§ 18.5.48 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.
Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:18/04/1994
Numero:420


Sommario
Art. 1.  (Oggetto del regolamento)
Art. 2.  (Opere soggette a concessione)
Art. 3.  (Modalità di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione)
Art. 4.  (Procedura per il rilascio di concessione)
Art. 5.  (Opere soggette ad autorizzazione)
Art. 6.  (Procedure per il rilascio di autorizzazione)
Art. 7.  (Soppressione della commissione petrolifera)
Art. 8.  (Termini dei procedimenti)
Art. 9.  (Autorizzazione per inizio lavori)
Art. 10.  (Esercizio provvisorio)
Art. 11.  (Collaudo)
Art. 12.  (Competenza dei prefetti)
Art. 13.  (Norme transitorie)
Art. 14.  (Abrogazione e modificazione di norme)
Art. 15.  (Entrata in vigore del regolamento)


§ 18.5.48 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420.

Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali

(G.U. 30 giugno 1994, n. 151)

 

     Art. 1. (Oggetto del regolamento)

     1. Il presente regolamento disciplina le procedure di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

     2. Ai fini del presente regolamento si intende per "Ministero", il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 2. (Opere soggette a concessione)

     1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono soggette a concessione da parte del Ministero la costruzione e la gestione di:

     a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;

     b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;

     c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);

     d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Sono comunque soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il biodiesel è assimilabile agli oli minerali.

 

          Art. 3. (Modalità di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione)

     1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero disciplinerà le modalità di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione e specificherà il contenuto delle stesse nonché i documenti che dovranno essere allegati.

 

          Art. 4. (Procedura per il rilascio di concessione)

     1. Il Ministero, dopo un preliminare esame della domanda di concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede ad inviarne copia alle amministrazioni ed agli enti, tra quelli indicati nei commi da 2 a 8 del presente articolo, di cui sia necessario acquisire il parere, sulla base dei criteri indicati. Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni, decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

     2. Il Ministero delle finanze emette un parere circa gli aspetti fiscali connessi con la realizzazione o l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2.

     Il parere del Ministero delle finanze è vincolante ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al successivo comma 12.

     3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione esprime il proprio parere in merito alla installazione e all'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 qualora gli stessi siano costieri secondo la definizione dell'art. 44 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303.

     4. Il Ministero dell'interno esprime il proprio parere sulla sicurezza delle opere di cui all'art. 2 ai sensi della normativa concernente i servizi di prevenzione di vigilanza antincendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In particolare, per le attività a rischio di incidente rilevante soggette all'obbligo di notifica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, il parere in materia di sicurezza si intende acquisito una volta pervenuto il nulla osta di fattibilità espresso dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. [A tal fine il comitato è integrato da un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, un funzionario tecnico designato dalla regione e un esperto indicato dal Ministero dell'ambiente [1]].

     5. Il Ministero della difesa esprime parere di competenza nei casi di cui all'art. 2, lettere a) e c). Nei casi di cui all'art. 2, lettere b) e d), il Ministero della difesa esprime il proprio parere secondo gli accordi conclusi ai sensi del successivo comma 11.

     6. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità esprimono il parere di competenza ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, solo con riguardo all'installazione o all'ampliamento degli impianti di lavorazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).

     7. La regione interessata dalla installazione o dall'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 esprime il proprio parere con riguardo agli aspetti territoriali ed ambientali, ed in tutti i casi in cui detto parere sia chiesto da specifiche disposizioni di legge. In caso di impianti destinati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera tale parere non è previsto; delle relative autorizzazioni il Ministero tuttavia dà comunicazione alla regione.

     8. Il comune esprime una valutazione di conformità dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori. Nelle opere previste dall'art. 2, lettere b) e d), il parere di conformità verrà richiesto qualora le stesse comportino occupazione di nuove aree. L'eventuale temporanea indisponibilità del suolo non costituisce pregiudizio nel proseguimento dell'iter istruttorio. La concessione verrà tuttavia rilasciata solo quando sia comprovata la disponibilità del suolo stesso. Il parere del comune costituisce valutazione preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) e dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

     9. Le amministrazioni e gli enti interessati devono perfezionare gli atti procedimentali di propria competenza ai sensi dell'art. 2, comma 9, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 17, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 9 entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Tale termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste ovvero dalla sua prima scadenza, ove l'amministrazione o l'ente interessato dia comunicazione motivata al Ministero rispettivamente di ulteriori esigenze istruttorie o di eventuali impedimenti. Decorso il termine suindicato, i pareri si intendono acquisiti in senso favorevole.

     10. Qualora pervengano pareri discordanti o negativi e risulti opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di concessione il Ministero, anche su richiesta delle amministrazioni interessate, indice una conferenza di servizi secondo le modalità previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 2, commi 12 e 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     11. Il Ministero può concludere accordi con le amministrazioni e gli enti interessati per la definizione comune di fasi istruttorie, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     12. Il Ministero emana il decreto di concessione, salvo il caso di indisponibilità del suolo previsto al comma 8, entro nove mesi dalla data di ricevimento della domanda della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 1.

 

          Art. 5. (Opere soggette ad autorizzazione)

     1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali stabilita nel decreto di concessione relativo ad uno stabilimento esistente, di nuovi serbatoi di stoccaggio annessi a stabilimenti esistenti, nonché le opere di cui all'art. 2, lettere c) e d), di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.

