Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 28/08/2009 |
Numero: | 3804 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nell'ambito delle attività gestorie di competenza dei comuni ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 142, comma [...] |
Art. 2. 1. Allo scopo di razionalizzare le risorse economiche destinate all'impiego di personale nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 come [...] |
Art. 3. 1. Considerate l'interconnessione funzionale dei siti e degli impianti del complessivo sistema di gestione dei rifiuti urbani della regione Campania, e la riscontrata presenza di figure [...] |
Art. 4. 1. All'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3792 del 24 luglio 2009, le parole «premio di produzione» sono sostituite dalle parole «premio di risultato», [...] |
Art. 5. 1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3730 del 7 gennaio 2009, dopo le parole «un rappresentante del comune di Acerra,» sono inserite le parole: «un [...] |
Art. 6. 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ed, in particolare, laddove [...] |
§ 56.6.300 - O.P.C.M. 28 agosto 2009, n. 3804.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
(G.U. 8 settembre 2009, n. 208)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto il
Visto l'art. 142, comma 1-bis del Testo unico degli enti locali n. 267/2000;
Visto l'art. 198 del
Visto il
Viste le ordinanze di protezione civile adottate in materia di rifiuti nella regione Campania ed, in particolare, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri numeri 3730 del 30 gennaio 2009, 3738 del 5 febbraio 2009, 3775 del 28 maggio 2009 e 3792 del 24 luglio 2009;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni specifiche per risolvere alcune problematiche interessanti i territori di Amministrazioni comunali che versano in situazione di particolare criticità, in particolare per aver omesso di adottare le occorrenti determinazioni di competenza in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e ciò anche con riferimento ai rapporti obbligatori intercorrenti tra comuni e consorzi di comuni, rispetto ai quali si sono dovuti constatare contesti di reciproca inadempienza;
Ritenuta la necessità di disporre in termini di precisazione degli obblighi posti a carico dei comuni ai sensi dell'art. 198 del
Valutata l'esigenza di assicurare la mobilità dei lavoratori nell'ambito delle strutture impiantistiche destinate al trattamento dei rifiuti nella regione Campania;
Ritenuta la necessità della partecipazione all'Osservatorio ambientale di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3730 del 7 gennaio 2009, di un rappresentante del comune di San Felice a Cancello, in relazione alla vicinanza territoriale del medesimo comune al termovalorizzatore di Acerra;
Visto il protocollo di intesa n. 16 del 23 giugno 2009 ed, in particolare, l'art. 2 punto 1, sottoscritto tra il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania ed il comune di San Felice a Cancello;
Ravvisata la necessità di disporre in termini acceleratori rispetto all'attuazione dell'art. 4, comma 2 del
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Dispone:
1. Nell'ambito delle attività gestorie di competenza dei comuni ai sensi dell'art. 198 del
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, quale risultante dai registri anagrafici alla data del 31 dicembre 2008, che si avvalgono, per il ciclo integrato dei rifiuti, del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta o degli altri Consorzi di bacino della regione Campania, che abbiano in corso lo svolgimento, o che deliberino l'avvio delle procedure di gara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, e di cui all'art. 4 del
3. Nell'ambito delle procedure di gara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, e di cui all'art. 4 del
4. I comuni, nel procedere agli affidamenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, garantiscono l'applicazione dell'art. 6 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro Federambiente, relativo al passaggio presso l'impresa affidataria del personale del Consorzio unico o dei Consorzi di bacino della regione Campania stabilmente ed effettivamente impiegato presso il comune in relazione al servizio corrispondente. Con riferimento a quanto già disposto dall'art. 4 del
5. Al fine di soddisfare le esigenze derivanti dalle permanenti o temporanee carenze di personale dell'articolazione territoriale CE del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, anche legate alla programmazione delle ferie ed alla reperibilità, il direttore generale del Consorzio stesso provvede prioritariamente a disporre la mobilità interna del personale in forza all'articolazione territoriale NA. Il mancato rispetto degli ordini di servizio impartiti ai dipendenti al predetto fine determina sempre l'applicazione degli articoli 33 e 65 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro Federambiente, con l'applicazione, nei casi più gravi, della misura cautelare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per il periodo necessario all'espletamento del procedimento sanzionatorio, con la sola corresponsione del 50% dello stipendio tabellare a titolo di assegno alimentare.
6. Nel rispetto della normativa volta alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2007-2010, di cui all'art. 1, commi 676 e seguenti della
7. Per il periodo emergenziale di cui all'art. 18 del
8. Al fine di consentire al Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta un più efficiente svolgimento delle attività, si autorizza l'acquisto di mezzi finalizzati al potenziamento dei servizi, anche, ove necessario, con la procedura negoziata di cui all'art. 57 del
1. Allo scopo di razionalizzare le risorse economiche destinate all'impiego di personale nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania di cui al
1. Considerate l'interconnessione funzionale dei siti e degli impianti del complessivo sistema di gestione dei rifiuti urbani della regione Campania, e la riscontrata presenza di figure professionali specializzate nell'ambito degli impianti medesimi, in riferimento al quadro esigenziale proprio del termovalorizzatore di Acerra, i Commissari ad acta responsabili degli STIR operanti nella regione Campania sono autorizzati a disporre, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il consenso dei dipendenti interessati, l'effettuazione della prestazione lavorativa delle occorrenti unità di personale presso il predetto termovalorizzatore.
1. All'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3792 del 24 luglio 2009, le parole «premio di produzione» sono sostituite dalle parole «premio di risultato», e, le parole «impiegati negli STIR» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti dei commissari ad acta di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008».
2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente comma: «6-ter. Ai soggetti titolari di contratto di consulenza ai sensi del comma 6-bis del presente articolo è attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residenti nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali.».
3. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo il comma 16-bis, è aggiunto il seguente comma: «16-ter. Ai soggetti titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di consulenza ai sensi dei commi 13 e 16 del presente articolo è attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residenti nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali».
1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3730 del 7 gennaio 2009, dopo le parole «un rappresentante del comune di Acerra,» sono inserite le parole: «un rappresentante del comune di San Felice a Cancello».
1. In relazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 7 della