§ 56.6.300 - O.P.C.M. 28 agosto 2009, n. 3804.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:28/08/2009
Numero:3804


Sommario
Art. 1.      1. Nell'ambito delle attività gestorie di competenza dei comuni ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 142, comma [...]
Art. 2.      1. Allo scopo di razionalizzare le risorse economiche destinate all'impiego di personale nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 come [...]
Art. 3.      1. Considerate l'interconnessione funzionale dei siti e degli impianti del complessivo sistema di gestione dei rifiuti urbani della regione Campania, e la riscontrata presenza di figure [...]
Art. 4.      1. All'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3792 del 24 luglio 2009, le parole «premio di produzione» sono sostituite dalle parole «premio di risultato», [...]
Art. 5.      1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3730 del 7 gennaio 2009, dopo le parole «un rappresentante del comune di Acerra,» sono inserite le parole: «un [...]
Art. 6.      1. In relazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ed, in particolare, laddove [...]


§ 56.6.300 - O.P.C.M. 28 agosto 2009, n. 3804.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

(G.U. 8 settembre 2009, n. 208)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

     Visto l'art. 142, comma 1-bis del Testo unico degli enti locali n. 267/2000;

     Visto l'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

     Viste le ordinanze di protezione civile adottate in materia di rifiuti nella regione Campania ed, in particolare, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri numeri 3730 del 30 gennaio 2009, 3738 del 5 febbraio 2009, 3775 del 28 maggio 2009 e 3792 del 24 luglio 2009;

     Ritenuta la necessità di emanare disposizioni specifiche per risolvere alcune problematiche interessanti i territori di Amministrazioni comunali che versano in situazione di particolare criticità, in particolare per aver omesso di adottare le occorrenti determinazioni di competenza in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e ciò anche con riferimento ai rapporti obbligatori intercorrenti tra comuni e consorzi di comuni, rispetto ai quali si sono dovuti constatare contesti di reciproca inadempienza;

     Ritenuta la necessità di disporre in termini di precisazione degli obblighi posti a carico dei comuni ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo n. 152/2006, rispetto all'ineludibile esigenza che i comuni medesimi provvedano per la sollecita evasione degli adempimenti di competenza in materia di rifiuti;

     Valutata l'esigenza di assicurare la mobilità dei lavoratori nell'ambito delle strutture impiantistiche destinate al trattamento dei rifiuti nella regione Campania;

     Ritenuta la necessità della partecipazione all'Osservatorio ambientale di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3730 del 7 gennaio 2009, di un rappresentante del comune di San Felice a Cancello, in relazione alla vicinanza territoriale del medesimo comune al termovalorizzatore di Acerra;

     Visto il protocollo di intesa n. 16 del 23 giugno 2009 ed, in particolare, l'art. 2 punto 1, sottoscritto tra il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania ed il comune di San Felice a Cancello;

     Ravvisata la necessità di disporre in termini acceleratori rispetto all'attuazione dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge n. 172/2008;

     Acquisita l'intesa della regione Campania;

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Nell'ambito delle attività gestorie di competenza dei comuni ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 142, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3792 del 24 luglio 2009, relativamente alla nomina dei Commissari ad acta, gli Enti locali facenti parte dei Consorzi di bacino della regione Campania sono sempre tenuti a corrispondere al consorzio di riferimento i canoni previsti per le prestazioni che il Consorzio di appartenenza deve porre in essere per lo svolgimento delle attività relative alla gestione dei rifiuti, anche a titolo di quote consortili. Relativamente ai canoni ed alle somme già dovuti e non corrisposti ai Consorzi, i comuni provvedono in ogni caso, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al relativo pagamento in un'unica soluzione, ovvero ratealmente sulla base di apposito piano di rientro della durata massima di tre anni, approvato dalla competente Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, secondo quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009. Solo successivamente ai predetti pagamenti potranno essere ripetute le somme accertate come non dovute. In caso di accertata criticità nello svolgimento del servizio da parte del Consorzio competente, al fine di assicurare la indispensabile tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani nei territori posti sotto la rispettiva amministrazione, i comuni provvedono a diffidare il Consorzio di appartenenza al corretto adempimento della prestazione, anche a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata; decorsi due giorni dalla data di ricevimento della diffida, ove perduri l'inadempimento, le amministrazioni comunali, per il periodo strettamente necessario al superamento della accertata criticità e comunque per un tempo non superiore a 7 giorni, procedono alla gestione in economia ovvero all'affidamento diretto esclusivamente degli interventi occorrenti, mediante l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e soltanto gli oneri relativi al predetto eccezionale e temporaneo affidamento potranno essere imputati a scomputo del canone dovuto al Consorzio per l'espletamento del servizio integrato dei rifiuti, ferma la doverosità, per la parte residuale, della prestazione pecuniaria facente capo ai comuni consorziati [1].

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, quale risultante dai registri anagrafici alla data del 31 dicembre 2008, che si avvalgono, per il ciclo integrato dei rifiuti, del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta o degli altri Consorzi di bacino della regione Campania, che abbiano in corso lo svolgimento, o che deliberino l'avvio delle procedure di gara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, e di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, in caso di comprovata inadempienza da parte del Consorzio di appartenenza, provvedono a diffidare il Consorzio medesimo al corretto adempimento della prestazione, anche a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata. Decorsi tre giorni dalla data di ricevimento della diffida, ove perduri l'inadempimento, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani nei territori posti sotto la rispettiva amministrazione, i comuni possono procedere, per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabili, alla gestione in economia o all'affidamento diretto della gestione dei servizi legati al ciclo integrato dei rifiuti mediante l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa individuazione dell'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. Gli oneri relativi al predetto affidamento andranno imputati a scomputo del canone dovuto al Consorzio per l'espletamento del servizio integrato dei rifiuti, ferma la doverosità, per la parte residuale, della prestazione pecuniaria facente capo ai comuni consorziati.

     3. Nell'ambito delle procedure di gara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, e di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ed al fine di porre in essere con la massima sollecitudine ogni opportuna misura idonea ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, i comuni provvedono alla stipula dei contratti di appalto, sotto condizione risolutiva espressa afferente all'esito degli accertamenti di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nei casi e con le modalità indicate dal medesimo decreto legislativo.

     4. I comuni, nel procedere agli affidamenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, garantiscono l'applicazione dell'art. 6 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro Federambiente, relativo al passaggio presso l'impresa affidataria del personale del Consorzio unico o dei Consorzi di bacino della regione Campania stabilmente ed effettivamente impiegato presso il comune in relazione al servizio corrispondente. Con riferimento a quanto già disposto dall'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, a conclusione delle procedure di gara di cui al comma precedente, le amministrazioni comunali dovranno altresì garantire l'applicazione dell'art. 6 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro Federambiente per il passaggio, presso l'impresa aggiudicataria, del personale del Consorzio unico o dei Consorzi di bacino della regione Campania stabilmente ed effettivamente impiegato presso il Comune in relazione al servizio corrispondente.

     5. Al fine di soddisfare le esigenze derivanti dalle permanenti o temporanee carenze di personale dell'articolazione territoriale CE del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, anche legate alla programmazione delle ferie ed alla reperibilità, il direttore generale del Consorzio stesso provvede prioritariamente a disporre la mobilità interna del personale in forza all'articolazione territoriale NA. Il mancato rispetto degli ordini di servizio impartiti ai dipendenti al predetto fine determina sempre l'applicazione degli articoli 33 e 65 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro Federambiente, con l'applicazione, nei casi più gravi, della misura cautelare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per il periodo necessario all'espletamento del procedimento sanzionatorio, con la sola corresponsione del 50% dello stipendio tabellare a titolo di assegno alimentare.

     6. Nel rispetto della normativa volta alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2007-2010, di cui all'art. 1, commi 676 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in deroga alla vigente normativa con particolare riferimento ai limiti di cui all'art. 1, comma 557, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i sindaci dei comuni facenti parte dei Consorzi di bacino della regione Campania sono autorizzati, anche procedendo alle necessarie variazioni nell'ambito degli stanziamenti complessivi di bilancio, con le modalità di cui all'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'assunzione a tempo determinato, per il periodo emergenziale, di idoneo personale da adibire esclusivamente al controllo del territorio di competenza, in termini di prevenzione ovvero di repressione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, rispetto alle condotte illecite di cui all'art. 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

     7. Per il periodo emergenziale di cui all'art. 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al fine di provvedere alla rimozione delle criticità riscontrate nella gestione dei rifiuti urbani, con specifico riferimento alle problematiche relative agli sversamenti abusivi ed alle esigenze della raccolta differenziata, le Amministrazioni comunali procedono, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, all'individuazione ed all'attrezzamento di siti funzionali alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, adottando ogni adeguata misura a tutela dell'ambiente, dell'igiene e della salute pubblici.

     8. Al fine di consentire al Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta un più efficiente svolgimento delle attività, si autorizza l'acquisto di mezzi finalizzati al potenziamento dei servizi, anche, ove necessario, con la procedura negoziata di cui all'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per una spesa massima non superiore ad euro 4 milioni, che graverà sulla contabilità speciale n. 5146 intestata alla Missione amministrativo-finanziaria, sulla base di analitico rendiconto presentato dal Consorzio unico.

 

     Art. 2.

     1. Allo scopo di razionalizzare le risorse economiche destinate all'impiego di personale nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il personale militare impiegato presso gli STIR è ridotto complessivamente di 7 unità, una per ogni stabilimento; le attività sinora svolte dal predetto personale, nonchè quelle relative ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria disposti con ordinanza n. 138 in data 15 giugno 2009 del Soggetto vicario del Sottosegretario, fanno capo ai rispettivi Commissari ad acta, nominati ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, ai quali è attribuita, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, in relazione alle maggiori responsabilità derivanti dall'effettuazione dei lavori di straordinaria manutenzione disposti sugli impianti, un compenso forfettario mensile onnicomprensivo pari a 250 ore di lavoro straordinario diurno, in relazione al grado o alla qualifica rivestita, in sostituzione di quello attualmente in godimento, e ad esclusione del trattamento economico di missione da corrispondersi a norma di legge. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico della contabilità speciale intestata al capo della Missione tecnico operativa.

 

     Art. 3.

     1. Considerate l'interconnessione funzionale dei siti e degli impianti del complessivo sistema di gestione dei rifiuti urbani della regione Campania, e la riscontrata presenza di figure professionali specializzate nell'ambito degli impianti medesimi, in riferimento al quadro esigenziale proprio del termovalorizzatore di Acerra, i Commissari ad acta responsabili degli STIR operanti nella regione Campania sono autorizzati a disporre, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il consenso dei dipendenti interessati, l'effettuazione della prestazione lavorativa delle occorrenti unità di personale presso il predetto termovalorizzatore.

 

     Art. 4.

     1. All'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3792 del 24 luglio 2009, le parole «premio di produzione» sono sostituite dalle parole «premio di risultato», e, le parole «impiegati negli STIR» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti dei commissari ad acta di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008».

     2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente comma: «6-ter. Ai soggetti titolari di contratto di consulenza ai sensi del comma 6-bis del presente articolo è attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residenti nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali.».

     3. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo il comma 16-bis, è aggiunto il seguente comma: «16-ter. Ai soggetti titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di consulenza ai sensi dei commi 13 e 16 del presente articolo è attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residenti nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali».

 

     Art. 5.

     1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3730 del 7 gennaio 2009, dopo le parole «un rappresentante del comune di Acerra,» sono inserite le parole: «un rappresentante del comune di San Felice a Cancello».

 

     Art. 6.

     1. In relazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ed, in particolare, laddove si prevede che i comuni che si avvalgono del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta limitatamente alla raccolta differenziata devono affidare, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, il predetto servizio alla società che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, mediante una estensione del contratto già in essere e con il contestuale trasferimento ai gestori del servizio del personale dipendente del Consorzio unico utilizzato presso i medesimi comuni, le amministrazioni comunali interessate provvedono al predetto affidamento del servizio di raccolta differenziata, entro e non oltre il 15 settembre 2009, fermo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 10 ottobre 2009, n. 3816.