§ 5.1.164 - R.R. 23 giugno 2017, n. 3.
Disciplina per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente, sanitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/06/2017
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario)
Art. 3.  (Accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario per i soggetti in possesso di autorizzazione)
Art. 4.  (Autorizzazione ed accreditamento per l'esercizio del trasporto sanitario)
Art. 4 bis.  Oneri per l'accreditamento.
Art. 5.  (Vigilanza, sospensione e revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento)
Art. 6.  (Norme finali, transitorie e di abrogazione)


§ 5.1.164 - R.R. 23 giugno 2017, n. 3.

Disciplina per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente, sanitario.

(B.U. 28 giugno 2017, n. 26)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), disciplina i requisiti e gli adempimenti per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, di seguito denominato trasporto sanitario.

2. Ai fini del presente regolamento, per trasporto sanitario si intende:

a) i servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa;

b) i servizi di trasporto sanitario e intervento previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati a favore di pazienti che, per le loro caratteristiche cliniche e per le procedure assistenziali a cui devono sottoporsi, necessitano dell'assistenza in itinere di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato ed in possesso di un attestato di idoneità rilasciato sulla base della frequenza di uno specifico corso di addestramento, con esame finale, nonché di mezzi adeguati al tipo di trasporto.

3. Il trasporto sanitario, per conto del servizio sanitario regionale, è affidato a soggetti autorizzati ed accreditati secondo la disciplina stabilita dal presente regolamento.

 

     Art. 2. (Autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario)

1. L'esercizio del trasporto sanitario è subordinato al possesso dei requisiti fissati nell'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. L'esercizio del trasporto sanitario è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento, da parte dei competenti servizi dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il legale rappresentante del soggetto che intende esercitare l'attività di trasporto sanitario trasmette alla struttura regionale competente in materia di autorizzazioni ed accreditamento, di seguito denominata struttura regionale, apposita domanda, utilizzando il modello reso disponibile dalla medesima struttura, mediante posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentata direttamente presso l'archivio regionale.

4. La domanda di cui al comma 3 è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)", attestante:

1) l'iscrizione del soggetto al registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura o al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 11/2015 ;

2) l'appartenenza alla Croce Rossa Italiana;

3) l'appartenenza agli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

c) certificazione rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale attestante il possesso dei requisiti di cui all'Allegato A).

5. La struttura regionale rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. L'autorizzazione può contenere prescrizioni volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato A).

6. Il legale rappresentante del soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione deve tempestivamente comunicare alla struttura regionale e all'Azienda unità sanitaria locale, con le modalità di cui al comma 3 :

a) ogni variazione che intervenga successivamente al conseguimento dell'autorizzazione;

b) la temporanea sospensione dell'attività per periodi superiori ai sei mesi;

c) la definitiva cessazione dell'attività.

7. Il legale rappresentante del soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione deve comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale e alla Azienda unità sanitaria locale, l'aggiornamento dei dati indicati ai punti 2 e 4 dell'Allegato A).

8. Il legale rappresentante del soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione deve comunicare, ogni tre anni, alla struttura regionale e all'Azienda unità sanitaria locale, l'attestazione del mantenimento dei requisiti, resa con le modalità di cui al d.p.r. 445/2000.

 

     Art. 3. (Accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario per i soggetti in possesso di autorizzazione)

1. L'esercizio del trasporto sanitario per conto del servizio sanitario regionale è soggetto ad accreditamento rilasciato ai soggetti in possesso dei requisiti ulteriori di cui all'Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Il soggetto autorizzato che intende ottenere l'accreditamento deve presentare apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, alla struttura regionale, utilizzando il modello reso disponibile dalla medesima struttura regionale, tramite PEC o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentata direttamente presso l'archivio regionale.

3. La domanda è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti ulteriori di cui all'Allegato B).

4. Al fine della verifica del possesso dei requisiti ulteriori di cui all'Allegato B), la struttura regionale trasmette la domanda all'Organismo tecnicamente accreditante regionale, di seguito denominato Organismo accreditante, nominato dalla Giunta regionale con proprio atto.

5. L'Organismo accreditante effettua la verifica di cui al comma 4 entro trenta giorni dal ricevimento della domanda trasmessa dalla struttura regionale.

6. Il dirigente della struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del soggetto interessato, adotta il provvedimento di accreditamento, tenuto conto dell'esito della verifica di cui al comma 4.

7. I soggetti accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

8. L'accreditamento ha durata illimitata ed è soggetto a verifica triennale.

9. Il legale rappresentante del soggetto che ha ottenuto l'accreditamento deve comunicare alla struttura regionale, con cadenza triennale, l'attestazione del mantenimento dei requisiti, resa con le modalità di cui al d.p.r. 445/2000.

 

     Art. 4. (Autorizzazione ed accreditamento per l'esercizio del trasporto sanitario)

1. I soggetti che intendono ottenere sia l'autorizzazione che l'accreditamento per l'esercizio del trasporto sanitario per conto del servizio sanitario regionale devono essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato A) e di quelli ulteriori di cui all'Allegato B).

2. Il legale rappresentante del soggetto che intende ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento di cui al comma 1 deve presentare alla struttura regionale un'unica domanda, utilizzando il modello reso disponibile dalla medesima struttura regionale, tramite PEC o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentata direttamente presso l'archivio regionale.

3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dalla documentazione di cui agli articoli 2, comma 4 e 3, comma 3.

4. La struttura regionale rilascia il provvedimento di autorizzazione previo accertamento, da parte dell'Azienda unità sanitaria locale, dei requisiti di cui all'Allegato A) ed il provvedimento di accreditamento previa verifica, da parte dell'Organismo accreditante, dei requisiti ulteriori di cui all'Allegato B), da effettuarsi entro trenta giorni.

