

 

 

 

 

Personale dell'esercizio

 

 

Dirigenti delle stazioni:

 

 

Movimentisti:

 

 

Capo stazione sovrintendente

640

1.000

Capo stazione superiore

540

800

Capo stazione

200

700

Gestionisti:

 

 

Capo gestione sovraintendente

300

600

Capo gestione superiore

250

500

Capo gestione

140

450

Personale esecutivo delle stazioni:

 

 

Assistente capo di stazione

120

460

Assistente di stazione

80

460

Ausiliario di stazione

70

330

Manovratori:

 

 

Manovratore capo

190

400

1° manovratore

190

400

Manovratore

190

350

Deviatori:

 

 

Deviatore capo

170

350

1° deviatore

170

320

Deviatore

80

230

Gestori e ausiliari:

 

 

Gestore capo

150

350

Gestore di 1° classe

100

300

Gestore

50

200

Ausiliario di fermata

50

200

Dirigenti dei depositi personale viaggiante:

 

 

Capo personale viaggiante sovrintendente

440

600

Capo personale viaggiante superiore

440

500

Capo personale viaggiante

140

500

Controllori viaggianti:

 

 

Controllore viaggiante sovrintendente

250

600

Controllore viaggiante superiore

180

500

Controllore viaggiante

140

450

Dirigenti dei depositi locomotive:

 

 

Capo deposito sovrintendente

640

1.000

Capo deposito superiore

600

800

Capo deposito

540

800

Dirigenti della linea:

 

 

Capo tecnico superiore della linea

200

500

Capo tecnico della linea

200

450

Personale esecutivo della linea:

 

 

Operaio specializzato dell'armamento

80

350

Operaio dell'armamento

80

250

Personale di vigilanza:

 

 

Guardiano di prima classe

50

220

Guardiano

50

220

Dirigenti tecnici:

 

 

Capo tecnico sovrintendente

300

950

Capo tecnico superiore

280

800

Capo tecnico

250

750

Operai, verificatori e tecnici i. e.:

 

 

Verificatore

300

450

Tecnico i. e.

300

450

Operaio specializzato

180

430

Operaio qualificato

180

430

Autisti:

 

 

Autista

150

300

Manovali:

 

 

Capo squadra manovali

110

300

Manovale specializzato

70

300

Ausiliario di magazzino

70

300

Manovale

70

300

 

Alla determinazione delle misure di premio nei limiti giornalieri consentiti e all'indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

     Per i capi dei reparti dell'esercizio e per i titolari di impianti dell'esercizio di particolare importanza il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce la misura di premio da attribuire, nel limite massimo giornaliero di lire 1.600 per i dipendenti rivestiti di qualifiche di livello 1 e di lire 1.200 per quelli di livello 2 del quadro di equiparazione delle qualifiche approvato con decreto ministeriale 17 settembre 1971, n. 12109. L'importo è da graduare in relazione alla gravosità ed all'impegno dell'incarico espletato nei diversi settori dell'esercizio.

     Per il capo stazione, il capo stazione superiore e il capo stazione sovrintendente va aggiunto al premio spettante l'importo di lire 284 quando vengono svolte mansioni che comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni".

 

          Art. 15.

     L'art. 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

     "Il premio industriale di cui al precedente articolo compete per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

     Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate il premio industriale è maggiorato del 20 per cento.

     Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere corrisposta una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio industriale percepito, oltre ad una integrazione, dell'importo appresso indicato per ogni qualifica, per ogni giornata per la quale è stato corrisposto il premio industriale.

 

 

Lire

Personale direttivo

 

Ispettore capo superiore r.e

240

Ispettore capo r.e.

190

Ispettore capo aggiunto

190

Ispettore principale

160

Ispettore

140

Personale degli uffici

 

Personale di concetto:

 

Segretario superiore di 1ª classe

 

Segretario  tecnico superiore di 1ª classe

 

Revisore superiore di 1ª classe

 

Disegnatore superiore di 1ª classe

 

Segretario superiore

 

Segretario tecnico superiore

 

Revisore superiore

78

Disegnatore superiore

 

Segretario

 

Segretario tecnico

 

Disegnatore

66

Revisore capo a. p

 

Revisore principale a. p.

