§ 77.3.22 - Legge 24 maggio 1952, n. 610.
Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:24/05/1952
Numero:610


Sommario
Art. 1.      Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative [...]
Art. 2.      L'importo dell'assegno supplementare stabilito dall'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, ed i relativi minimi e massimi stabiliti dall'articolo stesso sono elevati, a decorrere dal 1° [...]
Art. 3.      Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui [...]
Art. 4.      Nel caso di decesso di titolari di pensioni, a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza e corrisposte dagli Istituti stessi, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° [...]
Art. 5.      Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi, i coefficienti di maggiorazione del 1300 per cento sulle prime lire 3000 e dell'840 per cento sull'eccedenza, previsti [...]
Art. 6.      Le pensioni e le indennità una volta tanto risultanti dall'applicazione delle tabelle A. S. ed A. U. allegate alla legge 21 novembre 1949, n. 914, relative, rispettivamente, alla Cassa di [...]
Art. 7.      Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizio o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di [...]
Art. 8.      I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall'art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati, a decorrere dal 1° luglio 1950, rispettivamente a lire 44.900, [...]
Art. 9.      I provvedimenti relativi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai miglioramenti che si apportano con la presente legge a favore degli iscritti e dei pensionati della Cassa di previdenza [...]
Art. 10.      I contributi ordinari di cui al primo comma dell'art. 13 della legge 21 novembre 1949, n. 914, dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, vengono elevati, con effetto dal 1° [...]
Art. 11.      Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'art. 14 della legge 21 [...]
Art. 12.      Per accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge nei riguardi degli iscritti la cui cessazione dal servizio sia anteriore al 1° luglio 1951 sono [...]
Art. 13.      All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari, per un importo annuo presunto di 22 [...]
Art. 14.      I miglioramenti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° novembre 1948 e quelli previsti dagli [...]
Art. 15.      Agli impiegati ed ai salariati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in servizio al 1° gennaio 1950, iscritti alle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli [...]
Art. 16.      Per i servizi anteriori alla iscrizione alle Casse di previdenza resi presso le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi nel bilancio dell'esercizio 1949 uno stanziamento per [...]
Art. 17.      Per tutto il periodo di servizio reso valutabile ai termini dei precedenti articoli 15 e 16 l'ente è sostituito all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale o [...]
Art. 18.      Per gli impiegati e per i salariati delle aziende municipalizzate in servizio al 1° gennaio 1950 ed iscritti nelle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e per le pensioni [...]
Art. 19.      Gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in servizio al 1° gennaio 1950 e non aventi servizi anteriori al 1° gennaio 1908, iscritti alla Cassa di previdenza per le [...]
Art. 20.      I medici alle dipendenze dei Comuni, delle Province e dei Consorzi relativi, assunti posteriormente al 1° gennaio 1899, ed in servizio al 1° gennaio 1950, sono obbligati alla iscrizione alla [...]
Art. 21.      Alle categorie dei personali indicate nell'art. 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si aggiunge ai sensi della lettera h) dell'articolo stesso e con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data [...]
Art. 22.      Alle categorie dei personali indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'art. 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si aggiunge, ai sensi rispettivamente delle [...]
Art. 23.      E' abolito il termine di un anno, previsto dall'art. 18, terzo comma, dell'art. 20, primo comma e dall'art. 21, quarto comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dall'art. 18, terzo [...]
Art. 24.      Per quanto riflette la riassunzione in servizio dopo avere già conseguito l'indennità o la pensione, le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 63 del regio decreto-legge 3 [...]
Art. 25.      L'iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali o alla Sezione autonoma per le [...]
Art. 26.      Nel caso di iscritto ad uno degli Istituti di previdenza, in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente, che abbia conseguito o consegua la pensione e che abbia continuato o ripreso oppure che [...]
Art. 27.      A modifica dell'art. 14 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, le domande di riscatti, e di riconoscimento di servizi militari possono essere validamente presentate anche [...]
Art. 28.      Il cumulo dei servizi previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, è ammesso anche per i servizi resi alle dipendenze di appaltatori della riscossione delle imposte di [...]
Art. 29.      A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'art. 33 della legge 25 luglio 1941, n. 934, per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e [...]
Art. 30.      Al quinto comma dell'art. 53 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, ed al quinto comma dell'art. 52 della legge 25 luglio 1941, n. 934, è sostituito il seguente:
Art. 31.      Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui [...]
Art. 32.      Tenute presenti le disposizioni di cui al precedente articolo, per i contributi dovuti agli Istituti di previdenza riferibili ad anni precedenti a quello in cui viene effettuato l'accertamento, [...]
Art. 33.      Le penalità a carico degli enti previste dal comma terzo dell'art. 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dal comma secondo dell'art. 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dal comma [...]
Art. 34. 
Art. 35.      L'ultimo comma dell'art. 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e l'ultimo comma dell'art. 51 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si intendono applicabili pure ai dipendenti pei quali [...]
Art. 36.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, tra gli impiegati addetti ai servizi comunali delle imposte di consumo sono da comprendersi anche i segretari [...]
Art. 37.      I dipendenti dell'I.N.G.I.C. (Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo) hanno facoltà di chiedere la iscrizione alla Cassa di previdenza degli impiegati ed a quella dei salariati dalla data [...]
Art. 38.      Nei casi di collocamento a riposo di iscritti agli Istituti di previdenza in applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 319, la misura dell'assegno - pensione o indennità una volta tanto - si [...]
Art. 39. 
Art. 40.      Gli Istituti di previdenza sono autorizzati a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni ed assegni, nonché sugli [...]
Art. 41.      I maestri che alla data di entrata in vigore della presente legge sono distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in base all'art. 116 dell'ordinamento del Monte [...]
Art. 42.      Ai pensionati degli Istituti di previdenza riferibilmente alle cessazioni dal servizio avvenute entro il 30 giugno 1950 e in godimento di trattamento di quiescenza viene accordato sugli aumenti [...]
Art. 43.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 77.3.22 - Legge 24 maggio 1952, n. 610.

