Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 28/02/2003 |
Numero: | 388 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.4.447 - Regolamento 28 febbraio 2003, n. 388.
Regolamento (CE) n. 388/2003 della Commissione che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002.
(G.U.U.E. 1 marzo 2003, n. L 55).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, modificato da ultimo dal
(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In base alle offerte presentate dal 24 al 27 febbraio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 165,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al
Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.