§ 80.4.19 - Legge 3 febbraio 1951, n. 165.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:03/02/1951
Numero:165


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, è ratificato con le seguenti modificazioni
Art. 2.      Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di ratifica, le disposizioni relative alla costituzione ed [...]


§ 80.4.19 - Legge 3 febbraio 1951, n. 165. [1]

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

(G.U. 23 marzo 1951, n. 68).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 1. - E' sostituito dal seguente:

     "Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 50.000.000 e si intenda provvedere mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia, ovvero se l'importo superi le lire 100.000.000 e si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso.

     Sugli atti di transazione e sugli esoneri di penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto Consesso, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000".

     Art. 2. - E' sostituito dal seguente:

     "L'art. 15 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

     "Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:

     a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire 100.000.000 quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo oltre lire 50.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

     b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a lire 100.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;

     c) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;

     d) sui progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a lire 100.000.000, di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni e da altri enti, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato, o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

     e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000;

     f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;

     g) sul piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

     h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione".

     Art. 3. - E' sostituito dal seguente:

     "L'art. 17 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

     "I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

     a) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 50.000.000 e lire 100.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 25.000.000 e lire 50.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

     b) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra lire 50.000.000 e lire 100.000.000;

     c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

     d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5.000.000 ma non eccedente le lire 10.000.000;

     e) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti di importo fino a 100.000.000 di lire e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore.

     Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo art. 21, comma primo, della presente legge.

     Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonché sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile".

     Art. 4. - Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 10.000.000 e lire 50.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra le lire 10.000.000 e lire 25.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

     b) sui progetti di massima ed esecutivi, d'importo compreso tra lire 10.000.000 e lire 50.000.000, di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni e da altri enti per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di altri organi tecnici del Genio civile anche se non è chiesto o non spetti alcun contributo;

     c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5.000.000".

     Art. 4 bis (nuovo). - "I limiti di competenza stabiliti dagli articoli 2, lettera d), e 4 lettera b), si applicano anche per la concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a privati a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici".

     Art. 5. - E' sostituito dal seguente:

     "A parziale modifica dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, già modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26, del Consiglio superiore dei lavori pubblici fanno parte gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero del lavori pubblici, quelli preposti al Circolo per il Po ed all'Ispettorato per il Tevere, nonché gli ispettori capi superiori delle nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici".

     Art. 6. - E' sostituito dal seguente:

     "I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati sono competenti a pronunciarsi:

     a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere da eseguire nella circoscrizione del Provveditorato a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, di importo compreso tra lire 50.000.000 e lire 100.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo tra lire 25.000.000 e lire 50.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

     b) sui progetti di massima ed esecutivi di importo compreso tra lire 50.000.000 e lire 100.000.000 di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni, da altri enti e da privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altri organi tecnici del Genio civile, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

     c) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori, in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5.000.000 e fino a lire 10.000.000;

     d) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti relativi a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato e sulle questioni con gli imprenditori per la determinazione dei nuovi prezzi, sempreché si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Comitato ovvero quando importano una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale;

     e) sui progetti esecutivi di stralcio di qualunque importo, tecnicamente corrispondenti a quelli generali o di massima già approvati in linea tecnica dal Ministro per i lavori pubblici, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la cui esecuzione sia stata delegata al Provveditorato;

     f) sulle perizie di manutenzione annuale o pluriennali di qualunque importo.

     I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche hanno nei limiti di competenza le funzioni attribuite al Consiglio di Stato e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Le determinazioni ed i pareri dei provveditori e dei Comitati sostituiscono quelli di ogni altro organo locale, singolo o collegiale".

     Art. 6 bis (nuovo). - "I provveditori alle opere pubbliche, sotto la propria responsabilità con propri decreti approvano:

     a) previo parere favorevole dell'ingegnere capo o dell'ispettore generale del Genio civile i progetti per lavori, forniture e prestazioni d'importo non superiore a lire 25.000.000, se si debba procedere all'appalto mediante trattativa privata ovvero all'esecuzione in economia e quelli d'importo non superiore a lire 50.000.000, se si debba procedere all'appalto mediante asta pubblica o licitazione privata;

     b) previo parere favorevole del Comitato tecnico-amministrativo, i progetti d'importo superiore a lire 25.000.000 e fino a lire 50.000.000, se si debba procedere all'appalto mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia e quelli d'importo superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000, se si debba procedere all'appalto mediante asta pubblica, licitazione privata o col sistema dell'appalto-concorso.

     I provveditori alle opere pubbliche hanno facoltà di approvare sotto la propria responsabilità transazioni relative a vertenze sorte con gli imprenditori, in corso di opera e in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, qualora ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore a lire 10.000.000, purché sulle vertenze abbiano espresso parere favorevole l'ispettore generale del Genio civile ovvero il Comitato tecnico-amministrativo per gli affari che eccedano la competenza dell'ispettore generale".

     Art. 9. - Le parole: "articoli 6 e 7", sono sostituite dalle altre: "articoli 6, 6 bis e 7".

     Art. 11. - E' soppresso.

 

          Art. 2.

     Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di ratifica, le disposizioni relative alla costituzione ed al funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.