§ 66.1.39 – L. 1 aprile 1971, n. 217.
Riorganizzazione del dopolavoro dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:01/04/1971
Numero:217


Sommario
Art. 1.  Denominazione.
Art. 2.  Ufficio centrale.
Art. 3.  Composizione della commissione.
Art. 4.  Nomina dei componenti la commissione.
Art. 5.  Funzionamento della commissione.
Art. 6.  Attribuzioni della commissione.
Art. 7.  Sezioni dopolavoro.
Art. 8.  Mezzi per il conseguimento delle finalità.
Art. 9.  Amministrazione ed erogazione dei fondi.
Art. 10.  Copertura dell'onere.
Art. 11.  Entrate e spese.
Art. 12.  Rendiconti.
Art. 13.  Variazioni di bilancio.
Art. 14.  Abrogazione espressa.


§ 66.1.39 – L. 1 aprile 1971, n. 217.

Riorganizzazione del dopolavoro dei monopoli di Stato.

(G.U. 5 maggio 1971, n. 111).

 

     Art. 1. Denominazione.

     L'Ufficio centrale per il dopolavoro del personale delle privative, istituito con regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941, assume la denominazione di Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato.

 

          Art. 2. Ufficio centrale.

     L'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ha per scopo:

     a) di promuovere il sano e proficuo impiego, da parte del personale dei monopoli di Stato, delle ore libere dal servizio mediante attività atte a sviluppare le capacità intellettuali, morali e fisiche del personale stesso;

     b) di provvedere all'assistenza morale e materiale del personale dei monopoli di Stato nei modi e con le forme che saranno stabilite dalla commissione di cui al successivo art. 3, nonchè di provvedere all'istituzione di colonie climatiche per i figli dei dipendenti dei monopoli di Stato.

     L'Ufficio centrale è posto alle dirette dipendenze del direttore generale dei monopoli di Stato ed è diretto da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo.

 

          Art. 3. Composizione della commissione.

     Presso la direzione generale dei monopoli di Stato è istituita una commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato presieduta dal direttore generale e composta:

     a) dal vice direttore generale amministrativo che la presiede in caso di assenza o impedimento del direttore generale;

     b) dal capo della direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale;

     c) dal capo della direzione per i servizi delle manifatture;

     d) dal capo dell'ufficio centrale dopolavoro;

     e) dal direttore capo di ragioneria dei monopoli di Stato;

     f) da un medico fiduciario dell'amministrazione designato dal direttore generale;

     g) da sette rappresentanti delle sezioni del dopolavoro nominati dall'assemblea dei presidenti di sezione.

     Un funzionario della direzione generale dei monopoli di Stato, con qualifica non inferiore a quella di ispettore amministrativo o di primo revisore, esercita le funzioni di segretario.

 

          Art. 4. Nomina dei componenti la commissione.

     I membri della commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato ed il segretario sono nominati dal Ministro per le finanze. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 5. Funzionamento della commissione.

     La commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato è convocata dal presidente.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti.

     A parità di voti, prevale quello di chi presiede la adunanza.

     Le votazioni, quando sia richiesto da almeno tre componenti, si eseguono per scrutinio segreto.

 

          Art. 6. Attribuzioni della commissione.

     La commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato ha le seguenti funzioni:

     a) determina le forme di attività più opportune e convenienti, con le quali possono essere attuati gli scopi di cui all'art. 2;

     b) traccia le direttive di massima per il funzionamento dell'Ufficio centrale e delle sezioni;

     c) autorizza l'erogazione dei fondi occorrenti quando l'importo delle singole spese ecceda la somma di lire 3 milioni;

     d) provvede all'istituzione, soppressione e fusione di sezioni del dopolavoro monopoli di Stato;

     e) stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione;

     f) determina l'ammontare dei contributi che le sezioni devono versare all'ufficio centrale in relazione ai proventi delle attività esplicate dalle sezioni stesse.

     Le deliberazioni della commissione sono verbalizzate in apposito registro.

 

          Art. 7. Sezioni dopolavoro.

     Le direttive dell'ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato sono attuate, nelle varie sedi, a mezzo di sezioni dopolavoro.

     Le sezioni sono rette da un consiglio direttivo eletto dai dipendenti dell'amministrazione iscritti al dopolavoro e formato da non meno di cinque componenti e non più di nove, in relazione al numero degli iscritti ed ai settori di attività.

     Ogni consiglio elegge fra i propri componenti il presidente.

 

          Art. 8. Mezzi per il conseguimento delle finalità.

     Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stanziati annualmente i fondi occorrenti per l'assegnazione all'ufficio centrale di una somma fissa di lire 15 milioni, oltre un contributo variabile in ragione di lire 750 per ogni dipendente risultante iscritto al dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i detti fondi da stanziare.

     A favore dell'ufficio centrale è, inoltre, assegnata una quota non inferiore al 60 per cento dei proventi netti derivanti dalla pubblicità eseguita a mezzo degli involucri dei generi di monopolio e dei fiammiferi, di cui all'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 610.

     Oltre alle entrate di cui ai precedenti commi, sono destinati a vantaggio del dopolavoro dei monopoli di Stato tutti quei proventi che possano derivargli dal tesseramento ed ogni altra entrata inerente allo svolgimento delle attività dell'ufficio centrale e delle sezioni.

     Compatibilmente con le esigenze inerenti allo svolgimento dei propri servizi d'istituto, l'Amministrazione dei monopoli di Stato può cedere al Dopolavoro, in uso precario ed a titolo gratuito, immobili per il funzionamento delle colonie climatiche, locali per le attività delle sezioni, nonchè arredi che non siano necessari per i servizi dell'amministrazione stessa. A tal fine l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a comprendere nei propri programmi di investimento patrimoniale lavori di costruzione, miglioramento ed ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici e delle relative attrezzature.

     L'Amministrazione dei monopoli di Stato può, inoltre, accordare al dopolavoro, per lo svolgimento delle attività istituzionali, eventuali prestazioni di personale occorrenti per la regolare amministrazione delle più importanti istituzioni dopolavoristiche, nonchè altre concessioni o prestazioni accessorie, che si rendessero necessarie.

 

          Art. 9. Amministrazione ed erogazione dei fondi.

     Salvo quanto stabilito alla lettera c) dell'art. 6, l'amministrazione dei fondi di cui al precedente articolo e di ogni altra eventuale entrata, nonchè l'erogazione delle spese occorrenti, è affidata al direttore generale dei monopoli di Stato che provvede a mezzo dell'ufficio centrale.

 

          Art. 10. Copertura dell'onere.

     La spesa relativa ai contributi di cui al primo comma dell'art. 8 della presente legge farà carico al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1971 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     Alla maggiore spesa, valutabile per l'anno 1971 in lire 23.912.000, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 151 dello stesso stato di previsione concernente "Interventi assistenziali a favore del personale in attività di servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie" per l'anno finanziario 1971 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 11. Entrate e spese.

     Le entrate e le spese dell'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato sono iscritte in appositi capitoli da istituire negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato costituenti gestione speciale.

     In relazione ai versamenti delle entrate di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 8, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla iscrizione dei corrispondenti importi agli appositi capitoli di spesa dell'ufficio centrale dopolavoro.

     Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate tra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

          Art. 12. Rendiconti.

     Entro tre mesi dal termine di ciascun anno finanziario il direttore generale dei monopoli di Stato presenta alla commissione di cui all'art. 3 il rendiconto dell'esercizio scaduto e riferisce alla commissione stessa circa l'andamento e lo sviluppo delle attività svolte o promosse dall'ufficio centrale.

 

          Art. 13. Variazioni di bilancio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 14. Abrogazione espressa.

     E' abrogato il regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941.