§ 53.1.69 - D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238.
Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.1 disciplina generale
Data:21/09/2005
Numero:238


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 


§ 53.1.69 - D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238. [1]

Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

(G.U. 21 novembre 2005, n. 271 - S.O. n. 189)

 

Art. 1.

     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;»;

     b) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

     «e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;»;

     c) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali;»;

     d) al comma 3, le parole: «e quello della sanità,» sono sostituite dalle seguenti: «, e quelli della sanità e dell'interno,»;

     e) al comma 3, le parole: «e petroliferi» sono sostituite dalle seguenti: «, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose di cui all'articolo 2, comma 1,».

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «al Prefetto», sono inserite le seguenti: «; al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio»;

     b) al comma 3 le parole: «, parte 1,» sono eliminate;

     c) al comma 3 le parole: «dal recepimento delle relative disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie»;

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero nel caso di aumento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, nonchè di variazioni delle informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui all'allegato V»;

     e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato, nonchè al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato V.»;

     f) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attività ne dà comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.».

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonchè le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.»;

     b) al comma 4 le parole: «nonchè della relazione prevista all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate.

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, i commi 3 e 4 sono abrogati.

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 11 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai commi 1, alinea, 3 e 5, dopo le parole: «personale che lavora nello stabilimento,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine,».

 

     Art. 7.

     1. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.»;

     b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:

     a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;

     b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.

     2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, accerta che:

     a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera a);

     b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera b).».

 

     Art. 8.

     1. All'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente:

     «(Assetto del territorio e controllo dell'urbaniz-zazione)»;

     b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonchè tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

     c) al comma 6 le parole da: «vicino a zone» fino a: «interesse naturale» sono sostituite dalle seguenti: «vicino a zone residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale».

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo le parole: «del commercio e dell'artigianato,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata,»;

     b) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:

     «c-bis) comunica alta Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonchè informazioni sulle attività dei suddetti stabilimenti.».

 

     Art. 10.

     1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:

     «c-bis) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettere c) e c-bis), nonchè per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 15, comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.».

 

     Art. 11.

     1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, lettera b) dopo le parole «incidenti rilevanti» sono inserite le seguenti: «, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile»;

     b) al comma 3, dopo le parole: «riveduto e aggiornato» sono inserite le seguenti parole: «previa consultazione della popolazione,»;

     c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal Dipartimento di protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, ad intervalli appropriati comunque non superiori a cinque anni. L'aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza esterna esistenti.»;

     d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli stabilimenti di cui all'articolo 6, qualora non assoggettati a tali disposizioni a norma dell'articolo 8. Il piano di emergenza esterno è redatto sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo articolo 6 e all'articolo 12.»;

     e) al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo n. 112 del 1998» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le procedure di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.».

 

     Art. 12.

     1. All'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «viene eventualmente previsto» sono sostituite dalle seguenti parole: «è previsto»;

     b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.».

 

     Art. 13.

     1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate te seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «all'articolo 8, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8, comma 9»;

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nella forma più idonea, a ogni persona ed a ogni struttura frequentata dal pubblico che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 2. Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 21.».

 

     Art. 14.

     1. All'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo può accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.».

 

     Art. 15.

     1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:

     a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;

     b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;

     c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.».

 

     Art. 16.

     1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) ai commi 3 e 4, dopo le parole «nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 25,»;

     b) al comma 7, le parole: «all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate;

     c) al comma 7, le parole: «all'articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14, comma 6».

 

     Art. 17.

     1. L'allegato B al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è abrogato.

 

     Art. 18.

     1. L'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

 

     Art. 19.

     1. All'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il punto IV B è sostituito dal seguente:

     «B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, nonchè piante, immagini o adeguata cartografia delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento.».

 

     Art. 20.

     1. All'allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il punto i) della lettera c) è sostituito dal seguente:

     «i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;»;

     b) il punto v) della lettera c) è sostituito dal seguente:

     «v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione delle procedure per identificare le prevedibili situazioni di emergenza tramite un'analisi sistematica, per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza in modo da far fronte a tali situazioni di emergenza, e per impartire una formazione specifica al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;».

 

     Art. 21.

