§ 2.3.375 - L.R. 30 ottobre 2023, n. 15.
Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:30/10/2023
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4.
Art. 2.  Modificazione all'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
Art. 3.  Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6.
Art. 4.  Integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6.
Art. 5.  Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6.
Art. 6.  Modificazione all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.
Art. 7.  Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.
Art. 8.  Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.
Art. 9.  Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.
Art. 10.  Modificazione all'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.
Art. 11.  Integrazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.
Art. 12.  Modificazione all'articolo 14-bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.
Art. 13.  Modificazione all'articolo 20-bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.
Art. 14.  Integrazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.
Art. 15.  Abrogazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.
Art. 16.  Modificazione all'articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15.
Art. 17.  Modificazione all'articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15.
Art. 18.  Modificazione all'articolo 36 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15.
Art. 19.  Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24.
Art. 20.  Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6.
Art. 21.  Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25.
Art. 22.  Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3.
Art. 23.  Modificazioni all'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3.
Art. 24.  Modificazioni all'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3.
Art. 25.  Modificazione all'articolo 38 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3.
Art. 26.  Modificazione all'articolo 2-quinquies della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28.
Art. 27.  Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28.
Art. 28.  Modificazione all'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11.
Art. 29.  Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10.
Art. 30.  Modificazione all'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10.
Art. 31.  Modificazione all'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10.
Art. 32.  Modificazioni all'articolo 22-bis della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10.
Art. 33.  Modificazione all'articolo 33 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10.
Art. 34.  Norma finale.
Art. 35.  Modificazione all'articolo 118 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.
Art. 36.  Modificazioni all'articolo 133 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.
Art. 37.  Modificazioni all'articolo 135 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.
Art. 38.  Norme finali.
Art. 39.  Modificazioni all'articolo 38 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.
Art. 40.  Modificazione all'articolo 39 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.
Art. 41.  Modificazione all'articolo 48 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.
Art. 42.  Abrogazione dell'articolo 49 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.
Art. 43.  Integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.
Art. 44.  Modificazioni all'articolo 102 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.
Art. 45.  Sostituzione dell'articolo 104 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.
Art. 46.  Modificazioni all'articolo 117 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.
Art. 47.  Modificazioni all'articolo 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.
Art. 48.  Norme transitorie e finali.
Art. 49.  Modificazioni all'art. 106 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12.
Art. 50.  Modificazioni all'articolo 107 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12.
Art. 51.  Disposizioni di prima applicazione.
Art. 52.  Modificazione all'articolo 28, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10.
Art. 53.  Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1.
Art. 54.  Modificazione all'articolo 9 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1.
Art. 55.  Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2022, n. 4.
Art. 56.  Abrogazione alla legge regionale 23 marzo 2022, n. 4.
Art. 57.  Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1.
Art. 58.  Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1.
Art. 59.  Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1.
Art. 60.  Modificazione all'articolo 12 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1.
Art. 61.  Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1.
Art. 62.  Modificazione all'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1.
Art. 63.  Modificazione all'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1.
Art. 64.  Norma di abrogazione.
Art. 65.  Entrata in vigore.


§ 2.3.375 - L.R. 30 ottobre 2023, n. 15.

Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione.

(B.U. 2 novembre 2023, n. 52 - S.O. n. 1)

 

CAPO I

Modificazione alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica)

 

Art. 1. Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4.

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica) è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione è composta:

a) dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette, con funzioni di Presidente;

b) da un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri forestale, designato dal Comandante regionale;

c) da un dirigente regionale esperto in discipline giuridiche.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Commissione. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale individuato dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette.".

2. Il comma 6 dell'articolo 5 della L.R. 4/1994 è sostituito dal seguente:

"6. La partecipazione alla Commissione d'esame è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di alcun tipo di indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato a carico della finanza pubblica.".

 

CAPO II

Modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

 

     Art. 2. Modificazione all'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le parole: "alla superficie agro-silvo-pastorale" sono sostituite dalle seguenti: "a parametri agro-silvo-pastorali".

 

CAPO III

Modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea)

 

     Art. 3. Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto dell'Istituto è adottato, su proposta del Presidente dell'Istituto, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci aventi diritto al voto alla data della deliberazione, computando anche i voti espressi attraverso delega ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2. Lo statuto adottato è approvato con atto dell'Assemblea legislativa. Allo stesso modo si procede per ogni sua modifica.".

 

     Art. 4. Integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della L.R. 6/1995 sono inseriti i seguenti:

"Art. 5-bis

(Votazioni nell'Assemblea dei soci)

1. Ciascun socio in regola con il pagamento della quota sociale annuale ha diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci.

2. Ogni avente diritto al voto ai sensi del comma 1, può farsi rappresentare nell'espressione del voto, con delega scritta, da un altro socio presente alla riunione dell'Assemblea e che partecipa al voto. La delega deve indicare il giorno e il luogo della riunione dell'Assemblea convocata. La delega è valida con riferimento alla riunione cui si riferisce. Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

3. Ai fini del numero legale per la valida costituzione della riunione dell'Assemblea dei soci, si considerano anche le deleghe complessivamente conferite.

 

     Art. 5-ter

(Riunioni dell'Assemblea dei soci in modalità telematica)

1. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono tenersi, previa decisione del Presidente dell'Istituto, in modalità telematica, con partecipazione a distanza di alcuni o di tutti coloro che vi prendono parte, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici idonei a garantire la comunicazione in tempo reale a due vie e il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti, la loro identificazione certa, nonché la regolarità e la tracciabilità delle votazioni. La partecipazione in modalità telematica è equiparata alla partecipazione in presenza fisica.

2. Nelle riunioni in modalità telematica, salvo quanto previsto al comma 3, le votazioni si svolgono a scrutinio palese o per appello nominale con chiamata del Presidente dell'Istituto oppure con votazione elettronica purché estesa a tutti coloro che partecipano alla riunione con diritto di voto. Ogni avente diritto al voto che partecipa in modalità telematica può essere delegato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2.

3. Nelle riunioni in modalità telematica la votazione si effettua a scrutinio segreto nei casi previsti dallo statuto purché con modalità idonee a garantire la segretezza del voto.".

 

     Art. 5. Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della L.R. 6/1995 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico sentiti gli altri membri può stabilire che l'organo si riunisca in modalità telematica ai sensi dell'articolo 5-ter. In questo caso non è dovuto il rimborso spese di cui al comma 7 del presente articolo.".

 

CAPO IV

Modificazione alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)

 

     Art. 6. Modificazione all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

1. Al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), le parole: "un metro e mezzo" sono sostituite dalle seguenti: "tre metri".

 

CAPO V

Modificazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADISU))

 

     Art. 7. Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)), dopo le parole: "dell'anno precedente" sono aggiunte le seguenti: ", su proposta dell'Amministratore Unico".

 

     Art. 8. Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 6/2006 è sostituita dalla seguente:

"e) l'Amministratore Unico di ADiSU di cui all'articolo 10-quater, o suo delegato;".

 

     Art. 9. Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.

1. All'articolo 8 della L.R. 6/2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole: "al Direttore generale dell'ADiSU" sono sostituite dalle seguenti: "all'Amministratore Unico di ADiSU";

b) al comma 2-ter le parole: "del Direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Amministratore Unico di ADiSU".

 

     Art. 10. Modificazione all'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 6/2006è sostituita dalla seguente:

"a) l'Amministratore Unico;".

 

     Art. 11. Integrazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.

1. Dopo l'articolo 10-ter della L.R. 6/2006 è inserito il seguente:

"Art. 10-quater.

(Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della L.R. 11/1995, ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale. L'Amministratore Unico può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel Piano triennale di cui all'articolo 4 e nel Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5.

2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale delle attività istituzionali. In particolare:

a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;

b) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante il Piano triennale di cui all'articolo 4 e il Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5;

c) convoca la prima seduta del Comitato di indirizzo in seguito alla nomina dei componenti di cui all'articolo 14-bis;

d) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;

e) propone alla Giunta regionale il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;

f) propone alla Giunta regionale il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;

g) attua il programma attuativo annuale di cui all'articolo 5, in coerenza con il programma triennale di attività;

h) propone alla Giunta regionale i regolamenti interni dell'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20-ter;

i) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di organizzazione;

l) propone alla Giunta regionale il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 2/2005, nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;

m) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

n) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, nonché la funzionalità delle strutture organizzative;

o) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;

p) convoca, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti;

q) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.".

2. L'organo dell'ADiSU che svolge le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) della L.R. 6/2006, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad operare fino alla nomina e all'insediamento dell'Amministratore Unico di cui al presente articolo.

