Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 20/10/1960 |
Numero: | 1227 |
Sommario |
Art. 1. Agli articoli delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, sono apportate le [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, valutato in lire 2200 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota del [...] |
Art. 3. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960 |
§ 93.4.10c - Legge 20 ottobre 1960, n. 1227.
Modifica delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685.
(G.U. 2 novembre 1960, n. 269).
Agli articoli delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con la
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, valutato in lire 2200 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito dei prodotti della rete principale per l'esercizio medesimo.
All'onere relativo all'esercizio 1960-61, valutato in lire 5400 milioni, si provvede: per milioni 2150 con riduzioni da apportare ai capitali della spesa n. 4 per milioni 100, n. 10 per milioni 400, n. 15 per milioni 500, n. 16 per milioni 1000, n. 19 per milioni 30, n. 20 per milioni 70 e n. 21 per milioni 50; e per la restante quota con le disponibilità delle dotazioni dei capitoli della spesa n. 1, 3, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 102, 104.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.
ALLEGATO
Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con la
Art. 4.
Il primo comma è soppresso.
Art. 5.
Il penultimo comma è sostituito dal seguente:
"Al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, con titolo alle indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore, ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri".
Art. 10.
Il punto e) è sostituito dal seguente:
"e) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche in occasione di esami di promozione o di passaggio di qualifica, semprechè risulti conseguita l'idoneità, e per le prescritte visite mediche".
Art. 13.
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"È pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai Capi VIII e IX, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 42 e 49, al personale di macchina e dei treni:
a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia su di esse per istruzione;
b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;
c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, tra l'uno o l'altro, alcun servizio di scorta;
d) quando è adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi ed officine, quando uno dei due impianti interessati al movimento viene a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizio, con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui è assegnato il dipendente".
Art. 18.
Il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, alle persone di famiglia del dipendente traslocato, con titolo all'indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore, ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri".
Capo V
Il titolo è sostituito dal seguente: Compenso per reperibilità
Art. 33.
È sostituito dal seguente:
"I dipendenti che svolgono in via continuativa le mansioni proprie delle qualifiche indicate nella tabella appresso riportata hanno l'obbligo della reperibilità nei giorni di lavoro ed in quelli di assenza per riposo settimanale o godimento delle festività infrasettimanali quando:
1) siano assegnatari di alloggi dell'Azienda loro espressamente riservati nell'impianto in cui prestano servizio o nelle vicinanze del medesimo. I dipendenti stessi sono tenuti ad abitare in tali alloggi salvo che l'Azienda, per giustificati motivi, ne autorizzi la rinuncia;
2) occupino un alloggio dell'Azienda diverso da quelli di cui al precedente punto, ubicato a non più di cinque chilometri dall'impianto presso il quale prestano servizio. Tale distanza si computa tra l'abitazione del dipendente ed il più vicino ingresso dell'impianto, lungo un itinerario normale.
Per le zone servite da mezzi di comunicazione idonei a stabilire frequenti e rapidi collegamenti fra la dimora ed il posto di lavoro, i Comitati di Esercizio possono stabilire un limite di distanza superiore;
3) occupino un alloggio privato nelle stesse condizioni di ubicazione, rispetto all'impianto, di cui al punto 2).
Nei casi di cui ai punti 1) e 2) il personale interessato ha titolo alla riduzione percentuale sul canone mensile, stabilito dall'Azienda in relazione alla categoria dell'alloggio occupato, nella misura indicata rispettivamente nelle colonne A e B della tabella.
Nel caso di cui al punto 3) compete il compenso mensile indicato nella colonna C della tabella stessa.
Fermo restando il disposto di cui al 6° comma dell'art. 34 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con
L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno da parte dei dipendenti di lasciare indicazioni atte a consentire loro di ricevere le eventuali chiamate di servizio fuori dell'orario normale di lavoro, ponendosi in condizioni di soddisfarle.
In casi di impedimento o necessità di particolare rilievo preclusivi della reperibilità, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione ai superiori diretti.
La reperibilità può essere richiesta anche per impianto diverso da quello di appartenenza. In tal caso le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) si riferiscono all'impianto presso cui viene soddisfatto l'obbligo della reperibilità.
Qualifiche |
A |
B |
C |
|
% |
% |
lire |
1) Stazioni: |
|
|
|
Capo stazione sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe ad personam |
35 |
20 |
3.500 |
Capo stazione di 1ª classe e di 3ª classe ad personam |
40 |
25 |
2.500 |
Capo stazione |
45 |
30 |
2.000 |
Deviatore capo e Capo squadra deviatori |
50 |
35 |
1.700 |
Deviatore |
55 |
40 |
1.400 |
Manovali addetti ai bivi ed ai posti di blocco intermedi |
60 |
45 |
1.000 |
2) Depositi locomotive: |
|
|
|
Capo deposito sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe ad personam |
35 |
20 |
3.500 |
Capo deposito di 1ª classe, Capo deposito, Macchinista di 1ª classe e Macchinista assegnati permanentemente alle funzioni di Capo deposito |
40 |
25 |
2.500 |
Consegnatario carri soccorso di 1ª categoria e suo sostituto |
50 |
35 |
1.700 |
3) Squadre rialzo e posti di verifica: |
|
|
|
Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale, di 1ª classe ad personam, di 1ª classe e Capo tecnico, titolari di squadra rialzo in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico |
35 |
20 |
3.500 |
Dirigente titolare di posto di verifica in sede compartimentale |
50 |
35 |
1.700 |
4) Linea: |
|
|
|
Sorvegliante principale della linea, Sorvegliante della linea e Capo squadra della linea |
55 |
40 |
1.400 |
Operaio dell'armamento, Guardiano ad personam e Cantoniere |
60 |
45 |
1.000 |
5) Impianti elettrici e di segnalamento: |
|
|
|
Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe ad personam addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonchè delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione ed alle centrali idroelettriche |
35 |
20 |
3.500 |
Capo tecnico di 1ª classe, Capo tecnico e Sottocapo tecnico ad personam addetti come sopra |
40 |
25 |
2.500 |
Operaio specializzato, Operaio qualificato di 1ª classe, Operaio qualificato e Aiutante operaio ad personam addetti come sopra |
50 |
35 |
1.700 |
Manovali delle squadre di pronto intervento |
60 |
45 |
1.000 |
6) Capi reparto di esercizio: |
|
|
|
Capi reparto Movimento, Trazione, Lavori, Impianti elettrici |
35 |
20 |
3.500 |
7) Navi traghetto: |
|
|
|
Dirigente nautico e dirigente tecnico delle navi traghetto; Capo tecnico titolare dell'officina del Reparto Navigazione di Messina |
35 |
20 |
3.500" |
Art. 34.
È sostituito dal seguente:
"Per esigenze di servizio l'obbligo della reperibilità alle condizioni di cui all'art. 33, e con il trattamento previsto per i dipendenti di pari livello gerarchico, può essere richiesto, a giudizio del Direttore del Servizio, anche ai dirigenti delle centrali o sottocentrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza, ai sostituti dei Capi reparto di esercizio, ai Manovratori capi, ai Capi squadra manovratori ed ai Manovratori".
Art. 35.
È sostituito dal seguente:
"Il trattamento previsto dall'art. 33 va corrisposto quando spettano le competenze fisse.
Il trattamento stesso viene conservato nei casi:
a) di trasferimento per servizio ad altro impianto dove il dipendente continui a soddisfare all'obbligo della reperibilità allorchè, per mancanza di alloggio nella nuova residenza o nel nuovo posto di lavoro, non abbia la possibilità di procurarsi un nuovo alloggio;
b) di congedo straordinario;
c) di passaggio ad altre funzioni per le quali non sia ammesso il trattamento stesso, limitatamente, però, ai primi tre mesi successivi al cambiamento di funzioni e semprechè il dipendente non abbia nell'occasione conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare".
Art. 37.
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerenti alle giornate di presenza per le quali, nel mese stesso, si percepisce il premio giornaliero di cui agli articoli 42, 49 e 77. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo art. 39".
Capo VIII
Il titolo è sostituito dal seguente: - Competenze del personale di macchina
Art. 42.
È sostituito dal seguente:
"Premi di lavoro
A - Premio giornaliero.
In luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58, al personale di macchina viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicato per ogni giornata di presenza in servizio:
Macchinista |
L. |
500 |
Aiuto macchinista |
" |
330 |
Macchinista T. M. |
" |
360 |
Aiuto macchinista T. M. |
" |
240 |
Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.
Nelle giornate di congedo annuale o speciale, compete, in luogo del premio giornaliero, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto Ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale approvato con
Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre categorie di personale, compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59.
B - Premio orario.
Per ogni ora di condotta viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:
Macchinista |
L. |
40 |
Aiuto macchinista |
" |
27 |
Il premio orario va corrisposto per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.
Per il servizio di condotta ai treni materiali il premio orario va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.
Per i dipendenti utilizzati ai treni locali od alle manovre permanenti il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali".
Art. 43.
È sostituito dal seguente:
"Premio di percorrenza
Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio od in servizio alle tradotte o alle manovre, viene corrisposto per ogni chilometro virtuale, o reale per le manovre, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:
|
Macchinista |
A. Macchinista |
||
Locomotive a vapore alimentate a carbone |
L. |
3,20 |
L. |
2,60 |
Locomotive a vapore alimentate a nafta e mista |
" |
3 - |
" |
2,25 |
Locomotive elettriche a corrente alternata e locomotive diesel |
" |
1,70 |
" |
1,35 |
Locomotive elettriche a corrente continua |
" |
1,55 |
" |
1,20 |
Elettromotrici ed elettrotreni automotrici ed autotreni |
" |
1,50 |
" |
1,15" |
Art. 44.
È sostituito dal seguente:
Indennità di pernottazione
Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 187.
Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione o del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, e del tempo medio a disposizione del Movimento nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.
L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta".
Art. 45.
È sostituito dal seguente:
"Compenso per assenza dalla residenza
Al Macchinista ed all'Aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 40 e di lire 36, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della Stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, un'assenza di durata non inferiore a cinque ore.
Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore.
Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.
Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito all'ora reale di arrivo in residenza.
Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta".
Capo IX
Il titolo È sostituito dal seguente: - Competenze del personale dei treni
Art. 49.
È sostituito dal seguente:
"Premi di lavoro
A - Premio giornaliero.
In luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:
Capo treno |
L. |
380 |
Conduttore |
" |
300 |
Assistente viaggiante |
" |
270 |
Frenatore |
" |
240 |
Ai dipendenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale ad personam il premio è corrisposto nella misura stabilita per il Conduttore.
Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.
Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto Ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che per i Capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i Depositi personale viaggiante, ai quali è da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero.
Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di un diverso gruppo di personale, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59.
B - Premio orario.
Per ogni ora di scorta ai treni viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:
Capo treno |
L. |
12 |
Conduttore |
" |
9 |
Assistente viaggiante e Frenatore |
" |
7 |
Per la scorta dei treni sulle linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto premio orario va aumentato come segue:
Capo treno |
L. |
15 |
Conduttore |
" |
10 |
Assistente viaggiante e Frenatore |
" |
5 |
Il premio orario va corrisposto per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno però considerati solo se non imputabili al personale interessato.
Per il servizio di scorta ai treni materiali, il premio orario va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.
Per i dipendenti utilizzati esclusivamente ai treni locali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali".
Art. 50.
È sostituito dal seguente:
"Premio di percorrenza
Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nelle seguenti misure:
|
Treni viaggiatori e merci (esclusi ominibus e raccoglitori) |
Treni merci omnibus e raccoglitori |
||
Capo treno |
L. |
1,00 |
L. |
1,50 |
Conduttore, Assistente viaggiante, Frenatore |
" |
0,60 |
" |
1,00 |
Art. 51.
È sostituito dal seguente:
"Indennità di pernottazione
Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta ai treni viene corrisposta una indennità di pernottazione di L. 187.
Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.
L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta".
Art. 52.
È sostituito dal seguente:
"Compenso per assenza dalla residenza
Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del Deposito o della Stazione cui è stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, un'assenza di durata non inferiore a 5 ore:
Capo treno |
L. |
40 |
Conduttore - Assistente viaggiante e Frenatore |
" |
32 |
Per gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale ad personam il compenso suddetto è fissato nella misura di lire 36.
Per i servizi interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno, la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore.
Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.
Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.
Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta".
Art. 53.
Al primo comma sono soppresse le seguenti parole tra parentesi:
"(Computandosi le ore di lavoro a norma dei commi primo e secondo dell'art. 49)".
Art. 57.
È sostituito dal seguente:
"Premio di maggior produzione
Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere favori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione, da corrispondere in sostituzione del premio di operosità previsto dal successivo art. 58, il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della duecentottantesima parte dello stipendio annuo iniziale.
Qualora, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo liquidabile per premio di maggior produzione risulti inferiore alla seconda misura del premio di operosità prevista per la qualifica rivestita, si corrisponde agli interessati quest'ultimo premio nella predetta seconda misura.