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.

(G.U. 17 giugno 1952, n. 138).

 

     Art. 1.

     Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 15 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 5900 per le pensioni dirette, e di lire 3900 per le pensioni indirette e di riversibilità. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondata per eccesso a lire 100.

     Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più dei detti Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

 

          Art. 2.

     L'importo dell'assegno supplementare stabilito dall'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, ed i relativi minimi e massimi stabiliti dall'articolo stesso sono elevati, a decorrere dal 1° luglio 1950, nella misura del 15 per cento. L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.

     Per le pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza di cui all'art. 1 relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, l'aumento dell'assegno supplementare di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

     Gli aumenti di cui al presente e al precedente articolo assorbono l'aumento previsto per le pensioni dei medici condotti dall'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 307.

 

          Art. 3.

     Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente art. 1 viene valutato sulla pensione totale in godimento al 30 giugno 1950. Le quote di aumento di pensione a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione delle rispettive quote della predetta pensione totale. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme per le pensioni ordinarie statali.

     Nei casi di pensione di cui al comma precedente l'aumento dell'assegno supplementare stabilito dall'art. 2 si applica sulle quote di assegno supplementare in godimento al 30 giugno 1950 a carico degli Istituti di previdenza e degli altri enti, escluso lo Stato.

     L'intera pensione e l'intero assegno supplementare, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, sono corrisposti dagli Istituti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli enti compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

     Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti delle quote di pensione e di assegno supplementare a carico degli Istituti di previdenza sono determinati in conformità alla procedura stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo.

 

          Art. 4.

     Nel caso di decesso di titolari di pensioni, a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza e corrisposte dagli Istituti stessi, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1949, è concesso, a totale carico degli Istituti predetti, un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla riversibilità, nella seguente misura:

     50 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951;

     40 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952;

     30 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953;

     20 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

     Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma, si considerano gli importi netti della pensione e dell'assegno supplementare diretti, o vedovili nel caso di decesso della vedova pensionata, quali risultano dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli.

     L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia già stato concesso ad un precedente avente diritto alla riversibilità della pensione e dell'assegno supplementare.

 

          Art. 5.

     Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi, i coefficienti di maggiorazione del 1300 per cento sulle prime lire 3000 e dell'840 per cento sull'eccedenza, previsti dall'art. 6, comma primo, della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati rispettivamente alle misure del 1700 e del 1100 per cento e sono estesi relativamente ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1947.

 

          Art. 6.

     Le pensioni e le indennità una volta tanto risultanti dall'applicazione delle tabelle A. S. ed A. U. allegate alla legge 21 novembre 1949, n. 914, relative, rispettivamente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, sono aumentate nella misura del 15 per cento nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi.

     Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 9 della citata legge n. 914, nonché la quota massima di integrazione di lire 102.600 annue di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge medesima.

 

          Art. 7.

     Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizio o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

     Nei casi invece in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge:

     a) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, il coefficiente di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 21 novembre 1949, n. 914, è elevato da 9,4 a 12; i minimi di lire 14.100 e di lire 9400 previsti dal quarto comma del predetto art. 8 sono elevati rispettivamente a lire 18.000 e a lire 12.000; la maggiorazione dell'840 per cento di cui al quinto comma dello stesso articolo 8 è elevata al 1100 per cento e la data del 1° gennaio 1947 stabilita dai predetti commi terzo, quarto e quinto è sostituita da quella del 1° gennaio 1948;

     b) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il contributo determinato in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 8 citato è elevato del 15 per cento.

 

          Art. 8.

     I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall'art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati, a decorrere dal 1° luglio 1950, rispettivamente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla data predetta.

 

          Art. 9.

     I provvedimenti relativi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai miglioramenti che si apportano con la presente legge a favore degli iscritti e dei pensionati della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali - ivi compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti - e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali saranno adottati in seguito alle risultanze dei primi bilanci tecnici delle Casse stesse compilati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10.

     I contributi ordinari di cui al primo comma dell'art. 13 della legge 21 novembre 1949, n. 914, dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, vengono elevati, con effetto dal 1° gennaio 1951, alle seguenti misure annue:

     contributo ordinario dell'iscritto, lire 18.000;

     contributo ordinario dell'Ente, lire 72.000.

 

          Art. 11.

     Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'art. 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914, è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1951, da lire 70.000 a lire 88.000.

     Questo contributo è corrisposto per lire 15.000 dall'iscritto e per lire 73.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 12.

     Per accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge nei riguardi degli iscritti la cui cessazione dal servizio sia anteriore al 1° luglio 1951 sono autorizzate per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 13.

     All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari, per un importo annuo presunto di 22 milioni, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1951-52 con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio finanziario.

 

          Art. 14.

     I miglioramenti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° novembre 1948 e quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1950, si applicano anche sulle pensioni e quote di pensioni a carico di Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nei casi in cui il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, fermo rimanendo il corrispondente maggiore onere a carico dei predetti Enti.

 

          Art. 15.

     Agli impiegati ed ai salariati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in servizio al 1° gennaio 1950, iscritti alle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e per le pensioni ai salariati degli Enti locali a tale data o successivamente, si applicano le norme di cui al presente ed ai successivi articoli 16 e 17.

     Per i servizi resi anteriormente alla iscrizione alle Casse di previdenza presso Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano nel bilancio di previsione dell'anno 1949 uno stanziamento per entrate effettive di almeno 80 milioni di lire viene esteso il beneficio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, con le norme e le modalità fissate nello stesso articolo. A domanda degli enti, da presentarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalle successive date di iscrizione alle Casse di previdenza, è tuttavia consentito che l'onere ad essi derivante per l'applicazione del predetto art. 13 venga sostituito dal versamento di un contributo pari al valore capitale, ridotto del 10 per cento, della differenza tra le due pensioni teoriche dirette calcolate alla data della domanda, tenendo conto dell'intero servizio utile alla data della domanda stessa e soltanto di quello reso con iscrizione alla Cassa di previdenza. Il contributo può essere versato in non più di dieci rate annuali, comprensive dell'interesse del 4,25 per cento.

 

          Art. 16.

     Per i servizi anteriori alla iscrizione alle Casse di previdenza resi presso le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi nel bilancio dell'esercizio 1949 uno stanziamento per entrate effettive inferiori alle lire 80 milioni, il riconoscimento di cui all'articolo precedente sarà effettuato con il versamento da parte dell'ente dei contributi ordinari aumentati, per il periodo anteriore al 1946, del 200 per cento.

