§ 67.1.40 - Legge 22 dicembre 1973, n. 825 .
Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:22/12/1973
Numero:825


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi al fine di attuare interventi urgenti ed indispensabili per il completamento e l'ammodernamento di aeroporti che alla data [...]
Art. 2.      I progetti e i contratti nonché gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'attuazione del programma di cui [...]
Art. 3.      L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità delle opere
Art. 4.      I Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la difesa, nei limiti dell'autorizzazione di cui all'art. 1, possono assumere impegni di spesa per somme eccedenti [...]
Art. 5.      Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato di cui all'art. 2, può, anche in deroga alle vigenti norme, affidare la progettazione e la [...]
Art. 6.      Per la durata di un quinquennio, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è in facoltà del Ministro per la difesa di trattenere in servizio o [...]
Art. 7.      Per gli atti inerenti all'esecuzione delle opere e forniture di cui ai precedenti articoli, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva
Art. 8.      Le norme di cui all'art. 2, secondo comma, e all'art. 5 della legge 25 febbraio 1971, n. 111, si applicano anche alla progettazione ed all'esecuzione delle opere [...]
Art. 9.      All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, in [...]
Art. 10.      Per completare e rendere pienamente funzionali le opere in corso di attuazione nell'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino e per il [...]
Art. 11.      All'onere di lire 11 miliardi derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede quanto a lire 5 miliardi e 500 [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 67.1.40 - Legge 22 dicembre 1973, n. 825 [1].

Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

(G.U. 28 dicembre 1973, n. 332)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi al fine di attuare interventi urgenti ed indispensabili per il completamento e l'ammodernamento di aeroporti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono aperti al traffico aereo civile di linea, o sui quali, comunque, si svolge attività aerea commerciale, ivi compresi gli aeroporti con il regime giuridico previsto agli articoli dal 704 al 713 del codice della navigazione, purché in ogni caso abbiano superato in un anno il traffico di 50.000 passeggeri o riguardino le piccole isole.

     Tale somma è destinata:

     a) per lire 140 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 12 miliardi per l'anno 1973, lire 30 miliardi per l'anno 1974, lire 36 miliardi per l'anno 1975, lire 38 miliardi per l'anno 1976, lire 16 miliardi per l'anno 1977 e lire 8 miliardi per l'anno 1978, al fine di realizzare opere e acquistare attrezzature inerenti l'attività aerea civile;

     b) per lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1973, lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1974 al 1976 e lire 7 miliardi per l'anno 1977 al fine di provvedere alla fornitura e alla installazione di apparecchiature da destinare ai servizi di assistenza al volo.

     Agli effetti dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, una quota non inferiore a 80 miliardi di lire è riservata agli aeroporti dell'Italia meridionale e insulare.

     I programmi relativi agli interventi previsti dalla presente legge, che anticipano il programma generale degli aeroporti che il Governo presenterà al Parlamento entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati dai Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la difesa, secondo le direttive che il C.I.P.E. deve fornire entro 30 giorni dalla richiesta.

     Nella elaborazione dei programmi dovrà essere data priorità assoluta, negli esercizi 1973 e 1974, alle opere, attrezzature ed apparecchiature interessanti la sicurezza della navigazione aerea. I programmi devono avere altresì riguardo agli aeroporti aventi un maggior volume di traffico.

 

          Art. 2.

     I progetti e i contratti nonché gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'attuazione del programma di cui all'art. 1 e fino all'importo complessivo di lire 1.000 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione, senza obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti [2] .

     Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a 1.000 milioni di lire è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un comitato presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da due rappresentanti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'aviazione civile, da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare designati dal Ministro per la difesa e da sei funzionari di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, dei quali due designati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e quattro designati ciascuno dai Ministri per la difesa, il tesoro, le finanze e le partecipazioni statali [3] .

     Per l'esame dei progetti interessanti specificamente una o più regioni, il comitato indicato nel precedente comma è integrato da un rappresentante delle regioni interessate [4] .

     Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - coadiuvato da quattro impiegati della stessa direzione generale.

     I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

 

          Art. 3.

     L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità delle opere.

     Le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti sono determinate dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

          Art. 4.

     I Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la difesa, nei limiti dell'autorizzazione di cui all'art. 1, possono assumere impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purché i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

     Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

     Gli ordini di accreditamento, relativi alle spese di cui alla presente legge, possono essere emessi anche per importi eccedenti quelli previsti dalle norme in vigore, ma comunque non superiori a 500 milioni di lire.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato di cui all'art. 2, può, anche in deroga alle vigenti norme, affidare la progettazione e la direzione dei lavori alle società concessionarie e a liberi professionisti. I compensi dei liberi professionisti sono commisurati a quelli previsti dal disciplinare tipo per il conferimento di incarichi professionali a liberi professionisti, approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1966 e successive modificazioni.

