§ 80.9.154 - D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534.
Decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/06/1955
Numero:1534


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con legge 3 febbraio 1951, n. 164, l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, [...]
Art. 2.      Gli articoli 4 (primo comma) e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16; 6-bis del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, aggiunto con la [...]
Art. 3.      Nell'applicazione del testo unico per l'edilizia popolare ed economica, approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni, [...]
Art. 4.      In deroga al disposto dall'art. 6 della legge 9 agosto 1954, n. 645, il Ministro per i lavori pubblici comunica al provveditore le opere di edilizia scolastica ammesse [...]
Art. 5.      Ferme restando in ogni altra parte le disposizioni della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, il Ministro per i lavori pubblici determina e comunica al provveditore le opere [...]
Art. 6.  [6]
Art. 7.      Ai provveditori alle opere pubbliche sono devolute entro i limiti della loro competenza per valore, le incombenze attribuite al Ministro per i lavori pubblici dagli [...]
Art. 8.      I decreti del presidente del Magistrato alle acque e dei provveditori alle opere pubbliche che approvano progetti di opere attribuite alla loro competenza implicano la [...]
Art. 9.      Ai fini dell'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sostituito con l'art. 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396,la valutazione economica e tecnica [...]
Art. 10.      Il quarto comma dell'art. 3 e l'art. 4 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164, sono sostituiti [...]
Art. 11.      L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 164, sostituito dal seguente
Art. 12.      L'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, è sostituito dal seguente
Art. 13.      Il secondo comma dell'art. 7 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato col regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, è sostituito dal seguente
Art. 14.      L'art. 15 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente
Art. 15.      Il primo comma dell'art. 3 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, sulle opere marittime, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 15 [...]
Art. 16.      L'art. 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, sostituito dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 164, è sostituito dal seguente
Art. 17.      L'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito con la legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, è sostituito dal seguente
Art. 18.      Quando i Comitati tecnico-amministrativi debbano esaminare i seguenti argomenti
Art. 19.  [15]
Art. 20.      Ferme restando le attribuzioni conferite al Magistrato alle acque ed al Comitato tecnico di Magistratura dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e [...]
Art. 21.      Ferme restando le attribuzioni conferite ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna nonchè ai rispettivi Comitati tecnico-amministrativi dal [...]
Art. 22.      Per le opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche e del Magistrato alle acque non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 18 [...]
Art. 23.      L'art. 23, primo comma, della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente
Art. 24.      Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico forestale dei bacini montani eseguite direttamente ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio [...]
Art. 25.      Le disposizioni del presente decreto relative ai limiti di competenza degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici si applicano anche in tutti i casi in cui [...]
Art. 26.      E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del presente decreto


§ 80.9.154 - D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534. [1]

Decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

(G.U. 11 aprile 1956, n. 87)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con legge 3 febbraio 1951, n. 164, l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 ed il terzo e quarto comma dell'art. 3 del regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, sono sostituiti dal seguente articolo:

     "I Provveditorati alle opere pubbliche sono organi di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici decentrati nelle Regioni.

     I provveditori alle opere pubbliche rispondono al Ministro per i lavori pubblici di tutto quanto si attiene alle attribuzioni loro assegnate e sono vincolati all'osservanza delle direttive o delle disposizioni impartite dal Ministro.

     Nell'esercizio delle loro attribuzioni i provveditori alle opere pubbliche hanno la rappresentanza giuridica del Ministero dei lavori pubblici di fronte ai terzi ed in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale.

     I provvedimenti adottati dai provveditore alle opere pubbliche, salvi i casi in cui espresse disposizioni ammettono il ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici, sono definitivi.

     L'ufficio di provveditore è incompatibile con qualsiasi altra carica, od ufficio pubblico, od incarico estraneo.

     Ai Provveditorati alle opere pubbliche è demandata la gestione di tutte le opere pubbliche, le forniture ed i servizi attribuiti al Ministero dei lavori pubblici dalle disposizioni vigenti, fatta eccezione per le opere che interessino la circoscrizione di più Provveditorati e per quelle indicate all'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, e successive modifiche.

     Per gestione si intendono tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto, compreso, nei limiti indicati negli articoli seguenti, le transazioni, anche in accoglimento di riserve, o l'esonero da penali, nonchè la nomina dei collaudatori, la liquidazione e il pagamento del saldo.

