§ 1.4.447 - Regolamento 28 febbraio 2003, n. 388.
Regolamento (CE) n. 388/2003 della Commissione che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:28/02/2003
Numero:388


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.447 - Regolamento 28 febbraio 2003, n. 388.

Regolamento (CE) n. 388/2003 della Commissione che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002.

(G.U.U.E. 1 marzo 2003, n. L 55).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

     (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

     (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In base alle offerte presentate dal 24 al 27 febbraio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 165,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.