§ 67.4.1 – R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.
che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 (Serie 3), con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:02/04/1885
Numero:3095


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I porti ed approdi della seconda categoria si dividono in quattro classi
Art. 3. 
Art. 4.      Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiaggie sono a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni secondo la natura loro e la importanza e [...]
Art. 5.      Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiagge
Art. 6.      Pei porti e le spiagge di prima categoria, le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio e quelle per la difesa militare e la sicurezza dello Stato, sono a carico esclusivo [...]
Art. 7.      Le spese di qualunque natura occorrenti ai porti della seconda categoria sono sostenute
Art. 8.      Le spese a carico delle provincie e dei comuni pei porti di marina, seconda e terza classe saranno fra loro ripartite nel modo seguente
Art. 9.      I comuni e le provincie chiamate a concorrere sono in facoltà, ove ciò avvenga di pieno accordo fra di loro, di variare la proporzione di quota assegnata nel precedente articolo
Art. 10.      Gli elenchi delle provincie e dei comuni chiamati a concorrere nelle spese dei porti delle prime tre classi, con le quote a ciascun assegnate, saranno comunicati ai consigli delle provincie e [...]
Art. 11.      Non sono obbligatorie per lo Stato le nuove opere straordinarie che occorressero per le formazioni di nuovi bacini di porto, nelle insenature, nelle rade o nelle spiagge finora sprovvedute delle [...]
Art. 12.      Le opere e le spese da farsi nei porti di prima classe sono determinate ed eseguite dal governo senza intervento alcuno degli altri contribuenti nella parte tecnica ed amministrativa
Art. 13.      Per intraprendere le nuove opere straordinarie che lo Stato credesse utile o necessario di far eseguire nei porti di seconda e terza classe, occorre il previo assenso dei consigli provinciali e [...]
Art. 14.      Annualmente è data comunicazione agli interessati della liquidazione delle spese, ed essi debbono, sulle basi di tale liquidazione, versare nelle casse delle regie finanze la quota rispettiva, [...]
Art. 15.      Tra le spese nelle quali debbono contribuire le provincie e i comuni si intendono comprese anche quelle per le paghe ed indennità al personale di servizio, come capitani di bastimenti, [...]
Art. 16.      Sono a carico esclusivo dei comuni quelle opere o spese che, sebbene attinenti ai porti, hanno per iscopo il comodo e l'abbellimento dell'abitato
Art. 17.      I comuni marittimi del Regno, d'accordo colla Camera di commercio, possono chiedere al governo che sia imposta una tassa supplementare a quella di ancoraggio sulle navi che approdano nel [...]
Art. 18.      Il governo del Re è autorizzato a fare concessioni, con decreto reale, per costruzioni di opere marittime, alle provincie, ai comuni, alle camere di commercio ed anche ai privati, previo parere [...]
Art. 19.      Sono obbligatorie pei comuni e per le associazioni di comuni che abbiano interesse al miglioramento ed alla conservazione dei porti di quarta classe le spese
Art. 20.      La situazione de' fari e fanali, la loro portata, i colori ed i caratteri distintivi della luce saranno fissati dal ministero dei lavori pubblici, senza l'autorizzazione del quale non potranno [...]
Art. 21.      Le escavazioni che si rendessero necessarie nei porti di quarta classe potranno, a richiesta dei comuni, essere fatte eseguire dagli stessi accollatari della scavazione dei porti della [...]
Art. 22.      Per intraprendere la costruzione di nuovi porti di quarta classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento ed alla sistemazione dei medesimi, sarà udito il parere del consiglio [...]
Art. 23.      Alla costruzione delle opere indicate nell'articolo antecedente sarà provveduto dai comuni o dalle associazioni di comuni che vi abbiano interesse con fondi speciali formati da alcune o da tutte [...]
Art. 24.      Il fondo speciale potrà essere impegnato pel servizio di prestiti o come corrispettivo di concessioni riguardanti le opere alla cui esecuzione il fondo stesso è destinato, ma non potrà mai [...]
Art. 25.      I progetti di tutti i lavori occorrenti sia per la costruzione di nuove opere straordinarie nei porti di quarta classe, sia per il mantenimento de' medesimi, saranno, a richiesta dei comuni o [...]
Art. 26.      Il ministero dei lavori pubblici, udito il parere della commissione locale e di quella permanente per le opere de' porti, spiagge e fari, nonchè del consiglio superiore de' lavori pubblici, [...]
Art. 27.      Il concorso dello Stato e delle provincie nelle spese per le nuove opere straordinarie accennate dall'art. 22 della presente legge, sarà obbligatorio soltanto per quelle delle quali il ministero [...]
Art. 28.      L'approvazione dei progetti di nuove opere straordinarie da costruirsi in porti di quarta classe, fatta con decreto del ministero dei lavori pubblici, dopo udito il consiglio superiore de' [...]
Art. 29.      Entro un triennio dalla pubblicazione della presente legge, sulla proposta del comune più interessato, ed in mancanza, anche d'ufficio, il prefetto della provincia, uditi i comuni che intende [...]
Art. 30.      Il decreto del prefetto dovrà essere notificato ai comuni interessati, questi nel termine perentorio di 60 giorni potranno impugnarlo con ricorso al Re, il quale provvederà definitivamente sulla [...]
Art. 31.      Sarà data annualmente comunicazione della liquidazione delle spese ai comuni interessati, i quali dovranno versare la quota risultante a loro debito nella cassa del consorzio, salvi gli effetti [...]
Art. 32.      Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento ed alla conservazione dei porti di quarta classe saranno registrati col diritto fisso di una lira
Art. 33.      I prefetti dovranno presentare ogni anno al ministero dei lavori pubblici una relazione sulle opere per la costruzione, per l'ampliamento, il miglioramento e per la conservazione de' porti di [...]
Art. 34.      Le spese occorrenti per la creazione, illuminazione e manutenzione dei fari e fanali stabiliti presso i porti di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe della seconda categoria per farne conoscere la posizione e [...]
Art. 35.      Saranno a carico interamente dello Stato, quelle di tali spese che sono esclusivamente necessarie a fare conoscere la posizione e l'entrata de' porti della prima categoria, lo saranno egualmente [...]
Art. 36.      Alla polizia dei porti e spiaggie provvede il codice della marina mercantile, ferma la competenza del ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la parte tecnica nei porti non [...]
Art. 37.      Con regolamento approvato per decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge e a determinare le rispettive attribuzioni e le reciproche relazioni degli uffici del genio [...]
Art. 38.      Per le opere in costruzione nei porti ora di quarta classe, i comuni più interessati avranno facoltà di promuovere la costituzione di consorzi fra i comuni che abbiano interesse alla [...]
Art. 39.      Nulla è innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime antecedentemente approvate da leggi speciali, fino alla concorrenza della somma assegnata dalle leggi stesse, e [...]
Art. 40.      Sarà presentata ogni anno al Parlamento una relazione sul servizio dei porti


§ 67.4.1 – R.D. 2 aprile 1885, n. 3095.

che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 (Serie 3), con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente 20 maggio 1865, sui lavori pubblici.

(G.U. 27 maggio 1885, n. 123).

 

Capo I

CLASSIFICAZIONE DE' PORTI

 

     Art. 1. [1]

     [I porti sono di due categorie:

     Alla prima categoria appartengono i porti e le spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale, e servono unicamente o precipuamente a rifugio, o alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato.

     Della seconda categoria fanno parte i porti e gli approdi che servono precipuamente al commercio ed abbiano i requisiti dell'articolo seguente.]

 

          Art. 2.

     I porti ed approdi della seconda categoria si dividono in quattro classi.

     Sono di prima classe quelli presentemente nella medesima inscritti per essere situati a capo di grandi linee di comunicazione, e il movimento commerciale dei quali giovando ad estesa parte del Regno, ed al traffico internazionale terrestre li costituisce d'interesse generale dello Stato; e quegli altri che quantunque non situati a capo di grandi linee di comunicazione, abbiano gli stessi requisiti che li costituiscono d'interesse generale dello Stato, e nei quali la quantità delle merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore alle 250,000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.

     Sono di seconda classe quelli presentemente inscritti nella terza classe e il movimento commerciale dei quali interessa soltanto ad una o ad alcune provincie, e quegli altri, il movimento commerciale dei quali interessa anche soltanto ad una o ad alcune provincie, purchè la quantità delle merci nei medesimi imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a tonnellate 25,000 in ognuno degli anni dall'ultimo triennio.

     Sono di terza classe, quelli, l'utilità de' quali si estende soltanto ad una parte notevole di una provincia, e nei quali la quantità delle merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a 10,000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.

     Sono di quarta classe tutti gli altri porti, seni, golfi e spiagge tanto del continente quanto delle isole non assegnati alle tre classi precedenti.

     I porti lacuali che soddisfino alle condizioni del presente articolo, saranno parificati ai porti marittimi nei modi, e per tutti gli effetti in questa legge stabiliti.

 

          Art. 3. [2]

     [Secondo le norme stabilite dall'articolo antecedente, alla classifica delle opere marittime si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore della marina mercantile nonchè dei Consigli delle province e dei comuni interessati [3].

     Ai porti che interessano la difesa militare e la sicurezza dello Stato sarà provveduto di concerto dai ministri dei lavori pubblici, della guerra e della marina.

     Colle stesse norme sarà provveduto nell'avvenire alle aggiunte e variazioni nella prima categoria, ed ai passaggi da una ad altra classe dei porti di seconda categoria.

     Delle maggiori o minori somme, che per effetto di queste aggiunte, variazioni e passaggi si avessero da richiedere per le spese ordinarie dei porti, dovrà essere data apposita dimostrazione da allegarsi al bilancio di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici per l'anno, a cominciare dal quale il porto apparterrebbe alla nuova classe [4].]

 

Capo II

SPESE PER I PORTI E DESIGNAZIONE DELLE OPERE MARITTIME

 

          Art. 4.

     Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiaggie sono a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni secondo la natura loro e la importanza e grado di utilità dei porti e spiagge in cui vengono eseguite.

 

          Art. 5.

     Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiagge:

     a) I moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono gli ancoraggi;

     b) I moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde dei porti-canali;

     c) Le ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi;

     d) Gli argini e moli di circondario per difendere i porti dalle alluvioni e dagli interrimenti;

     e) I bacini di deposito d'acque, atte a produrre correnti artificiali per tener sgombre le foci dei porti-canali;

     f) I canali di derivazione e gli smaltitoi per liberare i porti dai depositi e dalle infezioni;

     g) Gli scali e bacini da costruzione o riparazione di navi;

     h) Le escavazioni della bocca, del bacino e dei canali dei porti;

     i) I fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio tecnico, amministrativo e di polizia dei porti;

     k) I gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti;

     l) Ogni altra opera il cui scopo sia di mantenere profondo e spurgato un porto, facilitarne l'accesso e l'uscita ed aumentarne la sicurezza.

 

          Art. 6.

     Pei porti e le spiagge di prima categoria, le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio e quelle per la difesa militare e la sicurezza dello Stato, sono a carico esclusivo dello Stato.

     Occorrendovi lavori interessanti il commercio, la competenza delle spese si regolerà come pei porti, cui potrà quello scalo essere assimilato.

 

          Art. 7.

     Le spese di qualunque natura occorrenti ai porti della seconda categoria sono sostenute:

     pei porti di prima classe in ragione dell'ottanta per cento dallo Stato e del venti per cento dalle provincie e dai comuni;

     pei porti di seconda classe nei quali la quantità delle merci imbarcate e sbarcate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio superi le cento mila tonnellate, in ragione del settanta per cento dallo Stato, e del trenta per cento dalle provincie e dai comuni, ed in ragione del sessanta dallo Stato e del quaranta dalle provincie e dai comuni per gli altri;

     pei porti di terza classe, in ragione del quaranta per cento dallo Stato, e dal sessanta per cento dalle provincie e dai comuni;

     pei porti di quarta classe, dai comuni e dalle associazioni di comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione delle opere, costituiti in consorzio con le norme stabilite dalla presente legge.

     Nelle spese occorrenti per nuove opere, straordinarie, o per opere di miglioramento nei porti di quarta classe, lo Stato concorre in ragione del trenta per cento, e la provincia del dieci.

     I canali interni ed esterni che interessano la navigazione generale, eccetto pei secondi, i tratti di armatura delle foci e quelli destinati alle operazioni di commercio, sono assimilati per la competenza delle spese alle opere di cui all'articolo 93 della precitata legge 20 marzo 1865.

 

          Art. 8.

     Le spese a carico delle provincie e dei comuni pei porti di marina, seconda e terza classe saranno fra loro ripartite nel modo seguente:

     una metà a carico della provincia in cui il porto è situato col concorso delle provincie che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto;

     una metà a carico del comune in cui il porto è situato col concorso dei comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto.

     Sono da riguardarsi come provincie e comuni che abbiano interesse alla conservazione ed al miglioramento dei porti e che dai medesimi ritraggono beneficio, quelli i quali se ne servono per la esportazione dei loro prodotti agricoli ed industriali e la importazione delle derrate e di qualsivoglia altro prodotto per uso e consumo dei rispettivi abitanti.

     Le quote a carico di più provincie o di più comuni si ripartiranno in proporzione del beneficio che ognuno di essi ritrae dal porto per dirette relazioni commerciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della popolazione e della distanza dal medesimo e saranno fissate dal decreto reale di cui all'articolo 3 della presente legge.

 

          Art. 9.

     I comuni e le provincie chiamate a concorrere sono in facoltà, ove ciò avvenga di pieno accordo fra di loro, di variare la proporzione di quota assegnata nel precedente articolo.

 

          Art. 10.

     Gli elenchi delle provincie e dei comuni chiamati a concorrere nelle spese dei porti delle prime tre classi, con le quote a ciascun assegnate, saranno comunicati ai consigli delle provincie e dei comuni interessati perchè possano fare le loro osservazioni.

     Si reputeranno assenzienti quelle provincie e quei comuni che nel termine di tre mesi dalla data della notificazione, non abbiano prodotto opposizioni od osservazioni in contrario.

 

          Art. 11.

     Non sono obbligatorie per lo Stato le nuove opere straordinarie che occorressero per le formazioni di nuovi bacini di porto, nelle insenature, nelle rade o nelle spiagge finora sprovvedute delle opere marittime di cui all'articolo 5 della presente legge.

 

          Art. 12.

     Le opere e le spese da farsi nei porti di prima classe sono determinate ed eseguite dal governo senza intervento alcuno degli altri contribuenti nella parte tecnica ed amministrativa.

 

          Art. 13.

     Per intraprendere le nuove opere straordinarie che lo Stato credesse utile o necessario di far eseguire nei porti di seconda e terza classe, occorre il previo assenso dei consigli provinciali e comunali i quali rappresentino complessivamente almeno due terzi del loro contributo nelle spese necessarie.

     Mancando tale assenso le spese non potranno essere fatte obbligatorie se non da una legge speciale o da quella con la quale vengono autorizzate.

     I lavori occorrenti nei porti di seconda e terza classe, sia per nuove opere straordinarie, sia per opere di miglioramento e di manutenzione, sono fatti eseguire a cura esclusiva dello Stato.

 

          Art. 14.

     Annualmente è data comunicazione agli interessati della liquidazione delle spese, ed essi debbono, sulle basi di tale liquidazione, versare nelle casse delle regie finanze la quota rispettiva, salvi gli effetti del conto finale, quando si tratti di nuove opere.

 

          Art. 15.

     Tra le spese nelle quali debbono contribuire le provincie e i comuni si intendono comprese anche quelle per le paghe ed indennità al personale di servizio, come capitani di bastimenti, macchinisti, fuochisti, padroni di caracche, marinai, fanalisti, custodi, ecc.

     Questa disposizione è applicabile anche alle spese de' porti di quarta classe.

 

          Art. 16.

     Sono a carico esclusivo dei comuni quelle opere o spese che, sebbene attinenti ai porti, hanno per iscopo il comodo e l'abbellimento dell'abitato.

     Questa disposizione è applicabile anche ai porti di quarta classe.

 

          Art. 17.