     2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero individua con proprio decreto tutte le opere minori non specificate all'art. 16, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per le quali, fatti salvi gli eventuali obblighi fiscali, di sicurezza ed ambientali, nonché gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente, è sufficiente l'autorizzazione da parte del Ministero senza richiesta di pareri preventivi alle altre amministrazioni o enti.

     3. Nel medesimo decreto di cui al comma 2 sono indicati gli elementi che devono essere contenuti nelle relative domande, i termini per l'adozione dei relativi provvedimenti finali e le semplificazioni procedurali, ivi compresi gli eventuali casi di autorizzazione tacita per mero decorso del termine, di inizio di attività a seguito di denuncia, ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché i casi di esenzione dal collaudo di cui all'art. 11, comma 1.

 

          Art. 6. (Procedure per il rilascio di autorizzazione)

     1. Il Ministero esamina la domanda, richiede entro trenta giorni il parere del Ministero delle finanze e, qualora sia necessario, quello di altre amministrazioni o enti tra quelli di cui ai commi da 3 a 8 del precedente art. 4. Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

     2. Ai fini dell'acquisizione dei pareri richiesti si applica la procedura di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 4, con i termini ridotti di un terzo.

     3. Il Ministero può concludere accordi con le amministrazioni e gli enti interessati per la definizione comune di fasi del procedimento istruttorio, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     4. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione, salvo il caso di indisponibilità del suolo previsto dal comma 8 dell'art. 4, entro sette mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 1.

 

          Art. 7. (Soppressione della commissione petrolifera)

     1. E' soppressa la commissione interministeriale per la disciplina petrolifera di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953 e successive modificazioni.

 

          Art. 8. (Termini dei procedimenti)

     1. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.

     2. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.

 

          Art. 9. (Autorizzazione per inizio lavori)

     1. In attesa del perfezionamento del provvedimento di concessione di cui all'art. 2 o del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 5, completata la fase istruttoria, il Ministero, su richiesta dell'interessato, può autorizzare l'inizio dei lavori di costruzione o di modifica dell'impianto di lavorazione o di deposito di oli minerali e gas di petrolio liquefatti (g.p.l.), nonché delle installazioni di gas naturali liquefatti (g.n.l.).

     2. Ultimati i lavori di costruzione, il Ministero può autorizzare un periodo di prova semestrale eventualmente rinnovabile, finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all'espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali.

 

          Art. 10. (Esercizio provvisorio)

     1. Il Ministero, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali, può autorizzare l'esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate.

     2. I prodotti ottenuti in fase di prova o di esercizio provvisorio possono essere immessi in consumo, ove corrispondano alle caratteristiche merceologiche previste dalla normativa vigente o fissate da commissioni tecniche nazionali e recepite con decreto del Ministero.

     3. Nei casi di rinnovo della concessione o autorizzazione e nei casi di voltura, il Ministero, su istanza dell'interessato, contestualmente all'avvio dell'istruttoria, e in attesa del relativo provvedimento, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di lavorazione o di deposito degli oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, ovvero delle installazioni di gas naturale liquefatto.

 

          Art. 11. (Collaudo)

     1. I titolari di concessione o autorizzazione di cui al presente decreto non possono condurre in via definitiva la gestione dei propri impianti o delle modifiche degli stessi prima che questi siano stati collaudati o verificati dagli organi designati nell'atto di concessione o autorizzazione.

     2. Ai collaudi ed alle verifiche di cui al comma 1 provvede il Ministero ai sensi dell'art. 4 della legge 10 marzo 1986, n. 61.

     3. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato.

     4. Restano fermi i controlli ed i collaudi delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.

 

          Art. 12. (Competenza dei prefetti)

     1. Restano salve le competente dei prefetti di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 327 e 2 febbraio 1973, n. 7, per il rilascio della concessione relativa ai depositi di gas di petrolio liquefatti, e di quelle di cui alla legge 7 maggio 1965, n. 460, per il rilascio dell'autorizzazione relativa ai depositi di oli minerali.

 

          Art. 13. (Norme transitorie)

     1. Il presente regolamento si applica anche alle domande pervenute prima della data di entrata in vigore dello stesso, ancorché la relativa istruttoria sia stata completata. Ove l'istruttoria non sia stata completata, per i pareri non ancora pervenuti a tale data, il termine di cui all'art. 4, comma 9 e all'art. 6, comma 2, decorre dal primo sollecito formulato ai sensi delle nuove disposizioni.

     2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il riesame dei procedimenti istruttori ancora in corso è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Da tale scadenza decorrono in ogni caso i termini di cui all'art. 4, comma 12, ed all'art. 6, comma 4.

 

          Art. 14. (Abrogazione e modificazione di norme)

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli articoli 13, 14, 16, comma 1, 19, 22, commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41, commi 1 e 2, e 46 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto risultino incompatibili con le disposizioni del presente decreto in relazione alle materie da esso disciplinate.

     2. Il comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ai fini delle concessioni e delle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, deve intendersi modificato nel senso che le stesse sono rilasciate sentita la regione interessata, nonché, limitatamente alle opere di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del presente regolamento, previo parere dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.

     3. Limitatamente alle procedure di concessione e di autorizzazione disciplinate dal presente regolamento, non si applicano le norme che prevedono l'acquisizione del parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno, di cui all'art. 49 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

          Art. 15. (Entrata in vigore del regolamento)

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Periodo abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.