Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.4 tutela degli interessi economici |
Data: | 07/08/2001 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. La direttiva 1999/45/CE è modificata come segue |
Art. 2. L'allegato V B della direttiva 1999/45/CE è integrato dall'aggiunta di nuovi paragrafi 11 e 12 di cui all'allegato I alla presente direttiva |
Art. 3. 1. Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative necessarie per il recepimento della presente direttiva al più tardi entro il [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 5. La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri |
§ 7.4.53 - Direttiva 7 agosto 2001, n. 60.
Direttiva n. 2001/60/CE della Commissione recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 22 agosto 2001, n. L 226).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 98/98/CE della Commissione, recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della
(2) La
(3) La
(4) E’ noto che preparati di cemento contenenti cromo (VI) possono causare reazioni allergiche in alcune circostanze. E’ quindi auspicabile disporre che tali preparati rechino un'etichetta di avvertimento mediante integrazione dell'allegato V alla
(5) I provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione delle barriere tecniche al commercio di sostanze e preparati pericolosi istituito ai sensi dell'articolo 20 della
ha adottato la presente direttiva:
La
1) Nell'allegato II, parte A:
- al paragrafo 3.3, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla
(Omissis),
- al paragrafo 8.2, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" tutte le volte che ricorre.
2) Nell'allegato II, parte B:
- al paragrafo 2.1 (comprendente la tabella II), la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" ogni qualvolta che si verifica,
- al paragrafo 2.2 (comprendente la tabella II A), la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" ogni qualvolta che si verifica,
- al paragrafo 6.1, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" la seconda volta che si verifica (ossia in relazione a mutageni della categoria 3),
- alla tabella VI, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" alla quarta fila, colonne 1 e 3 (ossia in relazione a mutageni della categoria 3),
- al paragrafo 6.2, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" la seconda volta che si verifica (ossia in relazione a mutageni della categoria 3),
- alla tabella VI A, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" alla quarta fila, colonne 1 e 3 (ossia in relazione a mutageni della categoria 3).
3) Nell'allegato II, parte B, le tabelle IV e IV A sono integrate dalla nota seguente:
(Omissis).
L'allegato V B della
1. Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative necessarie per il recepimento della presente direttiva al più tardi entro il 30 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di cui al paragrafo 1:
a) ai preparati che non rientrano nella
b) e ai preparati di cui alla
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento in occasione della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri determinano in quale forma viene effettuato tale riferimento.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri.
Allegato
I seguenti paragrafi 11 e 12 sono aggiunti all'allegato V B della
(Omissis).