Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/08/1995 |
Numero: | 359 |
Sommario |
Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato |
Art. 2. Disposizioni varie |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 98.1.28938 - D.L. 28 agosto 1995, n. 359 [1] .
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.
(G.U. 29 agosto 1995, n. 201)
Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:
a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui;
b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;
c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e 3846;
d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui;
e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;
f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui;
g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;
h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501, in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;
i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;
l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza;
m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui;
n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;
o) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;
p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza;
q) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui;
r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui;
s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui [2] .
2. Le somme autorizzate ai sensi della
3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'art. 8, comma 2, del
4. La spesa autorizzata dall'art. 9 del
5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art. 36, primo e terzo comma, del
a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501;
b) Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951.
6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del
7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della
9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'art. 127, comma 11, e dell'art. 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 2. Disposizioni varie
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della
2. L'entrata in vigore del regolamento emanato con
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Comma così sostituito dalla legge di conversione.