Le norme in base alle quali è da effettuarsi la liquidazione del premio di maggior produzione sono approvate dal Direttore generale".
Art. 58.
È sostituito dal seguente:
"Premio di operosità
Al personale delle qualifiche comprese nella tabella appresso riportata è corrisposto, per ogni giornata di presenza in servizio e di congedo annuale o speciale, un premio di operosità, al fine di interessarlo alla regolarità ed alla economia del servizio, nonchè per aumentarne la produttività.
Il premio viene attribuito per ciascuna qualifica sulla base delle misure appresso indicate e con le modalità di cui al successivo art. 59.
QUALIFICHE |
Lire |
|||||||
PERSONALE DIRETTIVO |
|
|||||||
Direttore centrale di 1ª classe, Direttore compartimentale di 1ª classe |
L. |
3.450 |
||||||
Direttore centrale, Direttore compartimentale |
" |
2.800 |
||||||
|
1ª misura lire |
2ª misura lire |
||||||
Ispettore capo superiore |
2.250 |
2.500 |
||||||
Ispettore capo; Cassiere principale ad personam |
1.820 |
2.000 |
||||||
Ispettore principale; Cassiere di 1ª classe ad personam |
1.500 |
1.650 |
||||||
Ispettore di 1ª classe; Cassiere di 2ª classe ad personam |
1.160 |
1.350 |
||||||
Ispettore |
1.000 |
|||||||
PERSONALE DEGLI UFFICI |
1 misura |
2 misura |
3 misura |
|||||
Personale di concetto: |
lire |
lire |
lire |
|||||
Segretario superiore di 1ª classe; Segretario tecnico superiore di 1ª classe; Revisore superiore di 1ª classe; Cassiere di 1ª classe |
750 |
850 |
950 |
|||||
Segretario superiore; Segretario tecnico superiore; Revisore superiore; Cassiere |
600 |
675 |
750 |
|||||
Segretario capo; Coadiutore capo; Segretario tecnico capo; Coadiutore tecnico capo; Revisore capo; Sottocassiere |
500 |
550 |
600 |
|||||
Segretario principale; Coadiutore principale; Segretario tecnico principale; Coadiutore tecnico principale; Revisore principale |
370 |
420 |
470 |
|||||
Segretario; Coadiutore; Segretario tecnico; Coadiutore tecnico |
300 |
350 |
400 |
|||||
Personale esecutivo |
|
|
|
|||||
Applicato capo; Applicato tecnico capo |
300 |
375 |
450 |
|||||
Applicato principale; Applicato tecnico principale |
250 |
310 |
360 |
|||||
Applicato; Applicato tecnico; Applicato stenodattilografo |
210 |
265 |
310 |
|||||
Aiuto applicato; Aiuto applicato tecnico; Aiuto applicato stenodattilografo |
180 |
225 |
265 |
|||||
Personale ausiliario: |
|
|
|
|||||
Aiutante |
175 |
220 |
260 |
|||||
Commesso ad personam; Usciere capo |
150 |
190 |
220 |
|||||
Usciere di 1ª classe ad personam; Usciere |
125 |
160 |
190 |
|||||
Inserviente |
100 |
130 |
160 |
|||||
Infermiere di 1ª classe |
175 |
220 |
260 |
|||||
Infermiere |
150 |
190 |
220 |
|||||
PERSONALE DELL'ESERCIZIO |
|
|
|
|||||
Dirigenti delle stazioni. |
|
|
|
|||||
Movimentisti: |
|
|
|
|||||
Capo stazione sovrintendente |
900 |
1.000 |
1.160 |
|||||
Capo stazione superiore |
750 |
830 |
950 |
|||||
Capo stazione principale |
600 |
700 |
800 |
|||||
Capo stazione di 1ª classe ad personam; Capo stazione di 1ª classe |
500 |
590 |
650 |
|||||
Capo stazione di 3ª classe ad personam; Capo stazione |
420 |
500 |
550 |
|||||
Gestionisti: |
|
|
|
|||||
Capo gestione sovrintendente |
750 |
850 |
1.000 |
|||||
Capo gestione superiore |
600 |
700 |
800 |
|||||
Capo gestione principale |
480 |
550 |
600 |
|||||
Capo gestione di 1ª classe ad personam; Capo gestione di 1ª classe |
400 |
470 |
520 |
|||||
Capo gestione di 3ª classe ad personam; Capo gestione |
350 |
400 |
450 |
|||||
Telegrafisti: |
|
|
|
|||||
Capo telegrafista principale |
480 |
550 |
600 |
|||||
Capo telegrafista di 1ª classe ad personam; Capo telegrafista di 1ª classe |
400 |
470 |
520 |
|||||
Capo telegrafista |
350 |
400 |
450 |
|||||
Interpreti: |
|
|
|
|||||
Interprete principale |
480 |
550 |
600 |
|||||
Interprete di 1ª classe ad personam; Interprete di 1ª classe |
