Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 23/12/1972 |
Numero: | 821 |
Sommario |
Art. 1. L'aliquota del 6 per cento prevista dal punto 4 della parte terza della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, emanato in attuazione della legge [...] |
Art. 2. Dopo il primo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , è inserito il seguente: |
Art. 3. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973. |
§ 95.15.A - Legge 23 dicembre 1972, n. 821.
Modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi e di taluni prodotti del settore alimentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto
(G.U. 29 dicembre 1972, n. 336)
L'aliquota del 6 per cento prevista dal punto 4 della parte terza della tabella A, allegata al
Dopo il primo comma dell'art. 78 del
"Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974".
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973.