§ 80.4.2a - Legge 3 febbraio 1951, n. 164.
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37 e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:03/02/1951
Numero:164


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, è ratificato con le seguenti modificazioni
Art. 2.      Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 937, è ratificato con la seguente modificazione


§ 80.4.2a - Legge 3 febbraio 1951, n. 164. [1]

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37 e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

(G.U. 23 marzo 1951, n. 68).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 1. - E' soppresso l'ultimo comma.

     Art. 3. - E' soppresso l'ultimo comma.

     Art. 4. - E' sostituito dal seguente:

     "Ai Provveditorati sono assegnati ispettori generali del Genio civile che esercitano le funzioni spettanti in base alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni. Il provveditore può, con suo decreto, stabilire la competenza per materia o per territorio degli ispettori generali assegnati al Provveditorato".

     Art. 5. - E' sostituito dal seguente:

     "L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito dal seguente:

     Presso ciascun Provveditorato è costituito un Comitato tecnico amministrativo del quale, oltre il provveditore regionale che lo presiede, fanno parte:

     a) gli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato;

     b) il vice provveditore;

     c) il capo dell'ufficio di ragioneria del Provveditorato;

     d) i capi degli uffici del Genio civile e dell'ufficio idrografico del Genio civile funzionanti nella circoscrizione del Provveditorato, nonché l'architetto urbanista addetto al Provveditorato medesimo;

     e) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;

     f) un avvocato dello Stato.

     Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica, alle sedute intervengono il provveditore agli studi di una delle provincie comprese nella circoscrizione del Provveditorato stesso, designato dal Ministero della pubblica istruzione, e il medico provinciale di una delle suddette provincie, designato dal Ministero dell'interno.

     Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le opere igienico-sanitarie, alle sedute interviene il medico provinciale come sopra designato.

     Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le belle arti, partecipa alle sedute il sovrintendente ai monumenti competente per materia.

     Quando il Comitato debba trattare materie che interessano le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani, partecipano alle sedute l'ispettore regionale agrario, il capo dei servizi forestali della regione ed un funzionario dell'Amministrazione centrale che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di delegare a far parte del Comitato presso quei Provveditorati nella cui circoscrizione le opere di bonifica abbiano particolare importanza.

     Per la validità delle adunanze del Comitato è necessario la presenza di metà dei componenti.

     Il provveditore regionale alle opere pubbliche presidente del Comitato può fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso, quali consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

     In assenza del provveditore regionale il Comitato è presieduto dal funzionario del Genio civile di grado più elevato.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario di ruolo incaricato dal provveditore".

     Art. 6. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di progetti già approvati dal provveditore, il cui importo, solo per effetto di aggiornamento dei prezzi e senza alcuna modifica tecnica, venga a superare i limiti di competenza del provveditore medesimo, la nuova approvazione e l'autorizzazione ad assumere l'impegno di spesa relativo sono disposte con decreti del provveditore, previo parere dell'ispettore generale del Genio civile sulle variazioni dei prezzi".

     Art. 7. - E' sostituito dal seguente:

     "Gli articoli 3 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

     Entro il mese di settembre di ciascun anno il provveditore presenta per l'approvazione al Ministero il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario e, in base alle direttive di massima ed ai limiti di finanziamento che sono fissati dal Ministro, procede all'esecuzione dei lavori.

     Entro lo stesso termine il provveditore presenta il programma di massima dei lavori di interesse degli Enti locali, per la concessione dei contributi statali a norma di legge, in base alle domande degli Enti medesimi.

     Il provveditore rimette al Ministro mensilmente l'elenco, anche se negativo, dei progetti approvati con l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie.

     E' attribuita ai Provveditorati la competenza per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, ferme restando le disposizioni che regolano tale materia.

     Ferma restando la competenza degli uffici del Genio civile, è attribuita altresì alla competenza dei provveditori la istruttoria delle domande per la concessione dei contributi in semestralità ed annualità per la riparazione e la ricostruzione di edifici ad uso di abitazione danneggiati o distrutti in seguito ad eventi bellici. Entro i limiti di spesa assegnati annualmente dal provveditore spetta al capi degli uffici del Genio civile, in deroga alle vigenti disposizioni, determinare e corrispondere i contributi in capitale per la ricostruzione senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione.

     Spetta ai Provveditorati la istruzione per le opere pubbliche da eseguire in concessione le cui determinazioni sono adottate in ogni caso dall'Amministrazione centrale.

     Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di piani regolatori, nuove costruzioni ferroviarie, edilizia popolare, derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, navigazione interna, escavazione di porti, conduzione di energia elettrica, occupazione di spiagge marittime, nonché di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi".

     Art. 15. - E' sostituito dal seguente:

     "Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni ed integrazioni, ai Provveditorati per le opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna si applicano a tali istituti anche le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente decreto".

     Art. 16. - Il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:

     "Per le materie ed i servizi attribuiti al Magistrato alle acque quale Provveditorato alle opere pubbliche ai sensi del precedente comma, è costituito presso il Magistrato medesimo un Comitato tecnico amministrativo, con le modalità di cui al precedente art. 5. Restano ferme le attribuzioni e la composizione del Comitato esistente per le materie ed i servizi di competenza del magistrato a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni.

     All'ultimo comma sono soppresse le parole: "ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto".

     Art. 18. - E' sostituito dal seguente:

     "Il coordinamento dell'attività dei Provveditorati è effettuato dal Ministro per i lavori pubblici, su parere di uno speciale Comitato costituito presso il Ministero del lavori pubblici, presieduto dal sottosegretario e di cui fanno parte il presidente ed i presidenti di sezione del Consiglio superiore, i direttori generali e gli altri capi servizio del Ministero dei lavori pubblici".

     Art. 20. - E' sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni richiamate all'art. 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificate ed integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di sistemazione di bacini montani.

     Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani da eseguire in concessione provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base di progetti che abbiano riportato parere favorevole in linea tecnica dell'ispettore generale del Genio civile se il loro importo non superi le lire 25 milioni ovvero del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato, se il loro importo sia superiore a lire 25 milioni ma non a lire 50 milioni.

     Sui progetti esecutivi d'importo eccedente tale limite e su quelli d'importo anche inferiore, se presentati unitamente a quelli di massima, si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per i lavori di manutenzione, riparazione e costruzione di opere di bonifica, senza varianti che ne modifichino la concezione o la struttura, e per gli interventi e lavori antianofelici, la concessione è fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base al parere dei Comitati tecnico-amministrativi, anche se l'importo superi il limite di lire 50 milioni. Il Ministro peraltro ha facoltà di interpellare in merito alle concessioni il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche in casi non previsti dal presente articolo.

     Resta ferma per le opere in concessione la competenza dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna".

     Il secondo e il quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono abrogati.

 

          Art. 2.

     Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 937, è ratificato con la seguente modificazione:

     Articolo unico. - E' sostituito dal seguente:

     "L'articolo 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, dal seguente:

     I provveditori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio dei Ministri, tra i funzionari in attività di servizio di grado non inferiore al 5° appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

     Durante l'incarico i provveditori sono collocati fuori ruolo ed è loro attribuito il trattamento economico del grado 4° della classificazione del personale dipendente dallo Stato.

     I provveditori regionali alle opere pubbliche fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.