§ 7.4.53 - Direttiva 7 agosto 2001, n. 60.
Direttiva n. 2001/60/CE della Commissione recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:07/08/2001
Numero:60


Sommario
Art. 1.      La direttiva 1999/45/CE è modificata come segue
Art. 2.      L'allegato V B della direttiva 1999/45/CE è integrato dall'aggiunta di nuovi paragrafi 11 e 12 di cui all'allegato I alla presente direttiva
Art. 3.      1. Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative necessarie per il recepimento della presente direttiva al più tardi entro il [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri


§ 7.4.53 - Direttiva 7 agosto 2001, n. 60.

Direttiva n. 2001/60/CE della Commissione recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 22 agosto 2001, n. L 226).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e in particolare l'articolo 20,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 98/98/CE della Commissione, recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/33/CE della Commissione, prevede nuovi criteri ed una nuova frase R (R67) per vapori che possono provocare sonnolenza e vertigini. Le disposizioni di cui all'allegato V alla direttiva 1999/45/CE devono quindi essere integrate.

     (2) La direttiva 2001/59/CE della Commissione introduce una nuova formulazione della frase R40 in riferimento a cancerogeni della categoria 3. Per conseguenza, la precedente formulazione della frase R40 sarà ora designata dalla sigla R68, e continuerà ad essere utilizzata per mutageni della categoria 3 e per alcune sostanze con effetti irreversibili non letali. E’ quindi necessario modificare i riferimenti alla frase R40 nell'allegato II alla direttiva 1999/45/CE.

     (3) La direttiva 2001/59/CE introduce nell'allegato VI alla direttiva 67/548/CEE disposizioni più chiare per la classificazione di sostanze e preparati dal punto di vista degli effetti corrosivi. E’ quindi necessario integrare di conseguenza l'allegato II alla direttiva 1999/45/CE.

     (4) E’ noto che preparati di cemento contenenti cromo (VI) possono causare reazioni allergiche in alcune circostanze. E’ quindi auspicabile disporre che tali preparati rechino un'etichetta di avvertimento mediante integrazione dell'allegato V alla direttiva 1999/45/CE.

     (5) I provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione delle barriere tecniche al commercio di sostanze e preparati pericolosi istituito ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 1999/45/CE,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva 1999/45/CE è modificata come segue:

     1) Nell'allegato II, parte A:

     - al paragrafo 3.3, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla

     (Omissis),

     - al paragrafo 8.2, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" tutte le volte che ricorre.

     2) Nell'allegato II, parte B:

     - al paragrafo 2.1 (comprendente la tabella II), la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" ogni qualvolta che si verifica,

     - al paragrafo 2.2 (comprendente la tabella II A), la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" ogni qualvolta che si verifica,

     - al paragrafo 6.1, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" la seconda volta che si verifica (ossia in relazione a mutageni della categoria 3),

     - alla tabella VI, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" alla quarta fila, colonne 1 e 3 (ossia in relazione a mutageni della categoria 3),

     - al paragrafo 6.2, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" la seconda volta che si verifica (ossia in relazione a mutageni della categoria 3),

     - alla tabella VI A, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" alla quarta fila, colonne 1 e 3 (ossia in relazione a mutageni della categoria 3).

     3) Nell'allegato II, parte B, le tabelle IV e IV A sono integrate dalla nota seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'allegato V B della direttiva 1999/45/CE è integrato dall'aggiunta di nuovi paragrafi 11 e 12 di cui all'allegato I alla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative necessarie per il recepimento della presente direttiva al più tardi entro il 30 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Gli Stati membri applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di cui al paragrafo 1:

     a) ai preparati che non rientrano nella direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, o nella direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi dal 30 luglio 2002;

     b) e ai preparati di cui alla direttiva 91/414/CEE o alla direttiva 98/8/CE dal 30 luglio 2004.

     3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento in occasione della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri determinano in quale forma viene effettuato tale riferimento.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri.

 

 

Allegato

     I seguenti paragrafi 11 e 12 sono aggiunti all'allegato V B della direttiva 1999/45/CE:

     (Omissis).