 

     Art. 12. Modificazione all'articolo 14-bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 14-bis della L.R. 6/2006 è sostituita dalla seguente:

"a) formula proposte all'Amministratore Unico ai fini dell'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 5;".

 

     Art. 13. Modificazione all'articolo 20-bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 20-bis della L.R. 6/2006, le parole: "99, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "98-ter".

 

     Art. 14. Integrazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.

1. Dopo l'articolo 20-bis della L.R. 6/2006 sono inseriti i seguenti:

"Art. 20-ter.

(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore Unico:

a) approva il bilancio di previsione annuale;

b) approva il conto consuntivo;

c) approva il programma triennale di attività di cui all'articolo 4, comma 1;

d) approva il programma attuativo annuale di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ADiSU. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) le norme regolamentari;

b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche e i Piani triennali dei fabbisogni del personale.

3. Il termine per l'autorizzazione degli atti di cui al comma 2 è di sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione.

 

     Art. 20-quater.

(Compensi)

1. All'Amministratore Unico spetta un compenso, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. Il compenso è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati.".

 

     Art. 15. Abrogazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6.

1. Gli articoli 10-bis, 10-ter e 20 della L.R. 6/2006 sono abrogati.

 

CAPO VI

Modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacultura)

 

     Art. 16. Modificazione all'articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15.

Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacultura), le parole: "La Giunta regionale può modificare i divieti" sono sostituite dalle seguenti: "Il servizio regionale competente in materia di tutela del patrimonio ittico può autorizzare deroghe ai divieti".

 

     Art. 17. Modificazione all'articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15.

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della L.R. 15/2008, le parole: "La Giunta regionale può disporre deroghe" sono sostituite dalle seguenti: "Il servizio regionale competente in materia di tutela del patrimonio ittico può autorizzare deroghe".

 

     Art. 18. Modificazione all'articolo 36 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15.

1. Al comma 2 dell'articolo 36 della L.R. 15/2008, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dal servizio regionale competente in materia di tutela del patrimonio ittico".

 

CAPO VII

Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio "Scuola umbra di amministrazione pubblica")

 

     Art. 19. Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"), le parole: "operanti in Umbria" sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 24/2008, le parole: "aventi sede sul territorio regionale" sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della L.R. 24/2008, le parole: "operanti sul territorio regionale" sono soppresse.

 

CAPO VIII

Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella regione Umbria)

 

     Art. 20. Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6.

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), dopo le parole: "Servizio Telefono Donna" sono inserite le seguenti: "che è autorizzato dal Centro secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b) della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) in quanto compatibili".

 

CAPO IX

Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e piano regionale di tutela delle acque - modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15)

 

     Art. 21. Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25.

1. All'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15), i commi 1 e 1-bis sono abrogati.

 

CAPO X

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)

 

     Art. 22. Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3.

1. L'articolo 20 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici) è abrogato.

 

     Art. 23. Modificazioni all'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3.

1. Alla rubrica dell'articolo 21 della L.R. 3/2010:

a) le parole: "da invitare alle procedure negoziate" sono soppresse;

b) le parole: "a centomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di rilevanza europea".

2. Al comma 1 dell'articolo 21 della L.R. 3/2010:

a) le parole: ", nel rispetto dei principi individuati all'articolo 20, comma 1, stabilisce, con deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, " sono sostituite dalle seguenti: "stabilisce con deliberazione";

b) le parole: "da invitare alle procedure negoziate" sono soppresse;

c) le parole: "a centomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di rilevanza europea".

3. Il comma 8 dell'articolo 21 della L.R. 3/2010 è sostituito dal seguente:

"8. La Regione procede all'individuazione degli operatori economici ai quali affidare i servizi di cui al presente articolo utilizzando l'Elenco di cui al comma 1.".

4. Al comma 10 dell'articolo 21 della L.R. 3/2010:

a) le parole: "e le procedure di cui al comma 8 per l'individuazione dei soggetti da invitare" sono soppresse;

b) le parole: "a centomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di rilevanza europea".

 

     Art. 24. Modificazioni all'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3.

1. Alla rubrica dell'articolo 26 della L.R. 3/2010:

a) le parole: "da invitare alle procedure negoziate" sono soppresse;

b) le parole: "a un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di rilevanza europea".

