§ 93.4.209 - Legge 22 dicembre 1980, n. 885.
Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:22/12/1980
Numero:885


Sommario
Art. 1.      Per il periodo dal 1° luglio 1979 al 31 dicembre dello stesso anno, gli stipendi previsti dall'art. 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, comunque corrisposti al sensi [...]
Art. 2.      Nei confronti dei dipendenti ferroviari cessati dal servizio con decorrenza successiva al 1° luglio 1979, titolari di pensione diretta a carico del Fondo pensioni [...]
Art. 3.      Il premio industriale corrisposto al personale ferroviario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, è esteso, con decorrenza 1° [...]
Art. 4.      Al personale ferroviario, escluso il personale dirigente, è corrisposto un compenso una tantum di lire diecimila mensili per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1979
Art. 5.      Il soprassoldo per servizio notturno previsto dall'art. 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con legge 11 febbraio [...]
Art. 6.      Il punto A) dell'art. 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive [...]
Art. 7.      Il compenso per assenza dalla residenza, attribuito ai sensi degli articoli 41e48 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con [...]
Art. 8.      L'indennità di pernottazione ed il relativo supplemento orario previsti dagli articoli 40, 47 e62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale [...]
Art. 9.      L'art. 68 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed [...]
Art. 10.      A decorrere dal 1° luglio 1979 il compenso giornaliero, previsto dall'art. 69 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la [...]
Art. 11.      L'art. 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed [...]
Art. 12.      L'art. 46 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed [...]
Art. 13.      L'art. 50 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed [...]
Art. 14.      Il punto C) dell'art. 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive [...]
Art. 15.      Il punto A) dell'art. 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive [...]
Art. 16.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1979 e 1980 in complessive L. 408.225 milioni - di cui milioni 197.400 per le nuove [...]


§ 93.4.209 - Legge 22 dicembre 1980, n. 885.

Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 29 dicembre 1980, n. 354)

 

 

     Art. 1.

     Per il periodo dal 1° luglio 1979 al 31 dicembre dello stesso anno, gli stipendi previsti dall'art. 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, comunque corrisposti al sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di L. 20.000 mensili lorde.

     Dal 1° gennaio 1980 la tabella degli stipendi allegata alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

     Dal 1° luglio 1979, gli stipendi previsti dall'art. 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e dal 1° gennaio 1980 quelli previsti dalla tabella allegata alla presente legge, comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di L. 93.132 mensili lorde.

     Con la medesima decorrenza del 1° luglio 1979, la misura della indennità integrativa speciale spettante al personale ferroviario in servizio, escluso quello delle qualifiche dirigenziali, è ridotta di L. 90.152 mensili.

     L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianità maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti.

     Le maggiorazioni previste dal primo e dal terzo comma del presente articolo si corrispondono in quanto si corrisponde lo stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.

     Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla 13a mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

     La detrazione prevista dal primo comma dell'art. 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364, non è applicabile al personale ferroviario in attività di servizio, compreso il personale dirigente, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

 

          Art. 2.

     Nei confronti dei dipendenti ferroviari cessati dal servizio con decorrenza successiva al 1° luglio 1979, titolari di pensione diretta a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, l'incremento annuo lordo della pensione, determinato dalla maggiorazione di cui al terzo comma del precedente art. 1, se, considerato virtualmente a sè stante, risulti inferiore all'importo annuo lordo di L. 865.460, deve essere integrato dalla somma necessaria a raggiungere tale importo.

     La misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ai titolari di pensione diretta di cui al precedente comma, è ridotta, a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.122. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

     Nei casi di pensione di riversibilità spettante agli aventi causa di dipendente deceduto in attività di servizio dopo il 30 giugno 1979, la disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica sulla pensione teorica che sarebbe spettata al dante causa. In tal caso la pensione di riversibilità va computata applicando sulla predetta pensione teorica le percentuali di riversibilità di cui all'art. 230 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa dei dipendenti collocati in quiescenza posteriormente al 1° luglio 1979 o deceduti in attività di servizio dopo il 30 giugno 1979 la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.122 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al precedente secondo comma. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun compartecipe.

 

          Art. 3.

     Il premio industriale corrisposto al personale ferroviario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, è esteso, con decorrenza 1° luglio 1979, con i criteri e le modalità ivi previsti, al personale della carriera dirigenziale.

     Per il periodo dal 1° luglio 1979 al 31 dicembre 1979, il premio in questione viene corrisposto sotto forma di assegno una tantum di L. 10.000 per ogni mese o frazione di mese di servizio.

     Con decorrenza 1° gennaio 1980, si provvederà alla revisione delle misure del premio industriale corrisposto al personale ferroviario, compresi i dirigenti, con decreto del Ministro dei trasporti previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, nel limite di spesa di L. 68.200 milioni annui.

 

          Art. 4.

     Al personale ferroviario, escluso il personale dirigente, è corrisposto un compenso una tantum di lire diecimila mensili per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1979.

