§ 79.2.801 - O.P.C.M. 6 agosto 2009, n. 3799.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:06/08/2009
Numero:3799


Sommario
Art. 1.      1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, secondo le modalità concordate con il Ministero degli affari esteri e, per gli aspetti di specifica [...]
Art. 2.      1. In relazione alle improcrastinabili esigenze finanziarie del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri [...]
Art. 3.      1. Al fine di procedere all'immediata dismissione delle ulteriori aree e di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio [...]
Art. 4.      All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3792 del 24 luglio 2009, le parole «euro 385.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 385.500,00»


§ 79.2.801 - O.P.C.M. 6 agosto 2009, n. 3799.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 21 agosto 2009, n. 193)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, recante la dichiarazione di «grande evento» della Presidenza italiana del Vertice G8;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009 e n. 3792 del 24 luglio 2009;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, ed in particolare le ordinanze n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008, n. 3663 del 19 marzo 2008, n. 3738 del 5 febbraio 2009 e n. 3774 del 28 maggio 2009;

     Ravvisata l'esigenza di ricomprendere nella procedura di sdemanializzazione e successiva dismissione di alcune aree, già prevista nella citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, alcune ulteriori aree di limitata estensione, che saranno oggetto di successivo accordo di programma tra Amministrazione Difesa - ramo Marina, Demanio dello Stato e regione Autonoma della Sardegna, situate tra il depuratore cittadino di La Maddalena, l'area dell'ex Arsenale Militare di cui alla citata ordinanza n. 3663/2008 ed aree di pertinenza della regione autonoma della Sardegna, al fine di migliorarne la fruibilità anche in termini turistico-ricettivi, nonchè per lo sviluppo socio-economico dell'isola di La Maddalena;

     Sentiti il Ministero della difesa e la regione autonoma della Sardegna;

     Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che dispone, tra l'altro, a favore dei soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva nei comuni del territorio della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici, la sospensione del decorso dei termini per gli adempimenti contrattuali dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009;

     Visto altresì l'art. 5, comma 4, del sopra citato decreto-legge convertito n. 39/2009, che, in relazione allo stesso periodo, estende la sospensione del decorso dei termini anche con riferimento a vaglia cambiari, a cambiali ed ad ogni altro titolo di credito od atto avente forza esecutiva;

     Vista la nota del Ministero della giustizia del 7 agosto 2009;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, secondo le modalità concordate con il Ministero degli affari esteri e, per gli aspetti di specifica competenza, con il Ministero dell'interno, provvede con la necessaria urgenza a fornire, anche tramite il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o altre amministrazioni, alle competenti Autorità della Repubblica Bolivariana del Venezuela la collaborazione richiesta per la prosecuzione delle attività di ricerca nell'arcipelago di Los Roques dell'aereo LET 410, scomparso il 4 gennaio 2008.

     2. Per il compimento urgente delle iniziative di cui al comma 1 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, le competenti strutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni coinvolte provvedono utilizzando le procedure di somma urgenza previste dalla normativa vigente anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, le competenti strutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e le altre amministrazioni operano nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonchè di quelle eventualmente adottate, comunicando ove necessario preventivamente all'Autorità giudiziaria competente gli interventi che si intendono porre in essere.

     4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nel limite di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico degli ordinari stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 2.

     1. In relazione alle improcrastinabili esigenze finanziarie del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, nelle more del trasferimento delle risorse ivi previste, sono autorizzate stante l'esistenza dei corrispondenti stanziamenti, variazioni di bilancio compensative tra la parte capitale e la parte corrente del centro di responsabilità 13 «Protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in deroga all'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

     2. La sospensione del decorso dei termini per gli adempimenti contrattuali nonchè dei termini relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogata fino al 31 dicembre 2009.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di procedere all'immediata dismissione delle ulteriori aree e di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3663, la procedura di cui all'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza è autorizzata per le aree individuate in catasto al foglio 15 particelle 1511, 1512, D1156, D231, D240, D241 nel territorio del comune di La Maddalena (Olbia-Tempio).

 

     Art. 4.

     All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3792 del 24 luglio 2009, le parole «euro 385.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 385.500,00».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.