5. La struttura regionale adotta il provvedimento di autorizzazione entro trenta giorni e di accreditamento entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. L'autorizzazione può contenere prescrizioni volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato A).

6. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ed accreditato deve tempestivamente comunicare alla struttura regionale e all'Azienda unità sanitaria locale quanto previsto dall'articolo 2, commi 6, 7 e 8.

7. I soggetti accreditati ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7. L'accreditamento ha durata illimitata ed è soggetto a verifica triennale.

 

     Art. 4 bis. Oneri per l'accreditamento. [1]

1. Il soggetto che richiede l'accreditamento è tenuto a versare il corrispettivo dei costi sostenuti dalla Regione. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, il costo delle procedure di accreditamento nonché le modalità di versamento del relativo corrispettivo.

 

     Art. 5. (Vigilanza, sospensione e revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento)

1. Il controllo sulla permanenza dei requisiti è effettuato dalla struttura regionale che si avvale, per l'autorizzazione, del dipartimento di Prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali e per l'accreditamento, dell'Organismo accreditante.

2. Qualora dagli esiti dei controlli di cui al comma 1 vengano riscontrati rilievi che non comportino situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, gli stessi sono comunicati dalle Aziende unità sanitarie locali e dall'Organismo accreditante, alla struttura regionale che può sospendere l'autorizzazione o l'accreditamento e/o invitare il soggetto ad adeguarsi entro un termine stabilito non superiore a novanta giorni.

3. Ove il soggetto non provveda ad adeguarsi nel termine assegnato, la struttura regionale dispone la sospensione dell'attività per un periodo da trenta a centottanta giorni.

4. L'attività sospesa ai sensi del comma 3 può essere nuovamente esercitata previo accertamento della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate; in caso contrario, la struttura regionale procede alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

 

     Art. 6. (Norme finali, transitorie e di abrogazione)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, svolgono attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario in forza di atti emanati dalla Giunta regionale, al fine di poter continuare tali attività, devono effettuare l'adeguamento ai requisiti per l'autorizzazione di cui all'Allegato A) ed a quelli ulteriori per l'accreditamento di cui all'Allegato B) entro nove mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza nazionale. Tali soggetti si intendono autorizzati fino alla scadenza dei dodici mesi successivi al termine del medesimo stato di emergenza [2].

2. I soggetti di cui al comma 1, effettuato l'adeguamento nel termine di cui al medesimo comma 1, devono presentare la domanda di autorizzazione e di accreditamento con le modalità di cui al presente regolamento.

3. Fino alla nomina dell'Organismo accreditante di cui all'articolo 3, comma 4, le competenze poste in capo allo stesso dal presente regolamento, sono esercitate dalle Aziende unità sanitarie locali.

4. Il regolamento regionale 7 aprile 2015, n. 3 "Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio sanitario e prevalentemente sanitario, in attuazione dell'articolo 58, commi 4 e 6 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale)" è abrogato.

 

ALLEGATO A - [3]

 

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO SANITARIO E PREVALENTEMENTE SANITARIO

 

1. MEZZI DI TRASPORTO

 

1.1. Tipologia dei veicoli e scenari di intervento

Tutti i veicoli devono essere immatricolati ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

1.1.1. Ambulanza da trasporto

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "B" previsto dal D.M. 553 del 17/12/1987, senza limiti di chilometraggio ma con obbligo di revisione annuale. Effettua il trasporto di almeno un infermo barellato ed è dotato almeno delle attrezzature, specificate nel paragrafo 5.1, idonee ad assistere soggetti per i quali non si preveda evoluzione a condizioni critiche durante il tragitto.

L'utilizzo è previsto per le attività di trasporto ordinario e di taxi sanitario.

1.1.2. Ambulanza di soccorso

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. 553 del 17/12/1987 o con il tipo "A1" previsto dal D.M. 487 del 20/11/1997; con un chilometraggio non superiore a 400.000 e obbligo di revisione annuale comprensiva di chilometraggio totale. Al superamento del chilometraggio, il mezzo viene declassato automaticamente ad ambulanza da trasporto. Le ambulanze compatibili con il tipo "A" di cui al D.M. 553/1987 devono essere in grado di effettuare il trasporto di almeno un infermo barellato.

L'ambulanza è dotata di attrezzature specificate nel paragrafo 5.2, idonee a fornire il sostegno di base alle funzioni vitali di pazienti critici, che include la defibrillazione con apparecchio semiautomatico. L'utilizzo è previsto per attività di soccorso in occasioni di manifestazioni con affluenza di pubblico.

1.1.3. Ambulanza di soccorso avanzato

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. 553 del 17/12/1987 o con il tipo "A1" previsto dal D.M. 487 del 20/11/1997. La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 10 anni o avere un chilometraggio non superiore a 350.000. Alla scadenza del termine o al superamento del chilometraggio, il mezzo viene declassato automaticamente ad ambulanza da trasporto.

L'ambulanza compatibile con il tipo A ex D.M. 553/1987 è dotata delle attrezzature specificate nel paragrafo 5.3, necessarie per il sostegno avanzato alle funzioni vitali di pazienti critici.

L'utilizzo è previsto per le attività di soccorso in emergenza/urgenza coordinate dalla centrale Operativa 118.

1.1.4. Automedica

Automezzo con caratteristiche strutturali definite dal decreto del dirigente generale della motorizzazione civile del 5/11/1996.

La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni.

È utilizzata per il trasporto di personale sanitario e delle attrezzature definite nel paragrafo 5.4, necessari al sostegno avanzato alle funzioni vitali, a supporto di ambulanze prive di personale medico.

L'utilizzo è previsto per le attività di soccorso in emergenza/urgenza coordinate dalla centrale Operativa 118.

La tabella illustra le relazioni previste tra ambulanze e tipologia di servizio.

 

Automezzo

Emergenza/Urgenza 118

Manifestazioni
programmate

Trasporto ordinario e taxi sanitario

Ambulanza di soccorso avanzato

obbligatoria

facoltativa

facoltativa

Ambulanza di soccorso

vietata

obbligatoria

facoltativa

Ambulanza da trasporto

vietata

 

obbligatoria

 

2. EQUIPAGGI

 

Vengono di seguito indicate le professionalità minime la cui presenza è necessaria sui mezzi di trasporto sanitario di cui al punto 1, purché gli stessi siano utilizzabili nella Regione. Resta fermo che nei servizi svolti per conto del SSR il personale sanitario (medico e infermiere) deve essere messo a disposizione dalle Aziende unità sanitarie locali.

 

Gli equipaggi minimi per i mezzi adibiti al trasporto sanitario sono i seguenti:

 

Ambulanza di trasporto

 

1 autista di ambulanza e 1 soccorritore o altro personale. Ambulanza di soccorso 1 autista soccorritore e 1 soccorritore. Il soccorritore può essere sostituito o integrato da un sanitario, ove previsto dall'organizzazione del servizio e dalle condizioni cliniche del trasportato.

 

Ambulanza di soccorso avanzato

 

1 autista soccorritore, 1 infermiere e 1 medico. (appartenente al DEA o al 118 o in possesso di specializzazione correlata alla patologia o alle condizioni cliniche del trasportato)

 

Sono possibili scelte organizzative differenti, purché sia garantita la presenza sul luogo dell'intervento del suddetto personale.

 

Automedica

 

1 autista soccorritore, 1 medico dell'emergenza territoriale e 1 infermiere.

 

Sono possibili scelte organizzative diverse, purché sia garantita la presenza dell'infermiere assieme al medico sul luogo dell'intervento dell'automedica.

 

Il personale addetto ai servizi di emergenza-urgenza, i soccorritori e gli autisti soccorritori devono avere completato la formazione prevista dalle disposizioni regionali vigenti. Per il personale non dipendente del SSR il completamento della formazione deve essere attestato e la valutazione delle competenze va verificata attraverso apposito esame. L'elenco del suddetto personale è conservato dalle centrali operative del 118.

 

Gli autisti e i restanti operatori, oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente per le proprie mansioni, devono essere competenti nel sostegno di base alle funzioni vitali (BLS) e nelle tecniche di base di primo soccorso. Resta fermo che negli equipaggi delle ambulanze di soccorso e soccorso avanzato, almeno un componente dell'equipaggio deve essere autorizzato a defibrillare e competente nelle tecniche di soccorso al traumatizzato. Tutto il personale impiegato per i trasporti deve essere maggiorenne. Il limite massimo di età per autisti e autisti soccorritori è di 67 anni per i trasporti in regime di emergenza urgenza. Tutto il personale deve possedere certificazione di idoneità fisica alla mansione.

 

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato ogni anno al competente Servizio regionale ed all'azienda Usl competente.

 

3. INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA-URGENZA (118)

 

3.1 Sede operativa

 

Per svolgere l'attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza (118) occorre disporre di una sede operativa dotata almeno di:

a) spazio coperto per il ricovero dei mezzi che permetta il lavaggio e la pulizia degli stessi in qualsiasi condizione atmosferica con impiantistica e dotazioni igienico-sanitarie conformi alla normativa vigente, ovvero avere la piena disponibilità di locali idonei per lo stesso uso anche esternamente alla sede operativa;

b) spogliatoio con armadietti per il personale, in regola con la normativa vigente;

c) servizi muniti di toilette e doccia, in regola con la normativa vigente;

d) locale da adibire a magazzino materiali "puliti" (biancheria, materiale disinfezione, indumenti..);

e) locale per riporre materiale sporco, o comunque spazio destinato a tale funzione, separato dal locale magazzino per materiali puliti;

f) sala riposo/attesa per il personale in servizio.

 

Deve inoltre avere la disponibilità, non necessariamente nella stessa sede, di locali e attrezzature per svolgere l'attività amministrativa.

 

Per le eventuali sedi operative secondarie, escludendo le postazioni ove siano temporaneamente dislocati singoli mezzi di soccorso per l'espletamento di particolari servizi, valgono le stesse prescrizioni previste per la sede principale in termini di dotazioni e autorizzazioni.

 

3.2 Sistema di telecomunicazioni

 

Le postazioni in cui stazionano i mezzi adibiti al soccorso di emergenza-urgenza (118) devono disporre di almeno un sistema di telecomunicazioni che permetta di collegarsi in fonia con la centrale operativa del 118 territorialmente competente e con i mezzi di soccorso appartenenti alla postazione.

 

Nel caso il sistema utilizzato sia esclusivamente quello telefonico, va garantita la disponibilità di una linea telefonica riservata alle comunicazioni con la centrale.

 

Il collegamento tra la sede in cui staziona il personale in attesa adibito ai trasporti sanitari e la centrale deve permettere anche la trasmissione di dati in via telematica.

 

4. ORGANIZZAZIONE

 

4.1 Struttura organizzativa

 

La documentazione da presentare all'Azienda Usl per il rilascio del possesso del certificato dei requisiti minimi è la seguente:

 

a) elenco dei mezzi di soccorso/trasporto con indicazione di:

 

1. tipologia;

 

2. modello e marca;

 

3. numero di targa (o di immatricolazione ove la targa non sia prevista);

 

4. chilometraggio;

 

5. attrezzatura in dotazione;

 

6. tipo di servizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione;

 

b) copia degli atti di proprietà o di altro titolo che certifichi la piena disponibilità dei mezzi da utilizzare per l'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario;

 

c) nominativo e recapito telefonico del legale rappresentante dell'associazione/impresa o suo delegato, cui il SSR farà riferimento per qualsiasi problematica inerente il servizio;

 

d) elenco del personale dipendente nelle varie forme previste dalla normativa e di quello volontario, impiegato nell'attività soggetta a autorizzazione all'esercizio, con indicazione delle relative mansioni, attestazione dell'idoneità fisica e della specifica formazione;

 

e) documentazione idonea a comprovare la stipula delle assicurazioni previste dalle disposizioni vigenti;

 

f) indicazione del tipo di servizio per il quale si chiede autorizzazione, con precisazione dell'ambito geografico, se applicabile, e dell'orario in cui il soggetto è disponibile a fornire il servizio stesso.