     Sono esclusi dagli incarichi previsti dal comma precedente coloro che abbiano fruito dei benefici derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 6.

     Per la durata di un quinquennio, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è in facoltà del Ministro per la difesa di trattenere in servizio o richiamare dal congedo, a domanda, ufficiali fino al grado massimo di tenente colonnello e sottufficiali dell'Aeronautica militare. Questi possono essere addetti, nel numero massimo di 20 unità, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per le esigenze del servizio navigazione e, nel numero massimo di 100, per i servizi di telecomunicazioni e assistenza al volo del Ministero della difesa.

     In attesa che sia ampliata la pianta organica e che vengano espletati i relativi concorsi, per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì autorizzata l'assunzione di personale straordinario, con contratto a termine per tre anni, per mansioni direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie ed operaie, nei limiti dei contingenti da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Nella determinazione dei contingenti di cui al precedente comma non dovranno comunque essere superati i limiti seguenti:

     personale da adibire allo svolgimento di mansioni direttive: non oltre 90;

     personale da adibire allo svolgimento di mansioni di concetto: non oltre 90;

     personale da adibire allo svolgimento di mansioni esecutive: non oltre 80;

     personale da adibire allo svolgimento di mansioni ausiliarie: non oltre 40;

     personale operaio: non oltre 50.

     Il personale da assumere in base al comma secondo del presente articolo dovrà possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai pubblici concorsi del settore e dovrà inoltre essere riconosciuto idoneo allo svolgimento dei compiti che ad esso saranno attribuiti, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, previo parere espresso, a seguito di un colloquio, da una commissione presieduta dal direttore generale dell'aviazione civile e composta dai capi dei servizi centrali della direzione generale stessa, nonché da due funzionari dell'Amministrazione dei trasporti e dell'aviazione civile e da due rappresentanti sindacali del settore nominati dal Ministro.

     Al personale assunto ai sensi del comma precedente compete il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria.

     La spesa relativa graverà sugli stanziamenti previsti all'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 7.

     Per gli atti inerenti all'esecuzione delle opere e forniture di cui ai precedenti articoli, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

 

          Art. 8.

     Le norme di cui all'art. 2, secondo comma, e all'art. 5 della legge 25 febbraio 1971, n. 111, si applicano anche alla progettazione ed all'esecuzione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge, da realizzare negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.

     Le norme di cui agli articoli 2 e 7 della presente legge si applicano per un triennio anche agli atti relativi all'attuazione delle opere da realizzare con fondi dei capitoli già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 200 miliardi.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art 20 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni finanziari 1973 e 1974, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     Per completare e rendere pienamente funzionali le opere in corso di attuazione nell'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino e per il funzionamento dell'ufficio speciale del genio civile e del relativo laboratorio, è autorizzata - in aggiunta alla spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246 - un'ulteriore spesa di lire 20 miliardi.

     Lo stanziamento previsto dal comma precedente sarà utilizzato per la revisione dei prezzi, per il pagamento dell'IVA, per indennità di espropriazione, per l'installazione di apparecchiature di radio assistenza alle piste numeri 2 e 3, per ristrutturazione di linee e nuovi allacciamenti elettrici, per il completamento delle opere attualmente in corso di esecuzione relative alla ristrutturazione della aerostazione internazionale, per gli impianti di depurazione acque e ristrutturazione reti idriche e fognarie, per rimborsi, spese di frazionamento e imprevisti.

     La somma indicata nel precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 11 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1974 e di lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1975.

     Alla realizzazione delle opere previste dal primo comma del presente articolo provvederà il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, avvalendosi dell'ufficio speciale del genio civile.

 

          Art. 11.

     All'onere di lire 11 miliardi derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede quanto a lire 5 miliardi e 500 milioni a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 5 miliardi e 500 milioni mediante riduzione del capitolo 5381 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

     All'onere di lire 7 miliardi derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il comitato di cui alla presente legge è soppresso, restando salvi i pareri resi prima della data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs per effetto dell'art. 7 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 496.

[2]  Comma così modificato dall'art. 5 della L. 22 agosto 1985, n. 449.

[3]  Comma così modificato dall'art. 5 della L. 22 agosto 1985, n. 449.

[4]  Comma inserito dall'art. 8 della L. 21 dicembre 1977, n. 985.