§ 2.4.36 - L.R. 6 marzo 2023, n. 1.
Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 demanio e patrimonio
Data:06/03/2023
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Regime delle opere e dei beni)
Art. 4.  (Rapporto di fine concessione)
Art. 5.  (Competenza)
Art. 6.  (Durata delle concessioni)
Art. 7.  (Valutazioni preliminari)
Art. 8.  (Modalità di assegnazione delle concessioni)
Art. 9.  (Società a capitale misto pubblico privato)
Art. 10.  (Termini per l'avvio delle procedure di assegnazione)
Art. 11.  (Procedure di assegnazione)
Art. 12.  (Indizione della procedura)
Art. 13.  (Requisiti di ammissione)
Art. 14.  (Contenuti del bando)
Art. 15.  (Criteri di valutazione per l'assegnazione)
Art. 16.  (Obblighi e limitazioni gestionali)
Art. 17.  (Miglioramenti energetici)
Art. 18.  (Miglioramento e risanamento ambientale)
Art. 19.  (Interventi di compensazione ambientale e territoriale)
Art. 20.  (Clausole sociali)
Art. 21.  (Cessione di energia)
Art. 22.  (Provvedimento di concessione)
Art. 23.  (Canone di concessione)
Art. 24.  (Destinazione dei canoni di concessione per interventi a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione)
Art. 25.  (Depositi cauzionali)
Art. 26.  (Decadenza della concessione)
Art. 27.  (Disposizioni transitorie finali)
Art. 28.  (Clausola valutativa)
Art. 29.  (Norma finanziaria)
Art. 30.  (Entrata in vigore)


§ 2.4.36 - L.R. 6 marzo 2023, n. 1.

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

(B.U. 8 marzo 2023, n. 13 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica):

a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione;

b) le modalità, le condizioni, la quantificazione dei canoni aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del d.lgs. 79/1999;

c) la determinazione del canone di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies del d.lgs. 79/1999.

2. La presente legge concorre al conseguimento, in un'ottica di sviluppo sostenibile, degli obiettivi relativi alla tutela, al miglioramento e al risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, all'equilibrio delle funzioni ecosistemiche, nonché all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza, tra l'altro, con gli obiettivi di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt.

 

     Art. 3. (Regime delle opere e dei beni)

1. Ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere ricadenti sul territorio regionale, definite all'articolo 25, comma primo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), passano, senza compenso, in proprietà della Regione, in stato di regolare funzionamento, per essere destinate al medesimo utilizzo, ivi inclusi i beni che risultano inscindibilmente connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, a garantire il regolare funzionamento, in termini di mantenimento in esercizio, sicurezza e controllo, anche da remoto, di tutti i beni di cui al presente comma.

2. Qualora il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, gli stessi sono indennizzati dal concessionario subentrante, per un importo pari al valore dell'investimento non ammortizzato, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 del r.d. 1775/1933. Il concessionario al quale sia stata consentita la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di grande derivazione oltre la scadenza della concessione, è comunque tenuto, fino al termine di cui all'articolo 4, comma 11, all'esecuzione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari a garantire la sicurezza degli impianti e il regolare funzionamento delle opere di cui al comma 1; per quelli eccedenti l'ordinaria manutenzione, autorizzati o richiesti dall'amministrazione concedente, è riconosciuto un indennizzo, limitatamente alla parte di intervento non ammortizzato, in termini di valore contabile residuo, entro la scadenza di cui all'articolo 4, comma 11.

3. Qualora fosse necessario per l'assegnazione della concessione acquisire beni diversi da quelli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma secondo e seguenti, del r.d. 1775/1933, con corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999. Per la valutazione del relativo prezzo spettante, la Giunta regionale può avvalersi dell'apporto di soggetti terzi, di società da essa partecipate direttamente o indirettamente, o di propri enti strumentali. In mancanza di accordo sul prezzo da determinare in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta regionale, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale delle acque territorialmente competente. Il collegio arbitrale si esprime entro novanta giorni dalla nomina.

4. Nei limiti delle disponibilità di bilancio i beni di cui al comma 3 possono essere acquisiti dalla Regione e messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alle procedure di assegnazione delle relative concessioni.

5. L'utilizzo delle opere di cui al comma 1 è rimesso nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni individuati a seguito delle procedure previste dalla presente legge.