5. DOTAZIONE MEZZI

 

5.1 Dotazione ambulanza da trasporto

 

5.1.1 Equipaggiamento mezzo:

 

a) sistema di collegamento in fonia con la propria centrale operativa di riferimento, secondo le modalità stabilite dalla centrale operative del 118 di riferimento;

 

b) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno, di cui n. 1 nel vano sanitario;

 

c) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;

 

d) n.1 faro estraibile di servizio a luce bianca;

 

e) n.1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera d);

 

f) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;

 

g) cicalino retromarcia;

 

h) sistema ABS per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente atto;

 

i) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;

 

j) vetratura vano sanitario oscurabile ;

 

k) schede intervento in vigore nella Regione carta carbone/chimica.

 

5.1.2 Materiale di protezione:

 

a) n. 3 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande);

 

b) n. 1 scatola mascherine chirurgiche;

 

c) n. 4 mascherine FFP3D;

 

d) n. 2 paia di occhiali o n. 2 visiere a schermo grande;

 

e) n. 1 scatola mascherine con visiera;

 

f) n. 2 camici di protezione monouso;

 

g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati.

 

5.1.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

 

a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;

 

b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 presa vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml. prolunga raccordo;

 

c) sistema di climatizzazione del vano sanitario, per i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

 

d) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, almeno 2 neon luce bianca, almeno 1 faretto spot, nonché luce azzurra di riposo notturna per i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente atto;

 

e) impianto di aerazione a norma di legge;

 

f) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con flussimetro, alimentato da n. 2 bombole di O2 non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione e manometro per ogni singola bombola;

 

g) almeno n. 1 barella autocaricante a norma di legge, con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento. Eventuali barelle aggiuntive dovranno comunque essere dotate di fermi antiribaltamento;

 

h) almeno una sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;

 

i) n. 1 attacco portaflebo antiurto e antioscillazione.

 

5.1.4 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree:

 

a) n. 1 pallone autoespansibile adulti c/reservoir;

 

b) n. 3 maschere trasparenti per ventilazione da 3 a 5 (1 per misura);

 

c) n. 2 maschere facciali con reservoir adulti per ossigenoterapia;

 

d) n. 2 occhialini per ossigenoterapia.

 

5.1.5 Materiale per immobilizzazione:

 

a) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio;

 

b) n. 3 cinture di sicurezza;

 

c) n. 1 telo portaferiti almeno a 6 maniglie.

 

5.1.6 Materiale vario:

 

a) n. 1 portarifiuti estraibile;

 

b) n. 1 padella monouso;

 

c) n. 1 pappagallo monouso;

 

d) n. 2 sacchetti per rifiuti;

 

e) n. 4 lenzuola;

 

f) n. 2 coperte;

 

g) n. 1 traversa;

 

h) n. 1 cuscino per barella.

 

5.2 Dotazione dell'ambulanza di soccorso

 

5.2.1 Equipaggiamento mezzo:

 

a) radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione, secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento; l'insieme delle precedenti indicazioni può comportare che i mezzi che svolgono emergenza territoriale debbano possedere antenna radio UHF, antenna GPS e antenna GSM esterna. Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;

 

b) sistema di telefonia cellulare con impianto vivavoce o auricolare;

 

c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;

 

d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);

 

e) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;

 

f) n. 2 fumogeni;

 

g) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno di cui n. 1 nel vano sanitario;

 

h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;

 

i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;

 

j) cicalino retromarcia;

 

k) n. 1 trousse da scasso;

 

l) segni distintivi esterni a norma di legge;

 

m) sistema ABS;

 

n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

 

o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;

 

p) vetratura vano sanitario oscurabile tramite tendine

 

q) schede intervento in vigore nella Regione carta carbone/chimica.

 

5.2.2 Materiale di protezione:

 

a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);

 

b) n. 1 scatola mascherine chirurgiche;

 

c) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;

 

d) n. 1 scatola mascherine con visiera;

 

e) n. 6 mascherine FFP3D;

 

f) n. 3 camici di protezione monouso;

 

g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;

 

h) n. 3 caschi di protezione a norma;

 

i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

 

5.2.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

 

a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;

 

b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 presa vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml prolunga raccordo;

 

c) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria di almeno 80 Ah ciascuna, secondo normativa europea, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12V, almeno n. 1 presa 220V, n. 1 presa per culla termica, n. 1presa 220V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da 16Ah, almeno n. 2 neon luce bianca;

 

d) almeno n. 1 faretto spot, luce azzurra di riposo notturna;

 

e) predisposizione, a norma di legge, per alloggiamento e connessione di:

 

1) monitor pluriparametrico-defibrillatore;

 

2) ventilatore automatico;

 

3) pompa infusione;

 

f) impianto di climatizzazione e aerazione;

 

g) impianto di riscaldamento rapido del vano sanitario sui mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

 

h) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con flussometro, alimentato da n. 2 bombole di O2 non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione, manometro per ogni singola bombola, e, esclusivamente per i mezzi di nuova immatricolazione, connettore ad alti flussi per CPAP;

 

i) n. 1 barella autocaricante con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;

 

j) [soppressa];

 

k) n. 1 sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;

 

l) n. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete (bracciale adulto e pediatrico);

 

m) n. 2 attacchi portaflebo antiurto e antioscillazione;

 

n) almeno n. 1 posto seduta testa paziente a norma di legge, con relative cinture di sicurezza almeno n. 2 posti seduta, con relative cinture, a norma di legge, utilizzabili quando l'ambulanza non trasporta un secondo barellato.