 

Personale esecutivo:

 

Applicato capo

 

Applicato stenodattilografo capo

 

Applicato tecnico capo

40

Tecnico capo di radiologia

 

Infermiere capo

 

Applicato

 

Applicato stenodattilografo

 

Applicato tecnico

32

Tecnico di radiologia

 

Infermiere

 

Personale ausiliario:

 

Commesso capo

24

Commesso

20

Infermiere di 1ª classe a. p.

 

Infermiere a. p.

28

Personale dell'esercizio

 

Dirigenti delle stazioni:

 

Movimentisti:

 

Capo stazione sovrintendente

90

Capo stazione superiore

78

Capo stazione

66

Gestionisti:

 

Capo gestione sovrintendente

90

Capo gestione superiore

78

Capo gestione

66

Personale esecutivo delle stazioni:

 

Assistente capo di stazione

45

Assistente di stazione

35

Ausiliario di stazione

28

Manovratori:

 

Manovratore capo

58

1° manovratore

48

Manovratore

43

Deviatori:

 

Deviatore capo

58

1° deviatore

44

Deviatore

34

Gestori e ausiliari:

 

Gestore capo

45

Gestore di 1ª classe

32

Gestore

28

Ausiliario di fermata

20

Dirigenti dei depositi personale viaggiante:

 

Capo personale viaggiante sovrintendente

90

Capo personale viaggiante superiore

78

Capo personale viaggiante

66

Controllori viaggianti:

 

Controllore viaggiante sovrintendente

90

Controllore viaggiante superiore

78

Controllore viaggiante

66

Dirigenti dei depositi locomotive:

 

Capo deposito sovrintendente

90

Capo deposito superiore

78

Capo deposito

66

Dirigenti della linea:

 

Capo tecnico superiore della linea

78

Capo tecnico della linea

66

Personale esecutivo della linea:

 

Operaio specializzato dell'armamento

45

Operaio dell'armamento

34

Personale di vigilanza:

 

Guardiano di 1ª classe

32

Guardiano

25

Dirigenti tecnici:

 

Capo tecnico sovrintendente

90

Capo tecnico superiore

78

Capo tecnico

66

Operai, verificatori e tecnici i. e.:

 

Verificatore

66

Tecnico i. e.

66

Operaio specializzato

46

Operaio qualificato

36

Autisti:

 

Autista

40

Manovali:

 

Capo squadra manovali

35

Manovale specializzato

28

Ausiliario di magazzino

28

Manovale

24

 

     Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento e relativa integrazione sono stabiliti dal direttore generale.

     In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni per quel che concerne il trattamento percepito per le mansioni esercitate, che resta acquisito".

 

          Art. 16.

     In correlazione con la ristrutturazione dei premi di lavoro e del premio industriale di cui agli articoli 10 e 14 della presente legge, alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo, con effetto dal 1° luglio 1973:

     "Art. 82-bis. - Aliquota residua conseguente alla ristrutturazione del premio industriale e dei premi di lavoro del personale delle navi traghetto, in dipendenza dell'istituzione della "indennità pensionabile". - Al personale ferroviario delle seguenti categorie è corrisposta una "aliquota residua" nelle misure a lato indicate:

     A) - Personale delle navi traghetto.

     Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave:

Comandante e direttore di macchina

L.

30

1° Ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina

 

 

parametro 304

"

70

parametro 265

"

110

Ufficiale navale e ufficiale di macchina

"

100

Nostromo, capo motorista e capo elettricista

"

30

Carpentiere, motorista ed elettricista

"

30

Marinaio e ingrassatore

"

20

Carbonaio

"

20

     In caso di soppressione di una o più corse programmate l'aliquota spetta al solo personale impegnato a bordo per lavori di riparazione e manutenzione nave.

     B) - Personale direttivo.

     Per ogni giornata di presenza in servizio:

Ispettore capo superiore r.e.

L.

220

Ispettore capo r.e.

"

470

Ispettore capo aggiunto:

 

 

parametro 530

"

parametro 487

"

parametro 455

"

238

parametro 426

"

570

parametro 387

"

570

Ispettore principale

 

 

parametro 370

"

150

parametro 307

"

750

Ispettore

"

850

     L'aliquota di cui sopra viene corrisposta con le norme ed i criteri stabiliti dall'art. 67 delle presenti disposizioni".

 

          Art. 17.

     Il comma settimo dell'art. 86 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

     "Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attività di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 33 secondo comma, 39, 46, 52, 53, 54, 65, 66, 67 e 82-bis, delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 39, 46, 52, 53, 54, 65 e 82-bis, punto A), sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione".

 

          Art. 18.

     Il primo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, modificato dalla legge 24 febbraio 1973, n. 21, con effetto dal 1° novembre 1971 è, con uguale decorrenza, sostituito dal seguente:

     "Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

 

Lire

1) direttore generale

640

2) dirigente generale

430

3) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r. e.; ispettore capo r. e.; ispettore capo aggiunto

370

4) ispettore principale, ispettore

320

5) segretario superiore di prima classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate

 

 

320

6) segretario e qualifiche equiparate, capo stazione e qualifiche equiparate, applicato capo e qualifiche equiparate, tecnico capo di radiologia, infermiere capo, assistente capo di stazione, gestore capo, capo treno, macchinista, nostromo, capo motorista, capo elettricista, applicato e qualifiche equiparate, tecnico di radiologia, infermiere, gestore di prima classe, assistente di stazione, gestore, conduttore macchinista T. M., aiuto macchinista, aiuto macchinista T. M., assistente viaggiante, ausiliario viaggiante, tecnico i. e., verificatore, manovratore capo, deviatore capo, operaio specializzato, operaio specializzato dell'armamento, carpentiere, motorista, elettricista

250

7) rimanente personale

210"

 

          Art. 19.

     Il primo comma dell'art. 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1973, n. 34, modificato dalla legge 24 febbraio 1973, n. 21, è sostituito, con effetto dal 1° novembre 1971, dal seguente:

     "Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

 

Lire

1) direttore generale e dirigente generale

202.000

2) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r. e.; ispettore capo r.e.; ispettore capo aggiunto; ispettore principale; segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate; capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate

170.000

3) rimanente personale direttivo, di concetto ed esecutivo degli uffici, e dirigenti dell'esercizio; gestore capo, assistente capo di stazione, assistente di stazione, gestore di 1ª classe, capo treno, macchinista, macchinista T.M., nostromo, capo motorista, capo elettricista

144.000

4) rimanente personale

123.000

 

          Art. 20.

     Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212, non si applica al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Al personale applicato in via continuativa agli impianti dei centri meccanografici può essere corrisposta una particolare indennità le cui modalità di corresponsione saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La misura dell'indennità non può comunque essere superiore a quella che sarà stabilita in applicazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

 

          Art. 21.

     Ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ferroviari, nei cui confronti viene applicato il trattamento economico e normativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai servizi in appalto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1974, un assegno mensile di lire 7.000.

     Detto assegno è corrisposto anche con la gratifica natalizia e non è computabile come elemento di retribuzione ai fini degli altri istituti contrattuali.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà, nei modi d'uso, al rimborso, alle imprese appaltatrici, dell'onere conseguente.

 

          Art. 22.

     La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'art. 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera, con effetto dal 1° luglio 1973, anche sull'indennità pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio.

 

          Art. 23.

     Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza a favore del personale, calcolato sull'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile, del compenso per ex combattente dell'indennità pensionabile istituita con la presente legge, è stabilito nella misura dell'8 per cento, a decorrere dal 1° luglio 1973.

 

          Art. 24.

     All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in lire 267.700 milioni - di cui lire 86.700 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 181.000 milioni per l'anno finanziario 1974 - l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà, quanto a lire 231.400 milioni con sovvenzione del Tesoro e quanto a lire 36.300 milioni con nuove risorse del proprio bilancio.

     Alla copertura dell'onere di lire 231.400 milioni per la sovvenzione di cui al comma precedente si provvede, quanto a lire 30.500 milioni a carico dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 (5.500 milioni) e 5381 (25.000 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e quanto a lire 200.900 milioni, mediante riduzioni, rispettivamente, per lire 110.000 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 e per lire 90.900 milioni di stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1974.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

 

          Art. 25.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato 1 - Indennità pensionabile del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato

(Omissis)


[1]  Comma sostituito dall'art. 4 della L. 9 gennaio 1978, n. 7 e abrogato dall'art. 1 della L. 6 ottobre 1981, n. 564.