     La formazione e l'approvazione di atti integrativi o sostitutivi dei contratti, come quelli concernenti la formazione di nuovi prezzi, la risoluzione o la rescissione dei contratti, l'esecuzione d'ufficio dei lavori, seguono, comunque, la competenza stabilita per la formazione e l'approvazione degli atti originari".

 

          Art. 2.

     Gli articoli 4 (primo comma) e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16; 6-bis del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, aggiunto con la legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165 ed i comma 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato, con modificazioni, con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, sono sostituiti dal seguente articolo:

     "I provveditori alle opere pubbliche predispongono i programmi di massima delle opere pubbliche da eseguire a carico dello Stato nella circoscrizione del Provveditorato e propongono al Ministro la graduatoria dei lavori di interesse degli Enti pubblici per i quali sia chiesta la concessione di concorsi o contributi statali a norma di legge. I programmi e le graduatorie sono presentati al Ministero entro il mese di marzo di ciascun anno per le sue definitive determinazioni, da adottarsi entro il 31 agosto successivo.

     I provveditori con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente:

     1) approvano, in attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, i progetti per lavori, fornitura e prestazioni fino all'importo di lire 500 milioni e provvedono, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti è trasmessa entro quindici giorni al Ministro. Quando tuttavia l'importo dei lavori superi i 200 milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia ovvero mediante appalto a trattativa privata o col sistema della concessione l'approvazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione ministeriale.

     Resta nella competenza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici l'approvazione dei progetti delle opere che eccedano la circoscrizione di un Provveditorato [2] ;

     2) approvano, indipendentemente dai limiti d'importo, le perizie per lavori di manutenzione e, nei limiti della loro competenza ed ove siano stati delegati dal Ministro, i progetti di stralcio di opere i cui progetti generali o di massima siano stati approvati in linea tecnica dal Ministro, nonchè i relativi contratti.

     In questo caso non possono essere apportate varianti sostanziali nei confronti delle previsioni del progetto generale o di massima, ma può procedersi all'aggiornamento dei prezzi;

     3) approvano, nei casi di somma urgenza di cui all'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, i progetti per i lavori occorrenti ancorché non compresi in programma, di importo non superiore ai 20 milioni di lire dandone immediata notizia al Ministero [3] ;

     4) concludono ed approvano le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi i 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto [4] ;

     5) riconoscono l'inapplicabilità totale o parziale delle clausole penali inserite nei contratti relativi ad opere da essi gestite, quando la somma in controversia o che l'Amministrazione abbandona non superi 60 milioni di lire [5] ;

     6) provvedono - trasmettendo al Ministero copia dei provvedimenti - in materia di concessione di piccole derivazioni di acqua pubblica che non eccedano dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato e per le quali non siano state prodotte opposizioni o domande concorrenti; ove peraltro il provveditore ritenga che una domanda per la concessione di piccola derivazione sia inattuabile, o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi pubblici, la trasmette al Ministro per i lavori pubblici al quale resta salva la facoltà attribuitagli dal settimo comma dell'art. 7 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

     7) provvedono in materia di autorizzazione delle linee di distribuzione di energia elettrica di tensione compresa tra 5000 e 60.000 volta e che non eccedano dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato trasmettendo copia del provvedimento al Ministero;

     8) provvedono in materia di proroga dei termini per l'attuazione di concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica, dandone comunicazione al Ministero;

     9) provvedono in materia di dichiarazione di pubblica utilità e urgenza delle opere relative alle concessioni ed alle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7) con le norme di cui al predetto testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

     Contro i provvedimenti di cui ai precedenti punti 6), 7) ed 8), è dato ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici.

     Il provveditore rimette al Ministero mensilmente l'elenco anche se negativo dei progetti approvati, con l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie".

 

          Art. 3.

     Nell'applicazione del testo unico per l'edilizia popolare ed economica, approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni, sono riservate al Ministro per i lavori pubblici la formulazione dei programmi per la utilizzazione degli stanziamenti e l'emissione del decreto di concessione del contributo. L'approvazione dei progetti relativi è demandata al provveditore alle opere pubbliche nei limiti di cui al precedente art. 2, n. 1).

     Per le opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, la decisione di ammissione al contributo è riservata al Ministro per i lavori pubblici, il quale può delegare il provveditore alle opere pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 2, n. 1), ad emettere i provvedimenti formali di concessione del contributo ed approvare i progetti relativi. In tal caso il provveditore assume l'impegno della spesa sul corrispondente capitolo delle spese in annualità dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e trasmette il relativo decreto direttamente alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici che lo inoltra alla delegazione della Corte dei conti presso il Ministero medesimo, per la registrazione. Copia del decreto e inviata al Ministero.

     I provveditori esercitano, per il tramite del Genio civile, la vigilanza sulla gestione e sulla esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

     L'importo definitivo del contributo ad opera ultimata è accertato con decreto del Ministro o del provveditore nell'ambito della rispettiva competenza.

 

          Art. 4.

     In deroga al disposto dall'art. 6 della legge 9 agosto 1954, n. 645, il Ministro per i lavori pubblici comunica al provveditore le opere di edilizia scolastica ammesse al contributo dello Stato ed in base a tali comunicazioni il provveditore procede ai sensi e nei limiti dall'art. 3 del presente decreto, commi secondo, terzo e quarto.

     Resta ferma ogni altra disposizione della legge 9 agosto 1954, n. 645.

 

          Art. 5.

     Ferme restando in ogni altra parte le disposizioni della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, il Ministro per i lavori pubblici determina e comunica al provveditore le opere di costruzione di nuove chiese ammesse al contributo dello Stato.

     In base alle comunicazioni ministeriali il provveditore nei limiti di cui al precedente art. 2, n. 1), emette i provvedimenti formali di concessione del contributo ed approva i progetti relativi, inviando al Ministero copia del relativo decreto.

     Ai provveditori alle opere pubbliche sono demandate, nei limiti suddetti, le attribuzioni affidate al Ministero dei lavori pubblici dalla citata legge 18 dicembre 1952, n. 2522, in materia di gestione e di vigilanza sulla esecuzione delle opere.

     Gli stanziamenti dei fondi per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono inscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, da ripartirsi fra gli organi decentrati con decreti del Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 6. [6]

     I poteri e le facoltà spettanti al Ministro per i lavori pubblici per i servizi di pronto soccorso in caso di calamità naturali in base al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1928, n. 833, sono demandati al presidente del Magistrato per il Po per quanto riguarda il corso del Po e dei suoi affluenti ed ai Provveditorati alle opere pubbliche negli altri casi, sempre che il Ministro per i lavori pubblici non ritenga di assumere direttamente o di delegare ad un Sottosegretario di Stato o ad un funzionario la direzione dei servizi di soccorso, ai sensi dell'art. 12 del decreto stesso.

     Il presidente del Magistrato per il Po, ed i provveditori alle opere pubbliche provvedono in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme ad essi assegnati dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100, ai lavori dipendenti da necessità di pubblico interesse determinati da eventi calamitosi.

 

          Art. 7.

     Ai provveditori alle opere pubbliche sono devolute entro i limiti della loro competenza per valore, le incombenze attribuite al Ministro per i lavori pubblici dagli articoli 75, 76, 77, 79, 81 e 85 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

     I compiti attribuiti dagli articoli stessi alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare sono devoluti, entro i limiti di competenza, ai Comitati tecnico-amministrativi.

     Contro i provvedimenti adottati dal provveditore ai sensi del comma precedente è dato ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici, il quale decide previo parere della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

 

          Art. 8.

     I decreti del presidente del Magistrato alle acque e dei provveditori alle opere pubbliche che approvano progetti di opere attribuite alla loro competenza implicano la dichiarazione di pubblica utilità.

     Per le opere suddette il presidente del Magistrato alle acque ed i provveditori alle opere pubbliche sono anche competenti, udito il parere del Comitato tecnico-amministrativo, ad emettere la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.

     La dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguire a cura e spese degli Enti pubblici locali quando non sia chiesto o non spetti alcun contributo dello Stato è di competenza del prefetto che provvede sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

 

          Art. 9.

     Ai fini dell'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sostituito con l'art. 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396,la valutazione economica e tecnica delle offerte nei casi di esperimento di appalto concorso per lavori che rientrino nella competenza degli organi decentrati in base all'importo del progetto di massima predisposto dell'Amministrazione è affidata ad una Commissione nominata con decreto del provveditore o del presidente del Magistrato alle acque e della quale, oltre al provveditore o al presidente del Magistrato che la presiede, sono chiamati a far parte:

     a) il capo dell'Ufficio amministrativo;

     b) un ispettore generale ed un ingegnere capo del Genio civile o funzionari tecnici di grado equiparato appartenenti al ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie;

     c) un esperto della materia, anche se estraneo all'Amministrazione dello Stato.

