§ 95.15.A - Legge 23 dicembre 1972, n. 821.
Modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi e di taluni prodotti del settore alimentare agli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:23/12/1972
Numero:821


Sommario
Art. 1.      L'aliquota del 6 per cento prevista dal punto 4 della parte terza della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, emanato in attuazione della legge [...]
Art. 2.      Dopo il primo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , è inserito il seguente:
Art. 3.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973.


§ 95.15.A - Legge 23 dicembre 1972, n. 821.

Modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi e di taluni prodotti del settore alimentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

(G.U. 29 dicembre 1972, n. 336)

 

     Art. 1.

     L'aliquota del 6 per cento prevista dal punto 4 della parte terza della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, emanato in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si applica anche alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali.

 

          Art. 2.

     Dopo il primo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , è inserito il seguente:

     "Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974".

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973.