§ 58.15.12 - D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.
Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.15 sindacati e libertà sindacali
Data:27/10/1994
Numero:770


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione.
Art. 2.  Distacchi sindacali.
Art. 3.  Permessi sindacali.
Art. 4.  Aspettative e permessi non retribuiti.
Art. 5.  Trattamento economico.
Art. 6.  Norma finale.
Art. 7.  Norme transitorie.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 58.15.12 - D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770. [1]

Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

(G.U. 5 aprile 1994, n. 80).

 

     Art. 1. Area di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo.

 

          Art. 2. Distacchi sindacali.

     1. La somma delle aspettative sindacali, dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulati per oltre 221 giorni lavorativi all'anno, spettanti ai dipendenti pubblici dei comparti "Ministeri", "Enti pubblici non economici", "Regioni-Autonomie locali", "Sanità, personale medico", "Sanità, personale non medico", "Ricerca", "Scuola", "Università, personale docente", "Università, personale non docente", nonchè, per i dipendenti del "Corpo nazionale dei vigili del fuoco", dell'"ANAS", dei "Monopoli di Stato", della "Cassa depositi e prestiti" e dell'"AIMA", in base alla normativa di fonte legislativa e regolamentare vigente al momento della stipulazione dell'accordo recepito dal presente regolamento, costituisce il contingente complessivo dei distacchi sindacali.

     2. Il contingente complessivo di cui al primo comma, pari a 5.167 distacchi, è ridotto del cinquanta per cento. Alla riduzione del cinquanta per cento si perviene diminuendo il contingente del venticinque per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore venticinque per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Per il comparto "Scuola" l'intera riduzione del cinquanta per cento - predisposta alla data della formazione delle classi - diventa operativa dal 1° settembre 1994.

     3. Il contingente dei distacchi sindacali ottenuto dalla riduzione del cinquanta per cento ai sensi del comma 2, complessivamente pari a 2.584, è ridotto di un ulteriore cinque per cento a decorrere dal 31 dicembre 1997.

     4. I contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui ai commi 2 e 3 costituiscono il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche di cui ai comparti e articolazioni settoriali indicati nel comma 1. I contingenti sono ripartiti per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego, per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, e sono attribuiti, in ciascuno dei predetti comparti ed aree, per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto o nella autonoma area di contrattazione collettiva e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni sindacali ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. Per l'area di contrattazione della dirigenza medica e veterinaria, i distacchi sindacali sono attribuiti soltanto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     5. Alla determinazione dei contingenti dei distacchi sindacali di cui al comma 4, sulla base dei criteri indicati nell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed alla ripartizione degli stessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in rapporto al grado di rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel pubblico impiego alla data della ripartizione dei predetti contingenti, provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, entro trenta giorni dalle cadenze indicate nel comma 2, e, a decorrere dal 31 dicembre 1997, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio.

     6. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. Le amministrazioni curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il provvedimento di distacco entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 7 ed alla verifica dei contingenti e relativi riparti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 8 - è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. Nel comparto "Scuola" le richieste di distacco e di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonchè le conferme annuali, devono essere presentate trenta giorni prima della data della formazione delle classi per ciascun anno scolastico.

     7. Possono essere distaccati soltanto i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale indicate nel comma 4. I distacchi sindacali spettanti alle confederazioni sindacali ai sensi del comma 4 possono essere utilizzati da dipendenti delle amministrazioni che ricoprono cariche sindacali provinciali, regionali e/o nazionali, anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni.

     8. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

     9. Ai distacchi sindacali utilizzati nel comparto "Regioni-Autonomie locali" si applica il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per consentire i relativi adempimenti il Dipartimento della funzione pubblica trasmette copia dei preventivi assensi di cui al comma 6 all'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle province; all'UNCEM per il personale dipendente dalle comunità montane; all'Unioncamere per quanto riguarda il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari.

 

          Art. 3. Permessi sindacali.

     1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.

     2. I dirigenti sindacali di cui all'art. 2, comma 7, non collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi sindacali, giornalieri e orari, per l'espletamento del loro mandato.

     3. I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire di permessi anche per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale.

     4. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.

     5. I permessi sindacali giornalieri od orari, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nei commi successivi, non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale quattro giorni lavorativi e, in ogni caso, ventiquattro ore lavorative. Per assicurare la continuità didattica, evitare aumento di spesa e garantire una equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, nel comparto scuola i permessi non possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni in ciascun anno scolastico. I dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e in casi eccezionali almeno ventiquattro ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio.

     6. E' vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali, giornalieri od orari, in tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria.

     7. La somma dei permessi sindacali fruiti dai dipendenti pubblici dei comparti "Ministeri", "Enti pubblici non economici", "Regioni-Autonomie locali", "Sanità, personale medico", "Sanità, personale non medico", "Ricerca", "Scuola", "Università, personale docente", "Università, personale non docente", nonchè per i dipendenti del "Corpo nazionale dei vigili del fuoco", dell'"ANAS", dei "Monopoli di Stato", della "Cassa depositi e prestiti" e dell'"AIMA", in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione dell'accordo recepito dal presente regolamento, al netto dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulativi di cui all'art. 2, comma 1, costituisce il monte ore complessivo dei permessi sindacali giornalieri e orari ed è pari a 3.942.994 ore.

     8. Il monte ore complessivo di cui al comma 7 è ridotto del cinquanta per cento ed è pari a 1.971.497 ore. Alla riduzione del cinquanta per cento si perviene diminuendo il predetto contingente complessivo del venticinque per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore venticinque per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Il monte ore risultante dalle riduzioni effettuate costituisce il limite massimo a disposizione per i permessi sindacali, giornalieri e orari, di cui ai commi 1, 2 e 3.

     9. Il monte ore complessivo dei permessi sindacali rideterminato ai sensi del comma 8 è ripartito, in relazione al numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato, per ciascun comparto e per ciascuna autonoma area di contrattazione collettiva, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro un mese dalle cadenze indicate nel comma 8, e, successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. Con gli stessi provvedimenti il Dipartimento della funzione pubblica definisce il rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali, in base al quale ciascuna amministrazione individua il monte ore dei permessi sindacali da ripartire tra le organizzazioni sindacali aventi titolo. La ripartizione e la definizione del rapporto dipendenti-permessi sindacali sono effettuate sulla base del numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente al provvedimento di riparto.

     10. La ripartizione del monte ore dei permessi sindacali, determinato ai sensi del comma 9, è effettuata, nell'ambito di ciascun comparto e di ciascuna area di contrattazione collettiva, da ciascuna amministrazione pubblica e, per il comparto "Scuola", da ciascun istituto, scuola e istituzione scolastica, entro trenta giorni dal provvedimento di cui al comma 9, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo. Nella ripartizione la quota pari al dieci per cento del monte orario è attribuita in parti uguali a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione interessata e la parte restante è attribuita alle predette organizzazioni sindacali in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno, sino alla definizione di nuovi criteri di rappresentatività anche elettivi.

     11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale dell'amministrazione.

 

          Art. 4. Aspettative e permessi non retribuiti.

     1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale. Le amministrazioni curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il provvedimento di aspettativa entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata all'amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. Nel comparto "Scuola" le richieste di aspettativa e di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonchè le conferme annuali, devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data della formazione delle classi per ciascun anno scolastico.

     3. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, possono fruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso art. 3 - di permessi sindacali ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale, oltre il monte ore determinato ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del citato art. 3.

 

          Art. 5. Trattamento economico.

     1. I distacchi sindacali di cui all'art. 2 e i permessi sindacali di cui all'art. 3 del presente regolamento sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

     2. Le aspettative sindacali di cui all'art. 4 del presente regolamento non sono retribuite ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformità all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     3. I permessi sindacali previsti dall'art. 4 del presente regolamento non sono retribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformità all'art. 24 della legge 24 maggio 1970, n. 300.

 

          Art. 6. Norma finale.

     1. Con le stesse decorrenze indicate negli articoli 2 e 3, ciascuna azienda ed ente di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 37 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvede a ridurre, nelle stesse misure riportate nei citati articoli, i contingenti complessivi di aspettative e permessi sindacali in atto, comunicando i relativi provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

     2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 e al comma 1 del presente articolo - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

     3. Entro la stessa data, le stesse pubbliche amministrazioni - utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

     4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 3 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 4, comma 2, e non autorizza nei loro confronti alcuna modificazione di piante organiche ed assunzioni di personale, nè trasferisce personale a seguito di processi di mobilità. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     5. I dati riepilogativi degli enti di cui ai commi 2 e 3, distinti per comparti e settori, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     6. Su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica o di almeno tre confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento, si procede alla revisione, per le finalità e con le forme e le procedure di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, della disciplina della materia di cui al presente regolamento. La richiesta deve essere comunicata alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza dei primi quattro anni di applicazione della normativa definita con il presente regolamento e, successivamente almeno sei mesi prima di ogni quadriennio di applicazione.

     7. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente. Le eventuali violazioni - conseguenti a dolo o colpa grave - concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare e amministrativa-contabile.

     8. Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249; gli articoli 16 e  119 della legge 11 luglio 1980, n. 312; gli  articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; gli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, nonchè le relative disposizioni riguardanti le aspettative e i permessi sindacali contenute nelle leggi regionali che hanno recepito l'accordo; gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; l'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715; l'art. 9 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; gli articoli 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; gli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 262; gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319.

 

          Art. 7. Norme transitorie.

     1. Il dipendente che riprende servizio a seguito della riduzione del numero delle aspettative retribuite di cui al presente regolamento può essere, a richiesta, trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - a posto disponibile di altra sede della propria o di altra amministrazione dello stesso comparto, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta.

     2. Il trasferimento del dipendente di cui al comma 1 non può aver luogo in uffici o amministrazioni che non abbiano proceduto alla ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     3. Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1 è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

     4. Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale. Esso non può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con l'attività sindacale svolta.

 

          Art. 8. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Per la disapplicazione di alcune norme del presente decreto, vedi il Contratto Collettivo Nazionale Quadro 26 maggio 1997 e il Contratto Collettivo Nazionale Quadro 7 agosto 1998.