§ 5.2.92 - L.R. 4 febbraio 2022, n. 1.
Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/02/2022
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Funzioni del Garante.
Art. 4.  Designazione e nomina del Garante.
Art. 5.  Cause di esclusione e incompatibilità del Garante.
Art. 6.  Trattamento economico del Garante.
Art. 7.  Norma di rinvio.
Art. 8.  Ufficio del Garante e relazione annuale.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Disposizione transitoria.


§ 5.2.92 - L.R. 4 febbraio 2022, n. 1.

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

(B.U. 9 febbraio 2022, n. 6 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

1. euro istituito presso la Giunta regionale il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. Il Garante ha diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti, istituti e società a partecipazione regionale, le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Garante è tenuto alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti.

 

     Art. 2. Destinatari.

1. Il Garante tutela i diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale, la cui condizione di handicap è stata accertata ai sensi della L. 104/1992.

 

     Art. 3. Funzioni del Garante.

1. Il Garante provvede:

a) all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) a proporre alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione richiesti dalle condizioni di salute, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e alla piena inclusione sociale;

c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità;

d) ad agevolare la piena inclusione scolastica degli alunni disabili, in modo particolare di quelli che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;

e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto;

f) ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con il Centro per le pari opportunità e con la Consigliera di parità regionale;

g) ad essere un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilità che sono oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

h) a promuovere tramite gli opportuni canali di comunicazione e d'informazione la sensibilizzazione sui temi dei diritti, delle garanzie e delle opportunità per le persone con disabilità;

i) a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali anche proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento sul tema della promozione dei diritti delle persone con disabilità;

l) a segnalare agli organi competenti interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

m) a promuovere il ruolo del disability manager, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone con disabilità;

n) a formulare proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardano le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali;

o) ad effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico, nonché presso le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.

2. Il Garante per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della L. 18/2009, e con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 352 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

b) si confronta e collabora, nelle materie di propria competenza, con gli altri Garanti regionali e con il Difensore civico regionale;

c) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità;

d) segnala alle amministrazioni competenti l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della L. 68/1999;

e) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

3. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità, con la Giunta regionale, con l'Assemblea legislativa e con tutte le loro articolazioni.

 

     Art. 4. Designazione e nomina del Garante.

1. Il Garante è designato dall'Assemblea legislativa mediante elezione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante.

3. Il Garante è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel campo delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità.

 

     Art. 5. Cause di esclusione e incompatibilità del Garante.

1. Non possono presentare proposte di candidatura per la nomina alla carica di Garante coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

2. Al Garante si applicano le incompatibilità previste all'articolo 3-bis della L.R. 11/1995 e il divieto di cumulo di incarichi previsto all'articolo 4 della medesima legge regionale.

3. La carica di Garante è incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3 della L.R. 11/1995, il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

 

     Art. 6. Trattamento economico del Garante.

1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.

 

     Art. 7. Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto in ordine alla disciplina della nomina, decadenza dall'incarico, sostituzione e revoca del Garante trovano applicazione le disposizioni di cui alla L.R. 11/1995 in quanto compatibili.

 

     Art. 8. Ufficio del Garante e relazione annuale.

1. Il Garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane ed infrastrutturali messe a disposizione dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.

2. Il Garante, mediante una relazione esplicativa da trasmettere al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce all'Assemblea legislativa almeno una volta all'anno sull'attività svolta. La relazione deve contenere, in particolare, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti, le collaborazioni instaurate con i soggetti istituzionali, le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.

3. L'Assemblea legislativa esamina la relazione di cui al comma 2 ed adotta le eventuali proposte di risoluzioni recanti indirizzi e ulteriori misure e interventi ritenuti necessari.

4. La relazione è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata a decorrere dal 2022 la spesa annua di euro 20.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 del bilancio regionale di previsione.

2. Per gli anni 2022 e 2023 la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1.

3. Per gli esercizi finanziari successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti di spesa della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 annualmente previsti dalla legge di approvazione del bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 al bilancio regionale di previsione sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 10. Disposizione transitoria.

1. L'avvio del procedimento di nomina del Garante deve avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.