     Per il riconoscimento di cui al precedente comma dovrà essere presentata da parte dell'ente o dell'interessato apposita domanda entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalle successive date di iscrizione alle Casse. Il contributo può essere versato in unica soluzione o in non più di dieci rate annuali uguali, comprensive dell'interesse del 4,25 per cento.

 

          Art. 17.

     Per tutto il periodo di servizio reso valutabile ai termini dei precedenti articoli 15 e 16 l'ente è sostituito all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale o verso l'altro Istituto assicuratore, fino alla concorrenza della quota di assegno posta a suo carico, in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, o dell'onere derivante dal pagamento dei contributi.

 

          Art. 18.

     Per gli impiegati e per i salariati delle aziende municipalizzate in servizio al 1° gennaio 1950 ed iscritti nelle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e per le pensioni ai salariati degli Enti locali a tale data o successivamente, è esteso il beneficio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, alle condizioni e con le norme contenute nell'articolo stesso. L'onere relativo viene attribuito al Comune con diritto di rivalsa verso l'azienda.

 

          Art. 19.

     Gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in servizio al 1° gennaio 1950 e non aventi servizi anteriori al 1° gennaio 1908, iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali dal 1° gennaio 1938 o successivamente, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa stessa anche per i periodi di servizio precedenti per i quali, pur non esistendo l'obbligo della iscrizione, fosse stata adottata nei loro riguardi deliberazione di nomina ed inoltre per i servizi che comunque prestati abbiano almeno avuto la durata di due anni.

     Sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui al comma precedente i periodi di servizi prestati con iscrizione a regolamenti speciali di pensione, quelli resi con stipendio annuo inferiore a lire trecento o presso enti che disponevano di una rendita netta inferiore a lire cinquemila annue, nonché quelli che vengono riconosciuti utili in applicazione dei precedenti articoli 15 o 16.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge cessano i pagamenti ancora in corso per contributi di riscatto dei servizi che vengono riconosciuti utili in applicazione dei commi precedenti, rimanendo escluso, in ogni caso, il rimborso dei contributi versati.

 

          Art. 20.

     I medici alle dipendenze dei Comuni, delle Province e dei Consorzi relativi, assunti posteriormente al 1° gennaio 1899, ed in servizio al 1° gennaio 1950, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dalla data di assunzione in servizio in posti per i quali gli enti erano tenuti a versare i contributi del personale e dell'ente, anche se il servizio stesso sia stato prestato a titolo provvisorio od interinale.

     L'obbligo di cui al comma precedente si estende ai veterinari ed agli ufficiali sanitari anche se interini, assunti, rispettivamente, dopo il 26 luglio 1902, e il 21 marzo 1904 ed in servizio al 1° gennaio 1950.

 

          Art. 21.

     Alle categorie dei personali indicate nell'art. 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si aggiunge ai sensi della lettera h) dell'articolo stesso e con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei salariati delle Università agrarie delle altre persone giuridiche costituite per virtù della legge 4 agosto 1894, n. 397 e successive modificazioni. Anche nei riguardi delle predette categorie rimane fermo il disposto di cui all'art. 8 della citata legge n. 934.

 

          Art. 22.

     Alle categorie dei personali indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'art. 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si aggiunge, ai sensi rispettivamente delle lettere p) ed h) degli articoli citati, con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei dipendenti degli Enti comunali di consumo istituiti con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90. Rimangono fermi, anche nei riguardi delle predette categorie, i disposti di cui all'art. 8 delle citate leggi 1938, n. 680 e 1941. n. 934.

     Per i dipendenti di cui al comma precedente che siano stati già iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o a quella per le pensioni ai salariati per servizi resi presso altri Enti locali, i servizi prestati presso gli Enti comunali di consumo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono utili ai fini del trattamento di quiescenza, previo recupero dei contributi dovuti.

 

          Art. 23.

