Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 23/05/2017 |
Numero: | 87 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Beneficio |
Art. 3. Soggetti beneficiari |
Art. 4. Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio |
Art. 5. Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio |
Art. 6. Comunicazioni dell'INPS |
Art. 7. Domanda di pensione |
Art. 8. Incumulabilità |
Art. 9. Verifiche ispettive |
Art. 10. Scambio dei dati tra enti |
Art. 11. Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia |
Art. 12. Invarianza dei costi |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 77.6.301 - D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87.
Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci.
(G.U. 16 giugno 2017, n. 138)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del
Visto l'articolo 53, comma 2, del
Visto l'articolo 1, comma 200, della
Visto l'articolo 1, comma 201, della
Visto l'articolo 1, comma 202, della
Visto l'articolo 1, comma 203, della
Visto l'articolo 1, comma 204, della
Visto l'articolo 1, comma 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del medesimo articolo, fermi restando i benefici previsti per talune tipologie di lavoratori dall'articolo 80, comma 3, della
Visto l'articolo 1, commi 12 e 13, della
obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere, rispettivamente, un'anzianità contributiva inferiore o superiore a diciotto anni;
Vista la
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della
Art. 2. Beneficio
1. A decorrere dal 1° maggio 2017, per i soggetti di cui all'articolo 3 il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del
2. Al requisito contributivo di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
3. Il requisito contributivo ridotto di cui al comma 1 può essere raggiunto anche ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della
Art. 3. Soggetti beneficiari
1. Può accedere al beneficio di cui all'articolo 2 il lavoratore di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della
a) si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del
b) al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
c) è riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;
d) alla data della domanda di accesso al beneficio svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A del presente decreto ovvero soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del
Art. 4. Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio
1. Ai fini della domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2 l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui all'articolo 3 alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione.
2. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni di cui all'articolo 3, presentano domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi presentano domanda di certificazione entro il 1° marzo di ciascun anno.
3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 1° marzo di ciascun anno e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie.
4. Le condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2 devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, ad eccezione dei requisiti dell'anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.
Art. 5. Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio
1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, l'interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonchè i seguenti documenti a riprova della sussistenza, già al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni:
a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell'articolo 7 della
b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il verbale di invalidità civile attestante un'invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.
2. Con specifico riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ad esclusione dei lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del
3. Per i lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del
4. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio è svolta dalla sede territoriale dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e attraverso lo scambio di dati di cui all'articolo 10, secondo le modalità individuate da un apposito Protocollo predisposto congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale sono indicate anche le modalità attraverso le quali riscontrare le informazioni contenute nella dichiarazione del richiedente e del datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS può avvalersi, al fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell'adozione del Protocollo l'INPS procede, comunque, ad istruire le domande presentate.
Art. 6. Comunicazioni dell'INPS
1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 4, l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo:
a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;
b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile della pensione viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;
c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.
2. L'INPS comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 7. Domanda di pensione
1. La domanda di pensione è presentata alla sede INPS di residenza dell'interessato.
2. La pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la pensione è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.
4. Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Art. 8. Incumulabilità
1. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio di cui all'articolo 2 non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del
2. Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di cui all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate. Il beneficio di cui all'articolo 2 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), salvo quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della
Art. 9. Verifiche ispettive
1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo, l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche dati e di ogni altra informazione in possesso degli Istituti previdenziali, svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti ed ai titolari di pensione delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a), b), c) e d), sia su richiesta della sede INPS, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sia in attuazione di appositi piani di controllo adottati annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia, eventualmente, a campione.
Art. 10. Scambio dei dati tra enti
1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono, ai fini del procedimento accertativo di cui all'articolo 4 e delle verifiche di cui all'articolo 9, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, comma 2.
Art. 11. Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia
1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito ridotto di cui all'articolo 2, comma 1, e, a parità della stessa, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 203, della
3. Qualora dall'attività di monitoraggio prevista per ciascun anno residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali è possibile concedere il beneficio nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
4. All'espletamento delle attività di monitoraggio si provvede attraverso apposita conferenza di servizi indetta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da concludersi entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello di presentazione delle domande.
Art. 12. Invarianza dei costi
1. Salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1295
ALLEGATO A
(articolo 3, comma 1, lettera d)
Caratteristiche delle attività lavorative indicate nell’allegato E annesso alla
a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici.
Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell’estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonché del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell’igiene delle stesse.
Fanno parte di tale gruppo gli operai dell’ industria estrattiva, dell’edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.
Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllanol'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
c) Conciatori di pelli e di pellicce
Le professioni comprese in questa unità si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilità, calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
Conduttori di convogli ferroviari
Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.
Personale viaggiante
Personale che espleta la sua attività lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
e) Conduttori di mezzi pesanti e camion
Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
Professioni sanitarie infermieristiche
Così come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA’ 14 settembre 1994, n. 739
Professioni sanitarie ostetriche
Così come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA’ 14 settembre 1994, n. 740
Le attività devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere
g) Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
Addetti all'assistenza personale
Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita. Attività espletate anche presso le famiglie
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
h) Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
Le professioni comprese in questa unità organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare. Programmano tali attività, valutano l’apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull’organizzazione scolastica, sulla didattica e sull’offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.
L’ambito della scuola dell’infanzia comprende : a. servizi educativi per l’infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell’infanzia statali e paritarie.
i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all’interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali
Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.
Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi
Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Le professioni classificate in questa unità provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE