Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 28/02/1986 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. [...] |
Art. 2. 1. La validità del quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. [...] |
Art. 3. Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto [...] |
Art. 4. 1. La validità del quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986, e fino alla [...] |
Art. 5. 1. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'art. 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1983, [...] |
Art. 6. Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto [...] |
Art. 7. 1. Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui all'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrato [...] |
Art. 8. Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, si applica anche nel caso in cui i professori associati, eletti [...] |
Art. 9. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1° novembre 1985 |
Art. 10. 1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, [...] |
Art. 11. [3]. |
Art. 12. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 46.8.431 - D.L. 28 febbraio 1986, n. 49 [1].
Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.
(G.U. 1 marzo 1986, n. 50)
Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 del
1. La validità del quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della
2. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito per l'Esercito dall'art. 3 della
Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 28 della
1. La validità del quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della
2. Per l'anno 1985, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo fino al 31 dicembre 1984; quella per l'anno 1986 comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti, che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.
3. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli dell'Esercito stabilito dall'art. 3 della
4. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui ai precedenti commi, sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della
1. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'art. 33 della
2. La locuzione "personale non proveniente da carriere militari inferiori" contenuta nel terzo comma dell'art. 17 del
Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore del
1. Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui all'art. 120 del
2. Il giudizio di coerenza che la commissione di cui al quarto comma dell'art. 120 del citato
Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'art. 3 della
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della
2. Il disposto del secondo comma dell'art. 24 del
1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'art. 10 del
2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Articolo soppresso dalla legge di conversione.