§ 79.2.793 - O.P.C.M. 24 luglio 2009, n. 3792.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:24/07/2009
Numero:3792


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare la produzione di rifiuti adeguatamente selezionati in relazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale del 26 febbraio 2009 del termovalorizzatore di [...]
Art. 2.      1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico-amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato di cui all'ordinanza [...]
Art. 3.      1. Per il compimento delle iniziative previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio nn. 3676, 3677, 3678 del 30 maggio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni e nn. 3776 e 3777 [...]
Art. 4.      1. Il sindaco del comune di Lipari in ragione dell'aggravio lavorativo del personale appartenente al Corpo della polizia municipale del predetto comune derivante dall'incremento dell'afflusso [...]
Art. 5.      1. All'art. 1, comma 1, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3405 del 24 febbraio 2005, n. 3495 in data 11 febbraio 2006 e n. 3610 del 30 agosto 2007 e successive [...]
Art. 6.      1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente per il definitivo superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino [...]
Art. 7.      1. Per accelerare le iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 30 aprile 2009, il Commissario delegato, nominato ai sensi [...]


§ 79.2.793 - O.P.C.M. 24 luglio 2009, n. 3792.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 4 agosto 2009, n. 179)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

     Vista la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonchè il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2009, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Vista la nota del 27 giugno 2009 prefetto di Alessandria - commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 2009, nn. 3676, 3677 e 3678, recanti disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio delle regioni sopraindicate, con cui sono stati nominati commissari delegati i prefetti di Napoli, Roma e Milano;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2009, con cui è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia, ed estesa anche al territorio della regione Veneto e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3776 e n. 3777 del 1° giugno 2009 con cui sono stati nominati commissari delegati i prefetti di Torino e Venezia;

     Viste le note del 23 luglio 2009 del commissario delegato - prefetto di Roma e dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3646 del 23 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Vista la nota del 21 luglio 2009 del sindaco di Lipari;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009 e n. 3783 del 17 giugno 2009;

     Viste le note del 15 giugno e del 17 luglio 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della regione Campania;

     Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui è stato nominato commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Al fine di assicurare la produzione di rifiuti adeguatamente selezionati in relazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale del 26 febbraio 2009 del termovalorizzatore di Acerra, mediante l'implementazione delle attività di cernita manuale negli impianti STIR della regione Campania, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato nella regione Campania di cui all'art. 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, convertito con modificazioni, con la legge n. 123/2008, ai lavoratori impiegati in tale incombenza, previa attestazione da parte dei commissari ad acta delle ore effettivamente compiute dagli stessi sulla base di turnazioni su base volontaria, appositamente organizzate dai medesimi commissari, sentite le organizzazioni sindacali, può essere corrisposta una indennità di carattere eccezionale pari ad euro 5,00 per ogni ora di effettivo impiego nelle attività di cernita manuale, cumulabile con gli altri emolumenti in godimento.

     2. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il capo della missione tecnico-operativa di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682/2008 è autorizzato al pagamento del premio di risultato dovuto per il periodo gennaio-agosto 2008 nei confronti dei lavoratori aventi diritto, dipendenti dei commissari ad acta di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale [1].

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a carico della contabilità speciale intestata alla missione tecnico-operativa di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682/2008.

     4. Il comma 3 dell'art. 2 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009 è soppresso. Il potere di nomina di commissari ad acta, già attribuito dai commi 1 e 2 dell'art. 3 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 ai soggetti di cui all'art. 13, commi 2 e 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, è trasferito in capo al responsabile della struttura di missione «amministrativo-finanziaria» istituita dall'art. 3, comma 2, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009.

     5. Al fine di consentire le necessarie attività solutorie connesse alla gestione dei rifiuti nella regione Campania ed all'organizzazione del Grande evento G8 è autorizzato un primo trasferimento di risorse al Fondo per la protezione civile del complessivo importo di euro 300 milioni, a valere sulle risorse di cui al comma 2 della delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4.

     6. L'importo di cui al comma 5 è destinato:

     quanto a euro 162 milioni al soddisfacimento delle esigenze della gestione dei rifiuti nella regione Campania;

     quanto a euro 73,468 milioni per l'organizzazione del Grande evento G8;

     quanto a euro 64,532 milioni per il completamento delle iniziative nell'isola La Maddalena.

     7. Con successiva ordinanza si provvederà ad autorizzare ulteriori trasferimenti in relazione alle definitive esigenze accertate.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico-amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007, è autorizzato ad avvalersi di un consulente, anche non dipendente pubblico, avente specifiche professionalità nelle materie oggetto intervento, a cui è corrisposto un compenso mensile omnicomprensivo, ad eccezione del solo rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute, commisurato al 30% del trattamento economico riconosciuto al personale equiparato alla 1ª fascia della dirigenza statale, da rapportare al periodo di impiego conseguente all'esigenza di assegnazione di ciascun incarico, con oneri a carico delle risorse finanziarie assegnate.

     2. L'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3342 del 5 marzo 2004 e l'ultimo capoverso dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004 sono abrogati.

 

     Art. 3.

     1. Per il compimento delle iniziative previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio nn. 3676, 3677, 3678 del 30 maggio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni e nn. 3776 e 3777 del 1 giugno 2009 i commissari delegati, ove ritenuto indispensabile, sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, agli articoli 53 e 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4.

     1. Il sindaco del comune di Lipari in ragione dell'aggravio lavorativo del personale appartenente al Corpo della polizia municipale del predetto comune derivante dall'incremento dell'afflusso turistico durante i mesi estivi sul territorio delle isole Eolie, nonchè allo scopo di intensificare i servizi di vigilanza a tutela del traffico veicolare e pedonale per assicurare la salvaguardia della popolazione, è autorizzato a corrispondere a detto personale fino ad un massimo di 70 ore di lavoro straordinario mensile, effettivamente reso, in eccedenza alle ordinarie autorizzazioni, limitatamente al periodo estivo e comunque non oltre il 30 settembre 2009. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse esistenti sulla contabilità speciale intestata al funzionario delegato di cui all'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, e derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225.

     2. Il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, può derogare, nei limiti strettamente necessari alla realizzazione degli interventi di propria competenza e, comunque, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei principi comunitari e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

     decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 37, comma 11, 84, 90, 91, 118, 127, comma 3, 128, 132;

     decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 72, 92, 134;

     decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, articoli 10, 11, 12;

     decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 53 e tutte le disposizioni strettamente collegate all'applicazione della suindicata norma;

     legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, art. 16;

     legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9,10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22-bis, 23, 49;

     decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

 

     Art. 5.

     1. All'art. 1, comma 1, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3405 del 24 febbraio 2005, n. 3495 in data 11 febbraio 2006 e n. 3610 del 30 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Gianfranco Moretton» sono soppresse.

     2. Il comma 1 dell'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2009, è soppresso.

 

     Art. 6.

     1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente per il definitivo superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno sono trasferite, in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente, direttamente sulla contabilità speciale intestata al generale Roberto Jucci - commissario delegato le seguenti risorse:

     euro 4.114.500,00 a valere sulle somme di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308, destinati al sito di bonifica di interesse nazionale «Bacino idrografico del fiume Sarno»;

     euro 4.000.000,00 a carico della regione Campania a valere sulle risorse FAS 2007-2013.

     2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a destinare la somma di euro 385.500,00 di cui al citato decreto ministeriale n. 308/2006 per le attività di sub-perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Bacino idrografico del fiume Sarno», da realizzarsi in deroga alle procedure e modalità previste dallo stesso decreto ministeriale attraverso la stipula di un'apposita convenzione tra il medesimo Dicastero e l'ARPA Campania [2].

 

     Art. 7.

     1. Per accelerare le iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 30 aprile 2009, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, provvede in deroga all'art. 21 dello Statuto del comune di Venezia, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 235 del 7 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 28 agosto 2009, n. 3804.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 6 agosto 2009, n. 3799.