Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 26/04/2005 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Sviluppo e coesione territoriale |
Art. 2. Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore |
Art. 2 bis. (Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005) |
Art. 2 ter. (Verifica preventiva dell'interesse archeologico). |
Art. 2 quater. (Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico). |
Art. 2 quinquies. (Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico). |
Art. 2 sexies. (Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari). |
Art. 2 septies. (Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo) |
Art. 2 octies. (Disposizioni in materia di istruzione). |
Art. 2 novies. (Disposizioni in materia di enti di ricerca). |
Art. 2 decies. (Collezioni numismatiche). |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 55.3.36 - D.L. 26 aprile 2005, n. 63. [1]
Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti. [2]
(G.U. 27 aprile 2005, n. 96)
Art. 1. Sviluppo e coesione territoriale [3]
[1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonchè delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del
Art. 2. Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore
1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della
2. All'articolo 7, comma 5, del
3. All'articolo 7, comma 8, del
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica [6].
Art. 2 bis. (Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005) [7]
1. Per il solo anno 2005, l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 2 ter. (Verifica preventiva dell'interesse archeologico). [8]
[1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della
2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti ì soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonchè una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine de cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento de verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonchè i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. Il presente articolo non se applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare.]
Art. 2 quater. (Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico). [9]
1. [La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti non monumentali can scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articolì 12 e 13 del predetto codice.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territornalmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di crei al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme dì coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell' amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.]
Art. 2 quinquies. (Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico). [10]
[1. Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.
2. Alle finalità di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
3. Fermo restando quanto, disposto dal comma 2 dell'articolo 2-ter, dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-ter e 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.]
Art. 2 sexies. (Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari). [11]
1. [A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente] [12].
2. L'articolo 1, comma 551, della
3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se instaurati in data antecedente alla promulgazione della
Art. 2 septies. (Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo) [13]
1. Per accelerare l' attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della
Art. 2 octies. (Disposizioni in materia di istruzione). [14]
1. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della
Art. 2 novies. (Disposizioni in materia di enti di ricerca). [15]
1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del
Art. 2 decies. (Collezioni numismatiche). [16]
1. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali".
2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonchè ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore.
Art. 1. Sviluppo e coesione territoriale
1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonchè delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del
Art. 2. Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore
1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della
2. All'articolo 7, comma 5, del
3. All'articolo 7, comma 8, del
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 256 del
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 256 del
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 256 del
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[12] Comma abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al
[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[14] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 6 del