§ 63.2.1 - Legge 10 agosto 1950, n. 646.
Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.2 cassa per il Mezzogiorno
Data:10/08/1950
Numero:646


Sommario
Art. 1.  [3]
Art. 2.      Per la predisposizione dei programmi, il finanziamento e la esecuzione delle opere relative al piano di cui all'art. 1 è costituita, con sede in Roma, la "Cassa per [...]
Art. 3.      La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola [...]
Art. 4.  [6]
Art. 5.      Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui all'art. 4, la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico [...]
Art. 6.      I programmi delle opere di cui all'art. 4 da finanziarsi a carico della Cassa, sono redatti sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di 100 miliardi di [...]
Art. 7.      Per l'attuazione di opere d'interesse turistico la Cassa previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1, può assumere partecipazioni in altri enti o [...]
Art. 8.      La Cassa può affidare l'esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di [...]
Art. 9.      Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme stabilite dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le Amministrazioni dello Stato
Art. 10.      Ai fini della esecuzione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge sono attribuite alla Cassa
Art. 11.      Per completare la somma di 100 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1952-53 in poi
Art. 12.  [14]
Art. 13.      All'atto della chiusura delle operazioni E.R.P. e una volta accertate le somme spettanti alla Cassa in dipendenza della lettera b) dell'art. 11 e per rimborso del [...]
Art. 14.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 l'onere delle operazioni finanziarie - cui la Cassa dovesse addivenire per integrare le effettive disponibilità sino alla [...]
Art. 15.      E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di deferire alla Cassa, dopo il 30 giugno 1950, il completamento nell'Italia meridionale dei programmi di [...]
Art. 16.      La Cassa per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facoltà
Art. 17.      Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 11 sono destinate al credito fondiario [...]
Art. 18.  [15]
Art. 19.      Le disponibilità della Cassa sono tenute in conti presso l'Istituto di emissione
Art. 20.      La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto
Art. 21.      Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un [...]
Art. 22.      Le tabelle organiche del personale della Cassa, stabilite dal Consiglio di amministrazione, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di [...]
Art. 23.      Il presidente del Comitato dei Ministri risponde, innanzi al Parlamento, dell'attività del Comitato stesso e della vigilanza sulla Cassa a lui deferita
Art. 24.      Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento o dello statuto, o per gravi irregolarità di gestione il Presidente del Consiglio dei Ministri, [...]
Art. 25.  [16]
Art. 26.      In luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi [...]
Art. 27.      L'amministrazione della Cassa è regolata ad anno finanziario
Art. 28.      Il regolamento alla presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i [...]
Art. 29.      Alla data di cessazione della Cassa o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato
Art. 30.      Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge


§ 63.2.1 - Legge 10 agosto 1950, n. 646. [1]

Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). [2]

(G.U. 10 agosto 1950, n. 200)

 

 

Titolo I

COSTITUZIONE PROGRAMMI E NORME DI ESECUZIONE DELLE OPERE

 

     Art. 1. [3]

     I Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

     Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonché la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

     Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

 

          Art. 2.

     Per la predisposizione dei programmi, il finanziamento e la esecuzione delle opere relative al piano di cui all'art. 1 è costituita, con sede in Roma, la "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale" (Cassa per il Mezzogiorno), avente propria personalità giuridica.

 

          Art. 3.

     La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonché ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina [4].

     Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori [5].

 

          Art. 4. [6]

 

          Art. 5.

     Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui all'art. 4, la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.

     Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, la Cassa potrà altresì assumere, a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potrà inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

     Per gli acquedotti la Cassa potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

     Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico la "Cassa" può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere e cose è obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono [7].

     Per la esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti.

     Tali finanziamenti, da farsi con preferenza assoluta su altri, saranno garantiti dallo Stato in conformità e nei casi di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per altri finanziamenti agli enti medesimi.

     In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata dalla Cassa in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che annualmente - per ciascun settore di intervento - sarà determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il tesoro [8].

     La cassa provvede altresì con propri fondi all'erogazione delle somme che, in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria, saranno a carico dello Stato, per la trasformazione agraria dei terreni espropriati nell'Italia meridionale.

     Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati non sono a carico della Cassa.

 

          Art. 6.

     I programmi delle opere di cui all'art. 4 da finanziarsi a carico della Cassa, sono redatti sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di 100 miliardi di lire per la durata di dieci anni, comprensiva anche delle spese di studio, progettazione e direzione delle opere stesse.

     In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa, peraltro, può assumere impegni di spese per somme anche superiori all'importo annuo di 100 miliardi di lire, fronteggiando l'eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo art. 11.

     Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi.

     Le somme comunque introitate dalla Cassa per capitali o per pagamento d'interesse, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, saranno utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima.

 

          Art. 7.

     Per l'attuazione di opere d'interesse turistico la Cassa previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1, può assumere partecipazioni in altri enti o costituirne dei nuovi.

     Per opere dirette alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, la Cassa può promuovere la creazione di enti idonei, e - con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri - concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie.

 

          Art. 8.

     La Cassa può affidare l'esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonché agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria [9].

     E' vietato la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente.

     Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

     Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato. A tali uffici, o ad altri competenti organi statali, spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi.

     Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 9.

     Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme stabilite dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le Amministrazioni dello Stato.

     La durata della riserva, di cui all'art. 51 del testo unico predetto, può essere prorogata per due quadrienni.

 

Titolo II

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DELLA CASSA

 

          Art. 10.

     Ai fini della esecuzione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge sono attribuite alla Cassa:

     a) per l'esercizio finanziario 1950-51:

     1) lire 42.640.687.000, quota parte della somma di 55 miliardi spettante alle zone indicate all'art. 3 della presente legge in conformità dell'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

     2) lire 23.826.787.350, da prelevarsi dal Fondo speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153;

     3) lire 33.532.525.650, da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 e da coprirsi con le entrate derivanti dalla elevazione dal 75 al 76 per cento della quota spettante all'erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonché dai seguenti provvedimenti:

     decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50;

     decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51;

     decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52;

     decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;

     decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

     decreto Ministeriale 1° agosto 1949, concernente variazioni di imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi;

     b) per l'esercizio finanziario 1951-52 saranno attribuiti alla Cassa:

     1) lire 18 miliardi da prelevarsi dal conto speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153;

     2) lire 82 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, di cui 50 miliardi prelevabili dalle disponibilità afferenti - per detto esercizio finanziario - al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

     c) per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il contributo di lire 80 miliardi [10];

     d) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi [11];

     e) per l'esercizio finanziario 1960-61, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi [12];

     f) per l'esercizio finanziario 1961-62, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi [13].

 

          Art. 11.

     Per completare la somma di 100 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1952-53 in poi:

     a) sono trasferiti alla Cassa, con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitale e di interesse spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'Istituto mobiliare italiano - a norma della legge 21 agosto 1949, n. 730, a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati - sia in dipendenza di altri finanziamenti, che lo Stato consentisse a favore dei privati, per acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto;

     b) è attribuita alla Cassa la metà delle somme che affluiranno al conto speciale (fondo lire) per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni E.R.P.

 

          Art. 12. [14]

     A decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1964-65 incluso, gli stanziamenti a favore della Cassa, dipendenti dalla presente legge, saranno versati alla Cassa stessa dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipati.

 

          Art. 13.

     All'atto della chiusura delle operazioni E.R.P. e una volta accertate le somme spettanti alla Cassa in dipendenza della lettera b) dell'art. 11 e per rimborso del capitale dei finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature di cui alla lettera a) dello stesso articolo, il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, provvederà ad accertare se gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, insieme con le altre somme già affluite alla Cassa in dipendenza dell'art. 11, siano sufficienti o meno per raggiungere l'importo complessivo di mille miliardi di lire nel periodo di dieci anni.

     Qualora la somma delle entrate complessive risulti superiore ai mille miliardi di lire, la Cassa potrà eseguire le opere di cui all'art. 1 anche per l'eccedenza, provvedendo a modificare i programmi con le modalità previste dall'art. 4 della presente legge. Qualora invece non fosse raggiunto l'ammontare complessivo di mille miliardi di lire, gli stanziamenti a carico dello Stato saranno maggiorati in modo di assicurare alla Cassa la disponibilità complessiva predetta.

 

          Art. 14.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 l'onere delle operazioni finanziarie - cui la Cassa dovesse addivenire per integrare le effettive disponibilità sino alla concorrenza di 100 miliardi annui - è a carico dello Stato.

 

          Art. 15.

     E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di deferire alla Cassa, dopo il 30 giugno 1950, il completamento nell'Italia meridionale dei programmi di opere di cui agli articoli 3 e 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, attribuendo alla Cassa i relativi stanziamenti in aggiunta a quelli di cui al precedente art. 10.

 

          Art. 16.

     La Cassa per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facoltà:

     a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte - previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - i contributi ad essa dovuti dallo Stato a norma dell'art. 10, per operazioni di provvista di fondo da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

     b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui alla lettera a) dell'art. 11.

     Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa al debitore, all'Istituto mobiliare italiano od altro ente delegato alle stesse funzioni e al Ministero del tesoro.

     La Cassa è inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento:

     1) ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa e approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

     2) a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalità di cui al precedente n. 1.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettere o dei prestiti da contrarre.

     Le obbligazioni della Cassa sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quale deposito cauzionale.

     Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Cassa anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.

     Salvo quanto disposto dal successivo art. 26 nei riguardi dell'abbonamento, le obbligazioni emesse dalla Cassa sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato, che agli enti locali.

 

          Art. 17.

     Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 11 sono destinate al credito fondiario od alla erogazione di contributi per ridurre il tasso di interesse su operazioni di credito fondiario a favore esclusivo di opere dirette al miglioramento dei fondi rustici, alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento di immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, allo sviluppo edilizio in nascenti borgate rurali ed all'impianto o all'ampliamento di immobili aventi scopo turistico.

     Alle operazioni concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

     Nel regolamento alla presente legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno dettate le norme per l'attuazione di quanto disposto dal primo comma del presente articolo, in coordinamento con i compiti spettanti agli enti ed istituti che nell'Italia meridionale esercitano detta forma di credito.