400 |
470 |
520 |
|||||
Interprete |
350 |
400 |
450 |
|||||
Personale esecutivo delle stazioni: |
|
|
|
|||||
Assistente principale di stazione; Aiutante ad personam; Alunno d'ordine ad personam |
300 |
350 |
400 |
|||||
Assistente di stazione |
240 |
290 |
330 |
|||||
Ausiliario di stazione |
200 |
240 |
280 |
|||||
Manovratori: |
|
|
|
|||||
Manovratore capo |
350 |
470 |
530 |
|||||
Capo squadra manovratori |
300 |
400 |
460 |
|||||
Manovratore |
260 |
340 |
400 |
|||||
Deviatori: |
|
|
|
|||||
Deviatore capo |
350 |
470 |
530 |
|||||
Capo squadra deviatori |
270 |
350 |
420 |
|||||
Deviatore |
200 |
270 |
350 |
|||||
Dirigenti dei depositi personale viaggiante: |
|
|
|
|||||
Capo personale viaggiante superiore |
750 |
800 |
850 |
|||||
Capo personale viaggiante principale |
350 |
700 |
750 |
|||||
Capo personale viaggiante di 1ª classe |
550 |
600 |
650 |
|||||
Capo personale viaggiante |
450 |
500 |
550 |
|||||
Controllori viaggianti: |
|
|
|
|||||
Controllore viaggiante principale |
400 |
450 |
550 |
|||||
Controllore viaggiante di 1ª classe |
300 |
360 |
450 |
|||||
Controllore viaggiante |
250 |
300 |
380 |
|||||
Dirigenti dei depositi locomotive: |
|
|
|
|||||
Capo deposito sovrintendente |
900 |
1.000 |
1.160 |
|||||
Capo deposito superiore |
810 |
900 |
1.050 |
|||||
Capo deposito principale |
765 |
850 |
1.000 |
|||||
Capo deposito di 1ª classe ad personam; Capo deposito di 1ª classe |
695 |
770 |
905 |
|||||
Capo deposito |
630 |
700 |
820 |
|||||
Dirigenti della linea: |
|
|
|
|||||
Sorvegliante principale della linea |
400 |
485 |
570 |
|||||
Sorvegliante della linea |
350 |
420 |
490 |
|||||
Personale esecutivo della linea: |
|
|
|
|||||
Capo squadra della linea |
300 |
360 |
410 |
|||||
Operaio dell'armamento |
250 |
300 |
350 |
|||||
Cantoniere; Guardiano ad personam |
200 |
240 |
280 |
|||||
Dirigenti tecnici: |
|
|
|
|||||
Capo tecnico sovrintendente |
900 |
1.000 |
1.160 |
|||||
Capo tecnico superiore |
810 |
900 |
1.050 |
|||||
Capo tecnico principale |
730 |
815 |
950 |
|||||
Capo tecnico di 1ª classe ad personam; Capo tecnico di 1ª classe |
660 |
740 |
860 |
|||||
Capo tecnico |
600 |
670 |
780 |
|||||
Operai e verificatori: |
|
|
|
|||||
Sottocapotecnico ad personam; Capo verificatori ad personam |
550 |
650 |
750 |
|||||
Verificatore |
400 |
550 |
680 |
|||||
Operaio specializzato |
400 |
475 |
550 |
|||||
Operaio qualificato di 1ª classe |
310 |
390 |
470 |
|||||
Operaio qualificato |
250 |
320 |
390 |
|||||
Aiutante operaio ad personam |
200 |
250 |
300 |
|||||
Manovali: |
|
|
|
|||||
Capo squadra manovali |
300 |
350 |
400 |
|||||
Manovale |
150 |
200 |
250 |
Nei casi che di seguito si elencano il premio di operosità a ciascuno attribuito è aumentato delle percentuali a fianco indicate:
a) Direttori centrali di 1ª classe e Direttori centrali, titolari di Servizio; Direttori compartimentali di 1ª classe e Direttori compartimentali capi dei Compartimenti più importanti, indicati con provvedimento del Ministro; Ispettori capi superiori, capi di Divisione di esercizio, di Officine e di Uffici di particolare importanza, indicati, questi ultimi, con provvedimenti del Ministro; Ispettori capi, capi di Officine, di Divisioni o Sezioni di esercizio o di Sezioni degli uffici di particolare importanza, indicate, queste ultime, con provvedimento del Ministro; Ispettori principali e Ispettori di 1ª classe capi di Officine o di reparti d'esercizio |
10% |
b) Personale di concetto degli uffici con qualifica di Segretario superiore di 1ª classe, Segretario superiore o Segretario capo o qualifiche corrispondenti addetto in via continuativa alla dirigenza di reparti d'esercizio |
25% |
c) Disegnatori progettisti di rotabili |
10% |
d) Operatori dirigenti centrali o dirigenti unici oppure dirigenti regolatori delle manovre |
25% |
e) Movimentisti che prestano servizio nelle cabine apparati centrali; Controllori viaggianti principali con funzioni continuative di Capi gruppo controlleria divisionali; Assistenti principali di stazione e Assistenti di stazione che prestano servizio sui piazzali in mansioni di veicolista o addetti alla rilevazione delle rimanenze; Capi squadra deviatori se addetti a "posto di apposito incaricato" senza deviatore; Dirigenti dei depositi locomotive dove si lavora a premio di maggior produzione o a premio di rendimento globale; Dirigenti tecnici e Sottocapi tecnici ad personam addetti ad impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale, addetti ai posti di verifica e ai posti di sorveglianza presso l'industria privata o addetti ai collaudi in via normale e prevalente con l'obbligo di osservare l'orario di servizio previsto per il personale dell'esercizio |
20% |
f) Capi squadra manovali e manovali in servizio presso impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale ovvero addetti ai servizi di pulizia del materiale viaggiatori |
20% |
g) Manovali adibiti a mansioni per le quali siano prescritte dalle leggi e dai regolamenti specifiche abilitazioni che non siano proprie di determinate qualifiche |
50% |
h) Dirigenti tecnici, dirigenti della linea, operai, personale esecutivo della linea e manovali addetti a Zone ed a Tronchi comprendenti un grande piazzale di stazione, nonchè personale di manovra del servizio Movimento utilizzato presso i grandi piazzali predetti |
15% |
i) Segretari tecnici superiori di 1ª classe e qualifiche equiparate, nonchè Segretari tecnici superiori e qualifiche equiparate dei Servizi Lavori e Costruzioni ed Impianti Elettrici, dirigenti di reparto armamento e di reparto di esercizio divisionale o di reparto degli Uffici Centrali preposti alla sovraintendenza dell'esercizio |
25% |
l) personale ausiliario degli uffici utilizzato alla guida di automezzi |
50% |
La maggiorazione di cui al punto g) non è cumulabile con quella di cui al punto f)".
Art. 59.
È sostituito dal seguente:
"L'assegnazione delle misure di premio di operosità stabilite per ciascuna qualifica dall'articolo precedente va fatta in relazione all'importanza, alle responsabilità, ai rischi e ai disagi inerenti al posto occupato.
Dette misure vanno aumentate del 10 per cento qualora il rendimento dimostrato dal dipendente nell'esercizio delle proprie attribuzioni sia particolarmente elevato; le misure vanno invece diminuite della stessa percentuale nei casi di insufficiente rendimento.
Durante il periodo di prova il premio di operosità è attribuito nella prima misura.
Al personale dell'esercizio eventualmente utilizzato in mansioni proprie del personale degli uffici il premio di operosità compete nelle misure previste per il personale degli uffici di qualifica equiparata.
Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, utilizzato in mansioni proprie di altri gruppi del personale dell'esercizio, compete il premio di operosità previsto per il personale di tali gruppi e di qualifica equiparata.
Le norme concernenti i criteri per l'attribuzione del premio di operosità sono approvate dal Direttore generale.
Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio di operosità è competente a decidere in via definitiva l'Autorità immediatamente superiore a quella designata dal Direttore generale per l'assegnazione medesima".
Art. 60.
È da aggiungere il seguente punto D):
"D) Personale del servizio movimento
Ai dipendenti che prestano servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria nonchè nella stazione delle Precedenze della grande galleria dell'Appennino è corrisposto un soprassoldo giornaliero nelle seguenti misure:
Movimentisti |
L. |
200 |
altro personale |
" |
110 |
Art. 74.
Il 3° e il 5° comma sono sostituiti dai seguenti:
"Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale e per festività infrasettimanale.
I dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie della qualifica superiore hanno titolo ai compensi di servizio di cui ai Capi VIII e seguenti inerenti alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni per le giornate in cui sono espletate le funzioni stesse".
Capo XIII
Il titolo è sostituito dal seguente: - Competenze del personale delle navi traghetto
Art. 77.
È sostituito dal seguente:
"Premi di lavoro
A - Premio giornaliero.
In luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58 al personale di equipaggio delle navi traghetto viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:
Comandante di 1ª classe, Direttore di macchina di 1ª classe |
L. |
1.000 |
Comandante Direttore di macchina |
" |
900 |
Ufficiale navale di 1ª classe ad personam, Ufficiale navale di 1ª classe, Ufficiale macchinista di 1ª classe ad personam, Ufficiale macchinista di 1ª classe |
" |
680 |
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista |
" |
550 |
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista |
" |
430 |
Secondo nostromo, Motorista di 1ª classe, Elettricista di 1ª classe |
" |
380 |
Carpentiere di 1ª classe, Motorista, Elettricista |
" |
350 |
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista ad personam |
" |
310 |
Marinaio |
" |
280 |
Carbonaio |
" |
250 |
Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.
Nelle giornate di congedo annuale e speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto Ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale.
Al personale di equipaggio delle navi traghetto, utilizzato all'Ufficio nautico o in mansioni proprie del personale degli Uffici, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59 previsto per le qualifiche equiparate del personale in servizio presso i Depositi locomotive e gli uffici.
B - Premio orario.
Per ogni ora di navigazione o di lavori di riparazione a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:
Comandante di 1ª classe, Direttore di macchina di 1ª classe |
L. |
95 |
Comandante, Direttore di macchina |
" |
95 |
Ufficiale navale di 1ª classe ad personam, Ufficiale navale di 1ª classe, Ufficiale macchinista di 1ª classe ad personam, Ufficiale macchinista di 1ª classe |
" |
45 |
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista |
" |
45 |
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista |
" |
40 |
Secondo nostromo, Motorista di 1ª classe, Elettricista di 1ª classe |
" |
35 |
Carpentiere di 1ª classe, Motorista, Elettricista |
" |
30 |
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista ad personam |
" |
25 |
Marinaio |
" |
20 |
Carbonaio |
" |
15 |
Art. 78.
È sostituito dal seguente:
"Premio di percorrenza
Alle persone di equipaggio delle navi traghetto si corrisponde, quando navigano, per ogni chilometro reale, un premio di percorrenza nella seguente misura:
Comandante di 1ª classe, Direttore di macchina di 1ª classe |
L. |
4,00 |
Comandante, Direttore di macchina |
" |
4,00 |
Ufficiale navale di 1ª classe ad personam, Ufficiale navale di 1ª classe, Ufficiale macchinista di 1ª classe ad personam, Ufficiale macchinista di 1ª classe |
" |
2,00 |
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista |
" |
2,00 |
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista |
" |
1,60 |
Secondo nostromo, Motorista di 1ª classe, Elettricista di 1ª classe |
" |
1,60 |
Carpentiere di 1ª classe, Motorista, Elettricista |
" |
1,40 |
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista ad personam |
" |
1,20 |
Marinaio |
" |
1,00 |
Carbonaio |
" |
0,80" |
Art. 79.
È sostituito dal seguente:
"Indennità di pernottazione
Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina che partano ed arrivino fra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 187.
Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale.
L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta".
Art. 80.
È sostituito dal seguente:
"Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, che per le prestazioni rese tra le 22 e le 6, queste ore comprese, non abbia titolo all'indennità di pernottazione di cui all'art. 79, compete il soprassoldo per servizio notturno di cui all'art. 41, con le modalità ivi previste".
Art. 83.
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Al personale suddetto è però fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa di bordo cui ciascuno appartiene e perciò verrà ad esso praticata sui ruoli paga una ritenuta in ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto".
Art. 85.
È sostituito dal seguente:
"Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori dello Stretto, alle persone di equipaggio spetta, in aggiunta al trattamento previsto dall'art. 77, l'indennità giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui all'art. 83".