2. Al comma 1 dell'articolo 26 della L.R. 3/20100:

a) le parole: "con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione";

b) le parole: "da invitare alle procedure negoziate" sono soppresse;

c) le parole: "a un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di rilevanza europea".

3. Al comma 4 dell'articolo 26 della L.R. 3/2010:

a) le parole: "per l'individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate" sono soppresse;

b) le parole: "a un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di rilevanza europea".

 

     Art. 25. Modificazione all'articolo 38 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3.

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 38 della L.R. 3/2010 è abrogata.

 

CAPO XI

Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213))

 

     Art. 26. Modificazione all'articolo 2-quinquies della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28.

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 2-quinquies della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)), è inserita la seguente:

"o-bis) spese derivanti da controversie o contenziosi nei casi in cui è parte il Gruppo;".

 

     Art. 27. Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 28/2012 è soppresso.

 

CAPO XII

Modificazione alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - soppressione degli ambiti territoriali integrati)

 

     Art. 28. Modificazione all'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11.

1. I commi 2 e 3-bis dell'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) sono abrogati.

 

CAPO XIII

Modificazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)

 

     Art. 29. Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10.

1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), come inserito dal comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2022, n. 4 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)), le parole: "L'esercizio dell'attività commerciale è libero, " sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'attività commerciale è libero entro i limiti previsti dall'ordinamento giuridico e".

 

     Art. 30. Modificazione all'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 10/2014, dopo le parole: "e dei beni culturali" sono inserite le seguenti: "e paesaggistici".

 

     Art. 31. Modificazione all'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10.

1. La lettera j-bis) del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. 10/2014, come inserita dal comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 4/2022, è sostituita dalla seguente:

"j-bis) per motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e il paesaggio, della sanità pubblica, della sicurezza stradale e della quiete pubblica, dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e archeologico, gli obiettivi di politica sociale, con particolare riferimento alla tutela della qualità della vita dei cittadini, e di politica culturale.".

 

     Art. 32. Modificazioni all'articolo 22-bis della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 22-bis della L.R. 10/2014, come inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 4/2022, dopo le parole: "di cui all'articolo 11" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004".

2. Al comma 3 dell'articolo 22-bis della L.R. 10/2014, come inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 4/2022, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione".

3. Il comma 4 dell'articolo 22-bis della L.R. 10/2014, come inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 4/2022, è sostituito dal seguente:

"4. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11 i comuni possono altresì prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 a fronte di motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico e disturbo della quiete pubblica, nonché a tutelare l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 22-bis della L.R. 10/2014 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nelle aree da sottoporre a tutela di cui al comma 1 ed esclusivamente per la tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis), i comuni, inoltre, possono stabilire, per le attività commerciali, eventuali limiti di orario e cautele da adottare per il contenimento delle emissioni rumorose, nonché limitare o vietare la vendita di bevande alcoliche e la vendita di bevande contenute nei contenitori di vetro.".

 

     Art. 33. Modificazione all'articolo 33 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 33 della L.R. 10/2014, come inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 4/2022, è sostituito dal seguente:

"1-ter. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1-bis, nonché la violazione delle prescrizioni di esercizio stabilite dal Comune ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 4-bis, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 800,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.".

 

     Art. 34. Norma finale.

1. Quanto previsto al comma 4-bis dell'articolo 22-bis della L.R. 10/2014, come inserito dalla presente legge, trova applicazione anche per le attività commerciali in esercizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO XIV

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate)

 

     Art. 35. Modificazione all'articolo 118 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 118 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) il numero: "4,50" è sostituito dal seguente: "6,50".

 

     Art. 36. Modificazioni all'articolo 133 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.

1. Dopo l'alinea del comma 1 dell'articolo 133 della L.R. 1/2015, prima della lettera a), è inserita la seguente:

"0a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38);".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 133 della L.R. 1/2015, la parola: "trecento" è sostituita dalla seguente: "mille" e, dopo le parole: "artigianato e agricoltura" sono aggiunte le seguenti: ", quando non ricorre la condizione di cui alla lettera 0a)".

 

     Art. 37. Modificazioni all'articolo 135 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 135 della L.R. 1/2015 le parole: "comprese quelle agricole" sono soppresse e, dopo le parole: "tipi di attività produttiva" sono aggiunte le seguenti: ", prevedendo, per le attività produttive agricole, un'incidenza pari o inferiore al settanta per centro dell'incidenza stabilita per le altre attività produttive".

 

     Art. 38. Norme finali.

1. I Comuni adeguano la propria disciplina normativa a quanto previsto dall'articolo 36 della presente legge.

2. L'articolo 37 della presente legge produce effetti a decorrere dall'adeguamento da parte dei Comuni delle rispettive discipline normative nell'ambito della propria autonomia.

 

CAPO XV

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali)

 

     Art. 39. Modificazioni all'articolo 38 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

1. Il comma 7 dell'articolo 38 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è sostituito dal seguente:

"7. L'ambito territoriale di ciascun Distretto è definito dal Direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, d'intesa con la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 8, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto, per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, in armonia con quanto previsto dalla normativa nazionale e nel rispetto degli articoli 265 e 268-bis.".

2. Al comma 8 dell'articolo 38 della L.R. 11/2015, le parole: "case della salute" sono sostituite dalle seguenti: "case della comunità".

 

     Art. 40. Modificazione all'articolo 39 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

1. Il comma 1 dell'articolo 39 della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"1. L'incarico di Direttore di Distretto, quale struttura Complessa, è attribuito dal Direttore generale di cui all'articolo 25 ad un dirigente sanitario del SSN che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 502/1992, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. Il conferimento dell'incarico di Direttore di Distretto è effettuato mediante procedure pubbliche di selezione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.".

 

     Art. 41. Modificazione all'articolo 48 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della L.R. 11/2015 è inserito il seguente:

"1-bis. La non esclusività del rapporto non preclude la direzione di strutture semplici e complesse ai sensi dell'articolo 15-quater, comma 4 del D.Lgs. 502/1992.".

 

     Art. 42. Abrogazione dell'articolo 49 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

1. L'articolo 49 della L.R. 11/2015 è abrogato.

 

     Art. 43. Integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

1. Dopo l'articolo 83 della L.R. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

"Art. 83-bis

(Comitato Regionale di Valutazione (C.RE.VA.))

1. È istituito il Comitato regionale di valutazione, di seguito denominato C.RE.VA., organismo nominato dalla Giunta regionale per il supporto nella valutazione delle politiche in ambito socio sanitario, al fine di assicurare la sostenibilità economica del servizio sanitario regionale con l'erogazione di servizi socio assistenziali di qualità alla cittadinanza.

2. Il C.RE.VA. supporta la Giunta regionale nella disamina e nell'analisi dei piani di assunzione del personale delle Aziende sanitarie regionali, al fine di verificarne la coerenza con la normativa nazionale, regionale, nonché con gli atti di programmazione regionale.

3. Il C.RE.VA. supporta, altresì, la Giunta regionale nel processo di approvazione dei Piani degli investimenti delle Aziende sanitarie regionali, esaminando la loro compatibilità rispetto alle risorse disponibili o rispetto ad eventuali finanziamenti specificamente dedicati.

4. La composizione del C.RE.VA. ed il suo ruolo di supporto, che può esplicarsi in tutti quegli ambiti in cui vi sia l'esigenza di verificare la sostenibilità economica di azioni attuative della programmazione regionale, anche in relazione ad eventuali limiti di spesa o di risorse assegnate, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto.

5. La partecipazione al C.RE.VA. è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

     Art. 83-ter

(Attività Ispettiva e di vigilanza)

1. È istituito l'organismo regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende sanitarie, sugli enti pubblici e privati autorizzati che afferiscono al settore sanitario, socio sanitario e sociale. La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale con la Direzione regionale competente in materia di Salute.

2. La struttura ispettiva è presieduta dal Direttore regionale competente in materia di Salute ed è composta da soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e da esperti esterni. La partecipazione è a titolo gratuito.

3. Alla struttura ispettiva sono attribuite funzioni ispettive e di vigilanza ordinarie e straordinarie, di carattere amministrativo, contabile, tecnico-scientifico e funzionale rispetto agli enti che operano in ambito sanitario, socio sanitario e sociale nella Regione Umbria.

4. La struttura ispettiva è attivata dal Direttore regionale competente in materia di Salute.

5. La struttura ispettiva opera in collegamento con i collegi dei revisori dei conti o collegi sindacali degli enti di cui al comma 1.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina l'attività e l'organizzazione della struttura ispettiva.".

 

     Art. 44. Modificazioni all'articolo 102 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 102 della L.R. 11/2015, il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ";".