     Se nei primi cinque anni di funzionamento della Cassa, l'afflusso delle somme di cui al primo comma non fosse sufficiente per provvedere alle occorrenze contemplate nel comma medesimo, potranno essere utilizzate altre disponibilità della Cassa, salvo reintegrazione negli anni successivi.

 

          Art. 18. [15]

     Qualora la Cassa, alla fine del quindicennio, non avesse conseguito l'ammontare effettivo di 1.000 miliardi di lire, la differenza sarà corrisposta dallo Stato mediante stanziamento a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

 

          Art. 19.

     Le disponibilità della Cassa sono tenute in conti presso l'Istituto di emissione.

 

Titolo III

ORGANI E AMMINISTRAZIONI DELLA CASSA

 

          Art. 20.

     La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto:

     a) di un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri;

     b) di due vice presidenti e di dieci membri scelti tra persone particolarmente esperte, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Con le stesse norme si provvede alla sostituzione dei membri dei Consigli di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

     Il Consiglio di amministrazione della Cassa dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

     Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale della Cassa.

 

          Art. 21.

     Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro biennio.

     Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro.

     La presidenza spetta a un consigliere della Corte dei conti.

     Il Collegio dei revisori - che esercita la sua funzione, a carattere continuativo, presso la Cassa - fra gli altri poteri ha quelli di:

     a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Consiglio di amministrazione;

     b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

     c) fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa;

     d) richiedere tutti i documenti dai quali traggano origine le spese.

 

          Art. 22.

     Le tabelle organiche del personale della Cassa, stabilite dal Consiglio di amministrazione, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.

     Il personale della Cassa è assunto con prevalenza fra i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

     Il Presidente del Consiglio determina il contingente del personale di ruolo e non di ruolo che le singole Amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestare servizio presso la Cassa medesima.

     Per il comando degli impiegati dello Stato presso la Cassa occorre il preventivo assenso della medesima.

     Il personale non proveniente dalle Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici è assunto con contratto a termine.

     La Cassa rimborsa alle Amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale comandato.

 

          Art. 23.

     Il presidente del Comitato dei Ministri risponde, innanzi al Parlamento, dell'attività del Comitato stesso e della vigilanza sulla Cassa a lui deferita.

 

          Art. 24.

     Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento o dello statuto, o per gravi irregolarità di gestione il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può promuovere, mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

     Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione che dovrà essere ricostituito entro sei mesi.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

          Art. 25. [16]

     I programmi della Cassa, di cui all'art. 2, per la parte concernente le opere relative alla Sicilia ed alla Sardegna, saranno predisposti di intesa con le amministrazioni delle rispettive regioni.

 

          Art. 26.

     In luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, comprese quelle previste nel precedente art. 16, e di ogni altra tassa, imposta, contributo inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Cassa, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, la Cassa corrisponderà all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi per ogni 100 lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa medesima.

     Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'Erario o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonché le tasse sugli atti giudiziali, per i quali ultimi la Cassa godrà del trattamento delle Amministrazioni statali.

     I contratti che la Cassa stipula per lo svolgimento della propria attività possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario, all'uopo delegato dal presidente del Consiglio di amministrazione.

     Per gli atti e contratti relativi alle opere di cui alla presente legge e rogati da notai, gli onorari sono ridotti alla metà.

     Le formalità ipotecarie e le volture catastali - cui diano luogo le operazioni della Cassa, comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'art. 7 della presente legge - sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla metà.

     I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.

 

          Art. 27.

     L'amministrazione della Cassa è regolata ad anno finanziario.

     Il bilancio annuale chiuso al 30 giugno di ogni anno è presentato per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo, al Ministro per il tesoro insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

     Esso è presentato, in allegato al conto consuntivo dello Stato, al Parlamento.

 

          Art. 28.

     Il regolamento alla presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale.

     La Cassa può funzionare, anche prima dell'approvazione del regolamento, in virtù della presente legge.

     La Cassa si avvale, per la consulenza legale e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 29.

     Alla data di cessazione della Cassa o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato.

 

          Art. 30.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] La Cassa per il Mezzogiorno è stata soppressa e posta in liquidazione dall'art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1984 a decorrere dal 1° agosto 1984.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 25 luglio 1952, n. 949.

[4]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 19 marzo 1955, n. 105.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 29 luglio 1957, n. 634.

[6] Articolo, già ripetutamente modificato, abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con decorrenza dal 1 gennaio 2002. Detto termine è stato, da ultimo, prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1 della L. 1° agosto 2002, n. 185.

[7] Comma inserito dall'art. 10 della L. 29 luglio 1957, n. 634.

[8] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 29 luglio 1957, n. 634.

[9] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 29 luglio 1957, n. 634.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 25 luglio 1952, n. 949.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 25 luglio 1952, n. 949.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 25 luglio 1952, n. 949.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 25 luglio 1952, n. 949.

[14] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 29 luglio 1957, n. 634.

[15] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 29 luglio 1957, n. 634.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 42 della L. 29 luglio 1957, n. 634.