     E' abolito il termine di un anno, previsto dall'art. 18, terzo comma, dell'art. 20, primo comma e dall'art. 21, quarto comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dall'art. 18, terzo comma, dall'art. 19, primo comma e dall'art. 20, quarto comma, della legge 25 luglio 1941, n. 934, e dall'art. 12, secondo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'esercizio della facoltà di continuare l'iscrizione alle Casse di previdenza, riferibilmente agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, che passino poi alle dipendenze di privati o di enti non iscrivibili alle Casse medesime. Rimangono esclusi dalla facoltà predetta gli iscritti i quali, in relazione al servizio prestato, ottengano su loro domanda la liquidazione dell'assegno di quiescenza o il rimborso dei contributi personali che possa loro spettare.

     Il comma quinto dell'art. 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, il comma quinto dell'art. 20 della legge 25 luglio 1941, n. 934, e l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sono soppressi. Il mancato versamento entro il 31 marzo di ciascun anno dell'importo totale dei contributi dell'anno precedente, considerato da tali commi, importa, ai fini del trattamento di quiescenza, l'esclusione della valutazione del periodo di servizio cui si riferisce il mancato o ritardato pagamento.

     Il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente, previsto dai primi tre commi dell'art. 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dell'art. 20 della legge 25 luglio 1941, n. 934, nei casi di esercizio della facoltà di restare iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, può commisurarsi, a decorrere dal 1° gennaio 1950, sulla retribuzione annua determinata nel modo indicato dai citati articoli od anche su maggiore retribuzione purché, in ogni caso, non superiore a quella effettivamente percetta.

 

          Art. 24.

     Per quanto riflette la riassunzione in servizio dopo avere già conseguito l'indennità o la pensione, le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, negli ultimi due commi dell'art. 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, nei commi sesto e settimo dell'art. 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nell'ultimo comma dell'art. 69 e nell'art. 70 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, sono abrogate a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data è pure soppresso il termine di due anni previsto per l'esercizio della facoltà di cui al comma secondo dell'art. 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

 

          Art. 25.

     L'iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali o alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente, e che abbia prestato o presti servizi simultanei coperti da iscrizione alle Casse predette, all'atto della cessazione da uno di detti servizi, può chiedere, ove ne abbia maturato il diritto, la liquidazione della pensione. L'interessato ha la facoltà di chiedere che detta pensione gli venga liquidata computando i servizi simultanei nella loro totalità oppure solo in parte, comprendendo però, in ogni caso, il servizio per il quale avviene la cessazione.

     La facoltà di cui al comma precedente, è data anche al dipendente in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente con continuazione di iscrizione o reiscrizione il quale abbia già conseguito il diritto alla pensione.

     Nel caso in cui i servizi simultanei sono computati solo in parte, la pensione teorica non è elevata ai minimi previsti della legge, qualora risultasse inferiore.

 

          Art. 26.

     Nel caso di iscritto ad uno degli Istituti di previdenza, in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente, che abbia conseguito o consegua la pensione e che abbia continuato o ripreso oppure che continui o riprenda servizio assistito da iscrizione o da reiscrizione agli Istituti predetti, qualora l'iscritto stesso non si sia avvalso o non si avvalga della facoltà della ricongiunzione dei servizi di cui ai secondi commi degli articoli 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1948, n. 680, 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se almeno di un anno compiuto è utile ai fini del conseguimento, all'atto della cessazione di tale servizio, di una parte aggiuntiva di pensione, pari all'importo della pensione teorica, calcolata con il sistema dei capitali accumulati, riferibile al predetto servizio, nonché agli eventuali servizi simultanei per i quali, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 25, non vi sia già stata valutazione in pensione.

     Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, ai fini della determinazione dell'importo della parte aggiuntiva di pensione di cui al comma precedente, per i servizi anteriori al 31 dicembre 1947, la relativa quota di pensione teorica è maggiorata del 1100 per cento; ove però il titolare non abbia usufruito, con la prima pensione, per intero del beneficio della più elevata maggiorazione accordata sulle prime lire 3000 della quota di pensione teorica, la residuale differenza fino alle lire 3000 è ulteriormente maggiorata del 600 per cento.

     Nei casi in cui ricorre l'applicazione dei precedenti commi l'assegno supplementare viene riliquidato computando nel numero di anni di servizi utili anche gli anni di continuazione di iscrizione o reiscrizione e valutando, in ogni caso, per una sola volta gli anni di servizi simultanei.

