Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 03/06/2011 |
Numero: | 132 |
Sommario |
Art. 1. Dipartimento per l'istruzione |
Art. 2. Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca |
Art. 3. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali |
Art. 4. Uffici scolastici regionali |
Art. 5. Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale |
§ 80.9.979 - D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132.
Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».
(G.U. 8 agosto 2011, n. 183)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Visto il
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Vista la
Vista la
Visto il
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Ritenuto di dover provvedere in attuazione del citato
Sentite le organizzazioni sindacali in data 5 e 20 luglio 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non poter recepire l'osservazione del Consiglio di Stato relativa alla modifica dell'articolo 8 del presente regolamento sugli Uffici scolastici regionali, in quanto, come sottolineato anche nel parere della I Commissione permanente della Camera dei deputati, l'articolo 21, comma 2, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Dipartimento per l'istruzione
1. All'articolo 5, del
a) al comma 2, le parole: «n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10, e n. 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva» sono sostituite dalle seguenti: «n. 36 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva»;
b) al comma 7, primo periodo, le parole: «e in n. 3 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;
c) al comma 8, primo periodo, le parole: «n. 9 uffici dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza», sono sostituite dalle seguenti: «n. 8 uffici dirigenziali non generali».
Art. 2. Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
1. All'articolo 6, del
a) al comma 2, le parole: «e n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali», sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 uffici dirigenziali non generali»;
c) al comma 4, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) utilizzo e cura della banca dati sull'offerta formativa delle università, definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure di acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazione e del finanziamento del sistema universitario;»;
d) al comma 6, le parole: «n. 7 uffici dirigenziali non generali», sono sostituite dalle seguenti: «n. 6 uffici dirigenziali non generali».
Art. 3. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
1. All'articolo 7, del
a) al comma 2, le parole: «e 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole: «e in 4 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di decisione di finanza pubblica;
b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;
c) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di stabilità, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i dipartimenti;
d) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione per garantire la coerenza dell'utilizzo dei fondi finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero;
e) raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati dai soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero;
f) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
g) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;
h) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;
i) cura della redazione delle proposte del Ministero per il documento di decisione di finanza pubblica;
l) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
m) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;
n) assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione;
o) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
p) attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;
q) supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE, nonchè nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi ai settori di competenza del Ministero;
r) funzione di autorità di audit, secondo i regolamenti internazionali IIA 2010, sui fondi internazionali finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero;
s) coordinamento, organizzazione e formazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con la Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.»;
d) al comma 6, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali», sono sostituite dalle seguenti: «n. 8 uffici dirigenziali non generali»;
e) al comma 6 la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, nonchè indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, ai sensi dell'articolo 17 del
f) al comma 6, dopo la lettera n) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«n-bis) progettazione e sviluppo della banca dati sull'offerta formativa delle università in collaborazione con la direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
n-ter) cura dell'anagrafe nazionale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e utilizzo dei dati ai fini della programmazione, gestione e valutazione del sistema scolastico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
g) al comma 8, le parole: «e in 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse.
Art. 4. Uffici scolastici regionali
1. L'articolo 8 del
«Art. 8 (Uffici scolastici regionali). - 1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale al quale sono assegnate le funzioni individuate nei commi 2 e 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di 18.
2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del
3. L'Ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con
7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 19 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ex articolo 13 della
g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 24 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in n. 17 uffici dirigenziali non generali e in n. 27 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n.18 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n. 16 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n. 13 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.».
Art. 5. Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
1. All'articolo 11 del
«1-bis. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonchè, limitatamente alle aree funzionali, nei profili professionali. Detto provvedimento è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.».
2. La tabella A allegata al
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 147
Allegato
Tabella A
(prevista dall'articolo 5, comma 2)
«Tabella A
(prevista dall'articolo 11, comma 1)
Personale dirigenziale:
Dirigente di prima fascia |
34 * |
|
|
Dirigente di seconda fascia, amministrativi |
303 ** |
|
|
Dirigenti di seconda fascia, tecnici |
301 |
|
|
TOTALE |
638 |
* Compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
** Compresi 12 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale:
Area III n. 3245
Area II n. 4096
Area I n. 483
Totale aree n. 7824 Totale complessivo 8462».