 

     Art. 4. (Rapporto di fine concessione)

1. Il concessionario di una grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, tre anni prima della scadenza della concessione, è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, un rapporto di fine concessione relativo alle opere, ai beni e ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio della concessione.

2. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza, la revoca o la rinuncia, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. Il rapporto di fine concessione contiene:

a) l'inventario delle opere definite all'articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;

b) l'inventario dei beni di cui all'articolo 25, comma secondo, del r.d. 1775/1933 e di cui all'articolo 12, commi 1 e 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999;

c) una relazione analitica, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie, descrittiva della funzionalità, dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, nonché dello stato di efficienza e funzionamento delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b); la relazione contiene, altresì, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;

d) lo stato di consistenza attuale delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), sottoscritto da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie. Lo stato di consistenza è costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario. Lo stato di consistenza è corredato dell'elenco dei dati identificativi catastali delle opere, dei beni, degli impianti e dei relativi manuali di uso e manutenzione, nonché dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti che, qualora non disponibili sono sostituiti da idonea documentazione sottoscritta da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze necessarie, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali di tali opere e beni;

e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti negli ultimi venti anni; l'elenco contiene una distinta rendicontazione analitica dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 26 del r.d. 1775/1933 e indica i provvedimenti di autorizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e gli eventuali titoli abilitativi rilasciati dall'autorità competente;

f) l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, nonché i pesi e i gravami che interessano le opere e i beni di cui alle lettere a) e b);

g) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni e i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte relativi agli impianti con accumulo dotati di stazioni di pompaggio;

h) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia;

i) il progetto di gestione dell'invaso, ove prescritto, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

j) gli elementi desumibili dagli atti contabili del concessionario uscente che consentano, per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999, di determinare il prezzo dei beni di cui alla lettera b); nel caso in cui tali elementi non siano reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente è tenuto a presentare una perizia asseverata recante la ricostruzione del valore residuo dei beni;

k) l'organico del personale direttamente in carico al concessionario, adibito alla gestione degli impianti relativi alla concessione di grande derivazione.

4. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico al fine di facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio di cui al comma 8.

5. Qualora il rapporto di fine concessione necessiti di integrazioni o di rettifiche dei dati inseriti, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche assegna al concessionario un termine perentorio per provvedere.

6. La Regione, in caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 5, ferme restando la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e delle relative attività tecniche ed accertative. Sono posti a carico del concessionario uscente i relativi costi.

7. Costituisce inadempimento valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione la mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste.

8. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la verifica del contenuto del rapporto di fine concessione, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di procedere all'inventario delle opere e dei beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà da parte della Regione delle opere di cui all'articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933.

9. È fatto obbligo ai concessionari uscenti di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati, oggetto della concessione, nonché di rendere disponibili le informazioni al personale della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.

10. Le opere di cui all'articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione, al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l'esercizio delle stesse.

11. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999 e dalla presente legge, i beni diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della nuova concessione, passano nel possesso o, comunque, nella disponibilità del nuovo concessionario a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione.

12. La Regione, al momento dell'aggiudicazione della concessione, definisce con proprio atto il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale l'aggiudicatario entra in possesso o nella disponibilità dei beni di cui all'articolo 25, commi primo e secondo, del r.d. 1775/1933.

13. Sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1, nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere, fatta salva la facoltà del concessionario, ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), di presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una richiesta motivata di non rendere pubblica una parte di tali documenti, per ragioni di segreto industriale. La Regione accoglie o respinge motivatamente la richiesta, soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

 

     Art. 5. (Competenza)

1. Sono di competenza della Regione, nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera p), del d.lgs. 79/1999, le funzioni amministrative finalizzate all'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche, qualora sul relativo territorio insista la maggior portata di derivazione d'acqua da assegnare in concessione.

2. La Giunta regionale, relativamente alle derivazioni di cui al comma 1, stipula intese da ratificare con legge regionale, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera g), della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), con la Regione confinante per definire i rapporti necessari a procedere all'assegnazione della concessione per l'utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà.

 

     Art. 6. (Durata delle concessioni)

1. La concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico è rilasciata per una durata compresa tra venti e quaranta anni, che può essere aumentata al massimo di dieci anni in relazione all'entità degli investimenti ritenuti necessari, alla potenza nominale media annua della concessione, nonché agli interventi di miglioramento e risanamento ambientale. La durata della concessione è disciplinata con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 3.

 

     Art. 7. (Valutazioni preliminari)

1. La Giunta regionale, prima dell'avvio delle procedure per l'assegnazione di una concessione ai sensi della presente legge verifica l'eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico a un diverso utilizzo delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso finalizzato alla produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali. A tal fine è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul portale regionale, in apposita sezione, specifico avviso contenente l'elenco e le principali caratteristiche delle concessioni di grande derivazione idroelettrica scadute o in scadenza entro i successivi cinque anni.

2. La Giunta regionale, in relazione a quanto previsto al comma 1, tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale, paesaggistica ed energetica, statale e regionale, nonché provinciale e, in particolare, nei Piani di gestione dei distretti idrografici dell'Appennino centrale e dell'Appennino settentrionale, nel Piano regionale di tutela delle acque, negli strumenti della pianificazione e programmazione inerente le politiche per lo sviluppo rurale, nel Piano energetico regionale, nella Strategia energetico ambientale (SEAR) con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili, nonché nelle misure di conservazione e nei piani di gestione dei siti Natura 2000.

3. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque in coerenza con le previsioni di cui al comma 1, nonché le modalità di coinvolgimento, preliminarmente all'indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui alla presente legge, dei comuni territorialmente interessati nonché degli altri enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini della valutazione dell'interesse pubblico di cui al presente comma.

 

     Art. 8. (Modalità di assegnazione delle concessioni)

1. I principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica sono rispettati ai fini dell'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico.

2. Previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria, di cui al successivo articolo 13, le concessioni possono essere assegnate secondo le seguenti modalità:

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento della concessione;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che prevedono la scelta dell'operatore economico con procedure ad evidenza pubblica.

3. In base alle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o a seguito dell'accorpamento di più concessioni preesistenti, con deliberazione della Giunta regionale, è stabilita la modalità, tra quelle di cui al comma 2, di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico in relazione alle specifiche caratteristiche delle concessioni da mettere a gara, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socioeconomici e finanziari.

 

     Art. 9. (Società a capitale misto pubblico privato)

1. La Giunta regionale può essere autorizzata con specifica legge regionale a costituire società a capitale misto pubblico privato a cui affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico per l'assegnazione della concessione secondo la modalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dal bando di assegnazione.

2. L'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica alla società di cui al presente articolo avviene a seguito della selezione di un socio privato, svolta con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione oggetto esclusivo della società mista.

 

     Art. 10. (Termini per l'avvio delle procedure di assegnazione)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quater, del d.lgs. 79/1999, le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute ed in esercizio sono avviate entro i termini di legge.

2. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge le relative procedure di assegnazione sono avviate almeno due anni prima della scadenza.

 

TITOLO II

PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

 

     Art. 11. (Procedure di assegnazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto ai sensi della presente legge e del principio di non aggravamento del procedimento, sono definiti, con regolamento regionale, tempi, non superiori a cinquecentoquaranta giorni, e modalità per lo svolgimento da parte della Regione delle procedure di assegnazione di cui all'articolo 10, ivi compresa la disciplina del procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati, di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, nonché le modalità di assegnazione delle concessioni nei casi di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c).

2. Fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), le procedure di assegnazione di cui al comma 1, si articolano secondo le seguenti fasi:

a) indizione della procedura di assegnazione, pubblicazione del bando e, ove previsto, invio delle lettere di invito per la partecipazione;

b) presentazione delle istanze di assegnazione corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;

c) valutazione preliminare sulla ammissibilità delle istanze e dei requisiti di ammissione dei soggetti proponenti, sulla base di quanto disciplinato dalla presente legge, dal regolamento di cui al comma 1, dai contenuti del bando di assegnazione e, ove previsto, dalla lettera di invito;

d) valutazione per la selezione dei progetti presentati dai proponenti in esito alla pubblicazione del bando o alle lettere di invito, nell'ambito della quale hanno luogo;

1) la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, l'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale; tale fase si svolge nell'ambito di una conferenza di servizi indetta e condotta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

