§ 80.9.19d - Legge 23 marzo 1964, n. 134.
Aggiornamento dei limiti di valore del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:23/03/1964
Numero:134


Sommario
Art. 1.      I numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente
Art. 3.      I numeri 1 e 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti
Art. 4.      Le lettere a), b) e c) dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituite dalle seguenti
Art. 5.      L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente
Art. 6.      I numeri 1 e 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti
Art. 7.      Il secondo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Per le opere di competenza del Magistrato per il Po il limite di lire 100 milioni indicato nel terzo comma dell'art. 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, e successive [...]


§ 80.9.19d - Legge 23 marzo 1964, n. 134. [1]

Aggiornamento dei limiti di valore del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

(G.U. 1 aprile 1964, n. 81).

 

 

     Art. 1.

     I numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

     1) approvano, in attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, i progetti per lavori, fornitura e prestazioni fino all'importo di lire 500 milioni e provvedono, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti è trasmessa entro quindici giorni al Ministro. Quando tuttavia l'importo dei lavori superi i 200 milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia ovvero mediante appalto a trattativa privata o col sistema della concessione l'approvazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione ministeriale.

     Resta nella competenza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici l'approvazione dei progetti delle opere che eccedano la circoscrizione di un Provveditorato;

     3) approvano, nei casi di somma urgenza di cui all'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, i progetti per i lavori occorrenti ancorchè non compresi in programma, di importo non superiore ai 20 milioni di lire dandone immediata notizia al Ministero;

     4) concludono ed approvano le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi i 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

     5) riconoscono l'inapplicabilità totale o parziale delle clausole penali inserite nei contratti relativi ad opere da essi gestite, quando la somma in controversia o che l'Amministrazione abbandona non superi 60 milioni di lire.

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

     "L'approvazione dell'appalto è di competenza del Ministro nel caso che l'importo del progetto prescelto dalla Commissione superi i 500 milioni di lire".

 

          Art. 3.

     I numeri 1 e 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

     1) sui progetti di massima ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati da eseguire a cura dello Stato, sia a totale carico, sia col suo concorso, nonchè da eseguire da Enti pubblici e da privati quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi dello Stato e di opere per le quali le vigenti disposizioni richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo sempre che l'importo dei progetti ecceda i 100 milioni e non superi i 500 milioni di lire;

     3) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi, o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore ai 60 milioni di lire.

 

          Art. 4.

     Le lettere a), b) e c) dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituite dalle seguenti:

     a) progetti esecutivi di opere pubbliche a cura dello Stato, sia a totale carico sia col suo concorso, d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni quando all'appalto dei lavori si intende provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata; ovvero d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 200 milioni quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia;

     b) progetti esecutivi, d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni, di opere degli Enti pubblici e dei privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione a termini di legge di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

     c) perizie relative a lavori di manutenzione d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni.

 

          Art. 5.

     L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

     "L'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, è sostituito dal seguente: ''Per l'appalto d'opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 500 milioni.

     Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto consesso quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 60 milioni''".

 

          Art. 6.

     I numeri 1 e 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

     1) sui progetti esecutivi d'importo non eccedente i 100 milioni di lire di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

     2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 100 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

 

          Art. 7.

     Il secondo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

     "Per le opere da eseguire in concessione, ferma restando la competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste per l'emanazione dell'atto di concessione e dei seguenti provvedimenti, il limite di competenza indicato per il Comitato tecnico amministrativo dal secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazione con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, è elevato a lire 200 milioni".

 

          Art. 8.

     Per le opere di competenza del Magistrato per il Po il limite di lire 100 milioni indicato nel terzo comma dell'art. 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, e successive modificazioni e quello di lire 50 milioni indicato nel quarto comma dello stesso articolo sono elevati, rispettivamente, a lire 200 milioni e lire 100 milioni.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.