     I comuni marittimi del Regno, d'accordo colla Camera di commercio, possono chiedere al governo che sia imposta una tassa supplementare a quella di ancoraggio sulle navi che approdano nel rispettivo porto per destinarne il prodotto ad opere straordinarie di compimento, secondo i progetti approvati dal ministero dei lavori pubblici, udito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Tali tasse supplementari non potranno eccedere 50 centesimi per tonnellata di registro, nè il governo potrà concederne l'applicazione se non previo avviso del consiglio del commercio e del consiglio di Stato.

     Con le stesse norme e per gli stessi effetti potrà essere consentito ai comuni lacuali la imposizione sulle barche, che servono al traffico nei laghi, di una tassa speciale non eccedente centesimi venticinque per ogni tonnellata di stazza.

     Con apposito regolamento, fatto previo avviso del consiglio di commercio e del consiglio di Stato, saranno stabilite le guarentigie necessarie acciocchè i prodotti delle tasse supplementari, riscosse dal governo, non possano essere altrimenti erogate che in opere vantaggiose al porto in cui furono riscosse.

 

          Art. 18.

     Il governo del Re è autorizzato a fare concessioni, con decreto reale, per costruzioni di opere marittime, alle provincie, ai comuni, alle camere di commercio ed anche ai privati, previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, del consiglio del commercio e del consiglio di Stato, e potranno accordarsi ai concessionari le tasse supplementari stabilite col precedente articolo di legge, purchè i municipi, d'accordo con le camere di commercio, ne facciano a tal fine la richiesta.

     Per lo spazio di 500 metri a partire dal lido del mare e per un tratto non maggiore di 5 chilometri, a destra o a sinistra del porto o dell'abitato, i terreni arenili, che non siano necessari pei bisogni dello Stato o che non siano già concessi per uso industriale, saranno dati in concessione gratuita per un tempo non maggiore di 90 anni, previ accordi del ministero dei lavori pubblici con quelli della marineria e del tesoro, ai comuni che ne facciano richiesta ed i quali si obblighino ad erogare i proventi, che si possono dall'uso di essi ricavare, in opere marittime di utilità riconosciuta dal ministero dei lavori pubblici.

     Per lo identico scopo, con le stesse norme e per la medesima durata di tempo, saranno dati in concessione gratuita ai comuni lacuali, i cui porti siano stati parificati a quelli marittimi, i tratti di riva di lago attigui all'abitato o ai porti stessi, che non siano necessari pei bisogni dello Stato, o che non siano già concessi per uso industriale.

 

Capo III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PORTI DI 4 CLASSE

 

          Art. 19.

     Sono obbligatorie pei comuni e per le associazioni di comuni che abbiano interesse al miglioramento ed alla conservazione dei porti di quarta classe le spese:

     1° per il mantenimento dei porti naturali o difesi da moli o da scogliere e di tutte quelle altre opere d'arte che servono a facilitare l'approdo ed a rendere sicuro l'ancoraggio nei porti e nelle spiaggie;

     2° per il mantenimento delle calate, banchine, sbarcatoi, delle boe e colonnette per ormeggiare e tonneggiare i bastimenti, non che delle torri, degli apparecchi lenticolari ed altri ordigni per l'illuminazione dei porti e dei moli e delle banchine dei medesimi;

     3° potranno essere dichiarate inoltre obbligatorie le spese per la costruzione di opere nuove, il cui costo non ecceda L. 100,000 quando, dopo udito il parere della commissione locale e di quella permanente per le opere de' porti, spiaggie e fari, del consiglio superiore dei lavori pubblici e delle deputazioni provinciali, siano dal ministero dei lavori pubblici riconosciute necessarie per rendere facile l'approdo, sicuro l'ancoraggio, agevole lo sbarco ed imbarco delle merci, o per il collocamento di fari e fanali occorrenti a fare riconoscere il porto e la sua entrata.

 

          Art. 20.

     La situazione de' fari e fanali, la loro portata, i colori ed i caratteri distintivi della luce saranno fissati dal ministero dei lavori pubblici, senza l'autorizzazione del quale non potranno poi essere mutati.

 

          Art. 21.

