Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.5 magistratura delle acque |
Data: | 18/03/1958 |
Numero: | 240 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il vicepresidente del Magistrato per il Po esercita le attribuzioni che in base alle vigenti disposizioni spettano al viceprovveditore alle opere pubbliche. |
Art. 3. L'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. Il secondo comma dell'art. 4 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente: |
Art. 5. L'art. 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente: |
Art. 6. Al Magistrato per il Po sono estese le norme di cui agli articoli 1, 9 e 10 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, nonché quelle dell'art. 8 del decreto Presidenziale legislativo 27 [...] |
Art. 7. L'art. 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente: |
Art. 8. L'art. 6 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, a sostituito dal seguente: |
Art. 9. Per quanto concerne le materie attribuite dalla presente legge alla competenza del Magistrato per il Po, gli Uffici del Genio civile dipendono dal Magistrato stesso. |
Art. 10. L'art. 8 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente: |
Art. 11. Nei casi previsti dell'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i lavori da appaltare a trattativa privata a cura del Magistrato per il Po e degli altri organi decentrati [...] |
Art. 12. Presso il Magistrato per il Po sono istituiti un ufficio distaccato della Corte dei conti ed un ufficio della Ragioneria generale dello Stato. |
§ 1.5.6 - L. 18 marzo 1958, n. 240.
Trasformazione del Magistrato per il Po in organo dell'amministrazione attiva.
(G.U. 3 aprile 1958, n. 81).
L'art. 1 della
(Omissis).
Il vicepresidente del Magistrato per il Po esercita le attribuzioni che in base alle vigenti disposizioni spettano al viceprovveditore alle opere pubbliche.
Le disposizioni dell'art. 303 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche dei confronti del Magistrato per il Po.
L'art. 3, primo comma, della
(Omissis).
Il secondo comma dell'art. 4 della
(Omissis).
L'art. 5 della
(Omissis).
Al Magistrato per il Po sono estese le norme di cui agli articoli 1, 9 e 10 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, nonché quelle dell'art. 8 del decreto Presidenziale legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la
L'art. 6 della
(Omissis).
L'art. 6 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, a sostituito dal seguente:
(Omissis).
Per quanto concerne le materie attribuite dalla presente legge alla competenza del Magistrato per il Po, gli Uffici del Genio civile dipendono dal Magistrato stesso.
L'art. 8 della
(Omissis).
Nei casi previsti dell'art. 6 del
Gli organi centrali e decentrati del Ministero dei lavori pubblici possono, in caso di urgenza, disporre l'esecuzione di lavori in economia anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 66 del
Presso il Magistrato per il Po sono istituiti un ufficio distaccato della Corte dei conti ed un ufficio della Ragioneria generale dello Stato.
All'ufficio distaccato della Corte dei conti si applica l'art. 13 della