§ 80.9.520 - D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184.
Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:02/07/2004
Numero:184


Sommario
Art. 1.  Organizzazione centrale e decentrata
Art. 2.  Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
Art. 3.  Aree funzionali
Articolazione dei Dipartimenti  
Art. 4.  Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali
Art. 5.  Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici
Art. 6.  Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo
Art. 7.  Dipartimento per i trasporti terrestri
Art. 8.  Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Art. 9.  Servizi integrati infrastrutture e trasporti
Art. 10.  Competenze dei SIIT
Art. 11.  Organizzazione
Art. 12.  Dotazione organica
Art. 13.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 14.  Verifica dell'organizzazione del Ministero
Art. 15.  Abrogazioni e modificazioni di norme
Art. 16.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 80.9.520 - D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184. [1]

Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(G.U. 27 luglio 2004, n. 174)

 

Capo I

Organizzazione del Ministero

 

Art. 1. Organizzazione centrale e decentrata

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.

     2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in 16 direzioni generali e 4 uffici di livello dirigenziale generale incardinati nei seguenti quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura:

     a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali;

     b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici;

     c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo;

     d) Dipartimento per i trasporti terrestri.

     3. Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono, inoltre conferiti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, sei incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno finalizzato al monitoraggio e sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture ed uno finalizzato alle politiche culturali connesse alla realizzazione delle infrastrutture.

     4. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati: «SIIT», ciascuno dei quali è articolato in due settori rispettivamente relativi all'area infrastrutture e all'area trasporti.

     5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nelle attribuzioni del Ministero.

 

     Art. 2. Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

     1. E' istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

     2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle strutture centrali e i Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate a singole questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche, nonchè al coordinamento delle attività di rispettiva competenza.

     3. La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.

     4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle Capitanerie di

Porto.

 

Capo II

Attribuzioni dei Dipartimenti

 

     Art. 3. Aree funzionali

     1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, secondo la seguente ripartizione:

     a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonchè al sistema delle città e delle aree metropolitane; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di governo del territorio e politica urbana; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; profili comuni ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione e politiche del personale, bilancio, risorse strumentali; gestione del contenzioso del lavoro; gestione dei beni mobili ed immobili e della Cassa di previdenza assistenza; edilizia e impianti per gli immobili dell'Amministrazione decentrata; gestione dei sistemi informativi e statistici; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; attività per la salvaguardia di Venezia; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;

     b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - vigilanza sui gestori delle reti di trasporto viario; rete nazionale stradale e autostradale; edilizia residenziale; edilizia demaniale; realizzazione delle opere corrispondenti alle reti e i nodi infrastrutturali viari di interesse nazionale e valutazione dei relativi interventi; attuazione delle politiche abitative e dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; regolazione dei lavori pubblici; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di appalti pubblici; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;

     c) Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale; infrastrutture portuali; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;

     d) Dipartimento per i trasporti terrestri - programmazione, indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre ed intermodale; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;

     2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

     3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione, a livello centrale, degli uffici dirigenziali di livello non generale ed alla definizione dei relativi compiti.

 

Capo III

     Articolazione dei Dipartimenti

 

     Art. 4. Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali

     1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali è così articolato:

     a) Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;

     b) Direzione generale per la programmazione e i programmi europei;

     c) Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio;

     d) Direzione generale per le reti;

     e) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici;

     f) Ufficio generale del Dipartimento.

     2. La Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti;

     b) redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

     c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale;

     d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici;

     e) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro;

     f) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili dell'Amministrazione centrale; opere civili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per gli immobili dell'Amministrazione decentrata;

     g) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;

     h) relazioni con il pubblico;

     i) Cassa di previdenza e assistenza.

     3. La Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) predisposizione del Piano generale dei trasporti e della logistica;

     b) programmazione fondi strutturali - PON trasporti;

     c) pianificazione pluriennale della viabilità;

     d) programmazione di interventi infrastrutturali, anche attraverso la finanza di progetto, sulla rete stradale e attività di supporto ai fini dell'intesa con la Direzione generale per le strade e autostrade, sulla rete autostradale;

     e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma degli accordi tra lo Stato e le regioni;

     f) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III;

     g) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi Interreg affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;

     h) programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento FERS: coordinamento, regolamentazione e monitoraggio;

     i) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE, CEMIT-OCSE, CDS-CSRR, CETMO, OTIF e attività correlate per le materie di competenza del Dipartimento;

     j) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari nelle materie di competenza del Dipartimento;

     k) programmi comunitari per la mobilità sostenibile;

     l) programmi URBAN.

     4. La Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle città;

     b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;

     c) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane;

     d) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;

     e) individuazione di standars di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili: attuazione direttiva «Seveso II» - decreto ministeriale 9 maggio 2001.

     5. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche, fatto comunque salvo quanto disposto con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, delle reti idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse;

     b) azione di supporto e assistenza alle regioni e agli enti locali e rapporti con la Sogesid;

     c) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico;

     d) vigilanza sul registro italiano dighe;

     e) determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite le reti idriche;

     f) opere necessarie e consequenziali al rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque.

     6. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero;

     b) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, di cui alla direttiva del Ministro per l'innovazione e la tecnologia del 21 dicembre 2001, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità informatica per la pubblica amministrazione;

     c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati;

     d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici;

     e) coordinamento e sviluppo integrato dei Portali del Ministero;

     f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

     7. L'ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al capo Dipartimento nei seguenti ambiti:

     a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;

     b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;

     c) relazioni sindacali del Dipartimento;

     d) attività di comunicazione;

     e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento.

 

     Art. 5. Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici

     1. Il Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici è così articolato:

     a) Direzione generale per le strade e autostrade;

     b) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

     c) Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative;

     d) Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici;

     e) Ufficio generale del Dipartimento.

     2. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) attività di supporto per l'esercizio dell'alta vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale; approvazione contratto di programma e piano di investimenti;

     b) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario;

     c) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade;

     d) archivio nazionale delle strade;

     e) affidamento di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie di interesse nazionale - programmazione della rete autostradale d'intesa con la Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei ed attività di supporto alla detta Direzione ai fini dell'intesa sulla programmazione della rete stradale di interesse nazionale;

     f) individuazione di standard e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali delle strade ed autostrade; classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale;

     g) attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi;

     h) interventi sulla rete stradale di interesse locale previsti da norme di legge.

     3. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco;

     b) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle relative norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     c) interventi per la ricostruzione;

     d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;

     e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi.

     4. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) compiti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di spettanza statale, ivi compresa l'edilizia per le Forze armate e di polizia;

     b) disciplina delle cooperative edilizie;

     c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;

     d) locazioni ed equo canone;

     e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;

     f) mutui edilizi;

     g) programmi già di pertinenza del Segretariato generale CER.

     h) attuazione dei programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, Prusst;

     i) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;

     j) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;

     k) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;

     l) raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in materia;

     m) promozione di accordi di programma quadro contro l'abusivismo su beni demaniali da stipularsi nell'ambito delle intese istituzionali di programma.

     5. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) indirizzo e regolazione delle procedure di appalto di lavori pubblici;

     b) definizione delle normative tecniche di settore;

     c) rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei lavori pubblici;

     d) supporto all'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;

     e) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;

     f) gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori e della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.

     6. L'ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al capo Dipartimento nei seguenti ambiti:

     a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;

     b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;

     c) relazioni sindacali del Dipartimento;

     d) attività di comunicazione;

     e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento.

 

     Art. 6. Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo

     1. Il Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo è così articolato:

     a) Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno;

     b) Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima;

     c) Direzione generale per la navigazione aerea;

     d) Ufficio generale del Dipartimento.

     2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) disciplina della navigazione marittima;

     b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi;

     c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne, disciplina in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali, sinistri in acque marittime;

     d) servizi di trasporto sovvenzionato con le isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

     e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale della navigazione marittima;

     f) proprietà navale e regime amministrativo delle navi;

     g) interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali;

     h) disciplina della nautica da diporto e per finalità private;

     i) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale di architettura navale;

     j) predisposizione della normativa tecnica di settore.

     3. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) infrastrutture portuali di rilievo nazionale ed internazionale, nonchè interventi di edilizia per le Capitanerie di porto;

     b) vigilanza e regolazione delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;

     c) tutela del demanio marittimo e gestione del demanio marittimo non di competenza regionale;

     d) sistema idroviario padano-veneto;

     e) vigilanza sulle Autorità portuali e sugli altri enti di settore;

     f) predisposizione della normativa tecnica di settore.

     4. La Direzione generale della navigazione aerea svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250:

     a) indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica;

     b) promozione di accordi comunitari ed internazionali;

     c) programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati;

     d) valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;

     e) monitoraggio e statistiche sull'attività di trasporto aereo.

     5. L'Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:

     a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;

     b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;

     c) relazioni sindacali del Dipartimento;

     d) attività di comunicazione;

     e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento.

     6. Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto.

 

     Art. 7. Dipartimento per i trasporti terrestri

     1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri è così articolato:

     a) Direzione generale per la motorizzazione;

     b) Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose;

     c) Direzione generale del trasporto ferroviario;

     d) Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

     e) Ufficio generale del Dipartimento.

     2. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecnico indipendenti;

     b) trasporto merci pericolose su strada; normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;

     c) sicurezza del trasporto di merci pericolose;

     d) parco circolante e conducenti;

     e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione;

     f) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

     g) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;

     h) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative, adozione del Piano nazionale della sicurezza stradale d'intesa con le Direzioni generali competenti ed informazioni sulla viabilità;

     i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;

     j) Centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale.

     3. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;

     b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità;

     c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

     d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto di persone e cose;

     e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada;

     f) regolamentazione dei servizi di trasporto di persone e cose di competenza statale.

     4. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio;

     b) attività di vigilanza sui progetti;

     c) analisi economiche;

     d) contratti di programma;

     e) vigilanza sulle linee ferroviarie;

     f) definizione di standards e norme di sicurezza;

     g) interoperabilità ferroviaria.

     5. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) sicurezza tecnica dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

     b) normativa di settore nazionale ed internazionale;

     c) programmi di investimento per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

     d) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;

     e) programmi di investimenti nel settore degli interporti e dei centri merci.

     6. L'Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:

     a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;

     b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;

     c) relazioni sindacali del Dipartimento;

     d) attività di comunicazione;

     e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento.

 

     Art. 8. Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

     1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) ricerca e soccorso in mare;

     b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;

     c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri;

     d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;

     e) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;

     f) impiego del personale delle capitanerie di porto;

     g) predisposizione della normativa tecnica di settore;

     h) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

     2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.

 

Capo IV

Organizzazione decentrata

 

     Art. 9. Servizi integrati infrastrutture e trasporti

     1. Sono organi decentrati del Ministero i nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

     1) SIIT Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino;

     2) SIIT Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova;

     3) SIIT Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;

     4) SIIT Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona;

     5) SIIT Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia;

     6) SIIT Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;

     7) SIIT Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;

     8) SIIT Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;

     9) SIIT Sicilia - Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.

     2. I SIIT sono articolati in due settori organici di attività rispettivamente denominati Settore infrastrutture e Settore trasporti.

     3. A ciascun Settore è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente denominato Direttore del Settore infrastrutture e Direttore del Settore trasporti, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività.

     4. Il Direttore del Settore infrastrutture del SIIT per il Veneto - Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonchè le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

     5. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, denominato Direttore generale, con funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attività nell'ambito di detta struttura. In particolare, il Direttore generale:

     a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonchè di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

     b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del SIIT;

     c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;

     d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate al SIIT e di controllo di gestione;

     e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonchè le relazioni sindacali.

 

     Art. 10. Competenze dei SIIT

     1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale e trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano, i SIIT assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. In particolare, i SIIT svolgono, anche su base convenzionale, le funzioni di carattere amministrativo, operativo, gestionale ed i connessi servizi sulle materie della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, repressione dell'abusivismo edilizio, vigilanza sugli enti gestori, demanio marittimo statale, navigazione, trasporto terrestre, sicurezza dei trasporti ad impianti fissi, circolazione e sicurezza stradale, espletamento del servizio di polizia stradale nonchè altre attività tecnico-amministrative su base convenzionale.

     2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore infrastrutture svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attività:

     a) opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

     b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate anche in parte dal Ministero;

     c) attività di supporto, su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonchè di Enti ed organismi;

     d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

     e) gestione e tutela del demanio marittimo statale;

     f) attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;

     g) supporto alla attività di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali;

     h) supporto alla attività di vigilanza sulle dighe ricadenti nel bacino territoriale;

     i) supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;

     j) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

     k) rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e gli enti locali;

     l) supporto alla gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

     m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     3. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore trasporti svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attività:

     a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;

     b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;

     c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.;

     d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;

     e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

     f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale;

     g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;

     h) circolazione e sicurezza stradale;

     i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;

     j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;

     k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

     l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;

     m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

     n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;

     o) attività in materia di autotrasporto;

     p) attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

 

     Art. 11. Organizzazione

     1. L'organizzazione dei SIIT è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonchè alla dotazione organica complessiva. La struttura organizzativa è, altresì, ispirata al generale principio dell'integrazione e cooperazione tra uffici del medesimo ambito territoriale in ragione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento complessivo dell'istituto.

     2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i settori organici dei SIIT ed alla definizione dei relativi compiti, prevedendo, per ciascun SIIT, l'istituzione di almeno due uffici con funzioni di natura amministrativa ed almeno quattro con funzioni di natura tecnica.

     3. Presso ciascun Settore infrastrutture del SIIT è istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto:

     a) Direttore del Settore infrastrutture del SIIT con funzioni di Presidente;

     b) Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Settore infrastrutture;

     c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del SIIT;

     d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;

     e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

     f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

     g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

     h) un rappresentante del Ministero della salute;

     i) un rappresentante del Ministero della giustizia;

     j) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

     4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. Nel SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna il Comitato è presieduto dal Direttore generale.

     5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonchè criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilità di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato.

     6. Il Comitato è competente a pronunciarsi:

     a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei SIIT - Settore infrastrutture, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonchè sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;

     b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei SIIT per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro;

     c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonchè sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

     d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

     e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;

     f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;

     g) sugli affari per i quali il Direttore del Settore infrastrutture ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

     7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i Direttori dei Settori organici dei SIIT assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

     8. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici speciali del genio civile delle opere marittime e gli Uffici dei sistemi di trasporto ad impianti fissi confluiscono negli uffici di livello dirigenziale non generale rispettivamente del Settore infrastrutture e del Settore trasporti dei SIIT competenti per territorio.

     9. E' istituita la Conferenza permanente dei Direttori dei Settori organici dei SIIT con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, coordinata dal Capo dipartimento competente in materia ai sensi dell'articolo 3.

 

Capo V

Dotazione organica e norme finali

 

     Art. 12. Dotazione organica

     1. La dotazione organica del Ministero è individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente regolamento.

     2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, proveniente dai Ministeri e dalle altre strutture soppresse o accorpate, indicato nella tabella A di cui al comma 1. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.

 

     Art. 13. Uffici di diretta collaborazione

     1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Presso il Servizio, nell'ambito della dotazione organica complessiva, è istituito un Ufficio di funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di tredici unità, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 ed il comma 4 del medesimo articolo 5.».

 

     Art. 14. Verifica dell'organizzazione del Ministero

     1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

 

     Art. 15. Abrogazioni e modificazioni di norme

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

     a) il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;

     b) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

     2. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, e nel relativo allegato la dizione: «Ministero dei trasporti e della navigazione» è sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e la dizione: «Ministro dei trasporti e della navigazione» è sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie e finali

     1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

     4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, è istituito l'«Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari». Per garantire assoluta autonomia e piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e decisionale, l'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro. Il predetto Ufficio non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.

     5. L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso [2].

     6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti funzione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Tabella A

(prevista dall'art. 1, comma 3)

 

 

 

Organico ex Ministero dei Lavori Pubblici

Organico ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Ministero Infrastrutture e Trasporti

 

 

 

 

 

Qualifiche dirigenziali

1a Fascia

41

16

57

2a Fascia

166

144

310

Totale area dirigenziale

207

160

367

 

 

 

 

 

 

pos. ec. C3

377

616

993

AREA C

pos. ec. C2

780

1127

1907

 

pos. ec. C1

442

928

1370

Totale Area C

1599

2671

4270

 

 

 

 

 

 

pos. ec. B3

1230

2465

3695

AREA B

pos. ec. B2

836

1127

1963

 

pos. ec. B1

535

430

965

Totale Area B

2601

4022

6623

 

 

 

 

 

AREA A

pos. ec. A1

144

810

954

Totale Area A

144

810

954

Totale aree funz.

4344

7503

11847

Totale generale

4551

7663

12214

 


[1] Abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 13 del D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dell'art. 16, commi 4 e 6, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271.