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 102 della L.R. 11/2015, è aggiunta la seguente:

"l bis) Registro degli impianti protesici mammari.".

 

     Art. 45. Sostituzione dell'articolo 104 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

1. L'articolo 104 della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 104

(Gestione del trasporto sanitario)

1. Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.

2. Il trasporto sanitario può essere svolto da soggetti pubblici o privati autorizzati secondo la normativa regionale vigente. Il trasporto sanitario effettuato per conto e a carico del servizio sanitario regionale è affidato a soggetti pubblici o privati accreditati secondo la normativa regionale vigente.

3. Per trasporto sanitario, ai fini dell'applicazione dei commi 5, 6 e 7, si intende:

a) il trasporto sanitario in emergenza urgenza gestito dalla centrale operativa territoriale 118 ed eseguito sul luogo dell'improvvisa insorgenza di una patologia o di un infortunio verso le strutture sanitarie di riferimento. Tale tipologia di intervento può essere eseguita, su specifica indicazione della centrale 118, anche mediante l'utilizzo di altri mezzi di intervento sanitario rapido alternativi alle autoambulanze, quali l'elicottero e il natante da trasporto/soccorso nelle acque interne;

b) il trasporto sanitario di pazienti non gestito dalla centrale operativa territoriale 118, rientrante nei livelli essenziali di assistenza.

4. Il personale sanitario ed il personale volontario devono essere adeguatamente formati in base alla tipologia del servizio di trasporto sanitario, seguendo specifici corsi di formazione.

5. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106), i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza di cui al comma 3, lettera a), sono in via prioritaria oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito RUNTS, aderenti ad una rete associativa ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, nel caso in cui l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, secondo criteri di efficienza, economicità, trasparenza e non discriminazione.

Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 56 del D.Lgs. 117/2017.

6. Qualora il trasporto di cui al comma 3, lettera a), non possa essere assicurato secondo quanto stabilito al comma 5, le Aziende Sanitarie affidano tale servizio mediante una selezione pubblica in base alla normativa vigente.

7. Ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs. 117/2017, i servizi di trasporto sanitario di cui al comma 3, lettera b), possono essere oggetto di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse, se più favorevoli rispetto al mercato, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione, parità di trattamento e mediante procedure comparative.

8. L'amministrazione regionale e le Aziende Sanitarie possono anche prevedere forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento nell'ambito del trasporto sanitario con gli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi della L. 241/1990 e della legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa).

9. La Giunta regionale fissa con regolamento i requisiti ed il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario.".

 

     Art. 46. Modificazioni all'articolo 117 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

1. Alla lettera a) del comma 1-ter dell'articolo 117 della L.R. 11/2015, dopo le parole: "da parte degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie" sono aggiunte le seguenti: ", ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari, ".

2. La lettera b) del comma 1-ter dell'articolo 117 della L.R. 11/2015 è abrogata.

 

     Art. 47. Modificazioni all'articolo 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 118 della L.R. 11/2015, dopo le parole: "e ai professionisti che ne facciano richiesta" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, ".

2. Al comma 2 dell'articolo 118 della L.R. 11/2015, le parole: "dal reg. reg. 31 luglio 2002, n. 3 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)" sono sostituite dalle seguenti: "da norme regolamentari".

 

     Art. 48. Norme transitorie e finali.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 104, comma 9 della L.R. 11/2015, come stabilito dalla presente legge.

2. I procedimenti di autorizzazione e di accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 e, in ogni caso, fino all'entrata in vigore del medesimo regolamento di cui al comma 1 non trova applicazione quanto previsto all'articolo 6, comma 1, del R.R. 23 giugno 2017, n. 3 (Disposizioni per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario).

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con norme regolamentari, disciplina modalità e termini per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 117 della L.R. 11/2015, come modificato dalla presente legge.

4. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 3 continua ad applicarsi il R.R. 2 agosto 2017, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)).

 

CAPO XVI

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)

 

     Art. 49. Modificazioni all'art. 106 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12.

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 106 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), dopo le parole: "all'articolo 116" sono aggiunte le seguenti: "o nelle zone idonee in base alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo di impianto, tenuto conto dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto".

2. Al comma 5 dell'articolo 106 della L.R. 12/2015, dopo le parole: "riconoscimento regionale, " sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto stabilito al comma 5-bis, ".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 106 della L.R. 12/2015 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Per le tartufaie coltivate realizzate con contributo pubblico l'attestazione di riconoscimento è rilasciata dall'ente competente che, sulla base del progetto di intervento presentato con la domanda di contributo, verifica la rispondenza con quanto stabilito al comma 1.