     Le escavazioni che si rendessero necessarie nei porti di quarta classe potranno, a richiesta dei comuni, essere fatte eseguire dagli stessi accollatari della scavazione dei porti della provincia, per i quali provvede lo Stato.

     L'importo dei lavori occorrenti, che dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni dei contratti vigenti con lo Stato, sarà dai comuni pagato direttamente gli appaltatori.

     All'eseguimento dei lavori indicati dall'art. 17 sarà provveduto a cura del comune o delle associazioni di comuni interessati sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio del genio civile.

 

          Art. 22.

     Per intraprendere la costruzione di nuovi porti di quarta classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento ed alla sistemazione dei medesimi, sarà udito il parere del consiglio provinciale dopo l'assenso dei consigli dei comuni interessati, i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi del loro contributo nella spesa necessaria.

     Ai comuni stessi dovrà esser data preventivamente comunicazione de' relativi progetti d'arte.

     Si reputano assenzienti quei comuni i quali, entro due mesi dalla data della notificazione loro fatta non abbiano prodotte opposizioni od osservazioni in contrario.

     Le opposizioni saranno risolute dal ministero dei lavori pubblici udito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato.

 

          Art. 23.

     Alla costruzione delle opere indicate nell'articolo antecedente sarà provveduto dai comuni o dalle associazioni di comuni che vi abbiano interesse con fondi speciali formati da alcune o da tutte le entrate seguenti:

     a) col prodotto della tassa supplementare a quella di ancoraggio stabilita dall'art. 11 della presente legge;

     b) coi proventi che si possono ricavare dall'uso delle spiagge del mare date in concessione gratuita ai comuni ai termini dell'art. 18;

     c) col concorso dello Stato in ragione del 30 per cento;

     d) col concorso della provincia in ragione del 10 per cento;

     e) con le offerte volontarie;

     f) con le somme che dovranno essere fornite dai comuni interessati a compimento del fondo occorrente all'eseguimento delle opere progettate.

     I proventi a e b vanno a beneficio comune degli interessati alle opere da eseguirsi.

 

          Art. 24.

     Il fondo speciale potrà essere impegnato pel servizio di prestiti o come corrispettivo di concessioni riguardanti le opere alla cui esecuzione il fondo stesso è destinato, ma non potrà mai essere adoperato per altri usi.

 

          Art. 25.

     I progetti di tutti i lavori occorrenti sia per la costruzione di nuove opere straordinarie nei porti di quarta classe, sia per il mantenimento de' medesimi, saranno, a richiesta dei comuni o delle associazioni di comuni, compilati dagli uffici del genio civile, e dovranno sempre essere approvati, i primi dal ministero de' lavori pubblici, gli altri dai prefetti.

 

          Art. 26.

     Il ministero dei lavori pubblici, udito il parere della commissione locale e di quella permanente per le opere de' porti, spiagge e fari, nonchè del consiglio superiore de' lavori pubblici, deciderà sulla opportunità e convenienza dell'attuazione totale o parziale delle nuove opere straordinarie progettate.

     A tal fine sarà tenuto conto della importanza commerciale del luogo, dello sviluppo presumibile che potranno avere il commercio e la navigazione della entità della spesa, dei mezzi finanziarie del comune o delle associazioni dei comuni, ed infine delle entrate che si possono ricavare presumibilmente dalla tassa supplementare a quella di ancoraggio e dalla concessione degli arenili.

 

          Art. 27.

     Il concorso dello Stato e delle provincie nelle spese per le nuove opere straordinarie accennate dall'art. 22 della presente legge, sarà obbligatorio soltanto per quelle delle quali il ministero dei lavori pubblici abbia riconosciuto la necessità o la utilità.

     Nondimeno il comune o i comuni interessati, avranno facoltà di far eseguire a loro cura anche le altre opere, servendosi delle entrate indicate ai paragrafi a, b, e, f e di quelle del paragrafo d, purchè le provincie siano disposte ad accordare il loro concorso.

     Anche quando lo Stato non concorra nella spesa, i progetti esecutivi dovranno essere approvati dal ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 28.