 

5.2.4 Apparecchiature asportabili:

 

a) n. 1 defibrillatore semiautomatico dotato di software, aggiornato in accordo con le linee guida vigenti;

 

b) n. 1 saturimetro portatile con batterie di ricambio;

 

c) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile. 5.2.5 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree: a) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir; b) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico e neonatale c/reservoir; c) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);

 

d) n. 1 sistema di ventilazione (va e vieni) monouso adulti;

 

e) n. 1 sistema di ventilazione (va e vieni) monouso pediatrico;

 

f) cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misura);

 

g) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;

 

h) n. 2 maschere per ossigenoterapia con reservoir adulti;

 

i) n. 2 maschere per ossigenoterapia con reservoir pediatriche;

 

j) n. 2 maschere "Venturi" per ossigenoterapia adulti;

 

k) n. 2 maschere "Venturi" per ossigenoterapia pediatriche;

 

l) n.1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;

 

m) n. 2 prolunghe O2;

 

n) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura);

 

o) dispositivo per somministrare farmaci via aereosol.

 

5.2.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:

 

a) n. 1 fonendoscopio;

 

b) n. 2 lacci emostatici da prelievo;

 

c) n. 4 tamponcini per disinfezione;

 

d) ago-cannula dal 14 al 22 (3 per misura);

 

e) siringhe ml 20, 10, 5, 2.5 (3 per misura) n. 2 siringhe mod. insulina;

 

f) n. 1 spremisacca;

 

g) n. 1 tourniquet per emostasi;

 

h) n. 1 sistema scalda fluidi.

 

5.2.7 Materiale per immobilizzazione:

 

a) n. 1 serie di collari da estricazione;

 

b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);

 

c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio;

 

d) n. 3 cinture di sicurezza;

 

e) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;

 

f) n. 1 tavola spinale radiotrasparente fermacapo sistema di contenzione (tiporagno);

 

g) n. 1 adattatore pediatrico per tavola spinale ovvero n.1 tavola spinale pediatrica;

 

h) n. 1 materasso a depressione pompa;

 

i) n. 1 telo barella con almeno 6 maniglie.

 

5.2.8 Materiale per medicazione:

 

a) guanti sterili (misure piccola, media, grande), n. 2 per misura;

 

b) n. 3 confezioni garze sterili;

 

c) n. 2 telini sterili;

 

d) n. 3 confezioni garze non sterili;

 

e) n. 2 flaconi acqua ossigenata;

 

f) n. 1 flacone disinfettante iodato;

 

g) n. 4 rasoi per depilazione monouso;

 

h) n. 6 medicazioni pronte n. 2 cerotti 2.5 cm. n. 2 cerotti 5 cm.;

 

i) n. 2 rotoli bende per fasciatura;

 

j) n. 2 flaconi soluzione fisiologica 500 ml.

 

5.2.9 Materiale vario:

 

a) n. 1 portarifiuti estraibile;

 

b) n. 2 padella e pappagallo monouso;

 

c) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;

 

d) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;

 

e) n. 2 sacchetti rifiuti;

 

f) n. 4 lenzuola;

 

g) n. 2 coperte;

 

h) n. 1 cuscino per barella;

 

i) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);

 

j) n. 4 lubrificanti monodose;

 

k) minifrigo per farmaci;

 

l) termometro.

 

5.2.10 Zaino di soccorso contenente:

 

a) n. 3 confezioni garze sterili;

 

b) n. 2 telini sterili;

 

c) n. 3 confezioni garze non sterili;

 

d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;

 

e) n. 2 medicazioni pronte n. 1 cerotto 2.5 cm. n. 1 cerotto 5 cm.;

 

f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;

 

g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;

 

h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;

 

i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;

 

j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;

 

k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);

 

l) cannule orofaringee da 000 a 4(1 per misura);

 

m) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);

 

n) n. 1 fonendoscopio;

 

o) n. 1 sfigmomanometro;

 

p) n. 2 lacci emostatici da prelievo;

 

q) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);

 

r) n. 1 tourniquet per emostasi;

 

s) n. 1 misuratore di glicemia;

 

t) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;

 

u) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;

 

v) n. 2 sacchetti rifiuti;

 

w) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

 

5.3 Dotazione dell'ambulanza di soccorso avanzato

 

5.3.1 Equipaggiamento mezzo:

 

a) Radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione, secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento; l'insieme delle precedenti indicazioni comporta che i mezzi che svolgono emergenza territoriale devono possedere antenna radio UHF, antenna GPS ed antenna GSM esterna. Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;

 

b) sistema di telefonia cellulare con impianto vivavoce o auricolare;

 

c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;

 

d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);

 

e) n. 2 torce/fiaccole di segnalazione;

 

f) n. 2 fumogeni;

 

g) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno di cui n. 1 nel vano sanitario;

 

h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;

 

i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;

 

j) cicalino retromarcia;

 

k) n. 1 trousse da scasso;

 

l) segni distintivi esterni a norma di legge;

 

m) sistema ABS;

 

n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

 

o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;

 

p) vetratura vano sanitario oscurabile;

 

q) scheda intervento in vigore nella Regione carta carbone/chimica.