5-ter. Qualora la tartufaia coltivata da realizzare con contributo pubblico ai sensi del comma 5-bis non sia realizzata o sia realizzata difformemente da quanto previsto dal progetto presentato, l'attestazione rilasciata ai sensi del comma 5-bis è rispettivamente revocata o rettificata.".

 

     Art. 50. Modificazioni all'articolo 107 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 107 della L.R. 12/2015, le parole: "L'unione di comuni competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto stabilito all'articolo 106, comma 5-bis, l'ente competente, ".

2. Al comma 3 dell'articolo 107 della L.R. 12/2015, le parole: "l'unione di comuni competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente competente".

 

     Art. 51. Disposizioni di prima applicazione.

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i parametri di cui al comma 3 dell'articolo 106 della L.R. 12/2015, come modificato dalla presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stessa.

 

CAPO XVII

Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali)

 

     Art. 52. Modificazione all'articolo 28, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali) è sostituito dal seguente:

"1. I contratti a qualunque titolo stipulati dalla Regione Umbria e dall'Agenzia forestale regionale per la conduzione di Aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione Umbria, già prorogati alla data del 31 dicembre 2023, nonché quelli con scadenza nelle annualità 2024-2025-2026-2027, sono da intendersi prorogati alla data del 31 dicembre 2028.".

 

CAPO XVIII

Modificazioni alla legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità)

 

     Art. 53. Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1.

1. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità), le parole: "negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli uffici e servizi pubblici regionali e degli enti locali".

 

     Art. 54. Modificazione all'articolo 9 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 1/2022, le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

 

CAPO XIX

Modificazioni alla legge regionale 23 marzo 2022, n. 4 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio))

 

     Art. 55. Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2022, n. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2022, n. 4 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)), dopo le parole: "e dei beni culturali" sono inserite le seguenti: "e paesaggistici".

 

     Art. 56. Abrogazione alla legge regionale 23 marzo 2022, n. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 4/2022 è abrogato.

 

CAPO XX

Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il Mercato interno dell'energia elettrica))

 

     Art. 57. Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1.

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)), dopo le parole: "combustibili fossili" sono aggiunte le seguenti: "in un'ottica di sviluppo sostenibile e tutela del paesaggio".

 

     Art. 58. Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1.

1. All'articolo 8 della L.R. 1/2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "tutela dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti: "e del paesaggio";

b) alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 1/2023, dopo le parole: "evidenza pubblica" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016".

 

     Art. 59. Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1.

1. All'articolo 11 della L.R. 1/2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del punto 3 della lettera d) del comma 2, dopo le parole: "presente lettera" sono aggiunte le seguenti: "ivi compreso ogni adeguamento dei progetti alle eventuali prescrizioni emerse in esito alla fase di cui alla precedente lettera d) e relativa verifica";

b) la lettera e) del comma 2 è abrogata;

c) la lettera g) del comma 2 è abrogata;

d) il comma 5 è abrogato.

 

     Art. 60. Modificazione all'articolo 12 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1.

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 12 della L.R. 1/2023, dopo le parole: "l'adozione del bando" sono aggiunte le seguenti: ", nonché gli eventuali elementi in relazione alla specificità del contesto territoriale di riferimento".

 

     Art. 61. Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1.

1. All'articolo 13 della L.R. 1/2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Possono partecipare alla procedura per l'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche gli operatori economici: a

) per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) che non siano destinatari di provvedimenti di decadenza di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933.";

b) i commi 6 e 7 sono abrogati.

 

     Art. 62. Modificazione all'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1.

1. Al punto 1 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 1/2023, dopo le parole: "in ogni tempo" sono inserite le seguenti: "la sicurezza delle infrastrutture esistenti ivi inclusi".

 

     Art. 63. Modificazione all'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 29 della L.R. 1/2023, le parole: "di cui al comma 3 dell'articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3 della L.R. 18/2021".

 

CAPO XXI

Disposizioni finali

 

     Art. 64. Norma di abrogazione.

1. Il R.R. 12 novembre 2001, n. 6 (Funzionamento del Comitato legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale), è abrogato, ad eccezione dell'articolo 8.

 

     Art. 65. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.