Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.8 imposta di bollo |
Data: | 17/08/1974 |
Numero: | 383 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: |
§ 95.8.4B - Legge 17 agosto 1974, n. 383.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta.
(G.U. 28 agosto 1974, n. 224)
Il
All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 del
Per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura indicata nelle tabelle allegato A, B, C, D, E al
All'art. 3,
le parole: "frattaglie e parti commestibili" sono sostituite dalle altre: "e parti commestibili, escluse le frattaglie", e dopo le parole: "della specie bovina" sono inserite le altre: "compresi quelli del genere bufalo";
è aggiunto il seguente comma:
"Sono soggetti a disciplina di prezzo da parte del CIP, fino al 31 dicembre 1975, i seguenti prodotti;
carni degli animali diversi da quelli della specie bovina;
pane comune e/o di più largo consumo;
paste normali di più largo consumo;
oli alimentari di oliva e di semi vari miscelati;
latte pastorizzato ed omogeneizzato intero e/o di più largo consumo;
mangimi per la zootecnia".
All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:
"L'elevazione dell'aliquota non riguarda il settore dell'edilizia residenziale pubblica".
Dopo l'art. 5 è inserito il seguente:
"Art. 5 bis.
La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 78, primo comma, del
La riduzione al 3 per cento dell'aliquota IVA prevista dall'art. 2 della
All'art. 6,
il primo alinea è sostituito dal seguente:
"al n. 5), dopo la parola: "lince" la locuzione "visone selvaggio e le relative confezioni" è sostituita con la seguente: "Visone, Pekan, Breitschwanz, Martora, Lontra sealskin, Lontra di fiume, Volpe argentata, Volpe bianca, Ghiottone, Scimmia, Scoiattolo, Orso bianco, Donnola, e le relative confezioni"";
al secondo alinea dopo le parole: "estratti" sono aggiunte le altre: "cosmetici, esclusi saponi, dentifrici, e tutti i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo e per i capelli";
al terzo alinea:
al n. 25) sono aggiunte le seguenti voci: "apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di produzione del suono; per la radio diffusione; combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85 15/A.III-b-3";
al n. 26) sono soppresse le parole: "dischi" e "nastri"; la parola: "eccetera" è sostituita con le altre: "e similari"; la locuzione: v.d. 92.12" è sostituita dalla seguente: v.d. ex 92.12";
dopo il n. 26) è aggiunto il seguente: "27) gin e acqueviti, escluse quelle di vino, di vinacce e di frutta";
sono aggiunti i seguenti commi:
"Per gli acquisti e le importazioni dei prodotti indicati ai numeri 14), 22), 23), 24), 25) e 26) del precedente comma, la detrazione dell'imposta, prevista dall'art. 19 del
I prodotti di cui ai numeri 22), 23), 24), 25) e 26), se acquistati o importati direttamente dall'utilizzatore, sono esclusi dai previsti aumenti, semprechè destinati all'uso di scuole elementari e medie, di ospedali e di istituti di ricerca e comunque destinati a scopi scientifici e pedagogici.
Sono altresì esclusi dagli aumenti i consumi di metalli e di minerali, i fossili, gli insetti, i pesci, gli animali conservati o impagliati, gli scheletri, gusci e altre parti di animali che siano destinati alle raccolte delle scuole di ogni ordine e grado, alle università ed agli istituti di ricerca e comunque impiegati a scopi di studio e pedagogici".
All'art. 7,
al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli atti di concessione di aree demaniali per industria navale, anche se aventi per oggetto opifici ed impianti".
Dopo l'art. 9 è inserito il seguente:
"Art. 9 bis.
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente art. 9, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione.
All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del Registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione".