Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 16/12/2003 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 5.4.222 – Direttiva 16 dicembre 2003, n. 105.
Direttiva n. 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato il 22 ottobre 2003 dal comitato di conciliazione,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 96/82/CE ha per obiettivo la prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.
(2) Alla luce dei recenti incidenti industriali e degli studi sulle sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente effettuati dalla Commissione su richiesta del Consiglio, occorre ampliare il campo di applicazione della direttiva 96/82/CE.
(3) Il versamento di cianuro che ha causato l'inquinamento del Danubio dopo l'incidente di Baia Mare, in Romania, del gennaio 2000 ha dimostrato che talune attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria, in particolare gli impianti di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, possono provocare gravissime conseguenze. Le comunicazioni della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie e sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea sottolineano perciò la necessità di estendere il campo di applicazione della
(4) La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive può costituire un quadro pertinente per misure relative alle strutture di gestione dei rifiuti che presentano un rischio di incidente ma non sono coperte dalla presente direttiva.
(5) L'incidente di materiale pirotecnico avvenuto a Enschede, nei Paesi Bassi, nel maggio 2000, ha dimostrato il potenziale di incidenti rilevanti derivante dal deposito e dalla fabbricazione di sostanze pirotecniche ed esplosive. Di conseguenza la definizione di dette sostanze nella direttiva 96/82/CE dovrebbe essere chiarita e semplificata.
(6) L'esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti avvenuta a Tolosa nel settembre 2001 ha evidenziato il potenziale di incidenti derivante dal deposito di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, in particolare di materiale di scarto del processo di produzione o materiale restituito al produttore (detto «off-specs»). Pertanto le attuali categorie di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio di cui alla direttiva 96/82/CE dovrebbero essere riesaminate per includere segnatamente il materiale «off-specs».
(7) La direttiva 96/82/CE non dovrebbe applicarsi a siti degli utilizzatori finali in cui si trovano temporaneamente, prima della rimozione ai fini della rilavorazione o distruzione, il nitrato di ammonio e i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, che al momento della consegna erano conformi alla specifica prevista in tale direttiva ma che in seguito si sono degradati o sono stati contaminati.
(8) Studi effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri sono a favore dell'aggiunta di nuove sostanze, associate ad opportune quantità limite, all'elenco delle sostanze cancerogene, nonché alla sensibile riduzione delle quantità limite previste per le sostanze pericolose per l'ambiente di cui alla direttiva 96/82/CE.
(9) Per gli stabilimenti che di conseguenza rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE risulta necessario introdurre periodi minimi per le notifiche e per l'elaborazione delle politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, dei rapporti di sicurezza e dei piani d'emergenza.
(10) L'esperienza e le conoscenze del personale competente nello stabilimento possono essere di grande aiuto nell'elaborazione dei piani di emergenza, e tutto il personale di uno stabilimento, nonché le persone che potrebbero essere coinvolte, dovrebbero essere informati in modo adeguato circa le misure e le azioni di sicurezza. 31.12.2003 L 345/97 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(11) L'adozione della
(12) è opportuno, per agevolare la pianificazione dell'assetto del territorio, elaborare orientamenti che definiscono una banca di dati da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE e le zone specificate all'articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva.
(13) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere alla Commissione informazioni minime riguardanti gli stabilimenti che rientrano nella direttiva 96/82/CE.
(14) Contestualmente, è opportuno chiarire alcune parti del testo della direttiva 96/82/CE.
(15) Le misure previste dalla presente direttiva sono state oggetto di una procedura di consultazione pubblica con le parti interessate.
(16) La direttiva 96/82/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1.
La direttiva 96/82/CE è così modificata:
1) L'articolo 4 è così modificato:
a) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;
f) all'esplorazione e allo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;»
b) è aggiunta la seguente lettera:
«g) alle discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali.»
2) L'articolo 6 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:
«— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, entro tre mesi dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma.»
b) al paragrafo 4 è inserito il trattino seguente tra il primo e il secondo trattino:
«— di modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere importanti conseguenze per quanto riguarda il rischio di incidenti rilevanti, o.»
3) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:
«1 bis. Per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, il documento di cui al paragrafo 1 è elaborato senza indugi ed in ogni caso entro tre mesi dalla data a cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.»
4) All'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) siano adottate disposizioni ai fini di una cooperazione nella trasmissione di informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.»
5) L'articolo 9 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2 il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome delle pertinenti organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento.»
b) al paragrafo 3 è inserito il trattino seguente tra il terzo e il quarto trattino:
«— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.»
c) al paragrafo 4 il riferimento al «secondo, terzo e quarto trattino» diviene rispettivamente al «secondo, terzo, quarto e quinto trattino».
d) al paragrafo 6 è inserita la lettera seguente:
«d) Si invita la Commissione a provvedere, entro il 31 dicembre 2006, in stretta cooperazione con gli Stati membri, alla revisione dei vigenti “Orientamenti per l'elaborazione di un rapporto di sicurezza.”»
6) L'articolo 11 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è inserito, sia alla lettera a) sia alla lettera b), il seguente trattino:
«— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.»
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché la popolazione sia consultato sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o aggiornati.»
c) è aggiunto il seguente paragrafo:
«4 bis. Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.»
7) L'articolo 12 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di assetto del territorio e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dall'altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone.»
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
«1 bis. La Commissione è invitata ad elaborare, entro il 31 dicembre 2006 in stretta collaborazione con gli Stati membri, orientamenti che definiscono una base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e le zone di cui al paragrafo 1. La definizione di tale base di dati tiene conto quanto più possibile delle valutazioni effettuate dalle autorità competenti, delle informazioni acquisite presso i gestori e di tutte le altre informazioni pertinenti, quali i vantaggi socioeconomici dello sviluppo e gli effetti mitiganti dei piani di emergenza.»
8) L'articolo 13 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9.»
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel caso di stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9, gli Stati membri assicurano che l'inventario delle sostanze pericolose di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sia reso disponibile al pubblico, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 20.»
9) All'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:
«1 bis. Per gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato; e
b) l'attività o le attività dello stabilimento.
La Commissione predispone e tiene aggiornata una base dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla base dati è riservato alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri.»
10) L'allegato I è modificato come figura nell'allegato.
11) All'allegato II il punto IV B è sostituito dal seguente:
«B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze di degli incidenti rilevanti identificati, comprese le piante o le descrizioni delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4 e all'articolo 20.»
12) All'allegato III la lettera c) è così modificata:
a) il punto i) è sostituito dal seguente:
«i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento.»
b) il punto v) è sostituito dal seguente:
«v) pianificazione delle situazioni di emergenza: adozione e attuazione delle procedure atte a identificare i prevedibili casi di emergenza grazie a un'analisi sistematica e ad elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali situazioni di emergenza, e impartire una formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici.»
Art. 2.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
L'allegato I della direttiva 96/82/CE è modificato come segue:
1) Nell'INTRODUZIONE vengono inseriti i seguenti punti:
«6. Ai fini della presente direttiva, un gas è qualsiasi sostanza avente una tensione di vapore assoluta pari o superiore a 101,3 kPa alla temperatura di 20 °C.
7. Ai fini della presente direttiva, un liquido è qualsiasi sostanza che non si definisce come gas e non si presenta allo stato solido alla temperatura di 20 °C e alla pressione normale di 101,3 kPa.»
2) Nella tabella della parte 1:
a) le voci relative al nitrato d'ammonio sono sostituite dal testo seguente:
«Nitrato d'ammonio (cfr. nota 1) |
5 000 |
10 000 |
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 2) |
1 250 |
5 000 |
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 3) |
350 |
2 500 |
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 4) |
10 |
50» |
b) dopo le voci relative al nitrato di ammonio sono inserite le seguenti voci:
«Nitrato di potassio (cfr. nota 5) |
5 000 |
10 000 |
Nitrato di potassio (cfr. nota 6) |
1 250 |
5 000» |
c) la voce che inizia con «Le seguenti sostanze CANCEROGENE:» è sostituita dal testo seguente:
«Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone |
0,5 |
2» |
d) la voce «Benzina per autoveicoli e altre essenze minerali» è sostituita dal testo seguente:
«Prodotti petroliferi:
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) |
2 500 |
25 000» |
e) i) il testo delle note 1 e 2 è sostituito dal seguente:
«1. Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi
Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di
azoto derivato dal nitrato di ammonio è
— compreso tra il 15,75 % (1) e il 24,5 % (2) in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato II della
— uguale o inferiore al 15,75 % (3) in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili,
in grado di autodecomporsi conformemente al “trough test” delle Nazioni Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose: manuale di test e criteri, Parte III, sottosezione 38.2).
2. Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante
Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è
— superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,
— superiore al 15,75 % in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,
— superiore al 28 % (4) in peso per miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,
e che soddisfino i requisiti dell'allegato II della
3. Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico
Include:
— nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è
— compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo
0,4 % di sostanze combustibili,
— superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 %,
— soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore
all'80 % in peso.
4. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti “off-specs” che non hanno superato la prova di detonabilità
Include:
— materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note 2 e 3 dall'utente finale sono o sono stati restituiti ad un produttore, ad un deposito provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 2 e 3;
— fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che non soddisfano i requisiti dell'allegato II della
5. Nitrato di potassio (5 000/10 000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma prilled/granulare.
6. Nitrato di potassio (1 250/5 000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma cristallina.»
ii) la nota «Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine» diviene la nota 7.
iii) le seguenti note compaiono sotto la tabella intitolata «International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for congress of concern (NATO/CCMS)»:
«(1) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
(2) Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.
(3) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
(4) Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.»
3) Nella parte 2:
a) Il testo relativo alle categorie 4 e 5 è sostituito dal seguente:
«4. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4 |
50 |
200 |
5. ESPLOSIVE (cfr. nota 2). sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3 |
10 |
50» |
b) Il testo relativo alla categoria 9 è sostituito dal seguente:
«9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi di rischio:
i) R50: “Molto tossico per gli organismi acquatici” (compresa frase R 50/53)
ii) R51/53: “Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico” |
100
200 |
200
500» |
c) Nelle note:
i) La nota 1 è sostituita dalla seguente:
«1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alle seguenti direttive e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico:
Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.
Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola della somma di cui alla nota 4, la quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente.
Ai fini della presente direttiva, la Commissione compila e aggiorna un elenco di sostanze classificate nelle categorie sopra indicate mediante il ricorso ad una decisione armonizzata in conformità della
ii) Il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per “esplosivo” si intende
— una sostanza o preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 2),
— una sostanza o preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 3),
— una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UN/ADR) concluso il 30 settembre 1957, modificato e recepito nella
In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati pirotecnici, che ai fini della presente direttiva sono definiti come sostanze (o miscele di sostanze) destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Se una sostanza o preparato è classificato sia con UN/ADR che con le frasi di rischio R 2 o R 3, la classificazione UN/ADR ha la precedenza su quella delle frasi di rischio.
Le sostanze e gli articoli della Classe 1 sono assegnati a una qualsiasi delle divisioni 1.1-1.6 a norma del sistema di classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti sono:
Divisione 1.1: “Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).”
Divisione 1.2: “Sostanze e articoli comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa.”
Divisione 1.3: “Sostanze e articoli comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione o dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa,
a) la cui combustione dà luogo ad un considerevole irraggiamento termico, oppure
b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi.”
Divisione 1.4: “Sostanze e articoli che presentano solo un leggero pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.”
Divisione 1.5: “Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno.”
Divisione 1.6: “Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa.
Questi articoli contengono solo sostanze detonanti estremamente poco sensibili e presentano una trascurabile probabilità di innesco o di propagazione accidentale. Il rischio è limitato all'esplosione di un unico articolo.”
In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati esplosivi o pirotecnici contenuti negli articoli. Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o del preparato contenuto nell'articolo è nota, ai fini della presente direttiva si tiene conto di tale quantità. Se la quantità non è nota, ai fini della presente direttiva l'intero articolo è considerato esplosivo.»
iii) Nella nota 3 b) 1), il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
«— le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;»
iv) Il testo della nota 3 c) 2) è sostituito dal testo seguente:
«2. i gas che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R 12, secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o supercritico, e»
v) Il testo della nota 3 c) 3) è sostituito dal testo seguente:
«3. le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione.»
vi) Il testo della nota 4 è sostituito dal testo seguente:
«4. Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti della presente direttiva.
La direttiva si applica se il valore ottenuto dalla somma
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... è maggiore o uguale a 1,
dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,
e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.
La presente direttiva si applica, ad eccezione degli articoli 9, 11 e 13, se il valore ottenuto dalla somma
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... è maggiore o uguale a 1,
dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,
e QLX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.
Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all'infiammabilità e all'ecotossicità. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:
a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2;
b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8;
c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per l'ambiente [R 50 (compresa R 50/53) o R 51/53] con le sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i) o 9 ii).
Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.»
vii) Alla fine delle note sono inserite le note seguenti:
«(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal
(2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
(3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla