Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/05/2001 |
Numero: | 314 |
Sommario |
Art. 1. (Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi). |
Art. 2. (Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico). |
Art. 3. Contenuto ed effetti dei ricorsi |
Art. 4. (Modalità di presentazione dei ricorsi). |
Art. 5. Termini per la decisione dei ricorsi |
Art. 6. Abrogazioni |
§ 98.1.31303 - D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314.
Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni
(G.U. 3 agosto 2001, n. 179)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5° della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della
Visto il testo unico approvato con
Visti i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152, e in data 20 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1988, n. 151;
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. (Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi). [1]
1. Il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
a) la classificazione delle lavorazioni;
b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.
Art. 2. (Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico). [2]
1. Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.
Art. 3. Contenuto ed effetti dei ricorsi
1. I ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 devono contenere specifiche censure e puntuali elementi di contestazione dei provvedimenti impugnati.
2. La presentazione dei ricorsi comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 45, comma 2°, del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 4. (Modalità di presentazione dei ricorsi). [3]
1. I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti.
Art. 5. Termini per la decisione dei ricorsi
1. Decorso il termine, rispettivamente di centottanta e di centoventi giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti. Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.
2. I procedimenti contenziosi previsti agli articoli 1 e 2 sono sospesi qualora la loro decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia pendente tra le stesse parti dinanzi all'autorità giudiziaria ed aventi ad oggetto azioni di rivalsa. La sospensione è disposta, d'ufficio o su istanza di parte, con provvedimento motivato comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La prosecuzione dei procedimenti è disposta, d'ufficio o su istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Nel frattempo resta fermo il beneficio richiamato all'articolo 3, comma 2.
Art. 6. Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 39, commi 3°, 4° e 5°, 45, comma 1°, 46, 47, 48 e 49 del
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della