Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.1 agevolazioni e contributi |
Data: | 09/07/1998 |
Numero: | 70 |
§ 63.1.153 - Del.CIPE 9 luglio 1998, n. 70.
Riparto risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208.
(G.U. 22 agosto 1998, n. 195)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il
Visto il
Visto il
Visti il
Visto l'art. 1 del
Visto l'art. 1 commi 54 seg., della
Vista la
Visto l'art. 8 della
Visto l'art. 17, comma 2, della medesima
Vista la
Visto l'accordo per il lavoro sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 24 settembre 1996, che prevede l'attivazione di un piano straordinario per l'occupazione, in particolare nelle aree a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione, nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale;
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate dai provvedimenti normativi sopra richiamati, al netto delle finalizzazioni di legge;
Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1997 che reca disposizioni in materia di riparto delle risorse destinate alle agevolazioni industriali ex lege n. 488/1992;
Vista la propria delibera in data 26 febbraio 1998 che detta criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area;
Viste le proprie delibere in data 17 marzo 1998 e 6 maggio 1998 con le quali questo Comitato, in applicazione dell'art. 54, comma 13, della
Viste le indicazioni di priorità formulate, ai fini del riparto delle risorse recate dalla
Vista la delibera in data odierna con la quale questo Comitato ha proceduto, tra l'altro, a revocare l'importo di 200 miliardi di lire assegnato al Ministero delle comunicazioni, a valere sulle risorse recate dalla
Considerato che la citata
Ritenuto di condividere le indicazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Considerata in particolare l'urgenza, desumibile anche dal disposto dell'art. 1, comma 4, della richiamata
Ritenuto, nella medesima ottica, di procedere ad assegnazioni per altre tipologie di intervento del pari idonee ad attivare in tempi brevi rilevanti risvolti occupazionali e/o per tipologie per le quali l'iter istruttorio è particolarmente avanzato;
Ritenuto, nel quadro di un'azione organica di sostegno delle aree depresse, di assicurare continuità rispetto alle linee definite nelle precedenti delibere di riparto dei finanziamenti riservati a dette aree, adottando criteri e metodologie analoghi a quelli allora assunti, ma riconsiderandoli in una logica evolutiva particolarmente attenta alle esigenze del decentramento ormai in fase di avanzata attuazione e diretta quindi a dare adeguato risalto agli istituti di regolamentazione complessiva dei rapporti tra Governo nazionale e singola regione quali soggetti paritari di diritto;
Ritenuto in tale contesto, di prevedere un ulteriore specifico finanziamento per la riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria anche al fine di assicurare flussi costanti di risorse che garantiscano continuità alla realizzazione di un'opera da considerare strategica per il rilancio del Mezzogiorno;
Ritenuto di quantificare gli importi ritenuti necessari per far fronte agli oneri di cofinanziamento di progetti alimentati con risorse comunitarie ed agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della
Ritenuto di finalizzare, in un quadro di intese istituzionali di programma, le risorse destinate ad ulteriori programmi infrastrutturali, idonei a creare le condizioni per uno stabile sviluppo delle aree depresse anche nel medio-lungo periodo e che ricomprendano prioritariamente i completamenti ex lege n. 135/1997;
Ritenuto, in relazione al limitato utilizzo del fondo progettualità ed alle cause che determinano tale limitato utilizzo, di destinare parte delle risorse riservate a programmi infrastrutturali all'effettuazione di studi di fattibilità in funzione propedeutica all'attivazione di detto fondo ed in modo da consentire alle regioni di disporre di un parco progetti di sicura affidabilità, da finanziare secondo criteri di priorità concertati tra lo Stato e le regioni stesse;
Ritenuto altresì opportuno procedere all'istituzione, quale struttura di collegamento tra le Amministrazioni centrali con riferimento alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1 della delibera 21 marzo 1997, di un Comitato di coordinamento tra le Amministrazioni che proceda, anche in contraddittorio con le regioni, all'individuazione delle opere e degli studi di fattibilità da finanziare anche con le predette risorse nell'ambito delle stipulande intese istituzionali di programma e ad una equilibrata articolazione territoriale del complesso delle risorse delle Amministrazioni centrali;
Ritenuto che gli specifici stanziamenti per le aree depresse non possono costituire l'unico riferimento per le politiche di sviluppo di tali aree, ma debbono conservare il carattere di aggiuntività;
Ritenuto che sia pertanto necessario disporre di un quadro informativo esaustivo circa le modalità di utilizzo anche degli stanziamenti ordinari di bilancio;
Ritenuto che, nell'ambito delle aree depresse, particolare attenzione debba essere riservata alle regioni dell'obiettivo 1, che sono caratterizzate anche dal maggior deficit infrastrutturale;
Delibera:
Ai fini della presente delibera sono ripartite risorse revenienti, quanto a 12.200 miliardi di lire, dalla
1. Incentivi alle attività produttive.
A valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 1, della
1.1. Agevolazioni industriali.
1.1.1. Sono assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3.000 miliardi di lire per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge, n. 488/1992.
A modifica del punto 1, lettera A), della delibera del 18 dicembre 1997, le risorse finanziarie per la copertura delle domande presentate al predetto Ministero, nell'ambito dei due bandi semestrali della
Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le eventuali economie di spesa riferite agli interventi di cui alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 e accertate dallo stesso Ministero all'atto della formazione delle graduatorie medesime. Qualora, sulla base dei criteri di riparto fissati, le risorse assegnate alla singola regione risultino eccedenti rispetto al relativo fabbisogno, il Ministero provvede a ripartire detti residui tra tutte le altre regioni con i criteri di cui al punto 1, lettera B.2, della citata delibera 18 dicembre 1997. Nei limiti delle predette risorse il Ministero provvede altresì, con riferimento alla singola iniziativa e secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, alla copertura della quota nazionale delle misure riferite agli interventi di cui alla
1.1.2. Sono assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 500 miliardi di lire per la concessione delle agevolazioni industriali in forma automatica di cui all'art. 1 della
1.2. Programmazione negoziata.
È assegnato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programrnazione economica l'importo complessivo di 2.500 miliardi di lire per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, ivi compresi gli oneri relativi alle convenzioni di cui ai punti 2.11 e 3.10 della propria delibera in data 21 marzo 1997. Detto importo sarà utilizzato anche per la concessione delle agevolazioni fiscali disposte dall'art. 7 della
Nell'ambito delle suddette assegnazioni e tenuto conto di quanto già attribuito con la
alla data della presente delibera siano stato oggetto di apposita comunicazione al Ministero del tesoro, bilancio e prograzione economica relativa alla positiva conclusione dell'istruttoria bancaria;
alla medesima data siano in istruttoria bancaria, ovvero in assistenza tecnica, purché l'istruttoria bancaria sia comunque conclusa con comunicazione al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, entro il 30 novembre 1998.
I patti rientranti in tale ultima tipologia verranno posti, entro il 15 dicembre 1998, in apposita graduatoria formata secondo la metodologia di cui all'allegato sub 1) - parte integrante della presente delibera - che premia i patti con le iniziative produttive più efficaci nella creazione di nuova occupazione, più efficienti e con la massima integrazione con le infrastrutture. Qualora le risorse finanziarie disponibili per il 1998 risultassero insufficienti ad esaurire la predetta graduatoria, il CIPE entro il successivo 30 dicembre detterà i criteri per il trattamento dei patti non finanziati.
Per le esigenze connesse all'attivazione dei contratti d'area è riservata la somma complessiva di 2.000 miliardi di lire, tenuto conto di quanto già attribuito con delibera di questo Comitato in data 17 marzo 1998 e, per la quota residua, della predetta assegnazione di 2.500 miliardi.
Per ogni contratto d'area può essere impegnato, a carico delle predette risorse, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento, massimo di 300 miliardi di lire. Si prescinde da tale limite per i contratti d'area stipulati alla data della presente delibera e i cui protocolli aggiuntivi abbiano concluso positivamente l'istruttoria bancaria, con comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 novembre 1998.
