§ 3.2.194 - L.R. 9 aprile 2015, n. 12.
Testo unico in materia di agricoltura


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:09/04/2015
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e Finalità)
Art. 2.  (Programmazione degli interventi)
Art. 3.  (Funzioni delle unioni di comuni e delle altre forme associative di comuni)
Art. 4.  (Semplificazione e informatizzazione delle procedure amministrative)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di aiuti di Stato)
Art. 6.  (Forme di aiuto-Strumenti di intervento finanziario)
Art. 7.  (Finalità)
Art. 8.  (Beneficiari)
Art. 9.  (Tipologia degli interventi)
Art. 10.  (Benefici)
Art. 11.  (Vincoli)
Art. 12.  (Procedure)
Art. 13.  (Norme in materia di interventi di consolidamento e rilancio delle imprese cooperative)
Art. 14.  (Oggetto)
Art. 15.  (Modalità per il riconoscimento)
Art. 16.  (Elenco regionale)
Art. 17.  (Finalità)
Art. 18.  (Consultazione e concertazione)
Art. 19.  (Domanda di ricerca)
Art. 20.  (Offerta di ricerca)
Art. 21.  (Beneficiari)
Art. 22.  (Finanziamenti per studio, ricerca e sperimentazione)
Art. 23.  (Comitato tecnico-scientifico)
Art. 24.  (Attività)
Art. 25.  (Soggetti attuatori)
Art. 26.  (Destinatari delle attività)
Art. 27.  (Finanziamenti delle attività)
Art. 28.  (Divieto di cumulo)
Art. 29.  (Finalità e definizione di "Strada del Vino")
Art. 30.  (Regolamento di attuazione)
Art. 31.  (Riconoscimento delle "Strade del Vino")
Art. 32.  (Competenze della Regione)
Art. 33.  (Associazione)
Art. 34.  (Museo del vino di Torgiano)
Art. 35.  (Enoteca regionale di Orvieto)
Art. 36.  (Contributi)
Art. 37.  (Competenze dei Comuni e delle Province)
Art. 38.  (Norma finale)
Art. 39.  (Fiere, mostre e mercati e manifestazioni similari)
Art. 40.  (Concessione di contributi)
Art. 41.  (Finalità)
Art. 42.  (Organismi geneticamente modificati)
Art. 43.  (Divieto di coltivazione di piante transgeniche)
Art. 44.  (Esclusione dai finanziamenti)
Art. 45.  (Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animale)
Art. 46.  (Ricerca)
Art. 47.  (Consenso informato)
Art. 48.  (Ristorazione collettiva)
Art. 49.  (Appalti di servizi)
Art. 50.  (Diritto di scelta alimentare)
Art. 51.  (Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici)
Art. 52.  (Comunicazione ed educazione alimentare)
Art. 53.  (Contributi)
Art. 54.  (Informazione)
Art. 55.  (Sanzioni)
Art. 56.  (Finalità)
Art. 57.  Obblighi dei produttori e dei coltivatori moltiplicatori)
Art. 58.  (Compiti della Regione)
Art. 59.  (Organi di vigilanza)
Art. 60.  (Vigilanza e controllo)
Art. 61.  (Sanzioni amministrative)
Art. 62.  (Finalità)
Art. 63.  (Definizioni)
Art. 64.  (Concessione contributi)
Art. 65.  (Modalità di concessione dei contributi)
Art. 66.  (Verifiche e controlli)
Art. 67.  (Oggetto)
Art. 68.  (Registro regionale)
Art. 69.  (Rete di conservazione e sicurezza)
Art. 70.  (Patrimonio delle risorse genetiche)
Art. 71.  (Divieti e sanzioni)
Art. 72.  (Finalità)
Art. 73.  (Elenco dei produttori dell'agricoltura biologica)
Art. 74.  (Organizzazioni di produttori biologici)
Art. 75.  (Riconoscimento delle organizzazioni)
Art. 76.  (Obblighi delle organizzazioni)
Art. 77.  (Revoca del riconoscimento)
Art. 78.  (Organismi di controllo)
Art. 79.  (Provvidenze)
Art. 80.  (Oggetto e finalità)
Art. 81.  (Interventi)
Art. 82.  (Beneficiari)
Art. 83.  (Misura degli aiuti)
Art. 84.  Modalità di erogazione degli indennizzi)
Art. 85.  Ambito di applicazione)
Art. 86.  (Oggetto e finalità)
Art. 87.  (Definizioni)
Art. 88.  Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività)
Art. 89.  (Anagrafe apistica)
Art. 90.  Modalità di attuazione)
Art. 91.  (Controlli sanitari)
Art. 92.  (Denuncia delle malattie e divieti)
Art. 93.  (Zone di rispetto)
Art. 94.  (Trattamenti antiparassitari)
Art. 95.  (Concessione finanziamenti e intensità dell'aiuto)
Art. 96.  (Beneficiari)
Art. 97.  (Vigilanza)
Art. 98.  (Sanzioni amministrative)
Art. 99.  (Disposizioni generali)
Art. 100.  (Ambiti del territorio dove la raccolta di tartufi è libera)
Art. 101.  (Delimitazione delle tartufaie)
Art. 102.  (Tartufaie controllate)
Art. 103.  (Miglioramenti alle tartufaie controllate)
Art. 104.  (Commissioni)
Art. 105.  (Parere della commissione)
Art. 106.  (Tartufaie coltivate)
Art. 107.  (Riconoscimento tartufaie)
Art. 108.  (Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli)
Art. 109.  (Delimitazione dei comprensori consorziati)
Art. 110.  (Ricerca e raccolta dei tartufi)
Art. 111.  (Idoneità per la raccolta)
Art. 112.  (Autorizzazione alla raccolta)
Art. 113.  (Iniziative finanziarie)
Art. 114.  (Modalità di finanziamento)
Art. 115.  (Albi regionali)
Art. 116.  (Zone vocate)
Art. 117.  (Vigilanza)
Art. 118.  (Sanzioni amministrative)
Art. 119.  (Norme di abrogazione)
Art. 120.  (Tassa di concessione)
Art. 121.  (Norme regolamentari)
Art. 122.  (Norme finali)
Art. 123.  (Disposizioni generali)
Art. 124.  (Raccolta)
Art. 125.  (Proprietari e conduttori di fondi)
Art. 126.  (Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)
Art. 127.  (Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)
Art. 128.  (Divieti)
Art. 129.  Aree particolari)
Art. 130.  (Sospensioni temporanee)
Art. 131.  (Controlli sanitari)
Art. 132.  (Divulgazione e contributi)
Art. 133.  (Commercializzazione delle specie di funghi)
Art. 134.  (Norma di rinvio)
Art. 135.  (Vigilanza)
Art. 136.  (Sanzioni amministrative)
Art. 137.  (Disposizioni generali)
Art. 138.  (Attività agrituristiche)
Art. 139.  (Locali per attività agrituristiche)
Art. 140.  (Criteri e limiti delle attività agrituristiche)
Art. 141.  (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori e soluzioni innovative per l'ospitalità agrituristica
Art. 142.  (Norme igienico-sanitarie)
Art. 143.  (Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche)
Art. 144.  (Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche)
Art. 145.  (Riserva di denominazione e classificazione)
Art. 146.  (Attività di fattoria didattica)
Art. 147.  (Locali e strutture per attività di fattoria didattica)
Art. 148.  (Norme igienico-sanitarie)
Art. 149.  (Operatori di fattoria didattica)
Art. 150.  (Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica)
Art. 151.  (Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica)
Art. 152.  (Riserva di denominazione)
Art. 153.  (Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale)
Art. 154.  (Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali)
Art. 155.  (Operatori socio-sanitari di fattorie sociali)
Art. 156.  (Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale)
Art. 157.  (Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale)
Art. 158.  (Riserva di denominazione)
Art. 159.  (Interventi di sostegno)
Art. 160.  (Disposizioni comuni)
Art. 161.  (Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività)
Art. 162.  (Attività di studio, promozione e formazione)
Art. 163.  (Norme regolamentari)
Art. 164.  (Vigilanza e controllo)
Art. 165.  (Sanzioni amministrative)
Art. 166.  (Norme transitorie e finali)
Art. 167.  (Norma di abrogazione)
Art. 168.  (Norma di rinvio)
Art. 169.  (Disposizioni generali)
Art. 170.  (Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate)
Art. 171.  (Utilizzazione delle terre)
Art. 172.  (Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono)
Art. 173.  (Delega di funzioni)
Art. 174.  (Procedure)
Art. 175.  (Norme e procedure per l'assegnazione delle terre).
Art. 176.  (Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto)
Art. 177.  (Nomina delle Commissioni provinciali)
Art. 178.  (Terre insufficientemente coltivate)
Art. 179.  (Utilizzazione delle terre da parte dei lavoratori emigrati)
Art. 180.  (Piccoli proprietari con reddito inferiore a 15.000 euro)
Art. 181.  (Assegnazione delle terre ex articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440 )
Art. 182.  (Destinatari delle terre)
Art. 183.  (Norma finale)
Art. 184.  (Norma transitoria)
Art. 185.  (Disposizioni generali)
Art. 186.  (Agevolazioni creditizie)
Art. 187.  (Soggetti beneficiari)
Art. 188.  (Operazioni ammissibili - Priorità)
Art. 189.  (Presentazione delle domande)
Art. 190.  (Vincolo di indivisibilità)
Art. 191.  (Decadenza dai benefici)
Art. 192.  (Misura e liquidazione del concorso regionale - Fondo interbancario di garanzia)
Art. 193.  (Norma di rinvio)
Art. 194.  (Incentivazione delle operazioni di permuta)
Art. 195.  (Predisposizione di progetti di riordino fondiario)
Art. 196.  (Disposizioni generali)
Art. 197.  (Definizioni)
Art. 198.  (Banco della terra)
Art. 199.  (Regolamento di attuazione)
Art. 199 bis.  (Ruolo e funzioni dell'Agenzia forestale regionale)
Art. 200.  (Comitato di coordinamento del Banco della Terra)
Art. 201.  (Piano annuale delle locazioni e concessioni)
Art. 202.  (Procedure per l'assegnazione dei beni del Banco della Terra)
Art. 203.  (Soggetti ammessi alle procedure di assegnazione)
Art. 204.  (Obblighi degli assegnatari)
Art. 205.  (Misure di sostegno per l'accesso alla terra)
Art. 205 bis.  (Criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra)
Art. 206.  (Orti sociali urbani)
Art. 207.  Integrazioni della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 ).
Art. 208.  (Produzioni)
Art. 209.  (Requisiti edilizi ed igienici dei locali)
Art. 210.  (Norme di prima applicazione)
Art. 211.  (Norme transitorie)
Art. 212.  (Beni già oggetto di locazione e concessione)
Art. 213.  (Clausola valutativa)
Art. 214.  (Finalità)
Art. 215.  (Ambito di applicazione)
Art. 216.  (Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998)
Art. 217.  (Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente)
Art. 218.  (Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione)
Art. 219.  (Disposizioni di attuazione)
Art. 220.  (Finalità)
Art. 221.  (Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate)
Art. 222.  (Rinvio)
Art. 223.  (Norme finanziarie)
Art. 224.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 225.  (Abrogazioni)


§ 3.2.194 - L.R. 9 aprile 2015, n. 12.

Testo unico in materia di agricoltura

(B.U. 15 aprile 2015, n. 21 - S.O. n. 2)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e Finalità)

1. Il presente Testo unico ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale del 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di Agricoltura, nel rispetto delle competenze legislative statali di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 della Costituzione.

 

     Art. 2. (Programmazione degli interventi)

1. La programmazione degli interventi regionali in materia di agricoltura e la definizione delle relative risorse finanziarie è definita, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, nell'ambito del Documento Annuale di Programmazione (DAP).

2. La Regione definisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1, in concertazione con le rappresentanze del mondo agricolo, professionale e del partenariato economico e sociale, in coerenza con la politica agricola nazionale e dell'Unione europea al fine di garantire l'omogenea ed efficace azione amministrativa nel settore agricolo regionale.

 

     Art. 3. (Funzioni delle unioni di comuni e delle altre forme associative di comuni)

1. Le unioni di comuni o le altre forme associative di comuni previste dalla normativa vigente, di seguito denominate anch'esse "unioni di comuni" o "unione di comuni", esercitano le funzioni amministrative in materia agricola e in materia di funghi e tartufi ai sensi della normativa regionale vigente.

 

     Art. 4. (Semplificazione e informatizzazione delle procedure amministrative)

1. Ai fini della semplificazione ed informatizzazione delle procedure amministrative, la Regione ricorre all'anagrafe delle aziende agricole istituita all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

2. L'anagrafe delle aziende agricole di cui al comma 1, integrato con il sistema informativo agricolo regionale, costituisce l'unico riferimento per tutte le procedure che riguardano le imprese agricole, tra le quali:

a) le procedure finalizzate al rilascio di autorizzazioni e all'erogazione di contributi comunitari, nazionali, regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici;

b) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le procedure di controllo, comprese quelle a carattere sanitario, anche mediante accordi tra pubbliche amministrazioni per l'interscambio di servizi digitali su piattaforme informatiche.

3. La Giunta regionale aderisce alla convenzione di cui all'articolo 15 comma 4 del d.lgs. 173/1998, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

 

TITOLO II

aspetti generali giuridico-amministrativi

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di aiuti di Stato)

1. Tutti i regimi di aiuto individuati dal presente Testo unico sono soggetti a procedura di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-TFUE)).

2. Gli aiuti di Stato esistenti individuati nel presente Testo unico già autorizzati dalla Commissione europea in base agli orientamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura e foreste o esentati in base al regolamento di esenzione per categoria di aiuti nei settori agricoli e forestali e conformi alla normativa comunitaria vigente continuano ad applicarsi fino alla loro definitiva cessazione.

3. Gli aiuti individuati nel presente Testo unico possono essere concessi in regime di aiuto "de minimis" nel settore agricolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e in regime di aiuto "de minimis" non agricolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere gli aiuti di cui al comma 3 nel limiti di stanziamento della legge di bilancio annuale (finanziaria regionale).

 

     Art. 6. (Forme di aiuto-Strumenti di intervento finanziario)

1. Gli interventi e le iniziative previste dal presente Testo unico possono essere sostenuti attraverso:

a) contributi in conto capitale: consistono nell'erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento, a iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione a iniziative o attività;

b) contributi in conto interessi: consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle aziende agricole per investimenti presso banche che si convenzionino a tale fine con la Regione;

c) garanzie: consistono nel rilascio di garanzia a favore delle aziende agricole e agroalimentari per prestiti o mutui a medio e lungo termine;

d) altre forme di aiuto: consistono nella erogazione di contributi finanziari concessi dalla Regione per la realizzazione di iniziative e interventi, previsti nel presente Testo unico.

 

TITOLO III

aiuti alle imprese agricole ed agroalimentari

 

CAPO I

INTERVENTI DI PROMOZIONE E DI SOSTEGNO A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE

 

     Art. 7. (Finalità)

1. La Regione promuove in conformità alle normative nazionali e comunitarie il consolidamento, lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese cooperative nel settore agricolo e agro-alimentare.

2. Il presente Capo persegue le seguenti finalità:

a) valorizzare le produzioni agricole, ittiche e zootecniche;

b) favorire il processo di allargamento della base associativa e del capitale sociale delle imprese cooperative, contribuendo a consolidare ed accrescere l'occupazione nelle imprese;

c) agevolare il processo di aggregazione tra cooperative che decidono di integrare le loro attività, onde migliorare i servizi resi alle rispettive basi sociali, favorire la concentrazione dell'offerta e l'integrazione verticale di componenti delle diverse filiere agro-industriali;

d) sostenere il processo di investimento in impianti ed in innovazioni organizzative e tecnologiche in particolare quelle che contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente ed alla tutela della salute degli agricoltori e dei consumatori;

e) favorire l'acquisizione di servizi innovativi e la formazione professionale degli addetti, in particolare di quadri e dirigenti.

 

     Art. 8. (Beneficiari)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente Capo le imprese sotto elencate operanti nel settore agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale a condizione che l'approvvigionamento di materie prime sia effettuato almeno per il cinquantuno per cento tramite conferimenti dei soci:

a) le società cooperative agricole, agro-industriali, agro-alimentari e loro consorzi, nonché i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

b) le società cooperative della pesca e loro consorzi iscritte all'Albo delle società cooperative istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 23 giugno 2004 (Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile );

c) le società cooperative di servizi in agricoltura e loro consorzi, iscritte all'Albo delle società cooperative istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 23 giugno 2004 (Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile ), qualora l'attività esercitata risulti rivolta in modo prevalente e continuativo nei confronti dei soci operatori agricoli;

d) le società di capitali, qualora la partecipazione azionaria delle cooperative agricole, agro-alimentari e agro-industriali socie non sia inferiore al cinquantuno per cento;

e) gli organismi associativi e le forme permanenti di associazione tra due o più soggetti di cui alle lettere a), b), c).

 

     Art. 9. (Tipologia degli interventi)

1. I benefici previsti dal presente Capo sono rivolti alle seguenti tipologie di iniziative:

a) [costituzione di nuove società cooperative con priorità per quelle costituite da giovani agricoltori di età non superiore ad anni quaranta] [1];

b) interventi per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti, per l'acquisto di attrezzature e macchinari;

c) progetti di aggregazione produttiva e/o commerciale tra soggetti rientranti fra quelli previsti nell'articolo 8, ad eccezione delle società di capitali di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 8;

d) programmi di formazione specialistica o di aggiornamento del management aziendale e di assistenza tecnica nei confronti degli imprenditori agricoli loro soci;

e) studi sulla cooperazione agricola;

f) acquisizione di servizi innovativi finalizzati alla introduzione e al miglioramento di sistemi di qualità all'interno delle imprese di cui all'articolo 8 o alla promozione generale di marchi collettivi di qualità, anche ecologici, e relativa pubblicizzazione dei vantaggi derivanti;

g) ampliamento del numero dei soci o aumento del capitale sociale delle cooperative.

 

     Art. 10. (Benefici)

1. In riferimento alle tipologie di cui all'articolo 9 sono previsti i seguenti benefici rapportati alle spese ammissibili:

a) contributo alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo, limitatamente ai primi tre anni di attività, delle cooperative di cui all'articolo 8, rispettivamente nella misura dell'ottanta, sessanta e quaranta per cento del totale delle spese e comunque per un importo cumulativo nei tre anni non superiore al cinquanta per cento del relativo fatturato;

b) contributo agli investimenti:

- delle cooperative per la conduzione di terreni nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- dei soggetti di cui all'articolo 8, relativi ad impianti di trasformazione e commercializzazione nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento (CE) 1305/2013;

c) contributo alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo di nuove forme associative o nuovi organismi associativi tra due o più imprese, di cui all'articolo 8, per lo svolgimento di tutte o parte delle funzioni aziendali. Il contributo è concesso fino ad un massimo di cinque anni in maniera decrescente rispettivamente nelle seguenti percentuali massime annuali: cento, ottanta, sessanta, quaranta, venti per cento delle suddette spese. Qualora nel quadro di un piano di investimento e razionalizzazione delle strutture associate si rendano inutilizzabili beni gravati da vincoli di destinazione, tali vincoli sono rimossi a condizione che i proventi delle relative cessioni siano iscritti al capitale netto dell'organismo attraverso cui avviene l'aggregazione ed utilizzati, nei successivi tre anni, per la realizzazione di nuovi investimenti;

d) contributo nella misura del cinquantacinque per cento alle spese di assistenza tecnica alle imprese associate da parte di organismi associativi di cui all'articolo 8, che attuino programmi anche triennali di miglioramento permanente delle condizioni di produzione;

e) realizzazione di studi promossi dalla Regione relativi alla cooperazione nel settore agricolo, agro-alimentare e agro-industriale, volti alla valorizzazione del settore alla introduzione di innovazioni del processo produttivo e del prodotto. I risultati di tali studi sono messi a disposizione di tutti gli operatori che ne facciano richiesta;

f) contributi alle iniziative delle imprese cooperative che introducano sistemi di qualità, pari al cinquantacinque per cento delle spese necessarie, comprese quelle relative alla certificazione;

g) le cooperative che per la realizzazione di programmi di investimento, amplino la base sociale o comunque aumentino il capitale sociale, sono ammesse ad un apporto di capitale da parte della Regione nella misura massima pari agli aiuti di cui alla lettera b) . Tale apporto, è realizzato solo in caso di imprese in equilibrio finanziario. Qualora le imprese di cui all'articolo 8 presentino congiuntamente domanda di ammissione ai benefici della lettera b) e della presente lettera, il finanziamento complessivamente concesso non può superare i limiti di aiuto di cui alla lettera b) .