     Il provveditore e il presidente del Magistrato alle acque hanno facoltà di delegare un ispettore generale del Genio civile in servizio presso l'organo decentrato a presiedere, in loro vece, la Commissione predetta.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal funzionario preposto all'Ufficio contratti dell'organo decentrato o da chi ne fa le veci.

     L'approvazione dell'appalto è di competenza del Ministro nel caso che l'importo del progetto prescelto dalla Commissione superi i 500 milioni di lire [7] .

 

          Art. 10.

     Il quarto comma dell'art. 3 e l'art. 4 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164, sono sostituiti dal seguente articolo:

     "L'ufficio tecnico è diretto da un ispettore generale del Genio civile ed ha compiti di ispezione, di vigilanza e di studio.

     Il capo dell'Ufficio tecnico è il consulente tecnico del provveditore.

     L'Ufficio tecnico, in attuazione delle disposizioni generali del Servizio tecnico centrale, cura l'aggiornamento professionale e la specializzazione dei funzionari tecnici addetti agli uffici del Genio civile nella circoscrizione del Provveditorato e cura altresì, a richiesta del Ministro o del provveditore, la redazione diretta o la revisione di progetti di opere pubbliche.

     La sorveglianza sugli uffici del Genio civile ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 2 marzo 1931, n. 287, è esercitata dal capo dell'Ufficio tecnico e dagli ispettori generali del Genio civile all'uopo delegati dal Ministro o dal provveditore alle opere pubbliche"

 

          Art. 11.

     L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 164, sostituito dal seguente:

     "Restano invariate anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di urbanistica, nuove costruzioni ferroviarie, costruzioni edilizie per l'eliminazione di abitazioni malsane, opere marittime e le altre attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici non modificate dal presente decreto".

 

          Art. 12.

     L'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, è sostituito dal seguente:

     "La classificazione di strade fra quelle provinciali è deliberata dai Consigli provinciali.

     La deliberazione deve essere pubblicata in tutti i Comuni della Provincia.

     L'approvazione è effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nel caso che risultino presentate opposizioni o reclami deve essere sentito anche il parere del Consiglio di Stato.

     Con la stessa procedura si provvede alla declassificazione di strade provinciali".

 

          Art. 13.

     Il secondo comma dell'art. 7 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato col regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, è sostituito dal seguente:

     "Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici".

 

          Art. 14.

     L'art. 15 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

     "Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.

     Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione è fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa col Ministro per le finanze".

 

          Art. 15.

     Il primo comma dell'art. 3 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, sulle opere marittime, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 1177, è sostituito dal seguente:

     "Secondo le norme stabilite nel precedente articolo, alla classifica delle opere marittime si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore della marina mercantile nonchè dei Consigli delle Province e dei Comuni interessati".

 

          Art. 16.

     L'art. 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, sostituito dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 164, è sostituito dal seguente:

     "Presso ciascun Provveditorato è costituito un Comitato tecnico- amministrativo, presieduto dal provveditore.

     Il Comitato oltre che dal provveditore è composto dai seguenti membri:

     1) i capi degli Uffici amministrativo e tecnico del Provveditorato;

     2) il capo dell'Ufficio di ragioneria presso il Provveditorato;

     3) i funzionari amministrativi e tecnici di grado 5° e 6° in servizio presso il Provveditorato;

     4) i capi degli uffici ordinari e speciali del Genio civile funzionanti nella circoscrizione del Provveditorato, nonchè il capo della Sezione urbanistica in servizio presso il Provveditorato;

     5) un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale avente sede in quella del Provveditorato;

     6) un rappresentante del Consiglio superiore di sanità designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità;

     7) un rappresentante del Ministero dell'interno, di grado non inferiore al 6° , designato dal Ministro per l'interno fra i funzionari delle Prefetture con sede nella circoscrizione del Provveditorato;

     8) un rappresentante del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 6° ;

     9) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 6° ;

     10) l'ispettore regionale agrario ed il capo dei servizi forestali della Regione;

     11) il medico provinciale capo avente sede in quella del Provveditorato;

     12) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale avente sede in quella del Provveditorato.

     Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica alle riunioni interviene il provveditore agli studi della Provincia interessata.

     Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le Belle arti partecipano alle sedute i sovrintendenti ai monumenti, alle antichità ed alle belle arti competenti per materia.

     Il provveditore può fare intervenire di volta in volta alle adunanze quali esperti con voto consultivo per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

     In assenza del provveditore, il Comitato è presieduto dall'ispettore generale del Genio civile più anziano in servizio presso il Provveditorato.

     Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza [8] .

     Le funzioni di segretario del Comitato sono assolte da un funzionario dei ruoli dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non inferiore al 9° " [9] .

 

          Art. 17.

     L'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito con la legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, è sostituito dal seguente:

     "I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono competenti a pronunciarsi:

     1) sui progetti di massima ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati da eseguire a cura dello Stato, sia a totale carico, sia col suo concorso, nonché da eseguire da Enti pubblici e da privati quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi dello Stato e di opere per le quali le vigenti disposizioni richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo sempre che l'importo dei progetti ecceda i 100 milioni e non superi i 500 milioni di lire [10] ;

     2) sui progetti esecutivi di stralcio di cui all'art. 2, n. 2);

     3) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi, o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore ai 60 milioni di lire [11] ;

     4) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti nonchè sulle determinazioni dei nuovi prezzi per opere non eccedenti i limiti di competenza del Provveditorato;

     5) sulle perizie di manutenzione annuali o pluriennali di qualunque importo, purché superiori alla competenza dell'ingegnere capo del Genio civile;

     6) sulla concessione di proroga superiori a trenta giorni dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;

     7) sulle domande di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza delle opere relative alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica di cui al precedente art. 2, punto 9);

     8) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione dell'energia elettrica, di tensione da 5000 a 60.000 volta;

     9) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando siano di importo non eccedente i limiti di competenza del Provveditorato;

     10) sugli affari per i quali il provveditore alle opere pubbliche ed i capi degli uffici locali dell'Amministrazione dello Stato ritengano opportuno di chiedere il parere del Comitato.

     I pareri dei Comitati, nei limiti di competenza, sostituiscono quelli del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e dell'Avvocatura dello Stato, nonchè quelli di ogni altro organo consultivo singolo e collegiale. Qualora, peraltro, nei casi di cui al precedente n. 3), l'avvocato dello Stato membro del Comitato ne faccia richiesta il provveditore deve sentire il parere della Avvocatura distrettuale dello Stato.

     Nel caso in cui il provveditore non intenda conformarsi al parere del Comitato deve riferire al Ministro per i lavori pubblici, che adotta le sue determinazioni sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici".

 

          Art. 18.

     Quando i Comitati tecnico-amministrativi debbano esaminare i seguenti argomenti:

     a) progetti esecutivi di opere pubbliche a cura dello Stato, sia a totale carico sia col suo concorso, d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni quando all'appalto dei lavori si intende provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata; ovvero d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 200 milioni quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia [12] ;

     b) progetti esecutivi, d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni, di opere degli Enti pubblici e dei privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione a termini di legge di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo [13] ;

     c) perizie relative a lavori di manutenzione d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni [14] :

     d) determinazioni di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale;

     e) concessione di proroghe, eccedenti i trenta giorni e che non superino i novanta giorni, dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

     f) autorizzazione di linee di distribuzione di energia elettrica di tensione compresa fra 5000 e 60.000 volta;

     i pareri sono validi anche quando siano presenti, oltre il provveditore - o l'ispettore generale del Genio civile - che lo presiede, soltanto otto membri, fra i quali i capi degli Uffici amministrativo, tecnico e di ragioneria presso il Provveditorato, l'avvocato dello Stato e l'ingegnere capo del Genio civile nella cui competenza rientrino gli argomenti trattati.

     Se gli argomenti riguardino opere di bonifica o di sistemazione dei bacini montani fra gli otto membri debbono essere compresi l'ispettore regionale agrario ed il capo dei servizi forestali.

     Qualora, anche rientrando fra i casi di cui al primo comma, gli argomenti interessino le altre Amministrazioni rappresentate nel Comitato, l'esame è riservato al Comitato nella sua composizione integrale.

     Al Comitato tecnico-amministrativo, nella composizione ridotta di cui al presente articolo è demandata l'emissione del parere sulle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere direttore dei lavori dati in corso di opera.

 

          Art. 19. [15]

     L'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, è sostituito dal seguente:

     ''Per l'appalto d'opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 500 milioni.

     Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto consesso quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 60 milioni''.

 

          Art. 20.

     Ferme restando le attribuzioni conferite al Magistrato alle acque ed al Comitato tecnico di Magistratura dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano a detto Istituto per le materie ed i servizi attribuitigli quale Provveditorato alle opere pubbliche, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, con le successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle apportate col presente decreto, nonchè le disposizioni di cui agli articoli dall'1 al 10 compreso ed agli articoli 17, 18, 23 e 24 del presente decreto.

     Per le materie ed i servizi già di sua competenza si applicano al Magistrato alle acque le disposizioni contenute negli articoli 6, 10 e 16 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, con le successive integrazioni e modificazioni, comprese quelle apportate col presente decreto, e si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 (esclusi i numeri 6, 7, 8 e 9), 23 e 24 del decreto stesso.

 

          Art. 21.

     Ferme restando le attribuzioni conferite ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna nonchè ai rispettivi Comitati tecnico-amministrativi dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni e integrazioni, ai suddetti Provveditorati nonchè ai rispettivi Comitati tecnico-amministrativi si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli dal 2 all'8 compreso ed all'art. 10 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, con le successive modificazioni, comprese quelle apportate col presente decreto, nonchè le disposizioni di cui agli articoli dall'1 al 10 compreso ed agli articoli 17, 18, 23 e 24 del decreto stesso.

 

          Art. 22.

     Per le opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche e del Magistrato alle acque non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, modificati dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1951, n. 165, riguardanti la competenza dei Comitati di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e degli ispettori generali del Genio civile.

 

          Art. 23.

     L'art. 23, primo comma, della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

     "Gli ingegneri capi del Genio civile, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, esprimono parere:

     1) sui progetti esecutivi d'importo non eccedente i 100 milioni di lire di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato [16] ;

     2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 100 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo [17] ;

     3) sulla concessione di proroghe non eccedenti complessivamente i trenta giorni, dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;

     4) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali non vi siano domande concorrenti od opposizioni, e sulle domande per proroghe dei termini stabiliti nei disciplinari relativi alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;

     5) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione dell'energia elettrica con tensione inferiore a 5 mila volta;

     6) negli altri casi in cui disposizioni vigenti richiedano il parere dell'ingegnere capo del Genio civile”.

 

          Art. 24.

     Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico forestale dei bacini montani eseguite direttamente ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 4 del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726, si applicano le disposizioni relative alle attribuzioni che, nelle materie di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono devolute agli organi consultivi ed agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici. A tale effetto, le norme relative alle attribuzioni del Ministro e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici contenute nelle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono riferite, nei confronti delle opere suddette, al Ministro ed all'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste.

     Per le opere da eseguire in concessione, ferma restando la competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste per l'emanazione dell'atto di concessione e dei seguenti provvedimenti, il limite di competenza indicato per il Comitato tecnico amministrativo dal secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazione con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, è elevato a lire 200 milioni [18] .

     Nulla è innovato alla competenza dell'ispettore generale del Genio civile.

 

          Art. 25.

     Le disposizioni del presente decreto relative ai limiti di competenza degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici si applicano anche in tutti i casi in cui disposizioni generali o speciali vigenti richiedano il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o quello degli altri organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 26.

     E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

 


[1] Abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184.

[2]  Numero così sostituito dall'art. 1 della L. 23 marzo 1964, n. 134.

[3]  Numero così sostituito dall'art. 1 della L. 23 marzo 1964, n. 134.

[4]  Numero così sostituito dall'art. 1 della L. 23 marzo 1964, n. 134.

[5]  Numero così sostituito dall'art. 1 della L. 23 marzo 1964, n. 134.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 18 marzo 1958, n. 240.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 23 marzo 1964, n. 134.

[8]  Capoverso così sostituito dall'art. 9 della L. 3 gennaio 1978, n. 1.

[9]  Capoverso così sostituito dall'art. 9 della L. 3 gennaio 1978, n. 1.

[10]  Numero così sostituito dall'art. 3 della L. 23 marzo 1964, n. 134.

[11]  Numero così sostituito dall'art. 3 della L. 23 marzo 1964, n. 134.

[12]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 23 marzo 1964, n. 134.

[13]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 23 marzo 1964, n. 134.

[14]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 23 marzo 1964, n. 134.

[15]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 23 marzo 1964, n. 134.

[16]  Numero così sostituito dall'art. 6 della L. 23 marzo 1964, n. 134.

[17]  Numero così sostituito dall'art. 6 della L. 23 marzo 1964, n. 134.

[18]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 23 marzo 1964, n. 134.