     L'approvazione dei progetti di nuove opere straordinarie da costruirsi in porti di quarta classe, fatta con decreto del ministero dei lavori pubblici, dopo udito il consiglio superiore de' lavori pubblici e il consiglio di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di utilità pubblica.

 

          Art. 29.

     Entro un triennio dalla pubblicazione della presente legge, sulla proposta del comune più interessato, ed in mancanza, anche d'ufficio, il prefetto della provincia, uditi i comuni che intende obbligare al concorso ed il parere della intendenza di finanza, dell'ufficio del genio civile, nonchè la deputazione provinciale, provvederà con decreto motivato, seguendo le norme stabilite dal quarto paragrafo dell'articolo 8, alla designazione dei comuni interessati ed alla determinazione delle rispettive quote di concorso per ciascun porto o spiaggia.

     Ancorchè vi sia interesse di comuni appartenenti a diverse provincie, provvederà per tutti il prefetto della provincia in cui trovasi il porto, udito in tal caso il parere delle deputazioni provinciali, delle diverse provincie a cui appartengono i comuni.

 

          Art. 30.

     Il decreto del prefetto dovrà essere notificato ai comuni interessati, questi nel termine perentorio di 60 giorni potranno impugnarlo con ricorso al Re, il quale provvederà definitivamente sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, udito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.

 

          Art. 31.

     Sarà data annualmente comunicazione della liquidazione delle spese ai comuni interessati, i quali dovranno versare la quota risultante a loro debito nella cassa del consorzio, salvi gli effetti del conto finale, quando si tratti di opere nuove.

     Le controversie che potessero insorgere a proposito delle liquidazioni saranno risolute dal ministero dei lavori pubblici, udito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato, ma non potranno sospendere il pagamento della quota determinata dalla impugnata liquidazione.

 

          Art. 32.

     Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento ed alla conservazione dei porti di quarta classe saranno registrati col diritto fisso di una lira.

 

          Art. 33.

     I prefetti dovranno presentare ogni anno al ministero dei lavori pubblici una relazione sulle opere per la costruzione, per l'ampliamento, il miglioramento e per la conservazione de' porti di quarta classe delle rispettive provincie.

 

Capo IV

SPESE PER I FARI, FANALI E PER I SEGNALAMENTI

 

          Art. 34.

     Le spese occorrenti per la creazione, illuminazione e manutenzione dei fari e fanali stabiliti presso i porti di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe della seconda categoria per farne conoscere la posizione e l'entrata, sono a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni come le altre spese del relativo porto e nella medesima proporzione.

     Nello stesso modo si sostengono le spese per i fanali sulle calate interne dei porti ogni volta che non siano a carico dei comuni.

 

          Art. 35.

     Saranno a carico interamente dello Stato, quelle di tali spese che sono esclusivamente necessarie a fare conoscere la posizione e l'entrata de' porti della prima categoria, lo saranno egualmente quelle per i fari di scoperta o di largo e per il segnalamento di secche o punti pericolosi lungo le coste od in alto mare.

 

Capo V

POLIZIA DEI PORTI E SPIAGGE

 

          Art. 36.

     Alla polizia dei porti e spiaggie provvede il codice della marina mercantile, ferma la competenza del ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la parte tecnica nei porti non esclusivamente militari.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

 

          Art. 37.

     Con regolamento approvato per decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge e a determinare le rispettive attribuzioni e le reciproche relazioni degli uffici del genio civile e delle autorità marittime e comunali.

 

          Art. 38.

     Per le opere in costruzione nei porti ora di quarta classe, i comuni più interessati avranno facoltà di promuovere la costituzione di consorzi fra i comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto con le stesse norme stabilite dalla presente legge.

 

          Art. 39.

     Nulla è innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime antecedentemente approvate da leggi speciali, fino alla concorrenza della somma assegnata dalle leggi stesse, e così pure per le opere che siano in costruzione nei porti, che trovansi presentemente inscritti nella quarta classe, per le quali lo Stato continuerà a corrispondere i sussidi promessi ai termini di legge.

 

          Art. 40.

     Sarà presentata ogni anno al Parlamento una relazione sul servizio dei porti.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Comma così sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534.

[4] Comma così sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534.