     Nei casi contemplati al primo comma, qualora sia stata conseguita o si consegua l'indennità una volta tanto anzichè la pensione, il servizio reso con continuazione di inscrizione o con reiscrizione, se almeno di cinque anni, dà diritto al conseguimento di altra indennità una volta tanto.

 

          Art. 27.

     A modifica dell'art. 14 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, le domande di riscatti, e di riconoscimento di servizi militari possono essere validamente presentate anche posteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio e, in caso di morte dell'iscritto, dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi, purché nei termini seguenti:

     a) dall'iscritto entro novanta giorni dalla data in cui egli avrà ricevuto legale notizia del provvedimento di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga entro il termine sopradetto, la domanda può essere presentata dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;

     b) dalla vedova, e dagli orfani entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio, nel caso di morte dell'iscritto avvenuta in attività di servizio.

     Nei casi previsti dal comma precedente di domande di riscatti presentate posteriormente alla data della cessazione dal servizio, ai fini della determinazione del relativo contributo, si considera l'età dell'iscritto alla data di cessazione. Il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza dovuto o sull'indennità [1].

 

          Art. 28.

     Il cumulo dei servizi previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, è ammesso anche per i servizi resi alle dipendenze di appaltatori della riscossione delle imposte di consumo o di altri pubblici servizi, con iscrizione, con il concorso degli appaltatori, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, quando i rispettivi Comuni, Province e Consorzi relativi consentano che, nel reparto dell'assegno, la quota da determinarsi a loro carico sia computata comprendendo i servizi predetti.

 

          Art. 29.

     A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'art. 33 della legge 25 luglio 1941, n. 934, per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e relativamente alle retribuzioni decorrenti dal 1° gennaio 1950 in poi, la pensione è liquidata in base alle retribuzioni ed agli altri assegni soggetti a contributo di cui al secondo comma dell'art. 22 della citata legge n. 934.

     Nei casi di cessazione dal servizio di cui al comma precedente, per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, ai fini della determinazione delle quote di pensioni teoriche relative ad ogni aumento o diminuzione della retribuzione conseguito durante il servizio rispetto alla retribuzione iniziale, di cui al punto 2 delle norme per l'applicazione della tabella A) allegata alla citata legge 25 luglio 1941, n. 934 e della tabella A) allegata alla legge 6 febbraio 1941, n. 176, il periodo utile dalla data di variazione della retribuzione fino alla data della cessazione del rapporto di servizio, da computarsi in anni interi trascurando le frazioni non superiori ai sei mesi, è calcolato con metodo diretto, anzichè - come previsto dal predetto punto 2 - per differenza tra il servizio complessivo e quello già prestato al momento della variazione della retribuzione.

 

          Art. 30.

     Al quinto comma dell'art. 53 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, ed al quinto comma dell'art. 52 della legge 25 luglio 1941, n. 934, è sostituito il seguente:

     "Quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse o Istituti speciali per i servizi prestati presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente interessato può chiedere la restituzione di tali rate mediante ritenuta sulla quota di indennità o di pensione a suo carico".

 

          Art. 31.

     Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 19, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.

     Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come resi con iscrizione a regolamenti speciali di pensione e applicando, ai fini del reparto, le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938,n. 680.

     Nei casi di cui al comma precedente, quando si tratti di servizi in fatto non assistiti da iscrizione resi presso aziende municipalizzate, l'onere derivante dal reparto, per le quote attinenti alle aziende, viene attribuito ai rispettivi Comuni con diritto di rivalsa verso le aziende medesime.

     Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora la sistemazione dei contributi, o quanto meno le relative comunicazioni di denuncia da parte degli enti interessati indicanti specificatamente i singoli nominativi ed i periodi per i quali occorre provvedere alla sistemazione, siano effettuate entro il 31 dicembre 1954, e non trovano applicazione inoltre nei riguardi dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione prestati presso gli enti contemplati dalle lettere l), m), n), o), dell'art. 5 e dell'art. 7 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e presso quelli di cui all'art. 22 della presente legge [2].

