§ 2.2.72 - L.R. 14 febbraio 1995, n. 6.
Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:14/02/1995
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Ristrutturazione).
Art. 2.  (Statuto).
Art. 3.  (Soci).
Art. 4.  (Organi).
Art. 5.  (L'Assemblea dei soci).
Art. 6.  (Il Comitato tecnico-scientifico)
Art. 7.  (Comitato scientifico).
Art. 8.  (Presidente e Vicepresidente).
Art. 9.  (Collegio dei revisori dei conti)
Art. 10.  (Controllo).
Art. 11.  (Contabilità).
Art. 12.  (Entrate).
Art. 13.  (Struttura).
Art. 14.  (Concorso della Regione al finanziamento dell'Istituto).
Art. 15.  (Norma finanziaria).
Art. 16.  (Norma transitoria).
Art. 17.  (Abrogazione).


§ 2.2.72 - L.R. 14 febbraio 1995, n. 6.

Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.

(B.U. n. 9 del 22 febbraio 1995).

 

Art. 1. (Ristrutturazione).

     1. La presente legge promuove la ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, modificata con la legge regionale 12 agosto 1982, n. 41.

     2. L'Istituto è ente pubblico dotato di un proprio statuto e di autonomia, organizzativa e contabile, con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi, pubblicazioni e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità [1].

     2 bis. L'Istituto trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente dell'Assemblea legislativa invia la relazione al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali [2].

 

     Art. 2. (Statuto).

     1. Lo statuto dell'Istituto deve essere in armonia con i principi statutari e la legislazione della Regione dell'Umbria nonché assicurare il rispetto dei criteri generali sanciti dalla presente legge.

     2. Lo statuto dell'Istituto è adottato, su proposta del Presidente dell'Istituto, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed è approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa. Allo stesso modo si procede per ogni sua modifica [3].

 

     Art. 3. (Soci).

     1. Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche o private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.

     2. Alle persone giuridiche pubbliche e private è attribuita la qualifica di «soci istituzionali», agli altri quella di «soci ordinari».

 

     Art. 4. (Organi).

     1. Gli organi dell'Istituto sono l'Assemblea dei soci, il Comitato tecnico-scientifico, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti [4].

 

     Art. 5. (L'Assemblea dei soci). [5]

     1. L'Assemblea è composta dai soci ordinari e istituzionali e dai rappresentanti dei soci non persone fisiche, nella misura di uno per ciascuno.

     2. . Spetta all'Assemblea:

a) approvare annualmente, su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, il programma di attività dell'Istituto con indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il Presidente dell'Istituto trasmette all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo entro il 15 settembre di ogni anno. L'Ufficio di Presidenza, esaminato il programma di attività, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa;

b) deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto su proposta del Presidente dell'Istituto, previo parere del Collegio dei revisori dei conti;

c) eleggere due dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, in rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari;

d) approvare i regolamenti;

e) deliberare in materia statutaria.

 

     Art. 6. (Il Comitato tecnico-scientifico) [6]

     1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra studiosi di comprovata competenza e professionalità nel campo delle scienze storiche e sociali ed appartenenti al mondo della cultura, dell'Università, della scuola e delle professioni. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è anche Presidente dell'Istituto.

     2. Su proposta del Presidente dell'Assemblea legislativa, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'Assemblea legislativa elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati, il candidato a ricoprire la carica di Presidente ai sensi del comma 1.

     3. Dei quattro componenti di cui al comma 1, due sono eletti dall'Assemblea legislativa con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Gli altri due componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci e i nominativi sono comunicati al Presidente dell'Assemblea legislativa.

     4. Il Comitato tecnico-scientifico è costituito con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa pubblicato nel BUR telematico della Regione Umbria. Nel decreto è fissata la data della seduta di insediamento.

     5. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica cinque anni e ad esso si applicano le norme che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza regionale e la proroga degli organi amministrativi.

     6. Spetta al Comitato tecnico-scientifico la proposta dei programmi di attività dell'Istituto per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, avuto riguardo alle compatibilità finanziarie.

     7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta, a carico del bilancio dell'Istituto, un gettone di presenza e gli eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle sole riunioni del Comitato nella misura di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

 

     Art. 7. (Comitato scientifico).[7]

 

     Art. 8. (Presidente e Vicepresidente). [8]

     1. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale e sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato tecnico-scientifico e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Presidente dell'Istituto ha autonomia gestionale e organizzativa. I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio dell'Istituto, in esecuzione delle decisioni del Presidente dell'Istituto stesso, competono al dirigente della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse finanziarie della medesima Assemblea. La suddetta struttura supporta, inoltre, il Presidente dell'Istituto nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Istituto.

     2. Il Vicepresidente dell'Istituto è scelto dal Comitato tecnico-scientifico nel proprio seno. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

     3. Al Presidente dell'Istituto è corrisposto un compenso mensile lordo, omnicomprensivo, pari al dieci per cento dell'indennità di carica mensile di un Consigliere regionale, a carico del bilancio dell'Istituto.

 

     Art. 9. (Collegio dei revisori dei conti) [9]

     1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'Assemblea legislativa con voto limitato ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

     2. Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.

     3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.

     4. Compete al Presidente del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al venti per cento del compenso mensile del Presidente dell'Istituto di cui all'articolo 8, comma 3, e agli altri due membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al quindici per cento del compenso mensile sempre del Presidente dell'Istituto. Le indennità di cui al presente comma sono poste a carico del bilancio dell'Istituto.

 

     Art. 10. (Controllo).[10]

 

     Art. 11. (Contabilità).[11]

     1. L’istituto disciplina con apposito regolamento da adottarsi in conformità alle norme regionali in materia, la propria contabilità e l’attività contrattuale.

     2. Il bilancio di previsione e il rendiconto dell’Istituto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e contemporaneamente al Consiglio regionale.

 

     Art. 12. (Entrate).

     1. Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali annuali, dal contributo finanziario annuale della Regione, da eventuali rendite patrimoniali, da corrispettivi di prestazioni e da ogni altro provento derivante da contributi, lasciti o donazioni.

     2. Le quote sociali sono fissate nello statuto e differenziate in rapporto alle categorie dei soci [12].

 

     Art. 13. (Struttura).

     1. La struttura operativa dell'Istituto è costituita nelle forme e modalità previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.

 

     Art. 14. (Concorso della Regione al finanziamento dell'Istituto).[13]

     1. La Regione concorre al finanziamento dell’attività dell’Istituto con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.

     2. L’Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate, messi a disposizione dal Consiglio regionale.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).[14]

 

     Art. 16. (Norma transitoria).[15]

 

     Art. 17. (Abrogazione).

     1. Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1974 n. 31, 10 aprile 1975, n. 21 e 12 agosto 1982, n. 41.

     2. Fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo statuto dell'Istituto, la legge regionale 10 aprile 1975, n. 21, conserva efficacia limitatamente alle norme compatibili con quelle della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 36 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[5] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[7] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 36.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[10] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 36.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 36.

[12] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 36.

[14] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 36.

[15] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 36.