Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 14/04/2003 |
Numero: | 807 |
Sommario |
Art. 1. Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all’allegato I sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE. |
Art. 2. Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all’allegato II sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE. |
Art. 3. Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all’allegato III sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE. |
Art. 4. I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono in relazione alle disposizioni come adeguate dal presente regolamento. |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella |
§ 19.2.244 - Regolamento 14 aprile 2003, n. 807.
Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio recante adeguamento alla decisione n. 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità)
(G.U.U.E. 16 maggio 2003, n. L 122).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93, 94, 269, 279 e 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
previa consultazione della Corte dei conti per quanto riguarda il
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla
(3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l’adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del comitato prevista dall’atto di base.
(4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare devono rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l’adozione delle misure di esecuzione, è opportuno che tale termine sia fissato a tre mesi.
(5) Occorre pertanto sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di comitato di tipo I stabilita dalla
(6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIa e IIb stabilite dalla
(7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIIa e IIIb stabilite dalla
(8) Il presente regolamento riguarda esclusivamente l’allineamento delle procedure di comitato. La denominazione dei comitati relativi a queste procedure è stata, se del caso, modificata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all’allegato I sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della
Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all’allegato II sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della
Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all’allegato III sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della
I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono in relazione alle disposizioni come adeguate dal presente regolamento.
I riferimenti nel presente regolamento alle precedenti denominazioni dei comitati s’intendono fatti alle nuove denominazioni.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO I
PROCEDURA CONSULTIVA
Elenco degli atti soggetti alla procedura consultiva e adeguati alle corrispondenti disposizioni della
1)
All’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. a) Nel perseguimento degli obiettivi e nella gestione delle attività stabilite dalla presente decisione la Commissione è assistita da un comitato, denominato “gruppo degli alti funzionari per la normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione”.
Per le questioni relative alle telecomunicazioni, la Commissione è assistita dal comitato denominato “gruppo degli alti funzionari delle telecomunicazioni” di cui all’articolo 5 della
b) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
2)
All’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
È aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
ALLEGATO II
PROCEDURA DI GESTIONE
Elenco degli atti soggetti alla procedura di gestione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della
1)
L’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9.
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato per l’aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi di cui all’articolo 1”. Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per i problemi che riguardano la Banca.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
2)
All’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. a) La Commissione è assistita, nella gestione del presente programma quadro, da un comitato.
b) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
c) Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
ALLEGATO III
PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE
Elenco degli atti soggetti alla procedura di regolamentazione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della
1)
All’articolo 27, paragrafo 2, i termini «paragrafo 4, lettera a)» sono soppressi.
L’articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Art. 29. Procedura per l’adeguamento al progresso tecnico
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
2)
L’articolo 13 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato per l’adeguamento al progresso tecnico”;»
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
3)
L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisone 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
4)
L’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
5)
All’articolo 17, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive di cui all’articolo 16.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
6)
L’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
7)
Gli articoli 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 29.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 30.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
8)
All’articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adattamento al progresso tecnico delle direttive volte all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
9)
All’articolo 7 bis, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 7 ter è sostituito dal seguente:
«Art. 7 ter.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei detergenti.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
10)
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
11)
All’articolo 12, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
12)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
13)
All’articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva “generatori aerosol”.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
14)
Gli articoli 7, 8 e 8 bis sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 7.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 8.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
Art. 8 bis.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
15)
All’articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
16)
All’articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adattamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
17)
All’articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
18)
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
19)
L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
20)
All’articolo 19, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi a pressione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
21)
L’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
22)
L’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
23)
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
24)
All’articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della presente decisione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
25)
All’articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
26)
All’articolo 13, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
27)
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
28)
L’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
29)
All’articolo 16, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
30)
All’articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
31)
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
32)
L’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
33)
All’articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7.
1. La Commissione è assistita dal comitato ristretto dell’organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
34)
All’articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
35)
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
36)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
37)
All’articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi elettrici usati in medicina.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
38)
Gli articoli 16 e 17 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 16.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 17.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
39)
All’articolo 14, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
40)
Gli articoli 11 bis, 11 ter e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 11 bis.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 11 ter.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 12.
1. La Commissione è assistita dal comitato per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
41)
Gli articoli 11 bis, 11 ter e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 11 bis.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 11 ter.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 12.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
42)
All’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per quanto riguarda le norme e le regole tecniche nazionali di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
43)
All’articolo 11, il secondo comma è soppresso.
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
44)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
45)
L’articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24.
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato delle accise”.
2. Le misure necessarie per l’applicazione degli articoli 5, 7, 15 ter, 18, 19 e 23 sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 3.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
4. Oltre alle misure di cui al paragrafo 2, il comitato esamina, su iniziativa del presidente o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, le questioni sollevate dal presidente stesso, concernenti l’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.
5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
46)
L’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15.
1. La Commissione assicura la gestione dell’aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica.
2. La Commissione è assistita da un comitato.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
4. Regolarmente, e almeno una volta all’anno, la Commissione comunica agli Stati membri le informazioni a sua disposizione su settori, progetti ed azioni già noti che potrebbero essere sostenuti a titolo del presente regolamento.
5. Inoltre, è effettuato un coordinamento, in sede di comitato, tramite scambio di informazioni, tra le azioni di cooperazione comunitaria e quelle che saranno attuate su base bilaterale dagli Stati membri.
6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
47)
Gli articoli 72 e 73 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 72.
1. La Commissione è assistita:
- dal comitato permanente per le specialità medicinali, per quanto attiene alle questioni inerenti alle specialità medicinali per uso umano,
- dal comitato permanente per i medicinali veterinari, per quanto attiene alle questioni inerenti ai medicinali veterinari.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 73.
1. La Commissione è assistita:
- dal comitato permanente per le specialità medicinali, per quanto attiene alle questioni inerenti alle specialità medicinali per uso umano,
- dal comitato permanente per i medicinali veterinari, per quanto attiene alle questioni inerenti ai medicinali veterinari.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
48)
L’articolo 141 è sostituito dal seguente:
«Art. 141. Istituzione di un comitato e procedura di adozione dei regolamenti di esecuzione
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli)”.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
49)
L’articolo 115 è sostituito dal seguente:
«Art. 115. Procedura
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
50)
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
1. Nell’attuazione del disposto dell’articolo 7, lettere b) e c), la Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
51)
All’articolo 43, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
È aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
52)
All’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6.
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
53)
L’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14.
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato per i diritti dell’uomo e la democrazia”, istituito dall’articolo 13 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»