2) nell'ambito della fase procedimentale di cui al precedente numero 1) partecipano, ove necessario, alla valutazione dei progetti presentati, i Ministeri e gli Enti indicati alla lettera m) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999;

3) ogni parere, intesa, concerto, nulla osta, autorizzazione, concessione, verifica o valutazione ambientale o altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa statale e regionale sui progetti presentati sono resi dall'autorità nazionale, regionale o locale nell'ambito della fase procedimentale di cui alla presente lettera;

e) adeguamento dei progetti alle eventuali prescrizioni emerse in esito alla fase di cui alla precedente lettera d) e relativa verifica;

f) presentazione dell'offerta economica riferita ai progetti adeguati ai sensi della precedente lettera e);

g) valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi delle lettere e) ed f) secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'articolo 15 effettuata da una commissione alla quale partecipa anche un rappresentante indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

h) aggiudicazione e assegnazione della concessione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

i) sottoscrizione del disciplinare-contratto di assegnazione della concessione.

3. L'atto di assegnazione, corredato dal relativo disciplinare-contratto, tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, dell'autorizzazione paesaggistica e di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale reso nell'ambito della fase procedurale di cui al comma 2, lettera d). Alla conclusione della procedura di assegnazione, l'assegnatario-concessionario ha titolo a esercire la derivazione, le opere e i beni di cui all'assegnazione, a realizzare gli interventi sulle opere e sui beni, nonché le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato. La concessione costituisce titolo, ove occorra, ai fini della variante allo strumento urbanistico; le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità, ai fini dell'eventuale applicazione delle procedure espropriative da attuare da parte del concessionario.

4. La proposta progettuale a corredo dell'istanza presentata ai sensi del comma 2, lettera c), deve essere conforme al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo, di cui agli articoli 23 e seguenti del d.lgs. 50/2016.

5. Gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato passano, senza compenso, al termine della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, in proprietà della Regione secondo le modalità dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999.

 

     Art. 12. (Indizione della procedura)

1. La procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori, è indetta mediante la pubblicazione di un bando di assegnazione il cui contenuto è precisato all'articolo 14.

2. L'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può riguardare:

a) una singola concessione preesistente;

b) un accorpamento di più concessioni preesistenti, insistenti nello stesso bacino idrografico, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici.

3. La Giunta regionale, ai fini dell'indizione della procedura di cui al comma 1, definisce con propria deliberazione la scelta in riferimento alle opzioni previste alle lettere a) e b) del comma 2, la durata della concessione e, fermi restando requisiti, contenuti e criteri di cui agli articoli 13, 14 e 15, ulteriori elementi essenziali della procedura di assegnazione, nonché l'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di assegnazione della concessione, al quale compete l'adozione del bando.

 

     Art. 13. (Requisiti di ammissione)

1. Possono partecipare alla procedura per l'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche gli operatori economici per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

2. Il partecipante, ai fini della dimostrazione di adeguata capacità tecnica e organizzativa, deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW. Il bando di cui all'articolo 14 prevede incrementi del requisito, in ragione della complessità e dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione in assegnazione, anche attraverso la definizione di soglie differenziate crescenti di potenza nominale media per tipologie omogenee di impianti.

3. Il partecipante, ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, deve produrre le referenze di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino la capacità del partecipante di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per l'eventuale indennizzo richiesto dal concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché per i beni di cui all'articolo 3, comma 3, dei quali il progetto proposto preveda l'utilizzo. Inoltre, devono accompagnare l'istanza idonee garanzie per l'importo e con le caratteristiche definite dal bando, fatto salvo l'importo minimo della cauzione stabilito all'articolo 25.

4. La Giunta regionale specifica i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, sulla base delle diverse tipologie degli impianti, nonché dell'entità e delle caratteristiche dimensionali degli impianti medesimi e dei beni messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alla procedura di assegnazione della o delle concessioni oggetto del bando. Tali requisiti sono proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, in relazione al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.

5. Anche nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati il bando definisce i requisiti, come previsti dai precedenti commi e questi, in caso di aggiudicazione della concessione, costituiscono una società avente come oggetto esclusivo la gestione della concessione. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio è indicata nell'istanza di assegnazione nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11.

6. Non è consentito partecipare alla gara per l'attribuzione di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

7. È vietato partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione in un raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese.

 

     Art. 14. (Contenuti del bando)

1. Tenendo conto di quanto stabilito dalla deliberazione di cui all'articolo 12, comma 3, il bando:

a) individua la concessione o l'accorpamento di più concessioni preesistenti oggetto della procedura di assegnazione;

b) individua la tipologia di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3;

c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali;

d) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;

e) individua eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;

f) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali ai sensi dell'articolo 16;

g) specifica i miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all'articolo 17;

h) specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18;

i) specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 19;

j) individua le misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;

k) specifica, ai sensi dell'articolo 13, i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria degli operatori economici, con particolare riferimento alla soglia, espressa in MW, della potenza nominale media annua, nonché gli ulteriori criteri di ammissione dei partecipanti;

l) determina le voci rilevanti e i relativi valori a base di gara dell'offerta economica e dispone in ordine all'incremento del canone di cui all'articolo 23;

m) stabilisce le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell'offerta;

n) stabilisce l'eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante di cui all'articolo 12, commi 1 e 1-ter, lettera d), del d.lgs. 79/1999 e all'articolo 13, comma 3, della presente legge;

o) stabilisce il prezzo base dei beni di cui all'articolo 3, comma 3, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999;

p) specifica e individua i criteri di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, differenziando classi di punteggio e loro valore ponderale;

q) specifica la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato ai sensi dell'articolo 20;

r) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e la documentazione tecnica progettuale da produrre unitamente all'istanza, ovvero, ove previsto, alla lettera di invito, nonché le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta economica;

s) specifica le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione, in applicazione delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1;

t) può stabilire ulteriori condizioni di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 26, comma 1.

 

     Art. 15. (Criteri di valutazione per l'assegnazione)

1. L'amministrazione competente, ai fini dell'assegnazione della concessione, si attiene ai seguenti criteri di valutazione:

a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 23, posto a base di gara;

b) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi posti a bando di gara ai sensi dell'articolo 17, tramite l'eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti, o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;

c) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 18 e 19;

d) l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;

2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;

3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;

e) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;

f) la disponibilità, fermi restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui all'articolo 20, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee destinate alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale, un ottimale utilizzo dell'acqua e degli impianti e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e degli oneri posti in capo al concessionario;

g) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

h) l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;

i) l'esperienza nell'ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;

j) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;

k) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;

l) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;

m) le misure, aggiuntive rispetto a quanto stabilito nel bando di gara, di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;

n) gli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi.

2. La valutazione dell'offerta economica, relativa all'incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone determinate ai sensi dell'articolo 23.

3. Con la deliberazione di cui all'articolo 12, comma 3, sono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione possono essere previsti, ove necessario, sub-parametri o sub-punteggi.

4. Se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione, la Regione può decidere di non procedere all'assegnazione.

 

     Art. 16. (Obblighi e limitazioni gestionali)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la Giunta regionale prevede per ciascuna concessione oggetto del bando specifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con riguardo:

a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua;

b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali ed agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto all'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;

d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.

 

     Art. 17. (Miglioramenti energetici)

1. Il bando di gara, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell'esercizio degli stessi, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) incremento della producibilità o della potenza di generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;

b) incremento della potenza nominale, anche mediante interventi di sviluppo ed efficientamento dell'utilizzo della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere a servizio dell'impianto;

c) incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di pompaggio ovvero di bacini di accumulo.

 

     Art. 18. (Miglioramento e risanamento ambientale)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera h), e secondo quanto prescritto e indicato dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale, nonché nel rispetto delle previsioni del Piano paesaggistico regionale o, nelle more della sua approvazione, del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) di cui all'articolo 262 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, la Giunta regionale definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) il mantenimento della continuità fluviale;

b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia;

c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara;

d) la tutela dell'ecosistema, della natura, della biodiversità e del paesaggio.

 

     Art. 19. (Interventi di compensazione ambientale e territoriale)

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs. 79/1999, non possono essere di carattere esclusivamente patrimoniale o economico e devono essere in ogni caso compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono stabilite nel bando di assegnazione della specifica concessione in relazione alle caratteristiche dell'invaso o corso d'acqua dato in concessione, con particolare riferimento:

a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;

b) al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio;

c) al risparmio e all'efficienza energetica;

d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata;

e) alla valorizzazione turistica ed infrastrutturale dei territori interessati dalla derivazione;

f) all'ottimizzazione delle funzioni di contenimento e regolazione delle piene svolte dagli invasi.