     1. All'allegato V al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla sezione 1 le parole: «La Società ha presentato la relazione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo» sono eliminate;

     b) alla sezione 2, la parola: «fabbricante.» è sostituita dalla seguente: «gestore.»;

     c) alla sezione 2, dopo il primo paragrafo è aggiunto il seguente: «Riportare le autorizzazioni e le certificazioni adottate in campo ambientale dallo stabilimento»;

     d) alla sezione 3, è aggiunto il seguente trattino:

     «- riportare una cartografia, in formato A3 secondo una adeguata scala, che metta in rilievo i confini dello stabilimento e delle principali aree produttive, logistiche e amministrative»;

     e) alla sezione 4 le parole: «Sostanze e preparati soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988» sono sostituite dalle seguenti: «Sostanze e preparati soggetti al decreto legislativo n. 334/1999»;

     f) alla sezione 4, prima della colonna: «Nome comune o generico» è inserita la seguente: «Numero CAS o altro indice identificativo della sostanza/ preparato»;

     g) alta sezione 7 le parole da: «Le informazioni debbono ...» a: «... desunte dal Rapporto di sicurezza)» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni debbono fare esplicito riferimento ai Piani di emergenza interni di cui all'articolo 11 e ai Piani di emergenza esterni di cui all'articolo 20 del presente decreto. Qualora i Piani di emergenza esterni non siano stati predisposti, il gestore dovrà riportare le informazioni desunte dal Rapporto di sicurezza, ovvero dalla pianificazione di emergenza di cui all'allegato III, lettera c), punto v)»;

     h) alla sezione 9, il titolo è sostituito dal seguente: «Informazioni per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento (fare riferimento alle zone individuate nel Piano di emergenza esterno. Quando il PEE non è stato predisposto o non è previsto dalla normativa vigente, il gestore fa riferimento al RdS o all'analisi dei rischi).».

 

     Art. 22.

     1. All'allegato VII al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le parole: «comma 11» sono costituite dalle seguenti: «comma 10».

 

     Art. 23.

     1. I gestori degli stabilimenti che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 334 del 1999»:

     a) inviano la notifica di cui all'articolo 6, comma 2, e la scheda di informazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nei modi ed ai soggetti indicati allo stesso articolo 6, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) redigono il documento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     c) attuano il Sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei modi di cui al suddetto articolo 7, comma 2;

     d) inviano il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     e) predispongono il Piano di emergenza interno di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti allo stesso articolo 11 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     f) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti dallo stesso articolo 11, tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti individuati dallo stesso comma 4, nonchè al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente del territorio.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 334 del 1999, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, della salute, delle attività produttive e per i beni e le attività culturali, previa espressa intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, ad integrazione dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999. Dette linee guida tengono conto della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonchè tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed individuano inoltre:

     a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di incidente rilevante;

     b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni, nell'ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno;

     c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante.

 

     Art. 24.

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica.

 

 

ALLEGATO A

(previsto dall'art. 18, comma 1, che sostituisce l'allegato I al decreto legislativo n. 334 del 1999)

 

Allegato I

ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2

 

INTRODUZIONE

1. Il presente allegato riguarda le sostanze pericolose che si trovano in tutti gli stabilimenti ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dà attuazione ai suoi articoli.

2. Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel recepimento delle pertinenti direttive o degli ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1, a meno che non siano specificati la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.

3. Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento.

4. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito.

5. Se del caso, si applicano le regole indicate nella parte 2, nota 4, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.

6. Ai fini del presente decreto, un gas è qualsiasi sostanza avente una tensione di vapore assoluta pari o superiore a 101,3 kPa alla temperatura di 20 °C.

7. Ai fini del presente decreto, un liquido è qualsiasi sostanza che non si definisce come gas e non si presenta allo stato solido alla temperatura di 20 °C e alla pressione normale di 101,3 kPa.

 

PARTE 1

Sostanze specificate

Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2, le quantità limite da prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1.

 

Colonna 1 

Colonna 2 

Colonna 3 

 

 

 

 

Quantità limite (tonnellate) ai fini 

Sostanze pericolose 

dell'applicazione 

 

degli articoli 6 e 7 

dell'articolo 8 

 

 

 

Nitrato di ammonio (cfr. nota 1) 

5 000 

 

10 000 

 

 

 

 

 

 

Nitrato di ammonio (cfr. nota 2) 

1 250 

 

5000 

 

 

 

 

 

 

Nitrato di ammonio (cfr. nota 3) 

350 

 

2500 

 

 

 

 

 

 

Nitrato di ammonio (cfr. nota 4) 

10 

 

50 

 

 

 

 

 

 

Nitrato di potassio (cfr. nota 5) 

5 000 

 

10 000 

 

 

 

 

 

 

Nitrato di potassio (cfr. nota 6) 

1 250 

 

5000 

 

 

 

 

 

 

Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sali 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali 

0,1 

0,1 

 

 

 

 

 

Bromo 

20 

 

100 

 

 

 

 

 

 

Cloro 

10 

 

25 

 

 

 

 

 

 

Composti dei nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel) 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Etilenimina 

10 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Fluoro 

10 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Formaldeide (concentrazione ≥ 90%) 

5 

 

50 

 

 

 

 

 

 

Idrogeno 

5 

 

50 

 

 

 

 

 

 

Acido cloridrico (gas liquefatto) 

25 

 

250 

 

 

 

 

 

 

Alchili di piombo 

5 

 

50 

 

 

 

 

 

 

Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale 

50 

 

200 

 

 

 

 

 

 

Acetilene 

5 

 

50 

 

 

 

 

 

 

Ossido di etilene 

5 

 

50 

 

 

 

 

 

 

Ossido di propilene 

5 

 

50 

 

 

 

 

 

 

Metanolo 

500 

 

5000 

 

 

 

 

 

 

4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali in forma polverulenta 

0,01 

0,01 

Isocianato di metile 

0,15 

0,15 

 

 

 

 

 

Ossigeno 

200 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

Diisocianato di toluene 

10 

 

100 

 

 

 

 

 

 

Cloruro di carbonile (fosgene) 

0,3 

0,75 

 

 

 

Triiduro di arsenico (arsina) 

0,2 

1 

 

 

 

 

 

Triiduro di fosforo (fosfina) 

0,2 

1 

 

 

 

 

 

Dicloruro di zolfo 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Triossido di zolfo 

15 

 

75 

 

 

 

 

 

 

Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente 

0,001 

0,001 

 

Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 

 

 

0,5 

 2 

4-amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, 

 

 

 

ossido di bis (clorometile), ossido di clorometile e di metile, 

 

 

 

1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, 

 

 

 

cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 

 

 

 

1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammíde esametilfosforica, 

 

 

 

idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 1,3-propansultone, 4-nitrodifenile 

 

 

 

 

 

 

Prodotti petroliferi: 

 

 

 

a) 

benzine e nafte, 

 

 

 

b) 

cheroseni (compresi i jet fuel), 

2500 

 

25000 

 

 

c) 

gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per 

 

 

 

 

riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) 

 

 

 

NOTE

1. Nitrato di ammonio : (5.000/10.000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

- compreso tra il 15,75% (1) e il 24,5% (2) in peso e contiene non più dello 0,4% del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE;

- uguale o inferiore al 15,75% (3) in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili

in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" delle Nazioni Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose: manuale di test e criteri, Parte III, sottosezione 38.2).

(1) Il tenore di azoto del 15,75% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde ai 45% di nitrato di ammonio.

(2) Il tenore di azoto del 24,5% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70% di nitrato di ammonio.

(3) Il tenore di azoto del 15,75% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45% di nitrato di ammonio.

 

2. Nitrato di ammonio (1250/5000): formula del fertilizzante

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

- superiore al 24,5% in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%;

- superiore al 15,75% in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio;

- superiore al 28% (4) in peso per miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%,

e che soddisfino i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE.

(4) Il tenore di azoto del 28% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80% di nitrato di ammonio.

 

3. Nitrato di ammonio (350/2.500): tecnico

Include:

a) nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

- compreso tra il 24,5% e il 28% in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4% di sostanze combustibili;

- superiore al 28% in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2%;

b) soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80% in peso.

 

4. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti "off-specs" che non hanno superato la prova di detonabilità

Include:

a) materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato dì ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note 2 e 3 dall'utente finale sono o sono stati restituiti ad un produttore, ad un deposito provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 2 e 3;

b) fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che non soddisfano i requisiti dell'allegato Il della direttiva 80/876/CEE.

 

5. Nitrato di potassio (5.000/10.000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma prilled/granulare.

 

6. Nitrato di potassio (1.250/5.000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma cristallina.

 

7. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine

Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine sì calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:

 

Fattori Tossici Equivalenti Internazionali (ITEF) per i congeneri di interesse (NATO/CCMS) 

 

 

 

 

 

2,3,7,8-TCDD 

1 

2,3,7,8-TCDF 

0,1 

1,2,3,7,8-PeDD 

0,5 

2,3,4,7,8-PeCDF 

0,5 

 

 

1,2,3,7,8-PeCDF 

0,05 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 

 

 

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 

0,1 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 

0,1 

 

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 

0,01 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 

0,01 

OCDD 

0,001 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 

 

 

 

 

 

 

 

OCDF 

0,001 

 

 

 

 

 

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa)

 

 

PARTE 2

Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1

 

Colonna 1 

Colonna 2 

Colonna 3 

 

 

 

Sostanze pericolose classificate come

Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini dell'applicazione

 

degli articoli 6 e 7 

dell'articolo 8 

 

 

 

1. 

MOLTO TOSSICHE 

5 

20 

 

 

 

 

2. 

TOSSICHE 

50 

200 

 

 

 

 

3. 

COMBURENTI 

50 

200 

 

 

 

 

4. 

ESPLOSIVE (cfr. nota 2) 

 

 

 

sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4 

50 

200 

 

 

 

 

5. 

ESPLOSIVE (cfr. nota 2) 

 

 

 

sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: 

10 

50 

 

UN/ADR 1.1, 1.2. 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di  

 

 

 

rischio R2 o R3 

 

 

 

 

 

 

6. 

INFIAMMABILI 

 

 

 

(sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a)) 

5000 

50000 

 

 

 

 

7a. 

FACILMENTE INFIAMMABILI 

 

 

 

(sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 1 

50 

200 

 

 

 

 

7b. 

Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI 

5000 

50000 

 

(sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 2 

 

 

 

 

 

 

8. 

ESTREMAMENTE INFIAMMABILI 

10 

50 

 

(sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c)) 

 

 

 

 

 

 

9. 

SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: 

 

 

 

 

 

 

 

i) 

R50: - «Molto tossico per gli organismi acquatici» 

 

 

 

 

(compresa frase R 50/53) 

100 

200 

 

 ii) 

R51/53: - «Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti  negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico» 

200 

500 

 

 

 

 

10. 

ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle precedenti, in 

 

 

 

combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) 

R14: reagisce violentemente a contatto con l'acqua (compreso R14/15) 

100 

500 

 

 

 

 

 

 

ii) 

R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua 

50 

200 

 

NOTE

1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alla normativa di recepimento delle seguenti direttive e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico:

direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1);

direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (2).

Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.

Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini del presente decreto, si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola della somma di cui alla nota 4, la quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente.

Ai fini della direttiva 96/82/CE, modificata dalla direttiva 2003/105/CE, la Commissione compila e aggiorna un elenco di sostanze classificate nelle categorie sopra indicate mediante il ricorso ad una decisione armonizzata in conformità della direttiva 67/548/CEE.

(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).

 

2. Per "esplosivo" si intende:

- una sostanza o un preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione ( frase di rischio R 2);

- una sostanza o un preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione ( frase di rischio R 3);

- una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UN/ADR) concluso il 30 settembre 1957, modificato e recepito nella direttiva n. 94/55/CE del Consiglio, modificata, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (3).

In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati pirotecnici, che ai fini del presente decreto, sono definiti come sostanze (o miscele di sostanze) destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Se una sostanza o preparato è classificato sia con UN/ADR che con le frasi di rischio R 2 o R 3, la classificazione UN/ADR ha la precedenza su quella delle frasi di rischio.

Le sostanze e gli articoli della Classe 1 sono assegnati a una qualsiasi delle divisioni 1.1-1.6 a norma del sistema di classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti sono:

Divisione 1.1: «Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).»

Divisione 1.2: «Sostanze e articoli comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa.»

Divisione 1.3: «Sostanze e articoli comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione o dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa,

a) la cui combustione dà luogo ad un considerevole irraggiamento termico, oppure

b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi.»

Divisione 1.4: «Sostanze e articoli che presentano solo un leggero pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto, gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.»

Divisione 1.5: «Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno.»

Divisione 1.6: «Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa. Questi articoli contengono solo sostanze detonanti estremamente poco sensibili e presentano una trascurabile probabilità di innesco o di propagazione accidentale. Il rischio è limitato all'esplosione di un unico articolo.»

In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati esplosivi o pirotecnici contenuti negli articoli. Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o del preparato contenuto nell'articolo è nota, ai fini del presente decreto, si tiene conto di tale quantità. Se la quantità non è nota, ai fini del presente decreto, l'intero articolo è considerato esplosivo.

(3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45).

 

3. Riguardo alle sostanze «infiammabili», «facilmente infiammabili» ed «estremamente infiammabili» (categorie 6, 7 e 8) si intende per:

a) liquidi infiammabili.

le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità uguale o superiore a 21 °C e inferiore o uguale a 55 °C (frase che descrive il rischio R 10) e che sopportano la combustione;

b) liquidi facilmente infiammabili,

1) - le sostanze e i preparati che possono riscaldarsi fino ad incendiarsi a contatto con l'aria a temperatura ambiente senza alcun apporto di energia (frase che descrive il rischio R 17);

- le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;

2) sostanze e preparati il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C, ma che non sono estremamente infiammabili (frase che descrive il rischio R11, secondo trattino);

c) gas e liquidi estremamente infiammabili,

1) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 0 °C e un punto di ebollizione (o un punto iniziale di ebollizione, in caso di intervallo di ebollizione) a pressione normale, inferiore o uguale a 35 °C (frase che descrive il rischio R 12, primo trattino), e

2) i gas che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R12, secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o supercritico e

3) le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione.

 

4. Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti del presente decreto.

Il presente decreto si applica se il valore ottenuto dalla somma

q1/QU1 + q2/Qu2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... è maggiore o uguale a 1,

dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e QLx è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.

Il presente decreto si applica, limitatamente agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, se il valore ottenuto dalla somma

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + ... è maggiore o uguale a 1,

dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e QLx è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.

Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all'infiammabilità e all'ecotossicità. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2;

b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8;

c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per l'ambiente (R 50 (compresa R 50/53) o R 51/53) con le sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i) o 9 ii).

Le disposizioni pertinenti del presente decreto, si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.


[1] Abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.