§ 42.5.81 - D.L. 1 ottobre 1999, n. 341 .
Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:01/10/1999
Numero:341


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono costituite in Roma l'Azienda [...]
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 42.5.81 - D.L. 1 ottobre 1999, n. 341 [1].

Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma.

(G.U. 4 ottobre 1999, n. 233).

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono costituite in Roma l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999, e dal protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l'Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999. Le aziende, con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, insistono sulle omonime strutture ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I cessa l'omonima azienda universitaria.

     2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre il 1° aprile 2000, l'ordinamento dell'Azienda Policlinico Umberto I è definito in conformità al richiamato protocollo d'intesa di cui al comma 1 e ad intese applicative tra le parti, sentite le organizzazioni sindacali in materia di utilizzo del personale; l'ordinamento dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma è definito in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

     3. Il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I è nominato dal rettore dell'Università La Sapienza, d'intesa con la regione Lazio. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea è nominato dalla regione Lazio, d'intesa con il rettore dell'Università La Sapienza.

     4. Entro i termini stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questi ultimi, la regione Lazio e l'Università La Sapienza adottano, d'intesa, i provvedimenti di rispettiva competenza per adeguare le due aziende ai modelli gestionali e funzionali ivi previsti [2].

 

          Art. 2. [3]

     1. L'Azienda Policlinico Umberto I succede all'omonima azienda universitaria nei rapporti in corso, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con indizione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni [4].

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo massimo di diciotto mesi:

     a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza per i debiti, assunti dall'omonima azienda universitaria, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria;

     b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

     c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza e il commissario di cui al comma 3;

     d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria [5].

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina un commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data. Per lo svolgimento dell'attività del commissario e per il suo compenso è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; e per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6 [6].

     4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti dell'Università La Sapienza e dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima azienda universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I è tenuta a fornire, a richiesta del commissario, idonei locali, attrezzature ed il personale necessario. Il commissario può, per motivate esigenze, avvalersi di consulenze.

     5. Il commissario provvede all'accertamento della massa attiva e passiva mediante la formazione, entro duecentoquaranta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione, con l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 2, 4 e 5, con esclusione delle parole: "di cui al comma 3", nonché 6 e 7, con esclusione delle parole: "di cui al comma 3" del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze ivi attribuite al Ministero dell'interno sono esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari all'occorrenza messi a disposizione dalla regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati alle regioni con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno all'occorrenza integrate o, predispone il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i successivi centoventi giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, a valere e nei limiti dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali passività, applicando le disposizioni di cui all'articolo 90-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, con esclusione delle parole: "entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2", dando priorità temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione [7].

     7. L'Azienda Policlinico Umberto I assume la qualità di sostituto processuale dell'Università La Sapienza di Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.

     8. L'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, dalla data di trasferimento alla stessa dei beni immobili e mobili costituenti il complesso ospedaliero Sant'Andrea, succede al comune di Roma ed agli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso comunque connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume la qualità di sostituto processuale dei predetti enti nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti e forniture relativi ai beni trasferiti.

     8-bis All'onere derivante dal comma 3 del presente articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [8].

 

          Art. 2 bis. [9]

     1. Entro un anno dalla data di istituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, la regione Lazio, di intesa con l'Università La Sapienza di Roma, presenta una relazione al Ministro della sanità sull'attività svolta dalle aziende stesse, sui finanziamenti ricevuti e sull'utilizzo dei medesimi, nonchè sugli obiettivi raggiunti e sugli indirizzi programmatici per il biennio successivo. Il Ministro della sanità, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, la trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per l'inoltro alle commissioni parlamentari competenti.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 3 dicembre 1999, n. 453.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Il Commissario di cui al comma 3 e ss. del presente articolo cessa dalle sue funzioni per effetto dell'art. 1 del D.M. 16 febbraio 2011, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8 sexies del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 186.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.