 

2. Nell'ambito del piano annuale di formazione professionale della Regione, sono individuati interventi e risorse finanziarie per attività di formazione specialistica in particolare a favore di quadri e dirigenti delle cooperative di cui all'articolo 8 .

 

     Art. 11. (Vincoli)

1. I beni acquisiti e/o realizzati con i contributi previsti dal presente Capo sono di norma inalienabili e soggetti a vincoli di destinazione e di uso per finalità agricole, agro-alimentari e agro-industriali, di durata quinquennale. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione o realizzazione dei beni idoneamente documentata.

2. La cessione dei beni materiali o immateriali, ancorché sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può essere autorizzata dalla Regione, a favore di imprese agricole, agroalimentari o agro-industriali che si impegnino ad osservare gli obblighi facenti capo al cedente, nel rispetto del vincolo di destinazione ed uso per tutto il residuo periodo.

3. Nell'ipotesi che i beni oggetto del vincolo siano riconosciuti dalla Regione inutilizzabili per le originarie finalità, la loro cessione, anche a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, può essere autorizzata dalla stessa Regione a condizione che i proventi siano reinvestiti per finalità agricole. In tal caso decorre dal momento della realizzazione dei nuovi investimenti un periodo vincolativo pari a quello residuo precedentemente gravante sui beni ceduti.

4. Su istanza del soggetto titolare del bene gravato da vincolo di destinazione ed uso, l'Amministrazione competente può autorizzare la dismissione dall'uso stesso. In tale ipotesi il contributo erogato è revocato e recuperato in misura proporzionale al periodo vincolativo residuo.

5. La violazione dei vincoli di inalienabilità, destinazione ed uso comporta la revoca integrale dei contributi erogati e il recupero degli stessi maggiorati degli interessi al tasso ufficiale di sconto più tre punti.

 

     Art. 12. (Procedure)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative comunitarie nazionali e regionali vigenti, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei benefici del presente Capo, adottando i relativi provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della cooperazione, integrata dai rappresentanti delle Associazioni delle cooperative agricole, stabilisce annualmente il riparto dei fondi tra le tipologie di iniziative di cui all'articolo 10 ed, eventualmente, di cui al successivo articolo 13, nonché i criteri di priorità cui debbono attenersi i relativi bandi attuativi.

 

     Art. 13. (Norme in materia di interventi di consolidamento e rilancio delle imprese cooperative)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare e disporre, con propri atti e nei limiti di spesa all'uopo individuati, aiuti, in conformità alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'1.10.2004), finalizzati ad interventi di risanamento richiesti dai soggetti di cui all'articolo 8 che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica, anche tramite processi di dismissioni, concentrazione e fusione di imprese o rami di azienda.

2. Gli aiuti in materia di consolidamento e ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 8, sono concessi previa analisi delle cause che hanno generato gli interventi di risanamento, di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica di cui al precedente comma.

 

CAPO II

NORME PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005, n. 102

 

     Art. 14. (Oggetto)

1. Il presente Capo, in attuazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38 ), disciplina il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli e delle loro forme associate e istituisce l'Elenco regionale delle Organizzazioni riconosciute ai sensi del medesimo d.lgs. 102/2005 .

 

     Art. 15. (Modalità per il riconoscimento)

1. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, con particolare riguardo:

a) [definizione dei settori della produzione, della quantità minima di prodotto rappresentato e del numero minimo di soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali] [2];

b) deroghe alle quantità di prodotto ed al numero minimo dei soci in presenza di peculiari situazioni territoriali o di specifici settori della produzione;

c) disciplina del procedimento di riconoscimento nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individuando la struttura della Giunta regionale competente ad adottare il provvedimento;

d) disciplina degli obblighi dei soci, delle eventuali deroghe e delle relative condizioni;

e) disciplina del controllo e della vigilanza sul mantenimento dei requisiti, nonché delle cause di decadenza e revoca e delle relative sanzioni.

 

     Art. 16. (Elenco regionale)

1. È istituito l'elenco regionale delle Organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute. La Giunta regionale con proprio atto disciplina la gestione di tale elenco.

 

TITOLO IV

PROMOZIONE, RICERCA E SERVIZI INNOVATIVI

 

CAPO I

PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE NEL SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLO

SEZIONE I

NORME GENERALI

 

     Art. 17. (Finalità)

1. Ai fini del presente Capo, la Regione promuove il sistema delle conoscenze in agricoltura per lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, per il mantenimento delle popolazioni nelle zone svantaggiate, per la creazione di maggior valore aggiunto della produzione e per il miglioramento della competitività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, di seguito denominati "sistema produttivo", attraverso l'orientamento alla qualità dei prodotti, alla sicurezza dei processi produttivi, alla multifunzionalità ed alla tutela della salute e valorizzazione dell'ambiente, nonché alla difesa dello stesso con il mantenimento dell'impresa agricola sul territorio.

2. Per sistema delle conoscenze si intende l'insieme dei soggetti e delle attività che concorrono alla qualificazione del sistema produttivo ed al rafforzamento delle capacità imprenditoriali.

3. L'insieme dei soggetti è costituito dagli enti, dagli organismi e dalle imprese che concorrono alla formazione della offerta e della domanda dei servizi.

4. Il sistema delle conoscenze comprende le seguenti attività:

a) studio, ricerca, sperimentazione e collaudo della innovazione, di interesse regionale;

b) informazione;

c) assistenza e consulenza alle imprese;

d) animazione socio-economica per lo sviluppo agricolo e rurale;

e) trasferimento della innovazione tecnologica ed organizzativa;

f) aggiornamento dei tecnici.

 

     Art. 18. (Consultazione e concertazione)

1. La Regione promuove il confronto con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 3, per identificare i fabbisogni del sistema produttivo concernenti la ricerca, l'innovazione ed i servizi, nonché per monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità del confronto di cui al comma 1.

 

SEZIONE II

ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

 

     Art. 19. (Domanda di ricerca)

1. La Regione promuove e favorisce la domanda di ricerca emergente dal sistema produttivo. A tal fine concede finanziamenti per:

a) l'organizzazione della domanda di ricerca;

b) la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente ai collegamenti telematici, alla documentazione scientifica, alla attivazione di sistemi di qualità e all'aggiornamento del personale.

 

2. La Regione si avvale, di norma, per le attività della presente Sezione, del supporto tecnico-scientifico della Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l. tramite apposita convenzione.

3. La Regione per le attività della presente Sezione si avvale anche del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 23 .

 

     Art. 20. (Offerta di ricerca)

1. La Regione favorisce l'offerta di ricerca e a tal fine concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, finanziamenti per:

a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate allo sviluppo delle conoscenze per l'innovazione organizzativa e gestionale dell'impresa, per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere del sistema produttivo;

b) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate alla conoscenza e salvaguardia dell'ecosistema agrario e forestale, allo sviluppo rurale ed alla conoscenza socio-economica del sistema produttivo;

c) la organizzazione della offerta di ricerca;

d) la diffusione dei risultati della ricerca nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato [3];

e) la predisposizione di progetti di ricerca da sottoporre alla Unione europea nell'ambito di programmi specifici;

f) il potenziamento e l'acquisto di attrezzature destinate esclusivamente alle attività di ricerca e di sperimentazione agricola.

 

2. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse ai sensi del presente Capo sono di interesse pubblico e vengono messi a disposizione di tutte le parti interessate secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.

 

     Art. 21. (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 20, comma 1 :

a) per le lettere a), b) ed e):

1) le Università, gli istituti sperimentali, gli istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed ogni altro ente pubblico di ricerca senza scopo di lucro;

2) i soggetti privati nazionali o appartenenti a stati membri dell'Unione Europea di comprovata qualificazione nel settore della ricerca per il "sistema produttivo";

3) le imprese del "sistema produttivo", con unità produttiva operante nel territorio regionale;

4) i centri sperimentali regionali;

 

b) per le lettere c) e d), il soggetto organizzatore della domanda di ricerca di cui all'articolo 19, comma 2;

c) per la lettera f) la Regione, i centri sperimentali della Regione o da questa partecipati.

 

2. La Regione accerta la sussistenza di tutti gli elementi necessari a comprovare la qualificazione nella attività di studio o ricerca o sperimentazione, nonché l'assenza di una condizione di difficoltà economica risultante dai documenti contabili degli ultimi due anni, dei soggetti di cui al comma 1, lettera a) punto 2) e 3).

3. I soggetti che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 22 devono presentare progetti conformi ai pertinenti strumenti di programmazione regionale, entro i termini e con le modalità dagli stessi definiti.

 

     Art. 22. (Finanziamenti per studio, ricerca e sperimentazione)

1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura:

a) per le attività di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b):

1) fino ad un massimo del settantacinque per cento nel caso di ricerca fondamentale ed industriale;

2) fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitive;

3) fino ad un massimo del cento per cento nel caso di tematiche direttamente proposte dalla Regione, i cui risultati siano ampiamente diffusi e messi a disposizione secondo criteri non discriminatori;

b) per le attività di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), fino ad un massimo del cinquanta per cento;

c) per gli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d) ed f), fino ad un massimo del cento per cento.

 

2. Ai fini del comma 1 lettera a), ed in conformità al regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE), si intende:

a) per ricerca fondamentale un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;

b) per ricerca industriale la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

c) per attività di sviluppo precompetitiva la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.

 

     Art. 23. (Comitato tecnico-scientifico)

1. Il presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto un Comitato tecnico-scientifico per la ricerca, la sperimentazione e la diffusione delle innovazioni nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, così composto:

a) un dirigente regionale competente in materia, che lo presiede;

b) un docente di scienze agrarie;

c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante della Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l.;

f) un rappresentante del Consiglio Nazionale Ricerche-settore agricoltura.

 

2. Il Comitato è organo di supporto, consultivo propositivo della Giunta regionale nell'ambito della promozione delle conoscenze del sistema produttivo agricolo.

3. Il Comitato si dota di un proprio regolamento di funzionamento. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

 

SEZIONE III

TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE

 

     Art. 24. (Attività)

1. Costituiscono attività di trasferimento delle conoscenze:

a) l'animazione per lo sviluppo rurale finalizzata allo sviluppo del territorio, al miglioramento dell'ambiente, alla sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori del sistema produttivo, anche attraverso lo scambio ed il trasferimento di esperienze, e non diretta alla singola impresa;

b) l'informazione, assistenza e consulenza, finalizzate all'orientamento del sistema produttivo secondo le linee direttrici e le disposizioni della politica agricola comunitaria, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni, all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, del benessere degli animali, della salute degli operatori e dei consumatori;

c) la consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzione;

d) la diffusione di nuove tecniche produttive e gestionali;

e) la realizzazione di progetti pilota o dimostrativi;

f) la realizzazione di servizi tecnici di supporto quali agrometereologia, pedologia;

g) la sostituzione dell'agricoltore o del suo collaboratore per i periodi di assenza per frequenza di corsi di formazione;

h) aggiornamento di tecnici limitatamente ai contenuti delle attività programmate.

 

2. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici, finanziamenti per i servizi di trasferimento delle conoscenze.

 

     Art. 25. (Soggetti attuatori)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti per l'offerta dei servizi di cui all'articolo 24, garantendo l'accesso a tutte le imprese del sistema produttivo:

a) la Regione, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a), e), f), h);

b) i soggetti di natura privata per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a), b), c), d), e), quali le organizzazioni professionali agricole o gli organismi di loro emanazione, le associazioni di produttori e di cooperative ed altri soggetti giuridicamente riconosciuti secondo l'ordinamento comunitario;

c) la Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare di cui all'articolo 19, comma 2, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere e), f), h).

 

2. I soggetti di cui al comma 1, che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente Capo, presentano progetti, conformi ai pertinenti strumenti di programmazione regionale, con l'adesione dei destinatari di cui all'articolo 26 .

3. I progetti, selezionati secondo procedure trasparenti, non discriminatorie, aperte a tutti i soggetti e basate su criteri oggettivi, sono valutati sulla base di quanto stabilito dagli atti di programmazione e, comunque, tenuto conto:

a) della coerenza della proposta con gli indirizzi regionali;

b) della qualità, intersettorialità ed economicità dell'offerta;

c) della articolazione regionale e della capacità del soggetto proponente;

d) della capacità ed esperienza tecnica e dei titoli formativi e di studio del personale utilizzato per la realizzazione del progetto, dando priorità al possesso di titoli formativi specialistici e riconosciuti dalla Regione ed all'esercizio di precedenti attività in strutture dedicate alla realizzazione di servizi di trasferimento delle conoscenze.

 

4. Qualora i servizi siano prestati dai soggetti di natura privata, di cui al comma 1, lettera b), eventuali contributi alle spese amministrative sono limitate ai costi della prestazione del servizio.

 

     Art. 26. (Destinatari delle attività)

1. Destinatari dei servizi sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile .

2. Gli imprenditori di cui al comma 1 possono:

a) aderire a progetti di attività realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 25;

b) acquisire sul mercato i servizi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g) .

 

     Art. 27. (Finanziamenti delle attività)

1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura:

a) fino ad un massimo dell'ottanta per cento, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b), c), d), e);

b) fino ad un massimo del cento per cento, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a), f) e h);

c) fino a 4.000 euro, con un massimo di 16.000 euro nell'arco di tre anni per azienda, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g) .

 

2. L'importo globale dei finanziamenti concessi non può superare 100.000 euro per azienda destinataria dei servizi, per un periodo di tre anni.

 

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 28. (Divieto di cumulo)

1. I finanziamenti previsti dal presente Capo, aventi natura di aiuto, non possono cumularsi oltre i limiti previsti dalla normativa comunitaria con altri benefìci riferiti alle stesse voci di spesa.

2. La Regione attiva modalità di verifica del rispetto della disposizione di cui al comma 1 . A tal fine richiede agli aspiranti beneficiari idonea dichiarazione circa l'eventuale percezione di altri finanziamenti pubblici che comportino il superamento dei limiti comunitari.

 

CAPO II

Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria

 

     Art. 29. (Finalità e definizione di "Strada del Vino")

1. La Regione, in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle "strade del vino") e dell'articolo 11 dello Statuto, promuove e disciplina nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, la realizzazione delle "Strade del vino".

2. Le "Strade del vino" sono percorsi appositamente segnalati caratterizzati da vigneti, cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico e da attrattive naturalistiche culturali e storiche.

3. Le "Strade del vino" hanno lo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative a denominazione di origine, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ), nonché le produzioni e le attività ivi esistenti, promuovendo la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata.

 

     Art. 30. (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale disciplina con norma regolamentare:

a) la qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale mediante l'indicazione degli standard di qualità;

b) la definizione di un'immagine coordinata delle "Strade del vino" da parte di tutti i soggetti aderenti, di cui al comma 1 dell'articolo 31, anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il territorio regionale;

c) la definizione dei contenuti generali del disciplinare tipo e delle linee-guida per la gestione delle "Strade del vino";

d) la definizione dei parametri qualitativi cui devono adeguarsi "i Centri culturali e/o di documentazione e i Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura" per poter essere inseriti nelle "Strade del vino";

e) la disciplina delle procedure, modalità, termini e criteri per la presentazione delle richieste di contributo e, conseguentemente, delle modalità di rendicontazione ai fini della liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capo.

 

     Art. 31. (Riconoscimento delle "Strade del Vino")

1. La Regione accorda il riconoscimento di ciascuna "Strada del Vino", in attuazione del regolamento di cui all'articolo 30, su richiesta di un Comitato promotore che rappresenti:

a) almeno un terzo delle aziende produttrici di vino, con vigneti iscritti nello schedario viticolo di cui all'articolo 12 del d.lgs. 61/2010 e ricadenti lungo l'itinerario indicato;

b) almeno un quarto delle aziende di cui alla lettera a), unitamente ad uno o più Comuni, singoli o associati, o ad una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

2. Del Comitato promotore possono far parte anche le organizzazioni professionali agricole, le associazioni cooperative, le associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del Capo II del Titolo III del presente Testo unico, i consorzi di tutela dei vini dell'Umbria, le associazioni del commercio del turismo e dell'artigianato nonché le istituzioni ed associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi del presente Capo.

3. Il Comitato promotore unitamente all'istanza per il riconoscimento della "Strada del Vino", trasmette alla Regione, ai fini dell'approvazione, la proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della strada stessa.

 

     Art. 32. (Competenze della Regione)

1. La Regione riconosce ciascuna "Strada del vino" con riferimento alla zona geografica interessata e previa verifica della rispondenza del disciplinare proposto ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'articolo 30. Tale verifica è effettuata entro novanta giorni dalla richiesta del Comitato promotore con riferimento in particolare a:

a) gli standard di qualità, di cui alla lett. a), comma 1 dell'articolo 30;

b) la coerenza rispetto al regolamento degli impegni assunti dal Comitato promotore;

c) la corrispondenza dell'itinerario progettato alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. 61/2010;

d) la valutazione dell'interesse regionale dei "Centri culturali e di documentazione della vite e del vino e/o dell'agricoltura", inseriti nelle "Strade del vino".

 

2. I Musei devono attenersi alla vigente normativa in materia museale. Il "Centro culturale e di documentazione e/o il Museo" devono avere inoltre una caratterizzazione nell'ambito territoriale vitivinicolo e corrispondere ai parametri qualitativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 30.

3. In presenza di richieste di riconoscimento presentate da più Comitati, con riferimento alla stessa "Strada del Vino", viene data priorità al Comitato con il maggior numero di aderenti iscritti alla denominazione di origine tenendo conto dei volumi di vino prodotti dagli stessi, nonché al numero degli enti e associazioni aderenti.

4. La Regione riconosce, per ogni "Strada del vino", uno specifico simbolo identificativo, in conformità a quanto stabilito dalla lett. b), comma 1 dell'articolo 30.

5. La Regione promuove iniziative finalizzate alla formazione professionale di animatori ed operatori enoturistici ed enomuseali.

 

     Art. 33. (Associazione)

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della "Strada del vino" si costituisce con atto notarile l'Associazione per la gestione della "Strada del vino" che deve avere fra i suoi scopi:

a) assenza di fini di lucro, nel senso che i proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;

b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

c) possibilità di adesione all'Associazione di soggetti non inclusi nel Comitato promotore e ricompresi fra quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 31;

d) obbligo di devoluzione ai Comuni interessati del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità analoga a quella dell'Associazione.

 

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, è condizione per l'assegnazione dei contributi regionali previsti dal presente Capo.

