§ 98.1.28904 - D.L. 30 giugno 1995, n. 268 .
Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/06/1995
Numero:268


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così come modificate dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, [...]
Art. 2.      1. L'art. 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 678,7 milioni per l'anno 1995, in lire 8.131,6 milioni per l'anno 1996 ed in lire 14.816 [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28904 - D.L. 30 giugno 1995, n. 268 [1].

Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 3 luglio 1995, n. 153)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così come modificate dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

 

          Art. 2.

     1. L'art. 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. - 1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

     a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

     b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

     c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

     d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale nell'anno 1995 ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

     2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

     a) settantacinque unità per l'anno 1995;

     b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;

     c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

     3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei Carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi di grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1988 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni.".

     2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

     3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità.

 

          Art. 3.

     1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello ottavo-bis di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nella misura annua lorda di lire 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 678,7 milioni per l'anno 1995, in lire 8.131,6 milioni per l'anno 1996 ed in lire 14.816 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 8 agosto 1996, n. 427, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.