1.3. Ricerca.
È assegnato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'importo di lire 500 miliardi di lire per la prosecuzione del programma di agevolazioni alle attività di ricerca, sviluppo e relativa diffusione, ad integrazione dei finanziamenti già concessi da questo Comitato con delibere 8 agosto 1996 e 29 agosto 1997 a valere sulle risorse recate, rispettivamente, dalla
2. Infrastrutture.
Sono riservati alle infrastrutture complessivamente 4.500 miliardi di lire.
Le risorse in questione sono finalizzate come appresso.
2.1.Autostrada Salerno-Reggio Calabria.
È assegnato al Ministero dei lavori pubblici l'importo di 1.000 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il predetto finanziamento viene destinato alla realizzazione delle tratte per le quali l'ANAS prevede di disporre della progettazione definitiva entro il corrente anno e tra le quali sono incluse le tratte già ammesse a finanziamento, a valere sulle risorse ex lege n. 135/1997, con delibera 29 agosto 1997 e sostituite, con altra delibera in data odierna, con altre tratte per le quali già esiste un progetto pronto.
2.2 Programmi infrastrutturali.
2.2.1. 3.500 miliardi di lire sono attribuiti alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1 della delibera 21 marzo 1997, detto importo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in apposita unità previsionale di base denominata "intese istituzionali di programma" e sarà ripartito, con successive delibere in relazione alle intese istituzionali di programma. Di detto importo complessivo 150 miliardi sono specificatamente destinati alle regioni Umbria e Marche colpite dai noti eventi sismici; 350 miliardi sono destinati alle regioni del centro-nord ed i restanti 3.000 miliardi sono destinati alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La ripartizione dovrà, tra l'altro, tener conto di quanto già attribuito a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle precedenti leggi recanti risorse per le aree depresse al fine di risultare territorialmente e socialmente perequata. A base di tale valutazione, oltre al parametro rappresentato dal peso della popolazione dell'area interessata corretto con l'incidenza della disoccupazione, sarà assunto il reddito pro capite e il livello di infrastrutturazione.
2.2.2. La quota di 150 miliardi di lire specificatamente destinata alle regioni Marche e Umbria potrà essere erogata, subordinatamente alla completa assunzione degli impegni relativi al programma comunitario in favore delle zone terremotate, entro il 31 dicembre 1999.
2.2.3. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
2.2.4. A carico delle risorse di cui al precedente punto 2.2.1. una quota non superiore al 3% è destinata al finanziamento di una quota pari al 50% dei costi relativi agli studi di fattibilità di rilevanti iniziative infrastrutturali di particolare interesse per le amministrazioni locali e di settore che possono essere proposte dalle stesse amministrazioni al Comitato di cui al successivo punto 5.1. Il rimanente 50% di tali costi resta a carico delle amministrazioni proponenti.
Gli studi di fattibilità predisposti in base a specifiche diffuse dal Comitato di cui al punto 5.1. vengono sottoposti a verifiche stabilite dal Comitato stesso. In caso di parere favorevole su tali studi, essi saranno inclusi in una lista di interventi prioritari, per i quali verrà programmato sia l'eventuale ricorso al fondo per la progettualità secondo modalità concordate con la cassa depositi e prestiti, sia l'accesso ai finanziamenti disponibili per la realizzazione delle opere a valere sul complesso delle risorse su cui ogni intesa può fare affidamento.
3. Incentivi all'occupazione.
A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della
Altri 150 miliardi di lire sono finalizzati ad ulteriori agevolazioni per la promozione di occupazione e d'impresa secondo programmi che i Ministeri competenti sottoporranno a questo Comitato.
4. Cofinanziamento q.c.s. 1994-1999.
A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della
5. Disposizioni generali.
5.1. Istituzione comitato coordinamento.
È istituito, quale struttura di collegamento tra le amministrazioni centrali, in funzione del riparto di cui al punto 2.2. un comitato che procede all'individuazione delle opere e degli studi di fattibilità da proporre per il finanziamento nell'ambito delle intese istituzionali di programma.
Il comitato, presieduto dal capo del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è così composto:
da n. 4 rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di cui uno della ragioneria generale dello Stato);
da n. 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
da n. 1 rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
da n. 1 rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione;
da n. 1 rappresentante del Ministero dell'ambiente;
da n. 1 rappresentante del Ministero dei beni culturali;
da n. 1 rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
da n. 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole.
La nomina dei componenti del comitato di coordinamento verrà effettuata, su designazione dell'amministrazione competente, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per ogni componente del comitato sarà nominato un membro supplente.
5.2. Costruzione banca dati e monitoraggio.
5.2.1. Infrastrutture.
5.2.1.1. Al fine di disporre di un quadro esaustivo che consenta una efficiente allocazione delle risorse di cui al precedente punto 2., le amministrazioni interessate alla realizzazione di programmi infrastrutturali forniranno, anche in via telematica, al CIPE informazioni sulle iniziative avviate nelle aree depresse distinte per fonti di finanziamento, secondo schemi concordati nell'ambito del comitato di cui al precedente punto 5.1.
Le informazioni dovranno pervenire al CIPE entro 30 giorni dalla predisposizione dello schema di cui al comma precedente: il mancato invio nel termine indicato comporterà l'esclusione della amministrazione inadempiente dal riparto delle risorse di cui al punto 2.
Dovranno essere successivamente assicurati, con periodicità trimestrale, flussi di informazione sullo stato di attuazione dei progetti eccedenti i 10 miliardi di costo complessivo.
5.2.1.2. Le Regioni, secondo schemi definiti su proposta del comitato di cui al punto 5.1., sentito il parere della conferenza Stato-regioni, trasmettono, anche in via telematica, al CIPE dati sulle principali opere incompiute o non funzionali o non fruibili.
5.2.2. Incentivi industriali.
Al fine di assicurare un costante monitoraggio degli effetti della spesa nei settori interessati dalla concessione di incentivi industriali ex lege n. 488/1992 e di incentivi in forma automatica, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornirà al CIPE dati che, tra l'altro,
offrano una chiara misurazione della domanda di agevolazione e della quota di detta domanda che risulti soddisfatta;
evidenzino, anche tramite rappresentazioni grafiche, le localizzazioni degli interventi a livello comunale, o quanto meno le aggregazioni per sistemi locali di lavoro, e la concentrazione settoriale.
5.2.3. Incentivi all'occupazione.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà a fornire al CIPE un flusso di informazioni, con periodicità trimestrale, in ordine ai principali incentivi al lavoro e specificatamente in ordine:
LSU (lavori socialmente utili);
LPU (lavori pubblica utilità);
Borse lavoro;
Prestiti d'onore.
5.2.4. Altre agevolazioni.
Flussi di informazione con periodicità trimestrale saranno altresì forniti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalle altre amministrazioni interessate da iniziative ammesse a finanziamento a valere sulle risorse per le aree depresse nonché da organismi pubblici, di promozione finanziaria ed industriale di interventi in dette aree.
6. Disposizioni finali.
Le risorse di cui alla presente delibera sono modulate dal prospetto allegato sub 2) che forma parte integrante della presente delibera stessa.
ALLEGATO 1
I criteri per la graduatoria del «bando riservato» premia i patti territoriali che presentano iniziative produttive più efficaci nella creazione di nuova occupazione, più efficienti e con massima integrazione con le infrastrutture. Per evitare che tali criteri favoriscano eccessivamente le iniziative localizzate in aree economicamente più consolidate, è prevista anche una «correzione equitativa» tale da accrescere le opportunità di accesso al finanziamento per i patti relativi alle aree più svantaggiate sul piano socioeconomico.