3. L'Associazione:

a) procede alla realizzazione della "Strada del vino" e alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dal presente Capo e dal regolamento di cui all'articolo 30;

b) diffonde in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della "Strada del vino";

c) promuove la "Strada del vino" attraverso la realizzazione di apposite azioni promozionali nell'ambito degli indirizzi regionali;

d) vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della "Strada del vino";

e) cura i rapporti con gli enti locali;

f) può gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della "Strada del vino";

g) può gestire un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura";

h) può presentare le domande di contributo di cui all'articolo 36.

 

4. Qualora un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura" non sia gestito direttamente dalla relativa Associazione, esso, ai fini dell'applicazione del presente Capo, deve entrare a far parte o coordinarsi con l'Associazione stessa.

 

     Art. 34. (Museo del vino di Torgiano)

1. Al Museo del vino di Torgiano, per il suo ruolo propulsore dell'enoturismo e l'interesse internazionale acquisito, è riconosciuto il valore di centro culturale museale.

 

     Art. 35. (Enoteca regionale di Orvieto)

1. Alla enoteca sita nel complesso del S. Giovanni di Orvieto è riconosciuto il valore di centro regionale.

 

     Art. 36. (Contributi)

1. Per la realizzazione delle finalità del presente Capo, la Regione concede contributi per i seguenti interventi:

a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del vino" riconosciuta;

b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una comunicazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla "Strada del vino" ed azioni di promozione;

c) creazione o adeguamento di "Centri culturali e di documentazione e/o Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura in Umbria";

d) adeguamento agli standard di qualità di cui alla lett. a), comma 1 dell'articolo 30;

e) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino e della vite, compresa l'organizzazione e partecipazione a fiere mostre ed eventi collegati alla cultura del vino e della vite.

 

2. I contributi di cui al comma 1, lett. a), b), c) ed e) possono essere concessi a favore delle Associazioni di cui all'articolo 33 e di enti locali fino ad un massimo, rispettivamente, di centomila euro. I beneficiari sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:

a) Associazioni per la "Strada del vino";

b) enti locali.

 

3. I contributi di cui alla lett. d) del comma 1, a favore di aziende produttrici vitivinicole singole e associate che intendono aderire ad una "Strada del vino", sono concessi fino al cinquanta per cento dell'investimento e fino ad un massimo di centomila euro.

4. La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione, prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento.

 

     Art. 37. (Competenze dei Comuni e delle Province)

1. I Comuni, singoli o associati, e le Province dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta delle Associazioni.

2. I Comuni, singoli o associati, possono gestire, su proposta delle Associazioni, i "centri di informazione".

3. I Comuni, singoli o associati, effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni del presente Capo e, in caso di gravi inadempienze da parte delle Associazioni e di altri soggetti interessati, propongono alla Regione la revoca del riconoscimento di "Strada del vino".

 

     Art. 38. (Norma finale)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche per la realizzazione delle "Strade" finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici.

 

CAPO III

CONTRIBUTI FINANZIARI PER INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLI DELLE FIERE, MOSTRE, MERCATI E MANIFESTAZIONI SIMILARI

 

     Art. 39. (Fiere, mostre e mercati e manifestazioni similari)

1. La Regione promuove la partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari di rilevanza regionale, interregionale, nazionale e internazionale nel settore agro-alimentare. Promuove altresì iniziative di organizzazione di convegni e conferenze, di partecipazione agli stessi, nonché la predisposizione di inserzioni pubblicitarie, pubblicazioni, materiali didattici e audiovisivi e la gestione di marchi di qualità. Per gestione di marchi di qualità si intendono tutte le spese di gestione del marchio di qualità (compresa l'iscrizione e la registrazione dello stesso) relativo ai prodotti agroalimentari regionali.

2. La Regione provvede a realizzare e finanziare appositi progetti per le iniziative proprie, di cui al comma 1.

 

     Art. 40. (Concessione di contributi)

1. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità e criteri per la determinazione e concessione dei contributi di cui al presente Capo. Per le iniziative di cui all'articolo 39 promosse e realizzate da soggetti diversi dalla Regione, i contributi possono essere liquidati in via anticipata nella misura massima del cinquanta per cento del contributo ammesso e, per la quota residua,sulla base di documentato rendiconto.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi sulla base delle disponibilità stanziate dalla legge annuale di bilancio.

3. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità e criteri per la determinazione e concessione dei contributi di cui al presente Capo.

 

TITOLO V

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA QUALITÀ

 

CAPO I

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

SEZIONE I

PRINCÌPI GENERALI

 

     Art. 41. (Finalità)

1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della qualità, specificità, originalità e territorialità della produzione agroalimentare con il presente Capo:

a) disciplina la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati;

b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità;

c) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti agricoli biologici e di qualità, nonché sui rischi derivanti dall'uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

 

SEZIONE II

COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO, SPERIMENTAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CONSUMO DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

 

     Art. 42. (Organismi geneticamente modificati)

1. La Regione applica il principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l'uso, per qualunque fine, di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente.

2. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi:

a) salvaguardare la biodiversità;

b) salvaguardare sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agrario regionale.

 

     Art. 43. (Divieto di coltivazione di piante transgeniche) [4]

1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche a seguito della commistione da colture transgeniche i divieti di coltivazione su tutto il territorio regionale di piante geneticamente modificate sono introdotti in conformità alla disciplina di attuazione della Direttiva (UE) 2015/412.

 

     Art. 44. (Esclusione dai finanziamenti)

1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributi erogati dalla Regione.

2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate in violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia.

 

     Art. 45. (Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animale)

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura nonché a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di evidente etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

2. I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati devono essere comunque esposti al pubblico in appositi e separati contenitori o scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili.

3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti, o prodotti derivati, esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati possono darne comunicazione alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della Regione.

 

     Art. 46. (Ricerca)

1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario.

2. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica.

3. Le immissioni deliberate autorizzate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dal presente Capo [5].

 

     Art. 47. (Consenso informato)

1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai Comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni [6].

2. Il Comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.

3. La Regione promuove le iniziative dei Comuni che attraverso specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio antitransgenico.

 

SEZIONE III

PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE.

 

     Art. 48. (Ristorazione collettiva)

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

2. I soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati, comunque provenienti da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati.

 

     Art. 49. (Appalti di servizi)

1. Nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva di cui all'articolo 48, è previsto, quale criterio preferenziale ponderato per l'aggiudicazione, nel rispetto e secondo le prescrizioni dell'articolo 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) quello del valore preminente della qualità dei prodotti agricoli offerti.

 

     Art. 50. (Diritto di scelta alimentare)

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di cui all'articolo 48 deve essere assicurata a chi ne faccia richiesta, la somministrazione di pasti e diete vegetariani.

 

     Art. 51. (Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici)

1. Nell'ambito dei regimi di aiuto autorizzati, la Regione cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari per le seguenti tipologie di azioni:

a) per diffondere la conoscenza dei prodotti di qualità e tipici con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione e alla sicurezza alimentare;

b) per attività di consulenza, studio e progettazione, volte alla conoscenza dei mercati ed alla qualificazione dei servizi di accompagnamento del prodotto.

 

2. I progetti di cui al comma 1 per essere ammessi al cofinanziamento devono prevedere la realizzazione di un insieme di azioni coordinate in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità e tipiche e con diretta ricaduta sui produttori agricoli ed essere conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

 

     Art. 52. (Comunicazione ed educazione alimentare)

1. Le iniziative di comunicazione alimentare di cui all'articolo 41, comma 1, lett. c), sono indirizzate in particolare agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva e agli operatori delle mense.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva, tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida del Centro di ricerca del CRA - Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione CRA-NUT e della Regione. Le iniziative sono altresì realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle collettività multietniche.

 

     Art. 53. (Contributi)

1. Per le iniziative di cui agli articoli 51 e 52 sono erogati contributi, nell'ambito dei regimi di aiuto autorizzati, rispettivamente agli organismi di filiera e ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i destinatari devono presentare progetti in conformità ai commi 3, 4, 5 e 6.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto:

a) le modalità per la presentazione dei progetti;

b) il contenuto dei progetti;

c) le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi;

d) le modalità di rendicontazione dei contributi;

e) le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.

 

4. La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse disponibili:

a) il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto richiedente;

b) la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.

 

5. Ai fini della concessione dei contributi per le iniziative di cui all'articolo 52 i destinatari devono dimostrare l'utilizzo, nei propri servizi di ristorazione collettiva, di prodotti agricoli biologici e di qualità regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, nella misura stabilita al comma 6.

6. La Giunta regionale determina annualmente la misura minima percentuale di utilizzo dei prodotti di cui al0 comma 5, al fine di pervenire progressivamente alla loro prevalenza nelle diete giornaliere nei servizi di ristorazione collettiva.

 

     Art. 54. (Informazione)

1. I soggetti ammessi ai contributi per le iniziative di cui all'articolo 52 sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato:

a) informazione sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;

b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;

c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;

d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati;

e) informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.

 

     Art. 55. (Sanzioni)

1. Fatte salve la responsabilità civile per i danni economici arrecati nonché le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale, la violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00. In tale caso, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene ordinato di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza.

2. Fermo quanto previsto al comma 1 e fatte salve le sanzioni di cui alla vigente normativa nazionale, le violazioni dei restanti divieti contenuti nel presente Capo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 15.000 euro.

3. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvede la Struttura regionale competente ai sensi della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

4. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 45, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'auto-rizzazione all'esercizio commerciale da 1 a 3 giorni.

 

CAPO II

NORME PER LA PRODUZIONE DI PIANTE PORTASEME

 

     Art. 56. (Finalità)

1. Il presente Capo disciplina la coltivazione delle piante portaseme individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 58, al fine di:

a) favorire l'espansione delle colture da seme;

b) prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;

c) favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione delle fitopatie.

 

     Art. 57. Obblighi dei produttori e dei coltivatori moltiplicatori)

1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale le piante portaseme di cui all'articolo 56, presentano alla Struttura regionale competente in materia un programma di coltivazione. Si intendono per coltivatori moltiplicatori in proprio coloro che non sono legati da contratti con ditte sementiere.

2. La Giunta regionale approva con provvedimento motivato i programmi di coltivazione entro 30 giorni dalla presentazione. Copia del provvedimento è trasmessa ai presentatori e ai Comuni interessati.

3. La coltivazione in proprio è consentita solo per l'autoconsumo.

4. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio presentano un consuntivo di coltivazione alla Struttura regionale competente.

 

     Art. 58. (Compiti della Regione)

1. La Giunta regionale con proprio atto e nel rispetto della vigente normativa statale e europea:

a) individua le specie di piante portaseme precisando le relative sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà cui si applica il presente Capo;

b) fissa le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando a tal fine le distanze minime;

c) stabilisce i termini di presentazione dei programmi di coltivazione e i relativi consuntivi.

 

2. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dei Comuni il cui territorio è ricompreso nella zona chiusa istituita con i programmi di coltivazione di cui all'articolo 57, comma 2.

3. Con l'atto di approvazione dei programmi di cui al comma 2 possono essere stabilite:

a) la creazione di aree di pre-uso ed ammetterne la presenza di specie, varietà, gruppi di varietà e sottospecie che non godono del diritto di pre-uso;

b) l'istituzione, per un periodo di tempo determinato, di zone chiuse delimitate racchiudenti nel loro perimetro un territorio privo di continuità per piante di specie portaseme che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e sanitarie.

 

     Art. 59. (Organi di vigilanza)

1. La Regione esercita le funzioni in materia di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all'articolo 57, commi 1 e 4 e di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 61, commi 1 e 2.

2. I Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 60 ed accertamento degli obblighi di cui al comma 3, articolo 58 e di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 61.

 

     Art. 60. (Vigilanza e controllo)

1. I Comuni territorialmente competenti, anche su segnalazione da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori circa l'esistenza di colture o piante inquinanti che possono essere di nocumento ai programmi di coltivazione, dispongono in via d'urgenza tutti gli accertamenti necessari.

2. Gli accertamenti sono effettuati, previo preavviso massimo di 48 ore indicante ora, data e luogo dell'accertamento, di norma alla presenza del conduttore del fondo o di un suo rappresentante a ciò delegato con atto scritto. In caso di assenza dell'interessato o di un suo delegato gli agenti accertatori provvedono a notificare il verbale redatto ai sensi del comma 3.

3. Gli agenti accertatori redigono un verbale delle operazioni compiute dal quale constino le relative risultanze. Qualora gli agenti accertatori riscontrino l'esistenza di colture o di piante inquinanti anche se spontanee all'interno delle zone di isolamento, il verbale prescrive l'obbligo per il responsabile di eliminazione immediata delle piante inquinanti.

4. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo della eliminazione delle piante e colture inquinanti entro il termine di tre giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, il Comune competente, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista al comma 3, dell'articolo 61, dispone l'eliminazione immediata delle piante e delle altre colture inquinanti, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

 

     Art. 61. (Sanzioni amministrative)

1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori che presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'articolo 57, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Giunta regionale sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 130,00 ad euro 1.300,00.

2. I soggetti di cui al comma 1 che non presentano il programma o il consuntivo di coltivazione, o lo presentano decorso il termine di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

3. Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle colture inquinanti di cui all'articolo 60, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00, fatto salvo il rimborso delle spese relative all'eliminazione.

4. Chiunque non rispetta l'atto di approvazione dei programmi istitutivi delle zone chiuse di cui all'articolo 58, comma 3, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.000,00.

5. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 sono introitate nel bilancio della Regione al cap. 500 denominato «Proventi derivanti da sanzioni amministrative varie», mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate nel bilancio del Comune interessato che ha effettuato l'accertamento ed ha applicato la sanzione.

 

CAPO III

INCENTIVAZIONE DEGLI AMMENDANTI AI FINI DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI AGRICOLI

 

     Art. 62. (Finalità)

1. La Regione promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego degli ammendanti compostati e/o letame nella attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale e ai fini di incentivare l'utilizzo dei prodotti anche originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

2. A tal fine la Regione:

a) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne e monitorarne la qualità;

b) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo volte al ripristino e al mantenimento di buoni livelli di materia organica;

c) favorisce l'impiego di ammendanti compostati e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione.

 

3. Con il presente Capo sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità indicate al comma 1.

 

     Art. 63. (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 23 febbraio 2004 (Approvazione dei metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo);

b) per letame: effluenti di allevamento palabili, come definiti all'articolo 2 comma 1, lettera e) del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 );

c) per ammendanti compostati: l'ammendante compostato verde e l'ammendante compostato misto:

- ammendante compostato verde (AVC): prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine, come definito dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);

- ammendante compostato misto (ACM): prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde, come definito dal d.lgs. 217/2006.

 

     Art. 64. (Concessione contributi)

1. Per le finalità di cui all'art. 62 sono concessi contributi economici per:

a) l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati e/o letame sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato e di sostegno allo sviluppo rurale [7];

b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati e/o letame, fino ad un massimo del venti per cento delle spese ammissibili maggiorati di dieci punti se la prevalenza della superficie aziendale ricade in zona montana o svantaggiata e di ulteriori cinque punti se l'investimento è proposto da agricoltori insediati nei cinque anni precedenti la domanda e che non abbiano quaranta anni al momento della domanda stessa;

c) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica fino ad un massimo di cinquanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni.

 

2. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 65. (Modalità di concessione dei contributi)

1. I contributi previsti dall'articolo 64, comma 1, lettera a), sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con priorità per quelle situate nelle aree di particolare interesse agricolo. La Giunta regionale individua con apposita cartografia le aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche. I beneficiari sono tenuti al rispetto della buona pratica agricola prevista dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria.

2. I contributi previsti dall'articolo 64, comma 1, lettera b), sono concessi a favore di aziende agricole singole o associate che rispettino i requisiti previsti dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria.

3. I contributi previsti dall'articolo 64, comma 1, lettera c), sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni contenuti nelle misure agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria vigente.

 

     Art. 66. (Verifiche e controlli)

1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità.

2. In tale ambito è organizzata una attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici.

3. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico il programma e le modalità operative per la realizzazione del sistema.

4. Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dal presente Capo.

 

CAPO IV

TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO

 

     Art. 67. (Oggetto)

1. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica, che non autoctone, purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni e che, integratesi nell'agroecosistema umbro, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

2. Possono altresì essere oggetto di tutela a norma del presente Capo anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

 

     Art. 68. (Registro regionale)

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 67.

2. La Giunta regionale determina le modalità ed i criteri per la istituzione e la tenuta del registro regionale, nonché per la iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 67, tenendo conto dei seguenti principi generali:

a) il registro è organizzato in modo da tenere conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

b) le accessioni di cui all'articolo 67, per essere iscritte al registro regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità facendo riferimento alle "Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodivesità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura - Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo" del mese di ottobre 2012 (realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell'ambito del programma di attività per l'attuazione del Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo del 14.02.2008);

c) l'iscrizione al registro è gratuita ed avviene a seguito di proposta di enti pubblici, scientifici e di ricerca, di organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini;

d) il materiale iscritto nel registro può essere cancellato quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 67, comma 1.

 

     Art. 69. (Rete di conservazione e sicurezza)

1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, cui possono aderire comuni, unioni di comuni, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori singoli ed associati.

2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 67 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti sperimentali e di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.

3. La Regione predispone elenchi dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.

4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono scambiare o commercializzare in ambito locale una modica quantità di materiale di propagazione prodotto in azienda, stabilita per ogni singola entità al momento della iscrizione al registro regionale. Per ambito locale si intende il territorio della provincia di appartenenza e quello delle province direttamente confinanti come riportato nelle linee guida del PNBA.

5. I soggetti proprietari di materiale vegetale o animale iscritto nel registro regionale, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a fornire gratuitamente alla Regione, una parte del materiale vivente, per il raggiungimento delle finalità espresse dal presente Capo e per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito.

 

     Art. 70. (Patrimonio delle risorse genetiche)

1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all'articolo 68, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto all'articolo 8 della Convenzione di Rio sulle Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

 

     Art. 71. (Divieti e sanzioni)

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per chi contravviene all'obbligo di cui all'articolo 69, comma 5.

2. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma i provvedono i comuni territorialmente competenti.

 

CAPO V

NORME PER LA PRODUZIONE ED IL CONTROLLO DEI PRODOTTI BIOLOGICI

 

     Art. 72. (Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale ed al fine di pervenire ad un equilibrato rapporto tra agricoltura e ambiente, riducendone l'inquinamento, di salvaguardare la salute dei consumatori e degli agricoltori e di sostenere il reddito agricolo, promuove e favorisce la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica, in conformità alle norme comunitarie e statali.

 

     Art. 73. (Elenco dei produttori dell'agricoltura biologica)

1. Per l'iscrizione dei produttori dell'agricoltura biologica che operano nel territorio regionale si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1/02/2012 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91 ).

 

     Art. 74. (Organizzazioni di produttori biologici)

1. Sono riconosciute dalla Regione, ai sensi del d.lgs. 102/2005, organizzazioni di produttori biologici, siano essi singoli o associati, iscritti all'elenco di cui all'articolo 73.

2. I produttori di cui all'articolo 73 possono aderire esclusivamente ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 75.

3. La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori biologici riconosciute.

 

     Art. 75. (Riconoscimento delle organizzazioni)

1. Al riconoscimento delle organizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 74 si procede secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. 102/2005.

2. Le richieste per il riconoscimento di cui al comma 1 devono essere presentate alla Struttura regionale competente.

 

     Art. 76. (Obblighi delle organizzazioni)

1. Le organizzazioni di produttori riconosciute, oltre agli obblighi previsti dal d.lgs. 102/2005 sono tenute:

a) ad agevolare l'attività di controllo degli organismi preposti;

b) a presentare un programma di attività alla Struttura regionale competente entro il 31 dicembre di ogni anno;

c) a notificare, entro trenta giorni, alla Struttura regionale competente le nuove adesioni di soci, i recessi e le esclusioni.