 

          Art. 32.

     Tenute presenti le disposizioni di cui al precedente articolo, per i contributi dovuti agli Istituti di previdenza riferibili ad anni precedenti a quello in cui viene effettuato l'accertamento, si applicano a carico degli enti gli interessi semplici annui in ragione del 6 per cento, da computarsi dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente anteriore a quello dell'accertamento stesso.

     Gli enti hanno facoltà di rivalersi sugli iscritti nel pagamento degli interessi previsti dal comma precedente, per la parte di essi che si attiene al contributo personale, nel caso in cui l'accertamento derivi da sistemazione di iscrizione in applicazione del precedente art. 19 della presente legge.

 

          Art. 33.

     Le penalità a carico degli enti previste dal comma terzo dell'art. 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dal comma secondo dell'art. 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dal comma terzo dell'art. 26 della legge 25 luglio 1941, n. 934, vengono inflitte con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro. Contro tali decreti è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

     La riscossione delle penalità di cui al comma precedente viene effettuata mediante ruoli da emettersi dal Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza.

     Rimane salva la facoltà del prefetto dell'invio di commissari presso gli Enti locali per tutti gli adempimenti riguardanti gli Istituti di previdenza, ai sensi della legge 8 marzo 1949, n. 277.

 

          Art. 34. [3]

     Agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali è obbligatoria non soltanto per i salariati che, comunque assunti dal 1° gennaio 1938 in poi, siano adibiti a servizi di carattere permanente, ma anche per quelli che abbiano anteriormente a tale data prestato soltanto servizi senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente conseguano nomina regolare pure se avente carattere temporaneo. In tale caso l'iscrizione è obbligatoria dalla data della nomina.

     La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.

 

          Art. 35.

     L'ultimo comma dell'art. 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e l'ultimo comma dell'art. 51 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si intendono applicabili pure ai dipendenti pei quali esistesse l'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche se materialmente non avvenuta.

     Tale norma ha valore di interpretazione autentica agli effetti del cumulo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

 

          Art. 36.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, tra gli impiegati addetti ai servizi comunali delle imposte di consumo sono da comprendersi anche i segretari comunali.

 

          Art. 37.

     I dipendenti dell'I.N.G.I.C. (Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo) hanno facoltà di chiedere la iscrizione alla Cassa di previdenza degli impiegati ed a quella dei salariati dalla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, mentre continuerà obbligatoriamente l'iscrizione per coloro per i quali fosse già in precedenza avvenuta.

     Per effetto di detta iscrizione rimangono a carico del dipendente i contributi personali ed a carico dell'I.N.G.I.C. i contributi dell'ente.

     In caso di passaggio successivo dei predetti dipendenti a ditte private che esercitino il servizio di riscossione delle imposte di consumo, essi continueranno obbligatoriamente a rimanere iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati o dei salariati con attribuzione dei contributi dell'ente a carico del Comune, che avrà diritto di rivalsa verso l'appaltatore, e dei contributi personali a carico del dipendente.

     L'iscrizione ad una delle Casse predette esonera dall'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo però il diritto del dipendente di continuare, ad esclusivo suo carico, nell'iscrizione facoltativa presso l'Istituto stesso.

 

          Art. 38.

     Nei casi di collocamento a riposo di iscritti agli Istituti di previdenza in applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 319, la misura dell'assegno - pensione o indennità una volta tanto - si determina moltiplicando l'assegno calcolato in corrispondenza ai servizi utili, non elevato, nel caso di pensione, ai minimi previsti dagli ordinamenti in vigore dei detti Istituti, per una frazione avente per denominatore il numero degli anni di servizio utili e per numeratore il numero stesso aumentato di cinque o sette. Ove si tratti di pensione, l'importo determinato come sopra viene ulteriormente maggiorato di tante volte lire 800 quanti sono gli anni di servizio utili mancanti ai quaranta. La pensione risultante, qualora sia inferiore o superiore rispettivamente ai minimi o ai massimi stabiliti dai predetti ordinamenti, è elevata o ridotta a tali minimi o massimi.

