Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 14/05/2007 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. Consulta per lo spettacolo |
Art. 2. Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo |
Art. 3. Commissione per la cinematografia, Consulta territoriale per le attività cinematografiche, Giuria per i premi di qualità, Commissioni per la revisione dei film, Comitato Consultivo permanente per il [...] |
Art. 4. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici |
Art. 5. Disposizioni finanziarie |
Art. 6. Altri organismi confermati |
Art. 7. Disposizioni finanziarie per gli altri organismi confermati |
Art. 8. Pari opportunità tra donne e uomini |
Art. 9. Durata degli organismi e relazione di fine mandato |
Art. 10. Disposizioni finali e abrogazioni |
§ 80.9.747 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
(G.U. 10 luglio 2007, n. 158)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visti gli articoli da 190 a 195 della
Visto l'articolo 1, commi da 59 a 70, del
Visto l'articolo 12 della
Visti gli articoli 3 e 4 del
Visto il
Visto il
Visti gli articoli da 52 a 54 del
Visto l'articolo 10 del
Visto l'articolo 10 della
Visti gli articoli 8, 13 e 17 del
Visto il
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 settembre 2004, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 2004, recante, tra l'altro, disposizioni per la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione per la cinematografia e relative sottocommissioni e sezioni e della giuria per i premi di qualità;
Visto l'articolo 2 del
Visto l'articolo 1 del
Visto l'articolo 29 del
Visto l'articolo 1, comma 58, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, in via interlocutoria, nell'adunanza del 5 febbraio 2007 ed in via definitiva nell'adunanza del 16 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Consulta per lo spettacolo [1]
1. Il Comitato per i problemi dello spettacolo già istituito dall'articolo 1, comma 67, del
2. La Consulta è divisa in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.
3. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che la presiede, ed è composta da non più di sette componenti per ciascuna sezione. Il Ministro può delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato.
4. Ai lavori della Consulta partecipano i titolari degli uffici dirigenziali di prima fascia del Ministero competenti nel settore dello spettacolo. Possono partecipare ai lavori il Capo di gabinetto ed il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero medesimo. La partecipazione ai lavori di tutti i predetti soggetti avviene alla sola attività istruttoria, a titolo di supporto tecnico, senza diritto di voto e senza diritto a compenso nè a trattamenti di missione o gettoni di presenza.
5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti il numero dei componenti di ciascuna sezione, le modalità di convocazione e funzionamento, nonchè le modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Art. 2. Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo [2]
1. Sono confermate le commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, del
2. Ogni commissione è composta da sette componenti, incluso il direttore generale competente, con funzioni di presidente, che partecipa ai lavori a titolo gratuito, ad eccezione della commissione consultiva per la musica, che si compone di nove componenti, incluso il direttore generale competente. I componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e sono scelti fra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Due componenti della commissione consultiva per la musica sono scelti fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica lirica. Uno dei componenti di ogni commissione è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed un altro è designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I componenti, all'atto del loro insediamento, sono tenuti a dichiarare di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivante dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni. Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere singole sedute delle commissioni. Ciascuna commissione si avvale di un segretario, nominato dal presidente fra i dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono definite le modalità di organizzazione e di funzionamento delle commissioni.
Art. 3. Commissione per la cinematografia, Consulta territoriale per le attività cinematografiche, Giuria per i premi di qualità, Commissioni per la revisione dei film, Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore. [3]
1. Sono confermate: la Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del
Art. 4. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici [4]
1. E' confermato il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della
Art. 5. Disposizioni finanziarie
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i trattamenti economici relativi agli organi collegiali di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ferma restando l'esclusione di compensi o trattamenti di missione o gettoni di presenza, ove non siano già previsti dalle norme vigenti.
2. La spesa complessiva per i compensi di cui al comma 1, ivi compresa quella per i trattamenti economici relativi al periodo intercorrente dal 4 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, è contenuta ad un livello non superiore al sessanta per cento rispetto alla spesa complessiva sostenuta nel 2005.
3. Ai fini della determinazione dei compensi dei componenti il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1999 recante Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999, adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della
4. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati nel precedente comma 2, nel decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 1 sono stabiliti, per ciascun organo collegiale, il limite massimo di spesa per gettoni di presenza e per trattamento economico di missione erogabili per ciascun esercizio finanziario. Nell'ambito di ciascun esercizio finanziario e della medesima Direzione generale cui fanno riferimento gli organi collegiali di cui al presente articolo, è possibile utilizzare il limite di spesa relativo ad un organo collegiale per le esigenze di un diverso organo collegiale della medesima Direzione generale, fermo restando il limite complessivo di spesa relativo agli organi collegiali di pertinenza di ciascuna Direzione generale.
Art. 6. Altri organismi confermati
1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del
a) il Comitato per le pubblicazioni di cui all'articolo 11 del
b) la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali prevista all'articolo 1 della
c) la Commissione per l'esame delle proposte di cessione di beni culturali offerti in pagamento di imposte di cui all'articolo 42-bis del
d) il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale previsto all'articolo 4, comma 2, della
e) l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio previsto all'articolo 132, comma 4, del
f) il Comitato per i premi agli esportatori del libro previsto all'articolo 4 della
g) la Commissione per i contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale prevista all'articolo 25 della
Art. 7. Disposizioni finanziarie per gli altri organismi confermati
1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del
Art. 8. Pari opportunità tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Art. 9. Durata degli organismi e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 durano in carica due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione delle Commissioni indicate, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6, che durano in carica tre anni a decorrere dalla medesima data.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del
3. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli organismi medesimi.
Art. 10. Disposizioni finali e abrogazioni
1. Sono abrogati i commi da 59 a 70 dell'articolo 1 del
2. E' abrogato il quarto periodo del comma 3, dell'articolo 8 del
[1] L'organismo di cui al presente articolo è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 3 agosto 2011.
[2] Gli organismi di cui al presente articolo sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 3 agosto 2011.
[3] Gli organismi di cui al presente articolo sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 3 agosto 2011.
[4] L'organismo di cui al presente articolo è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 3 agosto 2011.
[5] L'organismo di cui alla presente lettera è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 3 agosto 2011.
[6] L'organismo di cui alla presente lettera è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 3 agosto 2011.
[7] L'organismo di cui alla presente lettera è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 3 agosto 2011.
[8] L'organismo di cui alla presente lettera è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 3 agosto 2011.
[9] L'organismo di cui alla presente lettera è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 3 agosto 2011.