 

     Art. 77. (Revoca del riconoscimento)

1. La Giunta regionale, previa diffida, può revocare il riconoscimento delle organizzazioni di produttori biologici nei casi indicati dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 febbraio 2007, n. 85/traV (Decreto di attuazione del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 7 marzo 2003, n. 38 ).

 

     Art. 78. (Organismi di controllo)

1. I produttori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 73 affidano l'espletamento dei controlli ad organismi di controllo di cui al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e sue successive modificazioni ed integrazioni, autorizzati con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

     Art. 79. (Provvidenze)

1. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, a concedere contributi alle organizzazioni di produttori agricoli biologici riconosciute per le spese di costituzione, organizzazione, dotazione personale tecnico per i primi 5 anni successivi alla data di riconoscimento. Il contributo annuo non può superare le spese sostenute e comunque la misura massima annua del 5 per cento del valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci. Il contributo è erogato in misura decrescente durante ciascuno dei cinque anni previsti e la diminuzione annuale deve essere pari al 20 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le associazioni, entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno cui si riferisce la richiesta, presentano apposita domanda, corredata di documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute ed il valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci.

3. I produttori biologici accedono ai benefici previsti dalle leggi regionali vigenti.

 

TITOLO VI

INTERVENTI A FAVORE DELLA ZOOTECNIA E DELLA PESCA PROFESSIONALE

 

CAPO I

Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all'epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue)

 

     Art. 80. (Oggetto e finalità)

1. Il presente Capo dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla insorgenza della malattia infettiva contagiosa dei ruminanti provocata dal virus BTV (Blue Tongue Virus) e i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito di piani vaccinali previsti dalle competenti autorità statali e regionali.

 

     Art. 81. (Interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 80 consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito nei casi previsti dai commi 2 e 3.

2. Nel caso di insorgenza della malattia l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:

a) la morte dei capi;

b) lo smaltimento delle carcasse.

 

3. Nel caso di vaccinazione obbligatoria, l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:

a) gli aborti;

b) la morte dei capi;

c) lo smaltimento delle carcasse;

d) la mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario;

e) il deprezzamento post sblocco;

f) la riduzione della natalità;

g) la riduzione della produzione lattea.

 

     Art. 82. (Beneficiari)

1. Sono considerati beneficiari gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività nel territorio regionale, conduttori di aziende con allevamenti zootecnici.

2. La concessione dei risarcimenti previsti dal presente Capo è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio.

 

     Art. 83. (Misura degli aiuti)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 81 è concesso nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II e della normativa europea in materia di aiuti di stato secondo le seguenti modalità [8]:

a) per la morte dei capi, sia conseguente all'insorgenza della malattia in allevamenti sede di focolai, che conseguente alla vaccinazione obbligatoria, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito denominato ISMEA. Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);

b) per l'aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, in caso di aborto nell'ultimo periodo di gestazione entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale;

c) per lo smaltimento delle carcasse, nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie allevate e per entrambe le cause di morte previste dall'articolo 81, e comunque non superiore ad euro 250,00 a capo per le specie bovina e bufalina, e ad euro 70,00 a capo per la specie ovicaprina;

d) per la riduzione delle natalità, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura dell'ottanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del dieci per cento e sulla base dei dati riferiti all'anno precedente con uguale numero di fattrici;

e) per la riduzione della produzione lattea, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del dieci per cento, sulla scorta delle fatture riferite al momento del danno e confrontate con quelle emesse nello stesso periodo dell'anno precedente.

 

2. È concesso un risarcimento diversificato nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II nei casi di:

a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e categoria, dipendente dai diversi costi della razione alimentare giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di una franchigia pari a venti giorni;

b) deprezzamento post sblocco, per specie e categoria, a fronte di una riduzione di prezzi di mercato con riferimento ai prezzi ISMEA, superiore al cinque per cento.

 

     Art. 84. Modalità di erogazione degli indennizzi)

1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti, nonché l'eventuale adeguamento degli importi di cui all'articolo 83, comma 1, lett. c).

 

     Art. 85. Ambito di applicazione)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a), in caso di morte dei capi per insorgenza della malattia, e quello di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c), in caso di smaltimento delle carcasse per insorgenza della malattia, può essere concesso in tutti i casi di morte dei capi avvenuta successivamente al 22 agosto 2014 e certificata con le modalità di cui allo stesso articolo 83, comma 1, lettera a).

 

CAPO II

Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria.

 

SEZIONE I

FINALITA'

 

     Art. 86. (Oggetto e finalità)

1. Con il presente Capo la Regione promuove la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura nell'ambito delle politiche volte a valorizzare le risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialità produttive agricole del territorio, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni vegetali, difendere la biodiversità, favorire l'agricoltura compatibile con il rispetto dell'ambiente e conservare gli ecosistemi naturali.

 

     Art. 87. (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si definisce:

a) apicoltura: l'attività di conduzione zootecnica delle api;

b) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;

c) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;

d) famiglia: ogni colonia d'api con regina;

e) arnia: il contenitore atto ad ospitare una famiglia d'api;

f) alveare: l'arnia contenente una famiglia d'api;

g) apiario: un insieme di alveari presso una stessa postazione;

h) postazione: il sito di un apiario;

i) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

 

SEZIONE II

DISCIPLINA

 

     Art. 88. Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività)

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b) e c), è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2.

2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (Azienda USL) competente.

3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, nelle more dell'organizzazione del Servizio veterinario competente, le denunce e le comunicazioni sono indirizzate al Comune nel cui territorio sono localizzati gli apiari e gli alveari.

 

     Art. 89. (Anagrafe apistica)

1. Fino alla completa attuazione dell'anagrafe apistica nazionale prevista dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) trova applicazione quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria).

 

     Art. 90. Modalità di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina:

a) della denuncia degli apiari e degli alveari;

b) dell'anagrafe apistica;

c) delle distanze degli apiari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 896-bis del Codice civile;

d) della vendita o dello spostamento di alveari;

e) dei criteri per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 95.

 

     Art. 91. (Controlli sanitari)

1. È compito del Servizio veterinario della competente Azienda USL, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria), organizzare ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, nonché diffondere le norme tecniche di profilassi e di prevenzione in campo apistico.

2. In caso di malattie soggette a denuncia o di sospetti avvelenamenti, nonché in attuazione di programmi specifici, i servizi veterinari delle Aziende USL, competenti per territorio, effettuano interventi sanitari e profilattici e promuovono accertamenti sanitari.

3. Per gli adempimenti diagnostici e per le operazioni di risanamento, i servizi veterinari delle Aziende USL si avvalgono della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Per altre attività di carattere sanitario o per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i suddetti servizi possono anche avvalersi della collaborazione delle facoltà di Medicina veterinaria e di Agraria dell'Università degli studi di Perugia e delle associazioni di categoria.

4. La Regione favorisce l'adozione di protocolli tra Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Associazioni Apistiche, servizi veterinari delle Aziende USL, ARPA e tutte le altre parti interessate al fine di regolamentare:

a) il recupero di sciami in ambiente urbano;

b) le procedure per accertare i casi di avvelenamento di api.

 

     Art. 92. (Denuncia delle malattie e divieti)

1. È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di alveari, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo, di denunciare al sindaco del comune nel cui territorio è installato l'apiario, per il tramite del servizio veterinario della Azienda USL competente, le malattie sospette o accertate, previste dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

2. È vietato lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di essere affetto dalle malattie di cui al comma 1.

3. È vietato, al fine di preservare la sanità degli allevamenti, alienare, rimuovere, occultare alveari, attrezzi, miele, polline e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.

4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva ed idonea sterilizzazione della cera in uso.

 

     Art. 93. (Zone di rispetto)

1. La Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine appartenenti agli iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api regine di razza Apis mellifera ligustica Spin. e intorno alle stazioni di fecondazione ubicate nel territorio regionale. In tali zone sono vietate anche postazioni nomadiste. Per le zone di rispetto vengono definiti:

a) i confini;

b) la loro validità temporale;

c) ogni altro elemento ritenuto utile.

 

2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto intorno agli allevamenti di api regine e alle stazioni di fecondazione, è fatto divieto ai non iscritti all'albo nazionale degli allevatori di api regine di razza Apis mellifera ligustica Spin., di introdurre sciami, api regine, nuclei o famiglie in sostituzione o in aumento di quelli ivi esistenti.

3. Gli sciami eventualmente catturati nell'area di rispetto durante il periodo di validità di cui al comma 1 devono essere trasferiti al di fuori della zona stessa.

 

     Art. 94. (Trattamenti antiparassitari)

1. Allo scopo di salvaguardare il settore apistico e l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura.

2. Possono essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura, previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora in fiore sottostante.

 

SEZIONE III

INTERVENTI

 

     Art. 95. (Concessione finanziamenti e intensità dell'aiuto)

1. Sono concessi finanziamenti, ai sensi del presente Capo, per le seguenti tipologie di intervento:

a) investimenti immobiliari o mobiliari:

1) acquisto arnie;

2) acquisto macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, con l'esclusione degli automezzi;

3) realizzazione, ampliamento e adeguamento igienico sanitario dei locali per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti dell'apicoltura;

4) acquisto di api regine e/o di sciami di api debitamente certificati sotto il profilo sanitario esclusivamente di razza ligustica;

5) diffusione sul territorio regionale di piante arboree, arbustive ed erbacee mellifere.

b) investimenti immateriali:

1) programmi di sperimentazione e diffusione di nuove tecniche in apicoltura;

2) programmi di selezione, produzione e distribuzione di api regine di razza ligustica;

3) programmi di entomoimpollinazione di colture arboree ed erbacee di interesse agrario;

4) programmi di controllo sanitario sugli allevamenti e sui prodotti apistici;

5) programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica agli apicoltori;

6) azioni di promozione di prodotti apicoli;

7) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli apiari, svolti in attuazione di programmi di intervento concordati con le unità sanitarie locali e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

 

2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera a) è concesso un contributo fino al quaranta per cento della spesa ammissibile [9].

3. [La percentuale di contributo per gli interventi indicati al comma 1, lettera b) può essere elevata sino ad un massimo del novanta per cento] [10].

4. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

 

     Art. 96. (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), gli imprenditori apistici singoli o associati, in una delle forme previste dal Codice civile, che esercitano l'attività in forma stanziale o in forma nomade nel territorio regionale e in regola con la denuncia degli alveari.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), punti 5) e 6), le società cooperative di apicoltori e/o di imprenditori apistici, che gestiscono sul territorio regionale almeno cento alveari, e le associazioni o organizzazioni di apicoltori.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), punti 1), 2), 3), 4), 5) e 7) gli istituti di ricerca e sperimentazione e la Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare di cui all'articolo 19, comma 2.

 

SEZIONE IV

VIGILANZA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 97. (Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nel presente Capo è demandata alla Struttura regionale competente, ai Comuni, ai servizi veterinari delle Aziende USL e all'ARPA.

 

     Art. 98. (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dal presente Capo, oltre che l'esclusione dai benefici e provvidenze dal medesimo previste, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 88;

b) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 92;

c) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 90, comma 1, lettera b);

d) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 90, comma 1, lettera d);

e) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 93, comma 2;

f) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 1.

 

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto, tra l'altro, della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete alla Struttura regionale competente ai sensi della l.r. 15/1983.

 

TITOLO VII

TARTUFI E FUNGHI

 

CAPO I

RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI

 

     Art. 99. (Disposizioni generali)

1. La Regione, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire:

a) la tutela del patrimonio tartuficolo regionale;

b) lo sviluppo della tartuficoltura;

c) la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

 

2. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro, quale risorsa di grande valore ambientale ed economico delle zone montane e collinari, con:

a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella Regione;

b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria.

 

3. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 110, per il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani e svantaggiati nonché per attenuare l'esodo demografico.

 

     Art. 100. (Ambiti del territorio dove la raccolta di tartufi è libera)

1. La raccolta dei tartufi è libera:

a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla normativa.

 

     Art. 101. (Delimitazione delle tartufaie)

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Le unioni di comuni, previo parere della commissione di cui all'articolo 104 autorizzano la delimitazione delle tartufaie mediante le tabelle di cui al comma 1.

3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno tartuficolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta dei tartufi riservata». Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno o ancorate ad alberi e loro rami senza provocare strozzature o danneggiamenti alle parti vegetali ove vengano apposte.

 

     Art. 102. (Tartufaie controllate)

1. Con il termine tartufaia controllata si intende quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi e la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i tre ettari, elevabile a quindici ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, comunque tra loro confinanti.

2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.

3. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie. La presenza diffusa è accertata dalla commissione di cui all'articolo 104 mediante controlli a campione effettuati durante il periodo della raccolta, utilizzando il cane addestrato allo scopo.

 

     Art. 103. (Miglioramenti alle tartufaie controllate)

1. Sono considerati miglioramenti alle tartufaie controllate, le seguenti operazioni:

a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;

c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;

d) potatura delle piante simbionti;

e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;

f) inserimento di graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;

g) drenaggio e governo delle acque superficiali;

h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;

i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

 

2. I miglioramenti di cui al comma 1, devono essere eseguiti a regola d'arte, ripetuti nei tempi prescritti, e devono risultare da apposito piano presentato dal conduttore della tartufaia controllata all'atto della richiesta di riconoscimento. Il piano ha validità triennale e contiene, in particolare, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto.

3. Le operazioni colturali e gli interventi prescritti dalla commissione di cui all'articolo 104 devono essere realizzati entro un anno dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.

4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.

5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all'articolo 104, in sede di sopralluogo, la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale o delle prescrizioni della commissione.

 

     Art. 104. (Commissioni)

1. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, da una apposita commissione tecnica costituita presso ogni unione di comuni e composta da:

a) un rappresentante dell'unione di comuni che la presiede;

b) un rappresentante della Regione indicato dall'Assessore con delega all'agricoltura e alle foreste;

c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

d) un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute;

e) un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale. Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.

 

2. L'unione di comuni provvede all'erogazione del compenso ai componenti della commissione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente.

3. Ai componenti della commissione esterni all'Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.

 

     Art. 105. (Parere della commissione)

1. Le unioni di comuni curano la pubblicizzazione del parere della commissione di cui all'articolo 104, tramite affissione all'Albo Pretorio. Eventuali osservazioni possono essere presentate all'unione di comuni competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. L'unione di comuni deve decidere entro il termine di trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione all'interessato.

 

     Art. 106. (Tartufaie coltivate)

1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento poste a dimora, secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate. Le tartufaie coltivate non costituiscono bosco.

2. Le tartufaie coltivate possono essere opportunamente recintate per la tutela della produzione.

3. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'articolo 116.

4. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.

5. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1 verificate dalle commissioni di cui all'articolo 104.

 

     Art. 107. (Riconoscimento tartufaie)

1. L'unione di comuni competente per territorio dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all'articolo 104.

2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:

a) planimetria catastale 1:2.000 con l'indicazione dell'area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;

b) piano triennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata.

 

3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate l'unione di comuni competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente all'articolo 3, terzo comma della l. 752/1985, previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente unione di comuni, nell'apposito conto corrente.

4. La Giunta regionale determina, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della l. 752/1985, le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.

5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 104.

6. L'inadempimento alle prescrizioni previste dall'articolo 103 comporta la revoca del riconoscimento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera r) del secondo comma dell'articolo 118.

7. È fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell'interessato, al riconoscimento di tartufaia controllata entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.

8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata, l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.

 

     Art. 108. (Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 ), nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, stabilito un equo canone, debbono prioritariamente concedere il diritto di raccolta a uno o più utenti riuniti. Nel caso non ci siano utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all'articolo 104.

 

     Art. 109. (Delimitazione dei comprensori consorziati)

1. L'unione di comuni competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 104, ai fini della tabellazione prevista dall'articolo 3, terzo comma, della l. 752/1985, approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'articolo 4 della stessa legge.

2. La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per la delimitazione dei comprensori.

 

     Art. 110. (Ricerca e raccolta dei tartufi)

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:

a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

b) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

d) dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone;

e) dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

h) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.

 

3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole.

5. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella:

 

mese   

giorno   

sorge   

tramonta   

Gennaio 

1-14 

7,40 

16,47 

 

15-31 

7,38 

17,01 

Febbraio 

1-14 

7,25 

17,22 

 

15-28 

7,09 

17,40 

Marzo 

1-14 

6,48 

17,58 

 

15-31 

6,25 

18,14 

Aprile 

1-14 

5,56 

18,33 

 

15-30 

5,33 

18,48 

Maggio 

1-14 

5,09 

19,06 

 

15-31 

4,52 

19,21 

Giugno 

1-14 

4,39 

19,36 

 

15-30 

4,36 

19,45 

Luglio  

1-14 

4,39 

19,47 

 

15-31 

4,48 

19,42 

Agosto 

1-14 

5,04 

19,28 

 

15-31 

5,18 

19,10 

Settembre 

1-14 

5,36 

18,44 

 

15-30 

5,50 

18,20 

Ottobre 

1-14 

6,07 

17,52 

 

15-3 

16,23 

17,29 

Novembre 

1-14 

6,43 

17,04 

 

15-30 

7,00 

16,49 

Dicembre 

1-14 

7,19 

16,39 

 

15-31 

7,32 

16,38 

 

6. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

7. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.

8. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 108.

9. Il cane da ricerca di tartufi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina regionale deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

10. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle unioni di comuni, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.

11. L'unione di comuni, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta dandone adeguata pubblicità. Tali limitazioni o sospensioni possono riguardare anche singole specie di tartufo o singoli territori.

 

     Art. 111. (Idoneità per la raccolta)

1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso l'unione di comuni competente per territorio, davanti alla commissione di cui all'articolo 104.

2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

3. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le unioni di comuni e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

5. Il tesserino è rilasciato dall'unione di comuni competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali, il titolare può richiedere alla competente unione di comuni, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo, mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.

6. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore del presente Capo.

7. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

 

     Art. 112. (Autorizzazione alla raccolta)

1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all'articolo 111, l'unione di comuni competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.

2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dall'unione di comuni più vicina a detti Comuni.

 

     Art. 113. (Iniziative finanziarie)

1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le unioni di comuni, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate:

a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;

b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;

c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;

d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;

e) realizzazione da parte delle unioni di comuni, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;

f) impianto di tartufaie coltivate;

g) la costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le unioni di comuni territorialmente interessate e le Associazioni tartufai-tartuficoltori.

 

3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui all'articolo 116, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.

4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.

5. L'azienda costituita ai sensi dell'articolo 112, comma 6, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ) cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con il presente Capo.

 

     Art. 114. (Modalità di finanziamento)

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 113 vengono concessi in conto capitale:

a) per le voci a), b), c), d), e) del comma 2 dell'articolo 112 fino ad un massimo dell'ottanta per cento della spesa ammessa;

b) per la voce f) del comma 2 dell'articolo 113 fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ammessa.

 

2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.

3. L'erogazione del contributo, relativo all'articolo 113, comma 2, lettera f), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici dell'unione di comuni.

 

     Art. 115. (Albi regionali)

1. Nel rispetto delle direttive regionali le unioni di comuni istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli articoli 102, 106 e 107.

2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.

3. Le unioni di comuni trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1.

 

     Art. 116. (Zone vocate)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Testo unico, la Giunta regionale, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettua la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura. Successivamente le mappature sono effettuate dalle unioni di comuni.

2. Fino all'adozione della nuova mappatura di cui al comma 1, trova applicazione la mappatura già predisposta e realizzata dalle comunità montane ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) abrogata con il presente Testo unico.

3. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.

4. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua.

 

     Art. 117. (Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto del presente Capo è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della l. 752/1985.

2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1.

 

     Art. 118. (Sanzioni amministrative)

1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle unioni di comuni nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla l. 752/1985, dalla l.r. 15/1983.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00;

b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00;

c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da euro 5,00 a euro 52,00;

d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a euro 52,00;

e) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00;

f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto o di sospensione da euro 258,00 a euro 2.582,00;

h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00;

i) raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 155,00 a euro 1.549,00;

l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba: da euro 52,00 a euro 516,00;

m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

n) commercio di tartufi freschi oltre l'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della l. 752/1985 : da euro 516,00 a euro 5.165,00;

o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della l. 752/1985 : da euro 258,00 a euro 2.582,00;

p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale : da euro 258,00 a euro 2.582,00;

q) tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 a euro 52,00 per ogni tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;

r) inadempienza alle prescrizioni di cui all'articolo 103 : da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;

s) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;

t) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113 : per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00;

u) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;

v) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da 3,00 a euro 26,00.

 

3. Le violazioni sanzionate al comma 2 comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.

4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del comma 2, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.

5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.

6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dall'unione di comuni con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.

 

     Art. 119. (Norme di abrogazione)

1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi) e la legge regionale 7 marzo 1983, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: " Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi ").

2. Sono soppresse le parole « dei tartufi » alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.

 

     Art. 120. (Tassa di concessione)

1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158 ) e successive modificazioni ed è versata all'unione di comuni competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.

3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e le relative procedure.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 118 spettano alle unioni di comuni, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai.

5. Sono di competenza delle unioni di comuni le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della l.r. 57/1980, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

6. Le istanze di rimborso devono essere presentate all'unione di comuni competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.

 

     Art. 121. (Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale emana norme regolamentari per l'attuazione del presente Capo, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 122. (Norme finali)

1. La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare l'osservanza delle norme contenute nel presente Capo e, per quanto non espressamente disciplinato, l'osservanza di quelle previste dalla l. 752/1985.

 

CAPO II

RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI

 

     Art. 123. (Disposizioni generali)

1. Il presente Capo, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

 

SEZIONE I

RACCOLTA DEI FUNGHI

 

     Art. 124. (Raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. Nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale". I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella Regione, senza autorizzazione.

2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne.

3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.

4. È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi tale peso.

5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte la caratteristiche morfologiche, che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aerati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

 

     Art. 125. (Proprietari e conduttori di fondi)

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 124, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.

2. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.

 

     Art. 126. (Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)

1. I residenti nella Regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dall'unione di comuni competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna unione di comuni, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.

5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico-divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga al presente Capo a:

a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;

b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;

c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;

d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.

 

6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.

7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione.

 

     Art. 127. (Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)

1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dal presente Capo, alla raccolta di funghi dalle unioni di comuni o dai comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale.

2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale [11].

3. L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l'ha rilasciata in caso di accertata irregolarità.

 

     Art. 128. (Divieti)

1. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 6 della l. 352/1993, in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e unitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.

3. È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:

a) Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);

b) Armillaria mellea (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);

c) Armillaria tabescens (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);

d) Cantharellus Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);

e) Craterellus cornucopioides (L.:Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);

f) Hydnum repandum L.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

g) Hydnum rufescens Sch.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

h) Marasmius oreades (Bolt.:Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);

i) Tricholoma - Sezione Atrosquamosa Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).

 

4. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3.

5. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

6. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

7. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.

 

     Art. 129. Aree particolari)

1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

 

     Art. 130. (Sospensioni temporanee)

1. La Giunta regionale su proposta delle unioni di comuni interessate e dei comuni di cui al comma 1, dell'articolo 127 sentito il parere del Dipartimento di biologia vegetale dell'Università degli Studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

 

     Art. 131. (Controlli sanitari)

1. Le Aziende USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 124 e dell'articolo 127, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

 

     Art. 132. (Divulgazione e contributi)

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale), prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'articolo 136.

3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.

 

SEZIONE II

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

 

     Art. 133. (Commercializzazione delle specie di funghi)

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell'Allegato I del d.p.r. 376/1995 e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.

2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del paese di origine. A tal fine l'Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio.

4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle nome vigenti.

5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

 

     Art. 134. (Norma di rinvio)

1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le norme del d.p.r. 376/1995.

 

SEZIONE III

NORME FINALI

 

     Art. 135. (Vigilanza)

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni del presente Capo gli organi di vigilanza, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle unioni di comuni, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), gli operatori di vigilanza e ispezione delle Aziende USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente Capo e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla l.r. 15/1983 e dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 32 (Norme per l'attuazione degli artt. 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e di revisione delle analisi).

 

     Art. 136. (Sanzioni amministrative)

1. I trasgressori delle disposizioni di cui al presente Capo sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nella Sezione II sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le unioni di comuni ed i comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni nel cui territorio è stato commesso l'illecito.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'articolo 124; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'articolo 124 : da euro 52,00 a euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da euro 104,00 a euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'articolo 127 : da euro 155,00 a euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a euro 621,00;

b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'articolo 124 : da euro 26,00 a euro 78,00;

c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 124, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;

d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'articolo 124 : da euro 26,00 a euro 78,00;

e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'articolo 124, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da euro 26,00 a euro 78,00;

f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'articolo 126, riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;

g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'articolo 128 : da euro 516,00 a euro 2.580,00;

h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'articolo 128, da euro 52,00 a euro 156,00;

i) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'articolo 128 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da euro 26,00 a euro 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;

l) violazione della prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 128, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da euro 155,00 a euro 465,00;

m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 6 dell'articolo 128 : da euro 26,00 a euro 78,00;

n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 128, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da euro 26,00 a euro 78,00;

o) violazione della prescrizione di cui all'articolo 6 della l. 352/1993, riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da euro 103,00 a euro 309,00;

p) violazione della prescrizione di cui all'articolo 6 della l. 352/1993, riguardante la raccolta di funghi nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi: da euro 26,00 a euro 78,00;

q) violazione della prescrizione di cui all'articolo 129, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da euro 26,00 a euro 78,00;

r) violazione della prescrizione di cui all'articolo 130, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da euro 103,00 a euro 309,00.

 

3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera r), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 127. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla lettera f), del comma 2, la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera i), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda USL competente per territorio, sono consegnati dall'unione di comuni competente o dal comune non facente parte di alcuna unione di comuni, ad enti o istituti di beneficenza. L'unione di comuni o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 135 e gli ispettorati micologici delle Aziende USL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della Azienda USL che ha eseguito il controllo.

4. Le violazioni delle norme di cui alla Sezione II del presente Capo, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 128 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.

5. La violazione della norma di cui all'articolo 131 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.

6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Sezione costituiscano reato.

 

TITOLO VIII

Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali

 

     Art. 137. (Disposizioni generali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne. La Regione, in particolare:

a) tutela, qualifica e valorizza le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) favorisce il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;

c) favorisce la multifunzionalità in agricoltura, l'incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) favorisce le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali;

e) recupera il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

f) sostiene e incentiva le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta;

g) promuove la cultura rurale e l'educazione alimentare;

h) favorisce lo sviluppo agricolo e forestale;

i) avvicina le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita;

j) favorisce la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali.

 

2. La Regione altresì riconosce e promuove l'agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi ed occupazionali.

 

SEZIONE I

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO

 

     Art. 138. (Attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono svolgere le attività agrituristiche gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche secondo le procedure previste all'articolo 143, iscritti all'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 144 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 161.

3. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari di cui al comma 4, lettera d).

4. Sono considerate attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande, compresa la prima colazione, costituiti da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti regionali tipici e di qualità caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate dall'articolo 140, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

 

5. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Per le cooperative agricole di produzione e conferimento che esercitano attività agrituristiche, sono considerati prodotti propri anche i prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli.

6. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e comunque ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

7. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente Sezione comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile alle attività agrituristiche. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche.

 

     Art. 139. (Locali per attività agrituristiche)

1. Per le attività agrituristiche sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'articolo 91, comma 9, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).

1-bis. Al fine di completare il numero massimo di posti letto consentito per l'attività agrituristica di ospitalità svolta negli edifici di cui all'articolo 91, comma 9 della L.R. 1/2015, possono essere utilizzate le soluzioni innovative complementari previste dalla legislazione turistica regionale vigente, nei limiti e secondo le prescrizioni ivi stabilite, da realizzare nel rispetto degli indici di utilizzazione territoriale e dell'uso stabiliti dall'articolo 90, comma 2 della L.R. 1/2015 ed in deroga all'articolo 91, comma 9 sempre della L.R. 1/2015 [12].

2. I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

3. Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità e del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, per le località abitate ubicate sopra i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, oltre all'abitazione dell'imprenditore agricolo possono essere utilizzati per le attività agrituristiche ulteriori edifici nella disponibilità dello stesso imprenditore, posti all'interno della medesima località abitata.

5. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.

 

     Art. 140. (Criteri e limiti delle attività agrituristiche)

1. Le attività agricole devono essere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche.

2. Le attività agricole si intendono prevalenti quando il tempo-lavoro necessario per lo svolgimento dell'attività agricola è maggiore di quello necessario allo svolgimento delle attività agrituristiche nel corso dell'anno. La valutazione del tempo-lavoro è effettuata sulla base delle tabelle definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera c). Le tabelle individuano le giornate lavoro occorrenti per le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali, per le quali si applicano fattori correttivi in caso di aziende ricadenti nelle zone montane come delimitate dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento a quelle collocate oltre i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, e le giornate lavoro necessarie per le diverse attività agrituristiche di cui all'articolo 138, comma 4.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande e la degustazione di prodotti di cui all'articolo 138, comma 4, lettere b) e c), deve rispettare i seguenti limiti e criteri:

a) i prodotti propri, così come definiti all'articolo 138, comma 5, devono costituire almeno il trenta per cento in valore;

b) i prodotti regionali provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio dell'Umbria, fra cui devono essere compresi, con carattere di preferenza, i prodotti biologici, i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, devono costituire almeno il cinquantacinque per cento in valore;

c) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'acquisto di una quota massima del quindici per cento in valore di prodotti di altra provenienza;

d) deve essere indicata agli ospiti l'origine dei prodotti impiegati.

5. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 4, lettere a) e b), deve essere data comunicazione al Comune competente per territorio per il temporaneo esercizio dell'attività.

6. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera d), sono stabilite le modalità per la verifica dei limiti di cui al comma 4, lettere a), b) e c) e per l'indicazione dell'origine dei prodotti impiegati.

7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 138, comma 4, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto alla ricettività o alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola e con le risorse agricole aziendali, nonché con altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le modalità per la definizione di tale connessione sono stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera e). Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agricola, e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

8. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo permetta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso.

 

     Art. 141. (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori e soluzioni innovative per l'ospitalità agrituristica [13])

1. Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un numero massimo di sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata.

2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non permetta di raggiungere il numero massimo di posti letto consentito, è possibile realizzare un'area attrezzata per un massimo di sei piazzole. È, inoltre, consentita la realizzazione di soluzioni innovative autonome previste dalla legislazione turistica regionale vigente in misura non superiore a otto posti letto e secondo le prescrizioni ivi stabilite, da realizzare nel rispetto degli indici di utilizzazione territoriale e dell'uso stabiliti dall'articolo 90, comma 2 della L.R. 1/2015 ed in deroga all'articolo 91, comma 9 sempre della L.R. 1/2015 [14].

3. Nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.

4. I servizi igienici dell'area attrezzata devono essere distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico e devono rispettare i requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella G della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) relativi ai campeggi classificati ad una stella. Tali servizi devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona e della normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. Al fine di garantire alle persone diversamente abili l'accessibilità alle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 e dei servizi connessi, devono essere garantiti i requisiti minimi obbligatori previsti, a tal fine, dalla Tabella G di cui alla l.r. n. 13/2013.

6. La realizzazione di piazzole nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinata al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia.

7. L'eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea, e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare i quaranta metri quadrati.

 

     Art. 142. (Norme igienico-sanitarie)

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera f), che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione dei requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.

2. Per l'idoneità dei locali adibiti ad attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, è sufficiente il requisito dell'agibilità o quello dell'abitabilità conseguito ai sensi della normativa antecedente al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)).

3. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere consentito l'uso della cucina domestica.

4. Per la preparazione, il confezionamento, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande e per la macellazione degli animali si applica la normativa europea denominata Pacchetto igiene, ed in particolare il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché la normativa statale e regionale di attuazione in materia di igiene dei prodotti alimentari.

5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera g), disciplina le modalità ed i limiti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.

6. La conformità degli edifici adibiti ad attività agrituristiche alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici stessi.

7. Al fine di garantire alle persone diversamente abili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, nel caso di ristrutturazioni edilizie o di avvio di nuove attività agrituristiche devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività, ed alla sala ristorazione e degustazione con relativo bagno nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nell'ambito della degustazione.

8. Per le strutture agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Testo unico il comune competente per territorio può consentire agli operatori agrituristici di derogare alle disposizioni di cui al comma 7, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici dei locali o alle specifiche caratteristiche architettoniche e paesaggistico-ambientali.

 

     Art. 143. (Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche)

1. Ai fini di cui all'articolo 138, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche all'unione di comuni territorialmente competente.

2. L'unione di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base dei criteri e limiti di cui all'articolo 140, dandone comunicazione alla Struttura regionale competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale di cui all'articolo 144.

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività agrituristiche che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate. Contiene altresì il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera in ragione dell'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 140, comma 2.

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività agrituristiche è tenuto a comunicare all'unione di comuni di cui al comma 1 ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. Le unioni di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei limiti e criteri di cui all'articolo 140 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.

6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 144. (Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 143, di seguito denominato Elenco agriturismo.

2. L'Elenco agriturismo comprende almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione commerciale della struttura agrituristica;

b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;

c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;

d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;

e) elencazione delle attività agrituristiche che si possono esercitare, nonché il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera.

 

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), la Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco agriturismo e le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività agrituristiche entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco agriturismo. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione di comuni di cui all'articolo 143, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

 

     Art. 145. (Riserva di denominazione e classificazione)

1. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 138, comma 2.

2. L'utilizzo della denominazione agriturismo in tutte le forme di comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera j) definisce i criteri di classificazione coerenti con quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche).

4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k) definisce le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle aziende agrituristiche.

 

SEZIONE II

DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE

 

     Art. 146. (Attività di fattoria didattica)

1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti:

a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;

b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda;

d) alla conoscenza dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica, della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile;

e) alla conoscenza del territorio per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto fra l'uomo e l'ambiente rurale.

 

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 149, commi 1 e 2, possono svolgere le attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria didattica secondo le procedure previste all'articolo 150, iscritti all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 151 e che hanno presentato la SCIA ai sensi dell'articolo 161.

3. Le attività previste al comma 1 sono esercitate in forma organizzata, con un adeguato numero di operatori di cui all'articolo 149, e possono essere svolte nell'arco di una o più giornate con possibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande, con prodotti prevalentemente regionali, e degustazione di prodotti aziendali. Qualora gli imprenditori agricoli che svolgono attività di fattoria didattica esercitano anche attività di agriturismo, per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti aziendali si applicano i limiti e i criteri di cui all'articolo 140, comma 4.

4. Le attività previste al comma 1 sono svolte in favore di scolaresche o gruppi organizzati. L'imprenditore agricolo, prima della visita, deve concordare con gli insegnanti o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, nonché la tariffa massima per ogni gruppo di studio.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie didattiche.

 

     Art. 147. (Locali e strutture per attività di fattoria didattica)

1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015.

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo.

4. Le fattorie didattiche devono garantire, in rapporto al numero dei partecipanti e alla durata della permanenza degli stessi, adeguate attrezzature, strutture e locali coperti muniti di arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, nonché ambienti adibiti a sala ristoro o per il consumo di pasti al sacco, parcheggi e idonea viabilità per il transito dei mezzi di trasporto.

5. Per le fattorie didattiche che prevedono il pernottamento, le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E e dalla Tabella O allegate alla l.r. n. 13/2013.

6. Le fattorie didattiche possono prevedere il pernottamento in un'area attrezzata, per un massimo di sei piazzole, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 141, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

7. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all'aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, è assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

8. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 146, comma 2, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima, determinato sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 140, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste al presente Titolo.

 

     Art. 148. (Norme igienico-sanitarie)

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività di fattoria didattica sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera f) che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.

2. Qualora le attività di fattoria didattica prevedano la somministrazione di pasti e bevande, la degustazione di prodotti aziendali, ovvero si articolino su più giornate prevedendo anche il pernottamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 142 e le strutture devono possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo.

 

     Art. 149. (Operatori di fattoria didattica)

1. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte solamente da soggetti che hanno conseguito l'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica rilasciato dalla Regione a seguito di procedimento di certificazione.

2. Possono esercitare le attività di fattoria didattica, purché in possesso dell'attestato di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonché coloro che prestano attività lavorativa, anche a titolo di collaborazione o consulenza, presso l'azienda agricola.

3. È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica.

4. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera l), definisce modalità e criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica e per il rilascio dell'attestato di idoneità, nonché per la tenuta dell'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica di cui al comma 3.

 

     Art. 150. (Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica)

1. Ai fini di cui all'articolo 146, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta alla Struttura regionale competente istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica.

2. La Struttura regionale di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 146, 147 e 148.

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria didattica che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria didattica è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 151. (Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 150, di seguito denominato Elenco fattorie didattiche.

2. L'Elenco fattorie didattiche comprende almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione commerciale della fattoria didattica;

b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;

c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;

d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria didattica;

e) elencazione delle attività di fattoria didattica che si possono esercitare.

 

3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce il contenuto dell'Elenco fattorie didattiche e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività di fattoria didattica entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie didattiche. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare alla Struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

 

     Art. 152. (Riserva di denominazione)

1. L'uso della denominazione fattoria didattica e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 146, comma 2.

2. L'utilizzo della denominazione fattoria didattica in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie didattiche.

 

SEZIONE III

AGRICOLTURA SOCIALE E DISCIPLINA DELLE FATTORIE SOCIALI

 

     Art. 153. (Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale)

1. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale, esercitate dai seguenti soggetti:

a) imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro;

b) imprese sociali, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 ), e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora siano imprenditori agricoli e svolgano attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

 

2. Per attività di fattoria sociale si intendono le attività previste al comma 1 esercitate dai soggetti di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del Codice civile e attraverso l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse della propria azienda. Dette attività, in particolare, sono finalizzate ad offrire prestazioni quali:

a) inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale e inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, come definiti dalla normativa vigente;

b) servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;

c) attività sociali in favore delle comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per fornire servizi utili alla vita quotidiana, nonché per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di educazione.

 

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 155, possono svolgere attività di fattoria sociale gli imprenditori agricoli di cui al comma 2 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria sociale secondo le procedure previste all'articolo 156, iscritti all'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 157 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 161.

4. Ai fini di cui al comma 3 le imprese agricole devono essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari oppure devono avere stipulato accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari.

5. Al di fuori dei limiti e delle modalità operative previsti dalle autorizzazioni, accreditamenti o accordi di partenariato di cui al comma 4, le fattorie sociali possono ospitare gruppi di persone appartenenti ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) unicamente per brevi periodi e solo se accompagnati da operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4 (Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario).

6. Le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale sono definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera o), su proposta della struttura regionale competente in materia di fattorie sociali, previa intesa con le strutture regionali competenti in materia di salute e coesione sociale. Con il medesimo regolamento sono individuati i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali.

 

     Art. 154. (Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali)

1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015.