     I contributi personale e dell'ente di cui all'art. 3 della citata legge n. 319, dovuti agli Istituti di previdenza a partire dalla data di collocamento a riposo in ogni caso per la durata di un quinquennio, sono da determinarsi in base alla retribuzione goduta alla data della cessazione dal servizio ed alle misure di essi in vigore alla data stessa.

     I contributi previsti dal predetto art. 3 a carico dei dipendenti ammessi al collocamento a riposo sono ritenuti sull'assegno di quiescenza. Nel caso di morte o di perdita del diritto alla pensione diretta prima della scadenza del quinquennio, i contributi personali riferibili al periodo dalla data di cessazione della pensione a quella di scadenza del quinquennio sono posti a carico delle relative amministrazioni.

 

          Art. 39. [4]

 

          Art. 40.

     Gli Istituti di previdenza sono autorizzati a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni ed assegni, nonché sugli eventuali compensi e indennità straordinari di qualsiasi specie nei confronti di:

     soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dagli Istituti;

     affittuari di appartamenti o negozi di proprietà degli Istituti;

     assegnatari di appartamenti venduti dagli Istituti con pagamento dilazionato;

     e, in genere, nei confronti di qualsiasi persona fisica, dipendente o pensionata da pubbliche Amministrazioni o da Enti locali o parastatali, che si renda morosa verso gli Istituti nel versamento delle mensilità di ammortamento o di locazione, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per le spese generali.

     La ritenuta dell'importo del debito costituitosi per i titoli di cui al comma precedente concorre con eventuali altri preesistenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti suindicati.

     Qualora la morosità siasi verificata per due o più volte, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo.

     Quando si tratti di impiegati, salariati o pensionati dello Stato e dei personali contemplati dagli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 gennaio 1950, n. 180, gli Istituti di previdenza danno comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato della richiesta di ritenuta rivolta alle singole amministrazioni. Analoga comunicazione viene data al Ministero dell'interno, quando si tratti di dipendenti da Enti locali.

 

          Art. 41.

     I maestri che alla data di entrata in vigore della presente legge sono distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in base all'art. 116 dell'ordinamento del Monte pensioni approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176 , continuano a prestare servizio, nella posizione di comando e senza necessità di successive conferme triennali, per i servizi amministrativi, tecnici e contabili degli Istituti di previdenza.

     Gli emolumenti spettanti ai maestri indicati nel precedente comma rimangono a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti relativamente al periodo dal 1° ottobre 1948 al 31 dicembre 1951 e sono ripartiti a carico dei singoli bilanci degli Istituti di previdenza a partire dal 1° gennaio 1952.

     Gli interessi sulle somme degli Istituti di previdenza versate nel conto corrente fruttifero con il Tesoro, a partire dal 1° luglio 1951, decorrono dalla data del versamento.

 

          Art. 42.

     Ai pensionati degli Istituti di previdenza riferibilmente alle cessazioni dal servizio avvenute entro il 30 giugno 1950 e in godimento di trattamento di quiescenza viene accordato sugli aumenti di pensione di cui alla presente legge un acconto una tantum di lire 10.000 per le pensioni dirette e di lire 5000 per le pensioni indirette e di riversibilità, salvo conguaglio.

     Nei casi di pensione ad onere ripartito fra gli Istituti di previdenza ed altri istituti od enti, compreso lo Stato, semprechè gli assegni siano corrisposti dagli Istituti di previdenza, l'acconto di cui al precedente comma sarà corrisposto per intero dagli Istituti di previdenza medesimi con rivalsa verso gli altri istituti ed enti, compreso lo Stato, delle quote da essi dovute, calcolate proporzionalmente alle rispettive quote di pensione originaria.

     La rivalsa sarà regolata secondo le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

 

          Art. 43.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 16 ottobre 1990, n. 454, ha dichiarato la illegittimità dell'ultima alinea del presente comma, nella parte in cui prevede che il contributo relativo a riscatti domandati dopo la cessazione del servizio venga recuperato mediante ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza anzichè, alla stregua dell'art. 73 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

[2] Comma così modificato dall'art. unico della legge 11 giugno 1954, n. 383.

[3] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 34 della L. 22 novembre 1962, n. 1646.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 13 giugno 1962, n. 855.