1. INDICI DI EFFICACIA TECNICA.
L'informazione necessaria a costruire questi indici è contenuta nelle tavole riepilogative che le banche redigono per la presentazione al Ministero del tesoro dei patti. Per le iniziative imprenditoriali, vengono rilevati:
1) un «indice medio di profitto» E, ottenuto come media dei saggi attesi di profitto (misurati dai ROI relativi ai primi 5 anni a regime) delle singole iniziative produttive del patto (A1, A2, ..., Aj, ..., An,)
per n = numero delle iniziative produttive;
2) un «indice medio di attivazione occupazionale» S per unità di investimento, calcolato in base al rapporto tra numero complessivo di occupati aggiuntivi a regime (L) e ammontare totale degli investimenti in iniziative produttive (K) relativi alle iniziative produttive ammesse cioè
A questo riguardo, per occupati si intendono tutte le posizioni lavorative inclusive di ogni tipologia contrattuale; part-time, lavoro interinale, contratto formazione-lavoro, ecc.
Per gli interventi infrastrutturali, si intende premiare quei patti che presentano legami funzionali diretti tra le iniziative produttive e gli interventi infrastrutturali stessi. A questo scopo:
3) viene elaborato per ogni patto un «indice di relazione funzionale» F. Per calcolare tale indice viene prima misurato per ogni patto un fattore R pari al rapporto tra ammontare complessivo degli investimenti in iniziative produttive legate funzionalmente ad almeno una infrastruttura (KB) e ammontare totale degli investimenti in iniziative produttive (K), cioé
R = KB/K
Il «legame funzionale» tra infrastruttura e iniziative produttive deve essere diretto, esplicito e di natura fisica (ad esempio, nel caso di un depuratore, sono funzionalmente legate tutte le iniziative produttive proposte direttamente servite dal depuratore).
Qualora R sia pari a zero (perché nessuna delle infrastrutture del patto è legata alle iniziative produttive), l'indice F posto pari a 0,9.
Per 1/3 ≥ R > 0 F = 1
Per 2/3 ≥ R > 1/3 F = 1,05
Per R > 2/3 F = 1,10
(Si noti che qualora non vi siano infrastrutture l'indice F è posto pari a 1).
2. STANDARDIZZAZIONE DEGLI INDICI.
Per ogni patto, ogni singolo indice parziale E, S e F calcolato come sopra indicato viene standardizzato rapportando il suo valore alla media dei valori che quello stesso indice parziale assume per tutti i patti ammessi al bando. Si ottengono così gli indici standarizzati E, S e T. Per ogni patto l'«indice sintetico standardizzato» W viene allora ottenuto come media semplice dei tre indici standardizzati.
3. CORREZIONE EQUITATIVA DELL'INDICE: L'«INDICE CORRETTO».
L'indice W così elaborato per ogni patto viene infine sottoposto alla correzione equitativa, dividendolo per un «fattore di correzione». Per ogni patto questo fattore viene misurato dallo scostamento del valore aggiunto (VA) pro capite della provincia su cui insiste il patto del VA pro capite nazionale. Ad esempio, se il VA pro capite della provncia in cui è localizzato il patto è il 95% della media nazionale, l'indice W relativo al patto medesimo viene diviso per 0,95 ottenendo un «indice corretto» W. Per la misura dei VA pro capite provinciali si fa riferimento alle stime più recenti dell'Istituto Tagliacarne. L'indice corretto W viene quindi impiegato per stilare la graduatoria finale di merito dei patti ammessi al bando.
Per i patti ammessi a partecipare al «bando riservato» la cui proposta risulti pervenuta per l'istruttoria al competente servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e programmazione economica entro la data della seduta del CIPE del 16 ottobre 1997 (cfr. allegato) e che, rispetto all'opzione loro prospettata con comunicazione successiva a quella seduta, hanno scelto di non utilizzare la procedura fissata dalla delibera CIPE 12 luglio 1996, l'«indice corretto» F viene moltiplicato ai fini della graduatoria per un parametro pari a 1,10. Tale fattore costituisce una compensazione dei «costi di transazione» sostenuti da questi patti per adattare il contenuto e le procedure del patto stesso, avviato in vigenza della delibera 12 luglio 1996, alle nuove disposizioni ex delibera 21 marzo 1997.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO - DEGLI INDICI SEMPLICI DI EFFICACIA TECNICA
(Omissis)
STANDARDIZZAZIONE DEGLI INDICI PARZIALI E INDICE SINTETICO [*]
|
|
Patti |
|
|
Indici parziali di efficacia tecnica |
1 |
2 |
3 |
Valore medio |
E |
0,085 |
0,095 |
0,112 |
0,097 |
S |
0,745 |
0,900 |
0,610 |
0,752 |
F |
1,100 |
1,000 |
0,900 |
1,000 |
[*] Si effettua l'ipotesi di tre patti dove al patto 1, precedentemente descritto, si aggiungono due patti con i valori riportati per i singoli indici parziali.
Indici parziali standardizzati |
1 |
Patti 2 |
3 |
E |
0,874 |
0,976 |
1,150 |
S |
0,991 |
1,198 |
0,812 |
F |
1,100 |
1,000 |
0,900 |
Indice sintetico standardizzato W |
0,988 |
1,058 |
0,954 |
Correzione equativa dell'indice sintetico: l'indice corretto W.
Correzione equativa: VA pro-capite provinciale/VA pro-capite nazionale:
Patto 1 = 0,80;
Patto 2 = 0,95;
Patto 3 = 1,15.
Indice corretto |
1 |
Patti 2 |
3 |
W |
1,235 |
1,113 |
0,830 |
ELENCO PATTI PERVENUTI - AL MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO - ENTRO IL 16 OTTOBRE 1997
Livorno;
Area nord pontina;
Area sud pontina;
Frosinone;
Ragusa;
Area sud della Basilicata;
Rieti;
Venezia orientale;
Grosseto;
Alto Friuli;
Alto Tirreno consentino;
Alessandria;
Avellino;
Cilento;
Cosetino;
Foggia;
Lametino;
Matera;
Messina;
Rovigo.
ALLEGATO 2
MODULAZIONE PLURIENNALE DELLE RISORSE
|
(In miliardi di lire) |
|||
|
Ass. CIPE |
1999 |
2000 |
2001 e successivi |
Tesoro-bilancio |
|
|
|
|
Programmazione negoziata |
2.500 |
200 |
300 |
2.000 |
Intese istituzionali di programma (2) |
3.300 |
250 |
400 |
2.650 |
Cofinanziamenti programmi comunitari |
700 |
200 |
200 |
300 |
Totale parziale |
6.500 |
|
|
|
Ministero industria |
|
|
|
|
Incentivi industriali ( |
3.000 |
600 |
600 |
1.800 |
Incentivi automatici ( |
500 |
50 |
200 |
250 |
Totale parziale |
3.500 |
|
|
|
Lavori pubblici |
|
|
|
|
SA-RC |
1.000 |
100 |
100 |
800 |
Totale parziale |
1.000 |
|
|
|
Finanze |
|
|
|
|
Incentivi automatici ( |
550 |
200 |
200 |
150 |
Totale parziale |
550 |
|
|
|
Università |
|
|
|
|
( |
500 |
50 |
50 |
50 |
Totale parziale |
500 |
|
|
|
Ministeri diversi |
|
|
|
|
Borse lavoro - Promozione impresa - Prestiti d'onore |
150 |
50 |
50 |
50 |
Totale parziale |
150 |
|
|
|
Totale generale (2) |
12.200 |
1.700 |
2.100 |
8.400 |
(1) L'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, finalizzato agli incentivi ex art. 5
(2) Tali risorse sono integrate da uno stanziamento pari a lire 200 miliardi rinvenienti dalla revoca dei fondi relativi al Ministero delle comunicazioni, allocati con la delibera CIPE del 17 marzo 1997 secondo le seguenti scansioni finanziarie temporali: 1998 lire 29,800 mld, 1999 lire 43,047 mld, 2000 lire 27,166 mld, 2001 lire 99,987 mld. Tale stanziamento di 200 mld è finalizzato alle intese istituzionali di programma.