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale e la loro ubicazione devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte presso l'azienda agricola e devono essere preventivamente autorizzati sulla base della medesima normativa.

3. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

4. Le attività di fattoria sociale possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività di fattoria sociale possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente.

5. Le fattorie sociali devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle specifiche normative di settore, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, anche nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal Capo I del Titolo V del presente Testo unico.

6. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 153, comma 3, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima previsto all'articolo 140, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Titolo e per ospitare i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all'articolo 153 e gli operatori di cui all'articolo 155.

 

     Art. 155. (Operatori socio-sanitari di fattorie sociali)

1. Nello svolgimento delle attività di fattoria sociale a favore di soggetti destinatari delle prestazioni di cui all'articolo 153, comma 2, lettere a) e b), le fattorie sociali devono comunque garantire che dette attività siano coordinate ed avvengano con l'assistenza di operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del r.r. 4/2003.

2. Le fattorie sociali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), devono garantire la presenza in azienda di un adeguato numero di operatori socio-sanitari tale da permettere un regolare svolgimento delle attività.

3. Quando le fattorie sociali operano nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 153, comma 4, questi ultimi devono garantire la presenza in azienda, per tutta la durata delle attività svolte, di un adeguato numero di operatori socio-sanitari.

 

     Art. 156. (Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale)

1. Ai fini di cui all'articolo 153, comma 3, l'imprenditore agricolo presenta alla Struttura regionale competente istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale.

2. La Struttura regionale di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 153 e 154.

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria sociale che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria sociale è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 157. (Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 156, di seguito denominato Elenco fattorie sociali.

2. L'Elenco fattorie sociali comprende almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione commerciale della fattoria sociale;

b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;

c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;

d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria sociale;

e) elencazione delle attività di fattoria sociale che si possono esercitare.

 

3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce il contenuto dell'Elenco fattorie sociali e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie sociali. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare alla Struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

 

     Art. 158. (Riserva di denominazione)

1. L'uso della denominazione fattoria sociale e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 153, comma 3.

2. L'utilizzo della denominazione fattoria sociale in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k), definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.

 

     Art. 159. (Interventi di sostegno)

1. La Regione favorisce l'agricoltura sociale, in particolare, mediante:

a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto della normativa vigente, dei beni del patrimonio regionale;

b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie.

 

2. La Regione favorisce altresì una adeguata promozione delle attività di fattoria sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate.

3. Nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli di cui agli articoli 40, comma 11 e 51, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), i comuni definiscono modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).

 

SEZIONE IV

NORME COMUNI

 

     Art. 160. (Disposizioni comuni)

1. Non possono esercitare le attività di cui al presente Titolo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, della l. 96/2006.

2. Per l'attività di vendita dei prodotti si applica quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ).

3. Ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 8/2011, le procedure di cui al presente Titolo utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le misure organizzative da adottare per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati, il monitoraggio e l'effettuazione dei controlli.

 

     Art. 161. (Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività)

1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, di fattoria didattica o di fattoria sociale, successivamente all'iscrizione ai rispettivi elenchi di cui agli articoli 144, 151 e 157, presenta al comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19, della l. 241/1990 e con le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera m). La SCIA deve contenere anche gli estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti dell'utente.

2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di cui al comma 1 deve comunicare al comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

3. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, trasmette all'unione di comuni e alla struttura regionale competenti, un documento sintetico che riporta i dati principali della SCIA.

 

     Art. 162. (Attività di studio, promozione e formazione)

1. La Regione, nell'ambito della definizione delle politiche di promozione integrata e di programmazione degli strumenti agevolativi finanziati da fondi europei, statali e regionali, promuove specifiche azioni rivolte alla valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo.

2. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, promuove in particolare:

a) iniziative volte ad indagini conoscitive sulla consistenza e le caratteristiche della domanda e dell'offerta di servizi inseriti nelle attività previste dal presente Titolo e sulla loro evoluzione nel tempo;

b) iniziative per lo sviluppo e la promozione delle attività previste dal presente Titolo;

c) strategie di comunicazione istituzionale da realizzare tramite opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali anche attraverso forme di comunicazione innovative;

d) la partecipazione ad eventi di settore;

e) la partecipazione a progetti nazionali o internazionali per la promozione e la valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo.

 

3. La Regione, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblica o privata, se inclusi nell'ambito della programmazione regionale, promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, per gli imprenditori agricoli che esercitano le attività previste dal presente Titolo.

 

     Art. 163. (Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per definire in particolare:

a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 138, comma 8, nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 153, comma 7;

b) caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo ai sensi degli articoli 139, comma 3, e 154, comma 4, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente;

c) le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell'articolo 140, comma 2, predisposte dalle strutture regionali competenti in materia di agriturismo e turismo;

d) le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l'indicazione dell'origine degli stessi ai sensi dell'articolo 140, comma 6;

e) le modalità per la verifica della connessione, ai sensi dell'articolo 140, comma 7;

f) i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 142, comma 1, e 148, comma 1;

g) le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali ai sensi dell'articolo 142, comma 5;

h) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 143, comma 6, 150, comma 6, e 156, comma 5;

i) il contenuto, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco agriturismo, dell'Elenco fattorie didattiche e dell'Elenco fattorie sociali, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, 151, comma 3, e 157, comma 3;

j) i criteri di classificazione degli agriturismi di cui all'articolo 145, comma 3;

k) le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione di cui agli articoli 145, comma 4, 152, comma 3 e 158, comma 3;

l) le modalità e i criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica, per il rilascio dell'attestato di idoneità e per la tenuta dell'elenco ricognitivo regionale, ai sensi dell'articolo 149, comma 4;

m) le modalità di presentazione della SCIA per l'esercizio della attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi dell'articolo 161, comma 1;

n) le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 164, comma 4;

o) le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale, nonché i soggetti di cui all'articolo 153, comma 2, lettere a) e b), ai sensi del medesimo articolo 153, comma 6.

 

     Art. 164. (Vigilanza e controllo)

1. L'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni previste dal presente Titolo è attribuita alle unioni di comuni, secondo quanto previsto dalla l.r. 13/2013.

2. La Regione promuove accordi di programma e protocolli di intesa e collaborazione con le altre istituzioni locali e con gli organi statali, preposti alle attività di controllo.

3. Le unioni di comuni trasmettono alla Struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.

4. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 163, comma 1, lettera n), definisce le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

 

     Art. 165. (Sanzioni amministrative)

1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all'articolo 161, comma 1, per l'utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio.

2. Per l'utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai sensi degli articoli 138, comma 2, 146, comma 2, e 153, comma 3, ovvero in maniera difforme da quanto previsto agli articoli 145, 152 e 158, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

3. Nel caso di presenze superiori rispetto alla capacità ricettiva dichiarata nella SCIA di cui all'articolo 161 o di alterazione permanente della struttura ricettiva tale da determinare un potenziale ricettivo superiore a quello dichiarato nella SCIA medesima, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

4. Nel caso di violazione dei limiti di prevalenza stabiliti all'articolo 140, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

5. Nel caso di mancata comunicazione di variazione di cui agli articoli 143, comma 4, 150, comma 4 e 156, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

6. Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 140, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

7. Nel caso di erogazione dei servizi previsti con l'impiego di personale in difformità da quanto previsto agli articoli 138, comma 3, 149, comma 2, e 155, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

8. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione delle strutture adibite ad agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale per lo svolgimento delle attività dichiarate nella SCIA di cui all'articolo 161, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

9. Nel caso di mancata comunicazione della variazione dei dati dichiarati nella SCIA di cui all'articolo 161, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

10. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalle unioni di comuni cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla l.r. 15/1983.

 

SEZIONE VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 166. (Norme transitorie e finali)

1. I procedimenti amministrativi relativi all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) e all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8 ) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere h) ed i), sono portati a compimento secondo le norme previgenti ancorché abrogate dalla abroganda legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti).

2. Gli operatori agrituristici già iscritti all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 28/1997 sono iscritti automaticamente all'Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 144. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della l.r. 28/1997.

3. Le fattorie didattiche già iscritte all'elenco regionale delle fattorie didattiche ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 13/2005 sono iscritte automaticamente all'Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica di cui all'articolo 151. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della l.r. 13/2005.

4. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005 e all'articolo 11 del regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera l), sono portati a compimento ai sensi della l.r. 13/2005 e del r.r. 7/2008, ancorché abrogati dalla abroganda l.r. 16/2014.

5. Restano validi gli attestati di idoneità di operatore di fattoria didattica già rilasciati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005 e dell'articolo 11 del r.r. 7/2008.

6. Le aziende agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), j) e k), adeguano la propria attività alle disposizioni del presente Titolo e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.

7. Le fattorie didattiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere a), f), h) e k), ovvero anche del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera d), se svolgono anche attività di agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, e lettera g) se svolgono attività di somministrazione di pasti e bevande, degustazione di prodotti aziendali o prevedono il pernottamento, adeguano la propria attività alle disposizioni del presente Titolo e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.

8. Fino alla data di costituzione delle unioni di comuni, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni di comuni dall'articolo 143 continuano ad essere esercitate dalle comunità montane, ancorché sciolte, in conformità all'articolo 63, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

9. Fino alla data di costituzione delle unioni di comuni, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera n), le funzioni conferite alle medesime unioni di comuni dall'articolo 164 sono esercitate dai comuni competenti per territorio.

10. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), si applica l'articolo 3, commi 10, 11 e 11.1 della l.r. 28/1997 ancorché abrogata dalla abroganda l.r. 16/2014.

11. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera m), si applica l'articolo 9 della l.r. 28/1997 e l'articolo 7 della l.r. 13/2005, ancorché abrogate dalla abroganda l.r. 16/2014.

12. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive con un numero massimo di ospiti consentiti non superiore a trenta per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), sono a disposizione esclusiva degli ospiti, aventi dimensioni inferiori a 120 mq, non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 2 del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). Tali impianti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della l.r. 4/2007 e dall'articolo 3, commi 6, 6-bis e 6-ter, del r.r. 2/2008, possono continuare l'esercizio dell'attività prevista per la quale devono comunque essere garantite, da parte del titolare, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina.

 

     Art. 167. (Norma di abrogazione)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 166, commi 1, 4, 10 e 11, sono e rimangono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;

b) la legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37 (Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;

c) la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8 ) è abrogata;

d) il R.R. 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) è abrogato;

e) la legge 23 marzo 2012, n. 3 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 " Disciplina delle attività agrituristiche ") è abrogata;

f) gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) sono abrogati;

g) l'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.

 

     Art. 168. (Norma di rinvio)

1. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate dalla abroganda l.r. 16/2014 deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del presente Titolo.

 

TITOLO IX

INTERVENTI A FAVORE DEL RIORDINO FONDIARIO

 

CAPO I

TERRE ABBANDONATE, INCOLTE E INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE

 

     Art. 169. (Disposizioni generali)

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto ed in attuazione dei principi e criteri di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) si impegna a:

a) garantire la funzione sociale della proprietà nell'ambito di uno sviluppo programmato;

b) proteggere l'ambiente anche salvaguardando gli equilibri idrogeologici;

c) realizzare la piena utilizzazione di terreni di proprietà privata, di enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, che risultino abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati.

 

     Art. 170. (Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate)

1. Si considerano terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate quelle aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2 della l. 440/1978.

 

     Art. 171. (Utilizzazione delle terre)

1. Le terre di cui all'art. 170, possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

1) agricola;

2) silvo-pastorale;

3) forestale.

 

     Art. 172. (Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico la Giunta regionale, sentiti gli enti delegatari di cui all'articolo 173, predispone la proposta di determinazione delle singole zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 171.

2. La determinazione delle zone predette è approvata dall'Assemblea legislativa.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea legislativa provvede all'aggiornamento delle zone di cui al comma 2, con le procedure di cui all'articolo 174, nonché sulla base delle segnalazioni trasmesse dai soggetti di cui all'articolo 173 che devono essere trasmesse entro il 30 aprile di ogni anno.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti di cui al presente articolo, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta regionale la quale, entro i successivi sessanta giorni, le trasmette all'Assemblea legislativa per le relative decisioni.

5. Con il provvedimento di cui al presente articolo, l'Assemblea legislativa definisce i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale dei terreni nonché per la formazione dei relativi piani aziendali ed interaziendali, in coerenza con i programmi di sviluppo agricolo.

6. Con lo stesso provvedimento, l'Assemblea legislativa provvede altresì a determinare le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate.

7. La classificazione ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dall'Assemblea legislativa. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 173. (Delega di funzioni)

1. Le funzioni relative alle operazioni di censimento delle terre abbandonate o incolte sono delegate ai Comuni che le svolgono in unioni di comuni o nelle altre forme associative di comuni previste dalla normativa vigente.

2. Gli adempimenti connessi con l'espletamento delle funzioni previsti al primo comma debbono essere completati entro novanta giorni dalla adozione dei provvedimenti dell'Assemblea legislativa di cui all'articolo 172.

3. Agli Enti di cui al comma 1 sono altresì delegate le funzioni amministrative connesse con l'assegnazione delle terre incolte od abbandonate e di quelle insufficientemente coltivate, purché non inserite nel Banco della terra di cui all'articolo 198.

4. Agli adempimenti di cui al comma 3, gli Enti delegatari provvedono entro quindici giorni dall'acquisizione del parere delle commissioni previste all'articolo 3 della l. 440/1978.

5. Agli enti delegatari spetta altresì la vigilanza sulla realizzazione del piano di sviluppo o di utilizzazione da parte del proprietario, dei suoi aventi diritto o dell'assegnatario, nonché gli adempimenti di cui all'articolo 5, quarto e settimo comma della l. 440/1978.

 

     Art. 174. (Procedure)

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva gli elenchi dei terreni censiti come all'articolo 175, con i relativi dati catastali, i quali sono esposti per la durata di trenta giorni nel sito istituzionale di ciascun Comune nel cui territorio i singoli terreni censiti ricadono.

2. Gli enti delegatari di cui all'articolo 173 provvedono a dare notizia ai proprietari ed agli aventi diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuta classificazione, nel termine di giorni trenta dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento.

3. Entro trenta giorni dalla data di avvenuta notifica, i soggetti di cui al comma 2 possono proporre ricorso avverso la avvenuta classificazione per il tramite degli enti delegatari, i quali provvedono a rimettere il ricorso alla Giunta regionale, corredato di parere al riguardo, nel termine di giorni trenta.

4. Nei successivi trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette, con proprio parere, gli atti all'Assemblea legislativa per gli adempimenti relativi.

5. Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto previste dal presente Capo, valgono, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, le norme di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione IV, del Libro I del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

 

     Art. 175. (Norme e procedure per l'assegnazione delle terre).

1. Le domande di assegnazione di terre abbandonate, incolte e di quelle insufficientemente coltivate, non inserite nel Banco della terra di cui all'articolo 198, sono presentate agli enti delegatari nel cui ambito territoriale ricadono i terreni oggetto della richiesta, per la decisione ai sensi dell'articolo 6 della l. 440/1978.

2. Nell'ipotesi in cui i terreni richiesti siano contigui ma ricadano in comprensori diversi, la domanda deve essere rivolta all'ente delegatario nel cui ambito è situata la maggior parte degli stessi.

3. La domanda di assegnazione deve contenere gli elementi atti all'identificazione delle terre, della loro condizione colturale ed estensione, nonché i dati riguardanti i proprietari ed i loro aventi diritto.

4. Alla domanda il richiedente deve allegare:

a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all'articolo 171, punto 1);

b) un piano di utilizzazione nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all'articolo 171, punti 2) e 3).

 

5. Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda l'ente delegatario provvede a notificare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto, la domanda di assegnazione.

6. L'Ente stesso provvede altresì a trasmettere, all'atto della acquisizione della data di avvenuta notifica, la domanda di assegnazione alla competente Commissione provinciale, la quale, entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 176, comma 1, emette il prescritto parere, nel rispetto del principio del contraddittorio, pronunciandosi anche sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.

 

     Art. 176. (Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto)

1. Il proprietario o gli aventi diritto che intendono coltivare direttamente i terreni, per i quali è stata fatta domanda di assegnazione in base alle disposizioni del presente Capo, devono darne contestuale comunicazione agli enti delegatari ed alla competente Commissione provinciale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quarantacinque giorni dalla data di notificazione di cui all'articolo 175, allegando:

a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all'articolo 171, punto 1);

b) un piano di utilizzazione, nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all'articolo 171, punti 2) e 3).

 

2. La Commissione provinciale di cui all'articolo 3 della l. 440/1978, emette, nel rispetto del principio del contraddittorio, il parere di competenza entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1, pronunciandosi, tra l'altro, sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.

 

     Art. 177. (Nomina delle Commissioni provinciali)

1. Il Presidente della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico, alla costituzione della Commissione provinciale di cui all'articolo 176, comma 2, nel rispetto delle procedure previste dalla l. 440/1978.

 

     Art. 178. (Terre insufficientemente coltivate)

1. I proprietari e gli aventi diritto di terre considerate dal richiedente insufficientemente coltivate possono, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di assegnazione di cui all'articolo 175, inoltrare, al competente ente delegatario, esposto volto a dimostrare che non ricorrono le condizioni per qualificare insufficientemente coltivate le terre stesse.

2. L'esposto è trasmesso, nel termine di quindici giorni, alla Commissione provinciale, la quale si pronuncia entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.

3. Qualora l'esposto venga ritenuto fondato, la domanda di assegnazione viene respinta. Nell'ipotesi invece che l'esposto venga ritenuto infondato, i proprietari e gli aventi diritto possono tuttavia, entro trenta giorni dalla notifica della decisione ed a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrare richiesta di diretta coltivazione dei terreni, allegando il relativo piano di sviluppo aziendale elaborato in conformità ai criteri individuati al comma 4 dell'articolo 172.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 e per quant'altro ivi non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 176.

 

     Art. 179. (Utilizzazione delle terre da parte dei lavoratori emigrati)

1. Nel caso in cui i terreni di cui al presente Capo siano di proprietà di emigrati in Italia o all'estero per motivi di lavoro, i termini di cui agli articoli 172, comma 3, 174, comma 3, 176 e 178 sono raddoppiati.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, i quali dichiarino di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dal presente Capo è sospesa per due anni dalla data di notifica.

3. Comunque, entro quarantacinqe giorni dalla scadenza del biennio, i lavoratori emigrati debbono ottemperare agli obblighi di cui agli articoli citati al comma 1.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, della l. 440/1978.

 

     Art. 180. (Piccoli proprietari con reddito inferiore a 15.000 euro)

1. Per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini dell'IRPEF non superi i quindicimila euro, che dichiarino, entro quarantacinque giorni dalla data di notificazione della domanda di assegnazione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dal presente Capo è sospesa di due anni dalla data di notifica.

2. Comunque, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del biennio i soggetti di cui al comma 1 devono presentare un piano di sviluppo aziendale od interaziendale.

3. Decorso inutilmente detto termine, si applicano nei confronti dei soggetti predetti le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, della l. 440/1978.

 

     Art. 181. (Assegnazione delle terre ex articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440 )

1. L'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate operata secondo le disposizioni di cui al presente Capo è effettuata dall'Assemblea legislativa indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione, ai sensi dell'articolo 5 della l. 440/1978, con l'osservanza delle norme previste nel detto articolo 5 e in quanto compatibili con il presente Capo.

 

     Art. 182. (Destinatari delle terre)

1. Le terre incolte od abbandonate e quelle insufficientemente coltivate possono essere assegnate a:

1) per le finalità di cui all'articolo 171, punto 1), in ordine di priorità:

a) coltivatori diretti, ai soli fini dell'accorpamento, ampliamento e ricomposizione aziendale;

b) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;

c) imprenditori agricoli singoli e associati;

2) per i fini di cui all'articolo 171, punto 2), in ordine di priorità:

a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla l. 285/1977, altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, Comuni e loro Consorzi, società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;

b) imprenditori agricoli singoli e associati;

c) Enti pubblici, Istituti specializzati;

3) per i fini di cui all'articolo 171, punto 3), in ordine di priorità:

a) Comuni e loro Consorzi;

b) Enti pubblici;

c) Istituti specializzati.

 

     Art. 183. (Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo valgono le norme recate dalla l. 440/1978.

 

     Art. 184. (Norma transitoria)

1. Fino all'insediamento degli organi statutari delle unioni di comuni di cui all'articolo 173 le funzioni di cui al presente Capo sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

CAPO II

INTERVENTI A FAVORE DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE. AVVIO DI AZIONI DI RIORDINO FONDIARIO

 

     Art. 185. (Disposizioni generali)

1. La Regione attua gli interventi e le azioni di cui al presente Capo, al fine di contribuire all'azione di adeguamento delle aziende agricole umbre alla nuova politica agricola dell'unione europea (PAC), in coerenza con gli strumenti di politica agricola comunitaria, nazionale e regionale.

 

SEZIONE I

INTERVENTO PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE

 

     Art. 186. (Agevolazioni creditizie)

1. Per favorire il consolidamento e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, con particolare riguardo per le azioni proposte da giovani imprenditori, la Regione concorre nel pagamento degli interessi relativi a mutui di durata quindicennale per l'acquisto di terreni, stipulati in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

 

     Art. 187. (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dell'agevolazione creditizia di cui all'articolo 188, i coltivatori diretti proprietari, affittuari, soccidari, compartecipanti non stagionali ed altri coltivatori della terra, singoli od associati in cooperativa, nonché tecnici in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o veterinarie o del diploma di perito agrario o di agrotecnico.

2. Non hanno titolo ad ottenere l'agevolazione i richiedenti che, nel biennio precedente la richiesta, abbiano venduto fondi rustici o quote degli stessi di superficie superiore ad un ettaro e mille metri quadrati, ad esclusione di vendite finalizzate alla permuta a scopo di accorpamento o riordino fondiario.

 

     Art. 188. (Operazioni ammissibili - Priorità)

1. Le agevolazioni sono concesse con riferimento alle operazioni e secondo l'ordine di priorità indicate:

a) formazione e ampliamento delle aziende proposti da giovani imprenditori coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni;

b) formazione o ampliamento richiesti nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) ampliamento con precedenza per le operazioni realizzate mediante l'accorpamento di superfici volte a favorire un razionale esercizio dell'attività agricola;

d) acquisto di diritti di comproprietà nonché di quote provenienti dall'asse ereditario;

e) permuta, nei casi in cui il valore del terreno da acquisire sia superiore a quello del terreno da cedere.

 

2. Il concorso negli interessi è concesso per mutui di importo non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a:

a) euro 15.000,00 nel caso di permuta;

b) euro 45.000,00 nel caso di ampliamento anche mediante l'acquisto di diritti di comproprietà o di quote provenienti dall'asse ereditario;

c) euro 75.000,00 nel caso di formazione.

 

3. Entro i limiti di cui al comma 2, il mutuo può coprire l'intero ammontare del prezzo di acquisto ritenuto congruo.

 

     Art. 189. (Presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni creditizie sono presentate alla Giunta regionale.

2. La struttura regionale competente in materia di agricoltura approva la graduatoria, formulata in base ai criteri di cui all'articolo 188, e ammette i soggetti utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle disponibilità previste dalla legge di bilancio annuale.

 

     Art. 190. (Vincolo di indivisibilità)

1. I fondi acquistati con le agevolazioni del presente Capo sono assoggettati al vincolo di indivisibilità, previsto dalla vigente normativa in materia, a favore della Regione, del quale deve essere fatta espressa menzione negli atti di acquisto e di mutuo e da trascriversi nei pubblici registri immobiliari.

2. Il vincolo di indivisibilità di cui al comma 1 può essere derogato dalla Giunta regionale, con proprio atto, su richiesta del soggetto interessato, nel caso di:

a) successione, quando i fondi risultanti dalla divisione ereditaria siano comunque in grado di mantenere la propria efficienza produttiva ed organizzativa sotto il profilo tecnico ed economico;

b) permuta a scopo di accorpamento o per il miglioramento della organicità aziendale, purché ritenuta idonea e necessaria. In tale ipotesi, il vincolo gravante sulla superficie ceduta viene trasferito su quella ricevuta in permuta.

 

3. In caso di cessione di aree per esproprio dichiarato di pubblica utilità, il vincolo viene revocato limitatamente alla superficie espropriata.

 

     Art. 191. (Decadenza dai benefici)

1. Costituiscono motivi di decadenza dai benefici di cui all'articolo 188 la estinzione anticipata del mutuo o la vendita anche parziale del fondo acquistato o di quello preposseduto che ha concorso alla formazione del giudizio di idoneità circa la validità della nuova azienda, prima che siano trascorsi dieci anni dalla registrazione dell'atto di acquisto, fatti salvi i casi di forza maggiore, sui quali decide la Giunta regionale a richiesta degli interessati.

 

     Art. 192. (Misura e liquidazione del concorso regionale - Fondo interbancario di garanzia)

1. Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 188 è pari alla differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, alla data della stipula del contratto di mutuo.

2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario non può essere inferiore a quelli minimi previsti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 ), dalle disposizioni in materia vigenti alla data di stipulazione dei contratti di mutuo.

3. Il concorso è liquidato agli istituti di credito, previa attualizzazione del relativo importo, ad un tasso pari al costo delle provviste indicate nei relativi decreti ministeriali e con le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra la Giunta regionale e gli istituti medesimi.

 

     Art. 193. (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo valgono le disposizioni di cui alla l. 590/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

 

SEZIONE II

AVVIO DI AZIONI DI RICOMPOSIZIONE E DI RIORDINO FONDIARIO

 

     Art. 194. (Incentivazione delle operazioni di permuta)

1. Al fine di agevolare iniziative di ricomposizione fondiaria mediante permute di quote di terreno di superficie non inferiore ad 1 ettaro, la Giunta regionale concede contributi fino al cinquanta per cento delle spese notarili e di quelle relative a tasse e imposte, non soggette a riduzioni ai sensi della vigente normativa in materia, gravanti sulle operazioni di permuta.

2. Le domande, sottoscritte congiuntamente dai proprietari dei terreni da permutare, sono presentate alla Giunta regionale.

 

     Art. 195. (Predisposizione di progetti di riordino fondiario)

1. La Regione incentiva lo studio e la predisposizione, anche con la collaborazione dei Consorzi di bonifica, di progetti di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria.

2. La Regione procede alla redazione dei progetti previa approvazione da parte della Giunta regionale delle relative proposte.

 

CAPO III

AGRICOLTURA SOSTENIBILE

 

SEZIONE I

NORME PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO

 

     Art. 196. (Disposizioni generali)

1. La Regione, con il presente Capo, in armonia con l'articolo 4 della Costituzione ed in attuazione dello Statuto regionale, detta disposizioni volte a promuovere lo sviluppo, l'imprenditorialità e la crescita occupazionale nel settore agricolo regionale, favorendo, in particolare:

a) l'accesso dei giovani all'agricoltura, anche al fine di agevolare il ricambio generazionale;

b) l'agricoltura sociale come definite dalla normativa vigente;

c) l'utilizzo produttivo di terreni agricoli ed a vocazione agricola e la loro funzione sociale;

d) la gestione attiva e sostenibile dei beni agro-forestali attenta alla dimensione economica, ambientale e sociale;

e) il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, l'impiego e l'applicazione di modelli di agricoltura sostenibile, quali l'agricoltura biologica e quella conservativa;

f) il contrasto al degrado ambientale e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio rurale.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nella programmazione regionale di settore, adotta misure ulteriori rispetto a quelle indicate nelle disposizioni del presente Capo, dirette a favorire l'utilizzo ed il recupero produttivo di terreni agricoli o a vocazione agricola, a favorire l'impiego di modelli di agricoltura sostenibile, a promuovere l'agricoltura sociale, nonché a sostenere i giovani imprenditori agricoli.

 

     Art. 197. (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo sono poste le seguenti definizioni:

a) agricoltura sostenibile: agricoltura che impiega le migliori pratiche agricole funzionali anche alla conservazione del paesaggio ed alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità;

b) agricoltura biologica: metodo di coltivazione e di allevamento, basato sull'intero ecosistema agricolo, che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici);

c) agricoltura conservativa: insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo, salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione;

d) cooperativa agricola sociale: cooperativa sociale costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1), lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), in cui l'attività agricola è funzionale al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;

e) lavoratori svantaggiati: lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati ai sensi della Sezione 6, articoli da 32 a 35 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)), nonché le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della l. 381/1991 ed i richiedenti asilo ed i rifugiati, ivi compresi i titolari di protezione sussidiaria e protezione umanitaria.

 

     Art. 198. (Banco della terra)

1. Per le finalità di cui all'articolo 196, è istituito presso la Giunta regionale il Banco della Terra. Il Banco della Terra consiste nell'elenco dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione. In particolare, sono ricompresi nel Banco della Terra i seguenti sotto-elenchi di beni:

a) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà della Regione o degli enti da essa controllati, nonché relativo alle aziende agricole di proprietà dei medesimi;

b) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 7, del d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012, di proprietà delle Province o dei Comuni, nonché relativo alle aziende agricole, ai terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nel Banco della Terra, previa convenzione con l'Agenzia forestale regionale;

c) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola, nonché relativo ai terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti sul territorio regionale, per i quali è stata fatta richiesta di inserimento da parte dei proprietari, previa convenzione con l'Agenzia forestale regionale [15].

2. Possono essere iscritti nel Banco della Terra, secondo le modalità e procedure stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199, i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui al Capo I del Titolo IX per i quali non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi del medesimo Capo.

3. Possono essere inseriti nel Banco della Terra i beni agro-forestali affidati in gestione all'Agenzia forestale regionale ai sensi dell'articolo 19 della l.r 18/2011, previo accordo fra l'Agenzia e l'ente proprietario del bene.

3 bis. Possono far parte degli elenchi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) i fabbricati, anche con destinazione residenziale, funzionali alla gestione dei terreni agricoli ed allo sviluppo di attività compatibili, individuate con il regolamento di cui all'articolo 199 [16].

3 ter. La Giunta regionale nell'ambito della programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 14/1997 individua, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia forestale regionale, i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui al presente articolo, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra [17].

4. La Regione e gli enti locali possono chiedere l'inserimento nel Banco della Terra dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ) nel rispettivo patrimonio, compatibilmente con quanto disposto nel medesimo articolo 48 e, comunque, solo in relazione a beni suscettibili di utilizzo agricolo.

5. Il Banco della Terra è gestito dalla Agenzia forestale regionale [18].

6. La disciplina e le modalità di funzionamento del Banco della Terra è contenuta nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.

 

     Art. 199. (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione del presente Capo con il quale disciplina, in particolare:

a) le modalità di articolazione del Banco della Terra, prevedendo una distinzione tra i beni suscettibili di locazione e quelli suscettibili di concessione;

b) le informazioni ed i dati da riportare nel Banco della Terra in relazione a ciascun bene;

c) i termini, le modalità e le procedure per l'inserimento dei beni di proprietà pubblica e di proprietà privata nel Banco della Terra, nonché quelli per la cancellazione dei beni dallo stesso;

d) le forme di pubblicità dell'elenco dei beni inseriti nel Banco della Terra dirette a realizzare la massima diffusione delle informazioni relative a detti beni, nel rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) [19];

e) le modalità ed i criteri di assegnazione dei beni del Banco della Terra di cui all'articolo 202;

f) le modalità di controllo sull'attuazione del progetto di impiego dei beni di cui all'articolo 204, prevedendo verifiche a campione, avvalendosi anche del Comune interessato [20];

f bis) le modalità per il recesso da parte dell'amministrazione pubblica dalla locazione o dalla concessione in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto di impiego dei beni [21];

g) le modalità e le procedure per la riassegnazione dei beni in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto d'impiego dei suddetti beni;

h) i criteri per l'individuazione dei canoni di locazione e le condizioni delle concessioni, in particolare, in favore dei giovani e delle cooperative agricole sociali  e in armonia con quanto dispone l' articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57); tali criteri si informano alla finalità di conseguire un razionale sfruttamento del suolo, a quella di stabilire equi rapporti sociali ed a quella di un'equa remunerazione del lavoro svolto, nel rispetto della normativa statale e comunitaria [22].

2. [Il regolamento di cui al comma 1 specifica, inoltre, la composizione del Comitato di coordinamento del Banco della Terra di cui all'articolo 200 e ne disciplina le modalità di svolgimento dei compiti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 200] [23].

3. [Con il regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale individua anche la struttura regionale chiamata a svolgere funzioni di segreteria e di supporto amministrativo al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 200, comma 8] [24].

 

     Art. 199 bis. (Ruolo e funzioni dell'Agenzia forestale regionale) [25]

1. L'Agenzia forestale regionale:

a) predispone ed aggiorna l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;

b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;

c) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all'articolo 198, in collaborazione con gli enti locali sul territorio sui quali insistono i beni oggetto di assegnazione.

2. Le attività di gestione del Banco della Terra di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia forestale nell'ambito delle funzioni e compiti istituzionali ad essa conferiti dall' articolo 19, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

3. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.

 

     Art. 200. (Comitato di coordinamento del Banco della Terra) [26]

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento del Banco della Terra, di seguito denominato Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

a) predispone ed aggiorna l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;

b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;

c) formula proposte alla Giunta regionale relative al piano annuale delle locazioni e concessioni di cui all'articolo 201;

d) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all'articolo 198, in attuazione di quanto stabilito nel piano annuale delle locazioni e delle concessioni di cui all'articolo 201 ed in collaborazione con gli enti locali sul territorio dei quali insistono i beni oggetto di assegnazione;

e) offre supporto tecnico-amministrativo, tramite la struttura di cui al comma 8.

2. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono dettate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.

3. Il Comitato di coordinamento è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da un rappresentante di Sviluppumbria e da tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale, di cui uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche patrimoniali, uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche agricole ed uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche sociali, secondo quanto specificato nel regolamento di cui all'articolo 199.

4. Il Presidente del Comitato di coordinamento, scelto tra i soggetti di cui al comma 3, è nominato con il decreto di cui al medesimo comma 3.

5. Il Comitato di coordinamento si dota di un regolamento con il quale disciplina il proprio funzionamento interno.

6. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i rappresentanti degli enti locali che si trovano nel territorio regionale ed altri soggetti interessati.

7. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato di coordinamento o a coloro che sono invitati a partecipare alle riunioni dello stesso.

8. Le funzioni di segreteria e di supporto amministrativo del Comitato di coordinamento sono svolte dalla Struttura regionale individuata dalla Giunta nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.

 

     Art. 201. (Piano annuale delle locazioni e concessioni) [27]

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta entro il 28 febbraio di ogni anno il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra, di seguito Piano annuale. Il Piano annuale è allegato al Piano attuativo annuale di politica patrimoniale di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali).

2. Il Piano annuale di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico regionale e nel sito internet istituzionale della Regione.

3. La programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 14/1997 tiene conto delle previsioni del Piano annuale di cui al comma 1.

 

     Art. 202. (Procedure per l'assegnazione dei beni del Banco della Terra)

1. L'assegnazione dei beni compresi nel Banco della Terra avviene mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale e secondo le modalità, le procedure e i criteri indicati nel presente Capo e specificati nel regolamento di attuazione [28].

2. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà della Regione e degli enti controllati dalla Regione sono predisposti dall'Agenzia forestale regionale; i bandi e gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà degli enti locali o di proprietà privata sono predisposti nel rispetto della ripartizione dei compiti tra i soggetti interessati, indicati nelle convenzioni di cui all'articolo 198, comma 1, lettere b) e c) [29].

3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale telematico regionale e sui siti internet istituzionali della Regione e dell'Agenzia forestale regionale; i Comuni e le Province danno adeguata pubblicità ai bandi e agli avvisi di cui al presente articolo, anche mediante i siti internet istituzionali [30].

4. Nell'ipotesi di beni di proprietà pubblica, la locazione o la concessione dei beni del Banco della Terra ha una durata non inferiore, di norma, a venti anni e comunque non superiore a cinquanta anni. La durata dei contratti di concessione e locazione per i beni di proprietà delle province, dei comuni e dei privati è stabilita nelle convenzioni previste all'articolo 198, comma 1, lettere b) e c) [31].

4 bis. Per i beni di cui all'articolo 198, comma 1, lettera a), possono essere realizzati, dal concessionario o dal locatario, miglioramenti, addizioni e trasformazioni sugli immobili, solo se previamente concordati con l'Agenzia forestale regionale e autorizzati dall'ente proprietario. Fermo il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, è riconosciuta al concessionario o al locatario la possibilità di recuperare le spese sostenute per tali miglioramenti, addizioni e trasformazioni con risorse proprie, depurate da eventuali contributi pubblici e debitamente rendicontate, sugli importi del canone di concessione o di locazione, secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento di cui all'articolo 199, che tengono conto dei limiti della durata contrattuale e dell'entità del canone di concessione o di locazione. Le opere realizzate rimangono di proprietà della Regione senza diritto, per il concessionario o per il locatario, ad alcun indennizzo [32].

5. I bandi e gli avvisi devono prevedere la redazione, da parte dei concorrenti, del progetto di impiego dei beni [33].

6. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 e successive modifiche ed integrazioni, del d.lgs. 228/2001.

 

     Art. 203. (Soggetti ammessi alle procedure di assegnazione)

1. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra di cui all'articolo 198, in forma singola o associata, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile ed i piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del Codice civile, nonché le cooperative agricole sociali.

2. Sono altresì ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra i soggetti che si impegnano ad acquisire le qualifiche di cui al comma 1 entro sei mesi dall'avvenuta assegnazione di tali beni. La consegna del bene avviene solo dopo l'acquisizione delle suddette qualifiche.

3. [I beni inseriti nel Banco della Terra ed oggetto del piano annuale di cui all'articolo 201 sono destinati prioritariamente, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e per un'ulteriore quota, non inferiore al trenta per cento, prioritariamente alle cooperative agricole sociali, nel rispetto della normativa statale e regionale e delle procedure di cui all'articolo 202, secondo modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199] [34].

4. [Fermo quanto previsto al comma 3, costituiscono premialità ai fini dell'assegnazione dei beni del Banco della Terra:

a) la previsione, nel piano aziendale, dell'impiego sul totale della forza lavoro, di una percentuale di lavoratori svantaggiati non inferiore al cinquanta per cento;

b) la previsione, nel piano aziendale, dell'impiego di modelli di agricoltura biologica, agricoltura sociale e di agricoltura sostenibile] [35].

 

     Art. 204. (Obblighi degli assegnatari) [36]

1. Gli assegnatari si impegnano ad utilizzare i beni nel rispetto del progetto di impiego dei beni di cui all'articolo 202, comma 5.

2. Gli assegnatari, ai fini dell'attività di controllo, trasmettono annualmente, all'Agenzia forestale regionale, una relazione relativa alle attività svolte ed alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di impiego dei beni, secondo le modalità indicate nel bando o nell'avviso; l'Agenzia forestale regionale trasmette la relazione agli enti e ai soggetti privati proprietari dei beni.

 

     Art. 205. (Misure di sostegno per l'accesso alla terra)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 196 :

a) favorisce, attraverso Gepafin S.p.A., la prestazione di garanzie per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni di cui all'articolo 198;

b) promuove all'interno del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), misure a sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni di cui all'articolo 198 nel rispetto della normativa comunitaria;

c) individua, anche per mezzo di Sviluppumbria S.p.A., appositi programmi di attività strumentali e di servizio per la creazione di imprese e cooperative nonché per il sostegno alle attività di impresa agricola e di formazione.

 

     Art. 205 bis. (Criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra) [37]

1. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione ai soggetti di cui all'articolo 203 dei beni compresi nel Banco della Terra di cui all'articolo 198, prevedono che i progetti di impiego dei beni di cui all'articolo 202, comma 5 e le domande di assegnazione vengano valutati con riferimento ai possibili seguenti elementi:

a) competenza culturale e tecnica dei concorrenti all'assegnazione, sulla base dei titoli di studio posseduti e delle esperienze professionali svolte nell'ambito delle lavorazioni agricole, nonché nell'ambito del trattamento dei prodotti e servizi specificati nel progetto di impiego dei beni;

b) presenza nel progetto di impiego dei beni di prodotti e servizi economicamente sostenibili, sulla base di dati analitici e verificabili;

c) dichiarazione d'interesse di una o più imprese manifatturiere di cui al codice ATECO sezione C per l'acquisto di beni e servizi prodotti sui beni del Banco della Terra oggetto della procedura di assegnazione, allegata a corredo del progetto, eventualmente accompagnata anche dalla dichiarazione di disponibilità dell'impresa manifatturiera a garantire assistenza tecnica gratuita nella realizzazione del prodotto o servizio;

d) creazione o valorizzazione di nuove filiere produttive agricole, anche con riferimento alle produzioni biologiche, nel rispetto della programmazione regionale di settore;

e) presenza di prodotti e servizi ambientalmente sostenibili, sulla base di colture, tecnologie e tecniche a basso o nullo impatto sull'ecosistema ambientale, anche al fine di preservare la biodiversità;

f) presenza nel progetto di impiego dell'indicazione dell'utilizzo dei beni non solo per attività agricole ma anche per attività compatibili con l'utilizzo agricolo, individuate con il regolamento di cui all'articolo 199;

g) presenza dei soggetti di cui all'articolo 153 comma 1 lettera b) della l.r. 12/2015 ;

h) importo del canone di concessione o di affitto offerto.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 199 definisce i valori percentuali massimi da attribuire ai requisiti di cui al comma 1.

 

     Art. 206. (Orti sociali urbani)

1. La Regione promuove la destinazione, da parte dei Comuni, di terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane ad orti sociali urbani, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile, privilegiandone la conduzione da parte di persone, singole o associate, che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico o di autoconsumo, nonché valorizzando le pratiche esenti dal ricorso ai prodotti chimici di sintesi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione supporta i Comuni nell'attività di formazione relativa alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti sociali urbani e nell'attività di monitoraggio ambientale delle produzioni.

3. I Comuni, con proprio atto, stabiliscono i criteri per l'accessibilità e la fruizione degli spazi destinati ad orti sociali urbani, indicando le misure per il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli stessi orti nel contesto urbano ed indicando le specifiche prescrizioni concernenti l'uso delle risorse irrigue e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della relativa normativa statale e regionale.

 

     Art. 207. Integrazioni della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 ). [38]

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 14/1997 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis. (Coordinamento con il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra)

1. Il programma di politica patrimoniale di cui all'articolo 2 e il Piano attuativo annuale di cui all'articolo 3 tengono conto del Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale. ".

2. All'articolo 5 della l.r. 14/1997, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Una percentuale non inferiore al cinquanta per cento della quota di cui al comma 1, lettera b), è destinata al sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale. ".

 

SEZIONE III

NORME SULLA TRASFORMAZIONE E SULLA LAVORAZIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI DI PRODOTTI AGRICOLI

 

     Art. 208. (Produzioni)

1. La Regione, con il presente Capo, al fine di promuovere la filiera corta e le piccole produzioni agricole locali ed il loro accesso diretto ai mercati, in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE 178/2002, dal regolamento CE 852/2004, e dal regolamento 853/2004, detta disposizioni dirette ad agevolare la trasformazione e la lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita, che per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione non si prestano ad una lavorazione industriale.

2. L'attività di trasformazione e di lavorazione di cui al comma 1 è svolta, con la prevalenza del proprio lavoro e mediante l'apporto del lavoro dei propri familiari, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e dai piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del Codice civile, o nell'ambito di cooperative agricole senza l'impiego di personale esterno, dalla medesima impresa che opera la trasformazione o la lavorazione prevalente dei prodotti della propria azienda, compresi nelle seguenti tipologie:

a) confetture e conserve di origine vegetale ad eccezione di quelle a base di tartufo;

b) miele;

c) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;

d) cereali e legumi;

e) lavorazione di formaggi, salumi ed altri prodotti, ricompresi nei prodotti tradizionali;

f) vino;

g) olio d'oliva;

h) carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

 

3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 4 del d.lgs. 228/2001.

 

     Art. 209. (Requisiti edilizi ed igienici dei locali)

1. I requisiti edilizi dei locali destinati alle trasformazioni e lavorazioni di cui al presente Capo sono quelli previsti per le case di civile abitazione del Comune in cui ha sede l'impresa. Sono possibili deroghe per le superfici finestrate, se presente un altro adeguato tipo di sistema di ricambio d'aria.

2. Nella struttura da destinare alle trasformazioni o lavorazioni di cui al presente Capo, è previsto almeno un laboratorio di lavorazione dei prodotti agricoli. I requisiti igienici dei locali e delle attrezzature sono ulteriormente specificati dalla Giunta regionale con le norme regolamentari di cui all'articolo 210, comma 4, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004.

3. L'utilizzo di un locale come laboratorio per le lavorazioni o le trasformazioni di cui all'articolo 208 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso e può essere collocato anche in una zona residenziale.

4. Per le lavorazioni e le trasformazioni dei prodotti di cui all'articolo 208, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal presente Capo e dalle norme regolamentari per i laboratori di cui al comma 2 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.

5. I locali adibiti alle attività di trasformazione e lavorazione sono soggetti a notifica alla Azienda USL territorialmente competente, la quale esercita attività di vigilanza e controllo.

6. I soggetti che operano le lavorazioni e le trasformazioni di cui al presente Capo sono tenuti all'autocontrollo, secondo le modalità previste dalla relativa normativa.

 

SEZIONE IV

NORME DI PRIMA APPLICAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 210. (Norme di prima applicazione)

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione di cui all'articolo 199 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo.

2. [In sede di prima applicazione, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 200 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 199] [39].

3. [La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 199, con proprio atto, individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 198, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra] [40].

4. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo, norme regolamentari con le quali stabilisce, per ciascuna categoria di prodotti agricoli destinati alla vendita diretta di cui all'articolo 208, ivi compresi i prodotti tradizionali di cui all'articolo 208, comma 2, lettera e), la misura dei piccoli quantitativi di prodotti ai quali si applica la normativa semplificata di cui al Capo III ed individua i requisiti igienico-sanitari relativi alla trasformazione ed alla lavorazione, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti CE 178/2002, 852/2004 e 853/2004.

 

     Art. 211. (Norme transitorie)

1. Fino all'adozione delle norme regolamentari di cui all'articolo 210, alle produzioni di cui all'articolo 208 continuano ad applicarsi gli atti amministrativi di Giunta relativi alle medesime produzioni.

 

     Art. 212. (Beni già oggetto di locazione e concessione) [41]

1. La Regione ai fini dell'uniformazione dei titoli di concessione o locazione dei beni di cui al presente Capo ai termini di cui all'articolo 202, comma 4, individua, anche avvalendosi del Comitato di coordinamento del Banco della Terra, le modalità per l'impiego dei beni già posseduti da soggetti beneficiari di locazioni e concessioni d'uso in essere o già scadute e usufruenti dei suddetti beni alla data del 1° gennaio 2014, tenendo conto dell'esercizio anche in via di fatto di funzioni di salvaguardia del territorio e dei suoi assetti idrogeologici, paesaggistici ed ambientali.

 

     Art. 213. (Clausola valutativa) [42]

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Agenzia forestale regionale, rende conto all'Assemblea legislativa sulle modalità di attuazione del presente Capo in relazione all'utilizzo di terre incolte, allo sviluppo, imprenditorialità e crescita occupazionale nel settore agricolo.

2. La Giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga informazioni e dati:

a) relativamente alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nel Banco della Terra secondo le tipologie indicate nell'articolo 198;

b) sulle assegnazioni dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra in riferimento alle premialità previste dall'articolo 205 bis;

c) sulla relazione che gli assegnatari devono compilare ogni anno sulle attività svolte e sulla realizzazione del progetto d'impiego dei beni secondo le modalità stabilite dal bando;

d) sulle prestazioni di garanzia fornite da Gepafin S.p.A. per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di beni;

e) sulla promozione di misure all'interno del PSR a sostegno di attività dei soggetti assegnatari dei beni;

f) sulle modalità di realizzazione, sul funzionamento e diffusione sul territorio regionale degli orti sociali urbani individuati dai Comuni sui terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane, indicando la tipologia di destinazione dei prodotti coltivati.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL SETTORE VITIVINICOLO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE RELATIVE ALLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE

 

     Art. 214. (Finalità)

1. Il presente Capo definisce le sanzioni amministrative da applicare ai produttori per le superfici vitate impiantate illegalmente ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

 

     Art. 215. (Ambito di applicazione)

1. Sono considerate superfici vitate impiantate illegalmente le superfici impiantate successivamente al 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

 

     Art. 216. (Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998)

1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. Il vigneto illegale non è ammissibile a nessun tipo di aiuto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli impianti illegali già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008, il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 ad ettaro, proporzionalmente alla superficie vitata abusiva.

3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008, la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.

4. Per gli impianti di cui al comma 2 ogni dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è nuovamente applicata la sanzione di cui al comma 2.

5. Per gli impianti di cui al comma 3 la sanzione di cui al comma 2 è nuovamente applicata ogni anno, decorsi dodici mesi dall'applicazione della prima sanzione.

 

     Art. 217. (Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente)

1. In attesa dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 216, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente possono essere destinati esclusivamente:

a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.;

b) alla vendemmia verde di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) 479/2008, a spese del produttore;

c) al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.

 

2. Entro il 31 maggio di ogni anno, il produttore comunica al competente Servizio regionale l'opzione prescelta tra quelle di cui al comma 1.

3. Nel caso della distillazione di cui al comma 1, lettera a), il produttore presenta al competente Servizio regionale, entro il 31 luglio dell'anno successivo in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione.

4. Nel caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b), il produttore è tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno. I controlli sull'esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti dall'unione di comuni competente il 31 luglio dello stesso anno in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) 555/2008.

 

     Art. 218. (Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione)

1. Il produttore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 ad ettaro proporzionale alla superficie vitata illegale qualora:

a) non comunica l'opzione prescelta entro il termine di cui all'articolo 217, comma 2;

b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all'articolo 217, comma 3 o se i contratti presentati non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000;

c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all'articolo 217, comma 1, lettera b).

 

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal 1° settembre dell'anno interessato.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di superfici vitate inferiori a 0,1 ettari.

 

     Art. 219. (Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le modalità, i termini e le procedure necessarie per l'attuazione del presente Capo.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

 

     Art. 220. (Finalità)

1. Il presente Capo, in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni in materia di potenziale viticolo.

 

     Art. 221. (Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate)

1. Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte della Regione, oltre i termini stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000 (Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate) e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 619,75 euro per ettaro della superficie vitata. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.

2. Il produttore che, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata entro un margine di tolleranza del cinque per cento, sia in eccesso che in difetto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ridotta ad un terzo.

 

     Art. 222. (Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Capo si applicano le disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) 1493/1999, stabilite con il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526 ).

 

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

 

     Art. 223. (Norme finanziarie)

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. Il finanziamento degli interventi in essa contenuti è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi nelle unità previsionali di base e capitoli di spesa specificati nel presente articolo.

2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 9 marzo 1999, n. 7 (Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.025 (capp. C7673 - D7673 - E7673) e alla Unità previsionale di base 07.2.003 (capp. 07673 - A7673 - B7673) del Bilancio regionale di previsione 2015.

3. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22 e 24, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 17 dicembre 2002, n. 33 (Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.019 (capp. 07827 - A7827 - B7827 - C7827 - D7827 - E7827- F7827 - G7827 - H7827 - I7827 - J7827 - K7827 - L7827 - M7827 - N7827 - P7827 - Q7827 - R7827 - S7827 - T7827) e alla Unità previsionale di base 07.2.004 (capp. U7827 - V7827 - W7827 - X7827 - Y7827 - Z7827 - 17827 - 27827 - 37827 - 47827 - 57827 - 67827) del Bilancio regionale di previsione 2015.

4. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 36, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 07674/8020 - 07684 - A7674/8020 - A7684 - B7674/8020 - B7684 - C7674/8020 - C7684) e alla Unità previsionale di base 07.2.012 (capp. D7674/8020 - D7684 - E674/8020 - E7684 - F7674/8020 - F7684 - G7674/8020 - G7684) del Bilancio regionale di previsione 2015 nonché con le risorse statali allocate alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 07674/8021 - A7674/8021 - B7674/8021 - C7674/8021) e alla Unità previsionale di base 07.2.012 (capp. D7674/8021 - E674/8021 - F7674/8021 - G7674/8021).

5. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 40 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 1 luglio 1981, n. 40 (Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 03560 - A3560 - B3560 - C3560) del Bilancio regionale di previsione 2015.

6. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 53 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (cap. 03790) e alla Unità previsionale di base 07.2.028 (cap. 03792) del Bilancio regionale di previsione 2015.

7. l finanziamento degli interventi di cui all'articolo 64 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.018 (cap. 07713) del Bilancio regionale di previsione 2015.

8. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 67 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.018 (cap. 07714) del Bilancio regionale di previsione 2015.

9. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 79 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 (Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.028 (cap. 03852) del Bilancio regionale di previsione 2015.

10. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 83 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue)) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.009 (cap. 03883) del Bilancio regionale di previsione 2015.

11. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 95 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.010 (capp. A7683 - B7683) e alla Unità previsionale di base 07.2.009 (cap. 07683) del Bilancio regionale di previsione 2015.

12. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 113 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.002 (cap. 04051) e alla Unità previsionale di base 07.2.002 (cap. 08472) del Bilancio regionale di previsione 2015.

13. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 132 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.002 (capp. 04176 - A4176) del Bilancio regionale di previsione 2015.

14. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 159 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 03557 - A3557 - B3557 - C3557) del Bilancio regionale di previsione 2015.

15. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 186 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34 (Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.026 (cap. 07715) del Bilancio regionale di previsione 2015.

16. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 218 e 220 sono incamerate nel bilancio regionale all'Unità previsionale di base 07.1.026 (capp. 00500 - A0500 - B0500 - C0500).

17. Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti di spesa di cui ai commi precedenti (da 2 a 15) è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

 

     Art. 224. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico la Giunta regionale adotta le norme regolamentari di cui agli articoli 30, 90, 121, 163, 199, 210, 219.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme regolamentari attuative delle leggi regionali abrogate con il presente Testo unico.

3. La Giunta regionale con proprio atto approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico, gli atti previsti dagli articoli 12 comma 1, 13 comma 1, 15 comma 1, 16 comma 1, 18 comma 2, 40 commi 1 e 3, 53 commi 3, 4 e 6, 56, 57 comma 2, 58, 61 comma 1, 64 comma 2, 65 comma 1, 66 comma 3, 68 comma 2, 84 comma 1, 95 comma 4, 107 comma 4, 109 comma 2, 112 comma 1, 116 comma 1, 128 comma 4, 133, 160 comma 3, 172 comma 1, 190 comma 2, 201 comma 2, 210 comma 3.

4. Le disposizioni abrogate con il presente Testo unico continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Testo unico e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

 

     Art. 225. (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico sono o restano abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con il presente testo. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 6 marzo 1975, n. 10 (Sviluppo della elettrificazione rurale);

b) legge regionale 27 marzo 1975, n. 16 (Disciplina della riproduzione equina);

c) legge regionale 4 luglio 1977, n. 32 (Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici);

d) legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi);

e) legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate);

f) legge regionale 1 luglio 1981, n. 37 (Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia);

g) legge regionale 1 luglio 1981, n. 40 (Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura);

h) legge regionale 7 marzo 1983 n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: "Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi");

i) legge regionale 27 giugno 1983, n. 21 (Nuova disciplina per la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei);

l) legge regionale 29 aprile 1985, n. 37 (Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed alla attuazione dei controlli funzionali del bestiame);

m) articolo 20 della legge regionale 10 aprile 1986, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e annesso bilancio pluriennale 1986 - 1988);

n) legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34 (Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario);

o) legge regionale 4 novembre 1991, n. 28 (Modificazione della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34. Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario);

p) legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);

q) legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 (Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici);

r) legge regionale 27 giugno 1996, n. 14 (Modificazione ed integrazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 - Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici);

s) legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);

t) legge regionale 20 gennaio 1999, n. 1 (Norme per la produzione di piante portaseme);

u) legge regionale 9 marzo 1999, n. 7 (Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare);

v) legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria);

z) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati);

aa) legge regionale 31 marzo 2000, n. 32 (Integrazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 - Disciplina delle Strade del Vino dell'Umbria);

bb) legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici);

cc) legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli);

dd) legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario);

ee) legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria) salvo quanto previsto dall'articolo 89;

ff) legge regionale 17 dicembre 2002, n. 33 (Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo);

gg) legge regionale 17 dicembre 2002, n. 34 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 - Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati);

hh) legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue));

ii) legge regionale 23 dicembre 2003, n. 25 (Norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ) con esclusione dell'articolo 5;

ll) legge regionale 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);

mm) legge regionale 5 luglio 2004, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue));

nn) legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo);

oo) legge regionale 28 febbraio 2005, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli));

pp) articolo 5 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);

qq) legge regionale 21 luglio 2009, n. 14 (Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente);

rr) gli articoli 58, 59, 76 commi 6, 7, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative);

ss) Allegato A della l.r. 18/2011 - Articolo 9, comma 1 (Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni - Funzioni in materia agricola e in materia di funghi e tartufi);

tt) legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 (Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 );

uu) legge regionale 7 luglio 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti) con esclusione dell'articolo 32, comma 1;

vv) regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 7 (Regolamento di attuazione delle norme per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria);

zz) regolamento regionale del 15 luglio 2003 n. 10 (Regolamento di attuazione della l.r. 26 novembre 2002 n. 24 "Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria").


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2016, n. 6.

[2] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 4 maggio 2016, n. 6.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 4 maggio 2016, n. 6.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 maggio 2016, n. 6.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 4 maggio 2016, n. 6.

[6] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 4 maggio 2016, n. 6.

[7] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 4 maggio 2016, n. 6.

[8] Alinea così modificato dall'art. 8 della L.R. 4 maggio 2016, n. 6.

[9] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 4 maggio 2016, n. 6.

[10] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 4 maggio 2016, n. 6.

[11] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 4 maggio 2016, n. 6.

[12] Comma inserito dall'art. 52 della L.R. 28 ottobre 2024, n. 23.

[13] Rubrica così modificata dall'art. 52 della L.R. 28 ottobre 2024, n. 23.

[14] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 28 ottobre 2024, n. 23.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[18] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[19] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[20] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[22] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[23] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[24] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[25] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[26] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[27] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[28] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[29] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[30] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[31] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[32] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[33] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[34] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[35] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[36] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[37] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[38] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[39] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[40] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[41] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[42] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.