§ 95.8.43 - D.L. 6 luglio 1974, n. 254 .
Maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:06/07/1974
Numero:254


Sommario
Art. 1.      L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del diciotto per cento dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. [...]
Art. 2.      Le disposizioni dell'art. 8, quarto e quinto comma, e dell'art. 68, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano [...]
Art. 3.      Per le cessioni e le importazioni di carni, e parti commestibili, escluse le frattaglie degli animali della specie bovina compresi quelli del genere bufalo, fresche, [...]
Art. 4.      L'aliquota del tre per cento stabilita dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevata al sei per cento sino alla scadenza [...]
Art. 5.      La riduzione al sei per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre [...]
Art. 5 bis.  [8]
Art. 6.      Alla decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 7.      Le aliquote stabilite dall'art. 1, primo comma, dall'art. 4, lettera a), n. 1), e dall'art. 8 lettera a), della prima parte della tariffa allegato A al decreto del [...]
Art. 8.      L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita nella misura di L. 500 per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegato A al decreto del [...]
Art. 9.      L'imposta proporzionale di bollo di cui all'art. 9 della tariffa, I parte, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è stabilita, [...]
Art. 9 bis.  [18]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 95.8.43 - D.L. 6 luglio 1974, n. 254 [1] .

Maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta.

(G.U. 8 luglio 1974, n. 177)

 

 

     Art. 1.

     L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del diciotto per cento dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevata al trenta per cento.

     Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nel 23,05 per cento [2] .

     Per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura indicata nelle tabelle allegato A, B, C, D, E al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106 [3] .

 

          Art. 2.

     Le disposizioni dell'art. 8, quarto e quinto comma, e dell'art. 68, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano alle navi ed alle imbarcazioni da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50.

     Per le cessioni e le importazioni delle navi e delle imbarcazioni da diporto di cui al precedente comma, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del trenta per cento, ad eccezione delle imbarcazioni da diporto previste dall'art. 13, primo e secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

 

          Art. 3.

     Per le cessioni e le importazioni di carni, e parti commestibili, escluse le frattaglie degli animali della specie bovina compresi quelli del genere bufalo, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento [4] .

     Sono soggetti a disciplina di prezzo da parte del CIP, fino al 31 dicembre 1975, i seguenti prodotti [5]:

     carni degli animali diversi da quelli della specie bovina;

     pane comune e/o di più largo consumo;

     paste normali di più largo consumo;

     oli alimentari di oliva e di semi vari miscelati;

     latte pastorizzato ed omogeneizzato intero e/o di più largo consumo;

     mangimi per la zootecnia [6] .

 

          Art. 4.

     L'aliquota del tre per cento stabilita dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevata al sei per cento sino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

     L'elevazione dell'aliquota non riguarda il settore dell'edilizia residenziale pubblica [7] .

 

          Art. 5.

     La riduzione al sei per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogata al 31 dicembre 1975.

 

          Art. 5 bis. [8]

     La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 78, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogata al 31 dicembre 1975.

     La riduzione al 3 per cento dell'aliquota IVA prevista dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è prorogata al 31 dicembre 1975.

 

          Art. 6.

     Alla decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     al n. 5), dopo la parola: "lince" la locuzione "visone selvaggio e le relative confezioni" è sostituita con la seguente (Omissis) [9];

     al n. 14), dopo la parola "estratti", sono aggiunte le seguenti parole (Omissis); [10].

     sono aggiunti i seguenti numeri:

     22) apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v.d. 90.07).

     23) apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v.d. 90.08).

     24) apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione (v.d. 90.09).

     25) fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13), apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di produzione del suono; per la radio diffusione; combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85 15/A.III-b-3 [11] .

     26) supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; cilindri, cere, film, fili, e similari., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex 92.12) [12].

     27) gin e acqueviti, escluse quelle di vino, di vinacce e di frutta [13] .

     Per gli acquisti e le importazioni dei prodotti indicati ai numeri 14), 22), 23), 24), 25) e 26) del precedente comma, la detrazione dell'imposta, prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ammessa anche quando i prodotti medesimi sono destinati dall'acquirente o dall'importatore ad essere utilizzati come beni strumentali nella attività propria dell'impresa. La detrazione è, altresì, ammessa quando l'acquisto o l'importazione dei prodotti stessi sono effettuati per il diretto impiego, come beni strumentali, nell'esercizio di un'arte o professione. [14]

     I prodotti di cui ai numeri 22), 23), 24), 25) e 26), se acquistati o importati direttamente dall'utilizzatore, sono esclusi dai previsti aumenti, semprechè destinati all'uso di scuole elementari e medie, di ospedali e di istituti di ricerca e comunque destinati a scopi scientifici e pedagogici [15] .

     Sono altresì esclusi dagli aumenti i consumi di metalli e di minerali, i fossili, gli insetti, i pesci, gli animali conservati o impagliati, gli scheletri, gusci e altre parti di animali che siano destinati alle raccolte delle scuole di ogni ordine e grado, alle università ed agli istituti di ricerca e comunque impiegati a scopi di studio e pedagogici [16] .

 

          Art. 7.

     Le aliquote stabilite dall'art. 1, primo comma, dall'art. 4, lettera a), n. 1), e dall'art. 8 lettera a), della prima parte della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono elevate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'otto per cento con esclusione degli atti di concessione di aree demaniali per industria navale, anche se aventi per oggetto opifici ed impianti [17] .

     Le aliquote stabilite dal secondo comma dell'art. 1 e dal n. 2) della lettera a) dell'art. 4 della tariffa di cui al comma precedente sono rispettivamente elevate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al sei per cento ed al quattro per cento.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

 

          Art. 8.

     L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita nella misura di L. 500 per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è determinata nella misura di L. 700.

     Resta ferma l'imposta fissa di L. 400 per gli atti di cui agli articoli da 29 a 35 della stessa tariffa, I parte.

     L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di L. 30 per gli atti di cui agli articoli 15 lettera a) e 20; di L. 100 per quelli contemplati dagli articoli 19, 21, 23 lettera a) e 46, di L. 200 per i libretti di risparmio indicati nell'art. 18 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è determinata rispettivamente in L. 50, 150 e 300.

     La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

 

          Art. 9.

     L'imposta proporzionale di bollo di cui all'art. 9 della tariffa, I parte, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di L. 6 per le cambiali di cui alla lettera a) e di L. 3 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.

     Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, I parte, l'imposta di bollo è determinata in L. 5 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

 

          Art. 9 bis. [18]

     Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente art. 9, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

     All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del Registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

     Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 17 agosto 1974, n. 383.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1977 dall'art. 10 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377 limitatamente ai mangimi per la zootecnia.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[9]  Alinea così sostituito dalla legge di conversione.

[10]  Alinea così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Numero così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Numero così modificato dalla legge di conversione.

[13]  Numero aggiunto dalla legge di conversione.

[14]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[15]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[16]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[17]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[18]  Articolo inserito dalla legge di conversione.