     Per il primo semestre 1980, a tutto il personale, compreso quello dei ruoli dirigenti, è corrisposto un compenso una tantum di lire quindicimila mensili.

     I compensi di cui ai commi precedenti sono attribuiti per ogni mese o frazione di mese di servizio.

 

          Art. 5.

     Il soprassoldo per servizio notturno previsto dall'art. 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a L. 800, a decorrere dal 1° luglio 1979, ed a L. 1.100, a decorrere dal 1° luglio 1980.

 

          Art. 6.

     Il punto A) dell'art. 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1979, dal seguente:

     "A) soprassoldo per lavoro domenicale.

     A tutto il personale ferroviario comunque chiamato a prestare servizio nelle giornate domenicali, viene corrisposto un soprassoldo di L. 5.400 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata.

     Il soprassoldo è ridotto alla metà per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.

     Lo stesso trattamento compete al personale dei settori viaggiante, macchina e navi traghetto costretto per ragioni di servizio a rimanere nelle giornate domenicali assente dalla residenza o a bordo delle navi".

     A decorrere dal 1° luglio 1980 il soprassoldo per lavoro domenicale è elevato a L 7.000.

 

          Art. 7.

     Il compenso per assenza dalla residenza, attribuito ai sensi degli articoli 41e48 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale di macchina e di scorta treni è maggiorato del 120% per ogni ora di sosta compiuta dagli interessati nelle località estere di confine con l'Italia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei Paesi presso i quali vengono effettuate le suddette soste.

 

          Art. 8.

     L'indennità di pernottazione ed il relativo supplemento orario previsti dagli articoli 40, 47 e62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a L. 800, a decorrere dal 1° luglio 1979, ed a L. 1.100 a decorrere dal 1° luglio 1980.

 

          Art. 9.

     L'art. 68 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1979, dal seguente:

     "A) Al personale del servizio lavori che presta servizio in tronchi e squadre aventi, nella propria giurisdizione, tratti coperti da galleria di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nella propria giurisdizione, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

I. - Tratto coperto fino al 60 per cento della lunghezza della linea di giurisdizione della squadra con un minimo di metri 500

L.

500

II. - Grande galleria dell'Appennino e tratto coperto oltre il 60 per cento della lunghezza della linea di giurisdizione della squadra

"

1.000

     Al dirigente del tronco compete il soprassoldo corrisposto al capo della squadra dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata.

     Nel conteggio dei tratti coperti al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.

     B) Al personale del servizio impianti elettrici è corrisposto un soprassoldo di L. 500 per ogni giornata nel corso della quale abbia prestato servizio per la manutenzione degli impianti in gallerie di lunghezza superiore a 200 metri. Lo stesso trattamento compete al personale del servizio lavori addetto alla saldatura delle rotaie nelle gallerie di cui sopra.

     C) Al personale dei servizi movimento e commerciale e del traffico che presta servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria o nelle stazioni sotterranee della metropolitana di Napoli è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 500.

     D) Ai dipendenti che prestano servizio per tutta la durata dell'orario di lavoro nei locali sotterranei che presentano condizioni di particolare disagio ambientale, viene corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 500.

     Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, stabilisce quali siano i locali sotterranei da considerare ai fini dell'attribuzione del soprassoldo".

 

          Art. 10.

     A decorrere dal 1° luglio 1979 il compenso giornaliero, previsto dall'art. 69 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a L. 500.

 

          Art. 11.

     L'art. 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito, con effetto dal 1° giugno 1980, dal seguente:

     "Al personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio viene corrisposto, per ogni chilometro virtuale di servizio di condotta, un compenso di percorrenza nelle seguenti misure:

 

 

Viaggiatori

Merci

 

 

Locali

Altri

Omnibus e raccoglitori

Altri

TV

L.

20

18

40

28

Locom Diesel

"

12

10

22

16

Locom TEcc; ALc; Aln

"

10

9

20

14

     Per i servizi di condotta sia viaggiatori che merci di andata e ritorno senza riposo fuori residenza ciascuna delle suddette aliquote viene aumentata di lire 7 per km/virtuale.

     I locomotori isolati sono assimilati ai treni merci diversi dagli omnibus e raccoglitori.

     Per i servizi di manovra l'indennità di percorrenza viene corrisposta per km/reale, secondo le seguenti misure:

manovre TV

L.

30

con altri generi di trazione

"

16

 

          Art. 12.

     L'art. 46 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito con effetto dal 1° giugno 1980, dal seguente:

     "Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto per ogni chilometro virtuale in servizio di scorta un compenso di lire 5, elevato a lire 6 per i servizi di andata e ritorno senza riposo fuori residenza.

     Tali misure sono rispettivamente di lire 6 e di lire 7 per i servizi svolti su linee esercitate con il sistema del dirigente unico.

     Al personale con mansioni di accudiente alle vetture-cuccette viene corrisposto per ogni chilometro virtuale in servizio di scorta un compenso di L. 2,80.

     Con provvedimento del direttore generale verranno stabilite le modalità per la determinazione del chilometro virtuale".

 

          Art. 13.

     L'art. 50 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito, con effetto dal 1° giugno 1980, dal seguente:

     "A) Al personale cui sono affidate le funzioni di capo treno compete un compenso orario di L. 360 quando, oltre alle suddette funzioni, svolge:

     a) servizio in bagagliaio senza conduttore addetto alla presa e consegna colli;

     b) servizio su treni merci senza ausiliario che funzioni da frenatore;

     c) sevizio di conduttore nel limite di due carrozze. Per la eventuale carrozza eccedente le due spetta un ulteriore compenso orario di pari importo ridotto a metà nel caso di veicoli con comando centralizzato di chiusura porte.

     I compensi di cui ai precedenti punti a) e b) sono cumulabili.

     B) Al personale di scorta ai treni compete un compenso orario di L. 360 per ogni carrozza assegnata, oltre quelle stabilite dalle vigenti disposizioni, quando svolge le mansioni complete del profilo di conduttore.

     Nel caso di parziale svolgimento di dette mansioni o di servizio svolto su veicoli con comando centralizzato di chiusura porte il compenso da attribuirsi per ogni carrozza assegnata, oltre quelle stabilite dalle vigenti disposizioni, ridotto alla metà.

     E' abrogato il compenso previsto dal decreto ministeriale 8 gennaio 1968, n. 23".

 

          Art. 14.

     Il punto C) dell'art. 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, aggiunto dall'art. 8 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, è abrogato con effetto dal 1° giugno 1980.

 

          Art. 15.

     Il punto A) dell'art. 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall'art. 9 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, è abrogato con effetto dal 1° giugno 1980.

 

          Art. 16.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1979 e 1980 in complessive L. 408.225 milioni - di cui milioni 197.400 per le nuove tabelle di stipendio, milioni 82.200 per il premio industriale, milioni 39.600 per il conglobamento nello stipendio di L. 90.152 mensili dell'importo dell'indennità integrativa speciale, milioni 21.300 per la concessione una tantum di L. 90.000 per il primo semestre 1980 e milioni 67.725 per il miglioramento delle competenze accessorie di cui alla legge 11 dicembre 1970, n. 34, e successive modificazioni - si farà fronte, quanto a L. 30.000 milioni e 8.300 milioni a carico, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101 e 1011 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1980 e, quanto a L. 369.925 milioni, mediante sovvenzione del Ministero del tesoro, a fronte della quale viene corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero stesso per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".

     All'onere derivante per l'anno finanziario 1981, valutato in L. 315.000 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella

Trattamento economico del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal 1° gennaio 1980

 

Anni di permanenza

-

1ª categoria

2ª categoria

3ª categoria

Iniziale

2.040.000

2.490.000

2.863.500

3.136.500

2

2.203.000

2.689.200

3.092.580

3.387.420

2

2.366.400

2.888.400

3.321.660

3.638.340

2

2.529.600

3.087.600

3.550.740

3.889.260

2

2.692.800

3.286.800

3.779.820

4.140.180

2

2.856.000

3.486.000

4.008.900

4.391.100

2

3.019.200

3.685.200

4.237.980

4.642.020

2

3.182.400

3.884.400

4.467.060

4.892.940

2

3.345.600

4.083.600

4.696.140

5.143.860

2

3.429.240

4.185.690

4.813.543

5.272.456

2

3.512.880

4.287.780

4.930.946

5.401.052

2

3.596.520

4.389.870

5.048.349

5.529.648

2

3.680.160

4.491.960

5.165.752

5.658.244

2

3.763.800

4.594.050

5.283.155

5.786.340

2

3.847330

4.696.140

5.400.558

5.915.436

2

3.931.080

4.798.230

5.517.961

6.044.032

 

Anni di permanenza

4ª categoria

5ª categoria

6ª categoria

7ª categoria

Iniziale

3.615.000

4.179.000

4.980.000

6.420.000

2

3.904.200

4.513.320

5.378.400

6.933.600

2

4.193.400

4.847.640

5.776.800

7.447.200

2

4.482.600

5.181.960

6.175.200

7.960.800

2

4.771.800

5.516.280

6.573.600

8.474.400

2

5.061.000

5.580.600

6.972.000

8.988.000

2

5.350.200

6.184.920

7.370.400

9.501.600

2

5.639.400

6.519.240

7.768.800

10.015.200

2

5.928.600

6.853.560

8.167.200

10.528.800

2

6.076.815

7.024.899

8.371.380

10.792.020

2

6.225.080

7.196.238

8.575.560

11.055.240

2

6.373.245

7.367.577

8.779.740

11.318.460

2

6.521.460

7.538.916

8.983.020

11.581.680

2

6.669.675

7.710.255

9.188.100

11.844.900

2

6.817.890

7.881.594

9.392.280

12.108.120

2

6.966.105

8.052.933

9.596.460

12.371.340