 

5.3.2 Materiale di protezione:

 

a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);

 

b) n. 1 scatola mascherine;

 

c) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;

 

d) n. 1 scatola mascherine con visiera;

 

e) n. 6 mascherine FFP3D;

 

f) n. 3 camici di protezione monouso;

 

g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;

 

h) n. 3 caschi di protezione a norma:

 

i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

 

5.3.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

 

a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;

 

b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 prese vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml. prolunga raccordo;

 

c) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria di almeno 80 Ah ciascuna secondo normativa europea, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12 V, almeno n. 1 presa 220 V, n. 1 presa per culla termica, n. 1presa 220 V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220 V, minimo 1000 Watt secondo normativa europea con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n. 2 neon luce bianca;

 

d) almeno n. 1 faretto spot, luce azzurra di riposo notturna;

 

e) impianto di climatizzazione e aereazione;

 

f) impianto di riscaldamento rapido del vano sanitario, sui mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

 

g) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con relativo flussimetro, alimentato da n. 2 bombole di O2 non inferiori alla capacità di litri 7con scambiatore, riduttore di pressione, manometro per ogni singola bombola, connettore ad alti flussi per C-PAP;

 

h) n. 1 barella autocaricante con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;

 

i) [soppressa];

 

j) almeno n.1 sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;

 

k) n. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete (bracciale adulto e pediatrico);

 

l) n. 2 attacchi portaflebo antiurto e antioscillazione;

 

m)almeno n. 1 posto seduta testa paziente a norma di legge, con relative cinture di sicurezza almeno n. 2 posti seduta, con relative cinture, a norma di legge, utilizzabili quando l'ambulanza non trasporta un secondo barellato;

 

5.3.4 Apparecchiature asportabili:

 

a) n. 1 monitor con cavi a 3 e 12 derivazioni stampante; nelle aree dove è operativa la teletrasmissione ECG il monitor deve possedere il sistema per trasmettere i tracciati effettuati al sistema di ricezione adottato localmente;

 

b) n. 1 defibrillatore operabile in modalità almeno manuale;

 

c) n. 1 stimolatore cardiaco transcutaneo;

 

d) in alternativa alle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c), monitor integrato con defibrillatore - stimolatore;

 

e) Materiale di consumo per ECG;

 

f) n. 1 pompa siringa da infusione portatile;

 

g) n. 1 saturimetro portatile o comunque integrato con il monitor;

 

h) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile;

 

i) n. 1 ventilatore polmonare portatile circuito esterno bombola O2 da almeno n. 2 litri;

 

j) n. 1 borsa scalda fluidi a temperatura controllata e/o vano scalda fluidi.

 

a) 5.3.5 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree:

 

a) palloni autoespansibili per ventilazione adulti, pediatrico e neonatale (uno per tipo)c/reservoir;

 

b) laringoscopio adulti pediatrico con n. 1 ricambio di batterie;

 

c) n. 2 sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso adulti;

 

d) n. 2 sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso pediatrico;

 

e) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);

 

f) n. 2 maschere facciali con reservoir (2 per misura adulti e pediatriche);

 

g) n. 1 maschera "Venturi" per ossigenoterapia adulti;

 

h) n. 1 maschera "Venturi" per ossigenoterapia pediatrica;

 

i) n.1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;

 

j) sistema ventilazione C PAP;

 

k) n. 2 prolunghe O2;

 

l) cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misura);

 

m) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;

 

n) tubi endotracheali da 2 ad 8.5 (1 per misura);

 

o) mandrino guida tubo adulto pediatrico;

 

p) n. 2 tubi corrugati "mount";

 

q) n. 2 filtri antibatterici;

 

r) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura);

 

s) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol.

 

5.3.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:

 

a) n. 1 fonendoscopio;

 

b) n. 2 lacci emostatici da prelievo;

 

c) n. 4 tamponcini per disinfezione;

 

d) ago-cannule dal 14 al 22 (3 per misura);

 

e) siringhe ml. 20, 10, 5, 2.5 (3 per misura) n. 2 siringhe mod. insulina;

 

f) n. 1 spremisacca;

 

g) n. 1 tourniquet per emostasi.

 

5.3.7 Materiale per immobilizzazione:

 

a) n. 2 serie di collari da estricazione;

 

b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);

 

c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio cinture di sicurezza;

 

d) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;

 

e) n. 1 tavola spinale radiotrasparente fermacapo sistema di contenzione (ragno);

 

f) n. 1 adattatore pediatrico per tavola spinale ovvero n. 1 tavola spinale pediatrica;

 

g) n. 1 materasso a depressione pompa;

 

h) n. 1 telo barella con almeno n. 6 maniglie.

 

5.3.8 Materiale per medicazione:

 

a) guanti sterili (misure piccola, media, grande, XL), n. 2 per misura;

 

b) n. 3 confezioni garze sterili;

 

c) n. 2 telini sterili;

 

d) n. 3 confezioni garze non sterili;

 

e) n. 2 flaconi acqua ossigenata;

 

f) n. 1 flacone disinfettante iodato;

 

g) n. 4 rasoi per depilazione monouso;

 

h) n. 6 medicazioni pronte n. 2 cerotti 2.5 cm. n. 2 cerotti 5 cm.;

 

i) n. 2 rotoli bende per fasciatura autore traenti;

 

j) n. 2 flaconi fisiologica.

 

a) 5.3.9 Materiale vario:

 

a) n. 1 portarifiuti estraibile;

 

b) n. 1 padella e pappagallo monouso;

 

c) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;

 

d) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;

 

e) n. 2 sacchetti graduati per raccolta liquidi organici;

 

f) n. 2 sacchetti rifiuti;

 

g) n. 4 lenzuola;

 

h) n. 2 coperte;

 

i) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);

 

j) n. 4 lubrificanti monodose;

 

k) n. 2 sondini naso gastrici;

 

l) cateteri vescicali n. 14/16/18 (n. 1 per misura);

 

m)minifrigo per farmaci;

 

n) termometro.

 

5.3.10 Zaino di soccorso contenente:

 

a) n. 3 confezioni garze sterili;

 

b) n. 2 telini sterili;

 

c) n. 3 confezioni garze non sterili;

 

d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;

 

e) n. 2 medicazioni pronte n. 1 cerotti 2.5 cm. n. 1 cerotti 5 cm.;

 

f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;

 

g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;

 

h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;

 

i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;

 

j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;

 

k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);

 

l) cannule orofaringee da 000 a 4 (1 per misura);

 

m) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);

 

n) n. 1 fonendoscopio;

 

o) n. 1 sfigmomanometro;

 

p) n. 2 lacci emostatici da prelievo;

 

q) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);

 

r) n. 1 tourniquet per emostasi;

 

s) n. 1 misuratore di glicemia;

 

t) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;

 

u) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;

 

v) n. 2 sacchetti rifiuti;

 

w) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

 

5.4 Dotazione autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico e infermieristico a bordo (automedica)

 

5.4.1 Equipaggiamento mezzo:

 

h) n. 6 medicazioni pronte n. 2 cerotti 2.5 cm. n. 2 cerotti 5 cm.;

 

i) n. 2 rotoli bende per fasciatura autore traenti;

 

j) n. 2 flaconi fisiologica.

 

a) 5.3.9 Materiale vario:

 

a) n. 1 portarifiuti estraibile;

 

b) n. 1 padella e pappagallo monouso;

 

c) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;

 

d) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;

 

e) n. 2 sacchetti graduati per raccolta liquidi organici;

 

f) n. 2 sacchetti rifiuti;

 

g) n. 4 lenzuola;

 

h) n. 2 coperte;

 

i) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);

 

j) n. 4 lubrificanti monodose;

 

k) n. 2 sondini naso gastrici;

 

l) cateteri vescicali n. 14/16/18 (n. 1 per misura);

 

m) minifrigo per farmaci;

 

n) termometro.

 

5.3.10 Zaino di soccorso contenente:

 

a) n. 3 confezioni garze sterili;

 

b) n. 2 telini sterili;

 

c) n. 3 confezioni garze non sterili;

 

d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;

 

e) n.2 medicazioni pronte n. 1 cerotti 2.5 cm. n. 1 cerotti 5 cm.;

 

f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;

 

g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;

 

h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;

 

i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;

 

j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;

 

k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);

 

l) cannule orofaringee da 000 a 4 (1 per misura);

 

m) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);

 

n) n. 1 fonendoscopio;

 

o) n. 1 sfigmomanometro;

 

p) n. 2 lacci emostatici da prelievo;

 

q) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);

 

r) n. 1 tourniquet per emostasi;

 

s) n. 1 misuratore di glicemia;

 

t) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;

 

u) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;

 

v) n. 2 sacchetti rifiuti;

 

w) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

 

5.4 Dotazione autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico e infermieristico a bordo (automedica)

 

5.4.1 Equipaggiamento mezzo:

 

a) Radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione; l'insieme delle precedenti indicazioni comporta che i mezzi devono possedere antenna radio UHF, antenna GPS ed antenna GSM esterna Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;

 

b) sistema di telefonia cellulare con vivavoce veicolare o auricolare;

 

c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;

 

d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);

 

e) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;

 

f) n. 2 fumogeni;

 

g) n. 1 estintore da almeno 2 kg approvato dal Ministero dell'Interno;

 

h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;

 

i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;

 

j) cicalino retromarcia;

 

k) n. 1 trousse da scasso;

 

l) segni distintivi esterni a norma di legge;

 

m) sistema ABS;

 

n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

 

o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;

 

p) schede intervento in vigore nella Regione carta carbone o carta chimica.

 

5.4.2 Materiale di protezione:

 

a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);

 

b) n. 1 scatola mascherine;

 

c) n. 6 mascherine FFP3D;

 

d) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;

 

e) n. 1 scatola mascherine con visiera;

 

f) n. 3 camici di protezione monouso;

 

g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;

 

h) N. 3 caschi di protezione a norma;

 

i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

 

5.4.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano posteriore a) struttura del vano facilmente igienizzabile;

 

b) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12 V, n. 1 presa 220 V

 

a) esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n.1 neon luce bianca;

 

b) impianto di climatizzazione.

 

5.4.4 Apparecchiature asportabili:

 

a) n. 1 monitor con cavi a 3 e 12 derivazioni-h stampante; nelle aree dove è operativa la teletrasmissione ECG il monitor deve possedere il sistema per trasmettere i tracciati effettuati al sistema di ricezione adottato localmente;

 

b) n. 1 defibrillatore-stimolatore operabile in modalità almeno manuale;

 

c) in alternativa alle apparecchiature di cui alle lettere a) e b), monitor integrato con defibrillatore-stimolatore;

 

d) materiale di consumo per ECG;

 

e) n. 1 saturimetro portatile con batterie di ricambio;

 

f) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile;

 

g) n. 1 ventilatore polmonare portatile circuito esterno bombola O2 da almeno n.2 litri;

 

h) n. 1 sistema scalda fluidi;

 

i) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol;

 

j) sistema di ventilazione C PAP.

 

5.4.5 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree:

 

a) n.1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;

 

b) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura).

 

5.4.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:

 

a) n. 1 tourniquet per emostasi.

 

a) 5.4.7 Materiale per immobilizzazione:

 

a) n. 1 serie di collari da estricazione (tipo stifneck, neck-lock o similari);

 

b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);

 

c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio cinture di sicurezza;

 

d) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;

 

e) n. 1 tavola spinale radiotrasparente ferma capo sistema di contenzione tipo(ragno);

 

f) n. 1 telo barella con almeno n. 6 maniglie.

 

5.4.8 Materiale vario:

 

a) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;

 

b) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;

 

c) n. 2 sacchetti rifiuti;

 

d) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);

 

e) minifrigo per farmaci;

 

f) termometro.

 

5.4.9 Zaino di soccorso contenente:

 

a) n. 3 confezioni garze sterili;

 

b) n. 2 telini sterili;

 

c) n. 3 confezioni garze non sterili;

 

d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;

 

e) n. 2 medicazioni pronte n. 1 cerotti 2.5 cm. n.1 cerotti 5 cm.;

 

f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;

 

g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;

 

h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;

 

i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;

 

j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;

 

k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);

 

l) cannule orofaringee da 000 a 4 (1 per misura);

 

m) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;

 

n) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);

 

o) n. 1 fonendoscopio;

 

p) n. 1 sfigmomanometro;

 

q) n. 2 lacci emostatici da prelievo;

 

r) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);

 

s) n. 1 tourniquet per emostasi;

 

t) n. 1 misuratore di glicemia;

 

u) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;

 

v) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;

 

w) n. 2 sacchetti rifiuti;

 

x) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).Individuazione delle professionalità per il soccorso in regime di emergenza urgenza.

 

Fermo restando, in caso di necessità, l'utilizzo di personale con qualifica superiore per il soccorso territoriale in regime di emergenza urgenza occorre fare riferimento ai protocolli dispatch approvati dal Comitato regionale per l'emergenza sanitaria (CRES).

 

Per l'assistenza non sono previsti operatori diversi da: medico, infermiere, soccorritore, adeguatamente formati in base alle disposizioni regionali vigenti.

 

 

ALLEGATO B [4]

Requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale dei vettori titolari di autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario

 

1.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Il soggetto ha definito ed esplicitato l'articolazione organizzativa (organigramma e diagramma funzionale)

2. Il soggetto ha individuato con atto formale un responsabile di tutte le articolazioni organizzative:

- Responsabile del parco tecnologico

- Responsabile della formazione

- Responsabile del sistema informativo

3. Il soggetto ha definito le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza in caso di urgenze o eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici)

1.2 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FORMAZIONE

4. Il soggetto ha definito la dotazione organica di personale (dipendente e volontario) in termini numerici equivalenti a tempo pieno per ciascuna professione o qualifica professionale, esplicitando le funzioni attribuite, in rapporto alle tipologie di attività, secondo criteri specificati dalle normative

5. Tutti I ruoli sono ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente

6. È predisposto un piano di formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del/i responsabile/i

7. Tutto il personale ha seguito il percorso formativo previsto dalla vigente normative, ivi compresa quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

In particolare i soccorritori addetti al servizio di Emergenza Urgenza 118 devono possedere certificazioni BLSD (Basic Life Support Defibrillation) e PTC (Prehospital Trauma Care).

1.3 GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE

8. Sono previste specifiche procedure di programmazione degli acquisti di beni e servizi che devono tenere conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche, della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento del servizio

9. Esiste un piano di ammodernamento delle attrezzature con riferimento alla definizione di specifiche tecniche, criteri di scelta, bisogno formativi correlati, analisi dei costi/benefici, semplicità di utilizzo

10. Il soggetto ha adottato un inventario delle apparecchiature in dotazione aggiornato almeno annualmente che prevede modalità di identificazione compreso il fuori uso

11. Il soggetto ha previsto la modalità di conservazione della documentazione tecnica relativa a ciascuna attrezzatura, fornita al momento dell'acquisto a corredo della stessa

12. Esiste un piano formalizzato per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e di tutte le apparecchiature e presidi in dotazione. Tale piano è reso noto ai diversi livelli operativi

13. Il soggetto ha previsto la modalità di conservazione della documentazione delle ispezioni, collaudi e della manutenzione ordinaria e straordinaria

14. Il soggetto ha provveduto a garantire l'uso sicuro delle apparecchiature attraverso controlli giornalieri

15. Il soggetto provvede al controllo e reintegro dei presidi, attraverso la compilazione di check list dopo ogni utilizzo e provvede alla corretta conservazione delle stesse

16. Il soggetto ha formalizzato protocolli/procedure dedicate alla sanificazione del mezzo di trasporto sia per paziente Covid e non-Covid, dandone evidenza tramite check-list correttamente conservate dopo ogni utilizzo

1.4 CONFORMITÀ NORMATIVA VIGENTE, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ, SISTEMA INFORMATIVO, COMUNICAZIONE

17. È disponibile la documentazione che attesti l'avvenuto rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni da parte delle autorità competenti e per i soggetti che effettuano il servizio di Emergenza Urgenza 118 è disponibile la planimetria generale della struttura

18. Vengono periodicamente formalizzate proposte interne di miglioramento della qualità e monitorate le modifiche apportate sull'organizzazione derivanti dall'analisi dei risultati, ivi compresa la qualità percepita dagli utenti (se coerente con la tipologia di servizio erogata)

19. Il soggetto ha adottato un documento in cui sono individuati i bisogni informativi dell'organizzazione, le modalità di raccolta, la diffusione e l'utilizzo delle informazioni, la valutazione dei dati

20. Il soggetto deve rendere disponibile (esempio sito web) le modalità con cui assicura l'informazione all'utenza sui servizi offerti e l'elenco delle sedi operative con relativi recapiti telefonici

21. Se obbligatoria in base alla normativa vigente, le informazioni di cui al punto precedente sono formalizzate in una Carta dei Servizi; in tal caso essa contiene pure diritti e doveri dell'utente

22. Tutti i reclami pervenuti in forma non anonima ricevono entro sessanta giorni una risposta scritta

1.8 LA GARANZIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO E PREVALENTEMENTE SANITARIO

23. Il soggetto garantisce la disponibilità dei mezzi di trasporto previsti dalla normativa regionale in relazione ai servizi assegnati

24. Il soggetto garantisce un numero adeguato di operatori in relazione alla tipologia di servizi di trasporto assegnati

25. Il soggetto garantisce l'operatività su un ambito territoriale almeno zonale

 

 


[1] Articolo inserito dall'art. 2 del R.R. 28 gennaio 2021, n. 1.

[2] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del R.R. 28 gennaio 2021, n. 1.

[3] Allegato così modificato, da ultimo, dall'art. 2 del R.R. 19 marzo 2019, n. 5.

[4] Allegato così sostituito dall'art. 3 del R.R. 28 gennaio 2021, n. 1.