 

     Art. 20. (Clausole sociali)

1. I bandi di gara prevedono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a:

a) assorbire, compatibilmente con il fabbisogno richiesto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal concessionario subentrante, il personale adibito alla gestione dell'impianto idroelettrico oggetto dell'affidamento, risultante nell'organico al momento della pubblicazione del bando di gara, e mantenere i diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, compresi il trattamento economico, le qualifiche e gli inquadramenti in essere e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;

b) applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

 

     Art. 21. (Cessione di energia)

1. La presente disposizione disciplina, in attuazione dell'articolo 12, commi 1-quinquies e 1-septies, del d.lgs. 79/1999, l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica. A decorrere dal 2023 i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura di almeno il 50 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti residenti nei territori interessati dalla derivazione ovvero l'equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto.

2. La Regione, in alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, definisce la sua monetizzazione, anche integrale, a favore delle medesime categorie di utenti e per servizi pubblici previsti dallo stesso comma 1 nella medesima misura di almeno il 50 per cento del totale. La definizione e le eventuali successive modificazioni in ordine alla monetizzazione sono fissate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre per l'anno successivo, valutate le linee guida e le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

 

     Art. 22. (Provvedimento di concessione)

1. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la struttura regionale competente emette il provvedimento di aggiudicazione di grande derivazione d'acqua.

2. Entro dieci giorni dall'emissione del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 1 la struttura regionale competente lo trasmette all'aggiudicatario e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico unitamente allo schema del disciplinare.

3. L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del disciplinare-contratto, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i), su richiesta della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:

a) corrisponde il canone di cui all'articolo 23 stabilito in sede di aggiudicazione;

b) presta le garanzie finanziarie di cui all'articolo 25.

4. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche trasmette il disciplinare-contratto all'aggiudicatario, il quale deve provvedere alla sottoscrizione entro il termine di sessanta giorni dall'invio.

5. Il provvedimento di concessione viene rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricezione da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche del disciplinare-contratto sottoscritto per accettazione dal concessionario.

6. Il provvedimento di concessione di cui al comma 5 è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.

 

     Art. 23. (Canone di concessione)

1. In applicazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, a decorrere dall'anno 2023, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica che è articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.

2. In coerenza con l'articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs. 79/1999 la componente fissa è quantificata in un importo pari a quarantadue euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria, per le imprese della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.

3. In aggiunta alla componente fissa di cui al comma 2, la componente variabile è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, comprensiva dell'energia destinata a unità diverse da servizi ausiliari, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, e il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica. La percentuale del ricavo, come sopra determinato e costituente la componente variabile, è determinata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a scaglioni, non inferiore al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale esplicita, con formula matematica, le modalità di calcolo della componente variabile del canone, al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell'energia, in conformità alle linee guida dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

4. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell'energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia prodotta netta nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). La Regione può svolgere periodici controlli su tali apparecchiature di misura.

5. A decorrere dal 2023 e fino all'assegnazione della concessione, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione ogni anno un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione in misura pari a trenta euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Il canone aggiuntivo deve essere corrisposto semestralmente entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.

6. L'offerta economica sul canone di cui al comma 1 è riferita sia all'utilizzo della forza motrice sia all'utilizzo dei beni e delle opere passati in proprietà della Regione; la medesima offerta è riferita all'incremento sia della componente fissa del canone sia della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile del canone.

7. La Giunta regionale può stipulare intese o accordi con TERNA S.p.A. per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti.

8. Ove necessario, la Giunta regionale può stipulare intese o accordi con il Gestore dei Servizi Energetici per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della presente legge.

9. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta in due rate di pari importo, rispettivamente entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.

10. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 30 giugno in riferimento ai ricavi dell'anno precedente calcolati ai sensi dello stesso comma 3.

11. A decorrere dal 2023 una quota del 5 per cento degli introiti relativi alla componente fissa dei canoni previsti in bilancio è destinata al finanziamento delle spese relative alle attività di predisposizione e di gestione del Piano di tutela delle acque, finalizzato alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici regionali, nonché delle spese connesse alle attività di accertamento e riscossione dei canoni medesimi. Le risorse di cui al presente comma sono destinate per il 2 per cento alle attività relative ai comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni e per il restante 3 per cento ai territori degli altri comuni.

 

     Art. 24. (Destinazione dei canoni di concessione per interventi a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione)

1. A decorrere dal 2024, una quota pari al 35 per cento della componente fissa dei canoni di cui all'articolo 23, comma 2, previsti in bilancio, è destinata allo sviluppo e alla valorizzazione dei comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione attraverso interventi nei seguenti ambiti:

a) decoro urbano;

b) manutenzione ordinaria viabilità;

c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni;

d) realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di eventi e manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico del territorio per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale con proprio atto in favore dei comuni di cui al comma 1, per ciascuno degli ambiti di intervento di cui al medesimo comma 1, sulla base della popolazione residente. La Giunta regionale con il medesimo atto comunica ai comuni interessati l'importo delle risorse ripartite richiedendo agli stessi, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione di idonei programmi o progetti. Le risorse relative a ciascuno degli ambiti di cui al comma 1 sono concesse ai comuni sulla base di programmi o progetti presentati e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di rendicontazione degli stessi.

3. Ai fini del presente articolo i comuni territorialmente interessati dagli impianti di grandi derivazioni sono individuati in quelli in cui sussiste la presenza di impianti ovvero la presenza di opere idrauliche ad essi funzionalmente collegate che ne costituiscono parte integrante, cui afferiscono le attività di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice.

4. A decorrere dal 2024 sono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)).

 

     Art. 25. (Depositi cauzionali)

1. Alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione di grande derivazione idroelettrica ai sensi della presente legge l'assegnatario è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone di cui all'articolo 23, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT di cui all'articolo 23, comma 2, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere restituita, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall'autorità concedente, in caso di decadenza, revoca o rinuncia.

2. Sono stabilite dal bando l'ammontare della cauzione di cui al comma 1 e delle eventuali ulteriori garanzie, ivi incluse polizze fidejussorie finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale conseguenti all'eventuale smantellamento di opere, infrastrutture ed impianti da effettuare sulla base della proposta progettuale presentata.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 26. (Decadenza della concessione)

1. La concessione assegnata ai sensi della presente legge è soggetta alle cause di decadenza stabilite all'articolo 55 del r.d. 1775/1933; il bando può stabilire ulteriori condizioni di decadenza, in relazione a inadempimenti del concessionario, in particolare per quanto attiene il rispetto degli obblighi gestionali e delle compensazioni ambientali e territoriali stabilite nella concessione.

2. La presenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 può determinare la cessazione della concessione.

 

     Art. 27. (Disposizioni transitorie finali)

1. Per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, le variazioni anche sostanziali di cui all'articolo 49, comma primo, del r.d. 1775/1933, non danno comunque luogo a modifiche della scadenza originaria.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato dalla Giunta regionale il regolamento di cui agli articoli 7, comma 3 e 11, comma 1.

3. Nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 23, comma 3, si applica la percentuale minima del 2,5 per cento.

4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione sia scaduta, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 4 entro il termine di centottanta giorni.

5. Per l'anno 2023, fino all'entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione il canone fisso determinato in conformità alle disposizioni previgenti. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al temine dell'anno 2023 si applicano, sulla base dei giorni effettivi, le disposizioni ivi previste ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 23.

 

     Art. 28. (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione del patrimonio idroelettrico regionale, di tutela e risanamento ambientale e sviluppo territoriale dei comuni interessati dalle grandi derivazioni.

2. A tale fine, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione contenente informazioni documentate e dati di dettaglio riguardanti:

a) l'elenco e la descrizione delle concessioni attive con le relative scadenze, nonché i rapporti di fine concessione di cui all'articolo 4;

b) gli interventi e gli investimenti dichiarati e realizzati;

c) le misure, l'utilizzo e la destinazione delle forniture gratuite di energia elettrica da parte dei concessionari ai sensi dell'articolo 21, con riferimento anche al dettaglio dei servizi pubblici o delle categorie di utenti interessate, ovvero la destinazione dell'equivalente monetizzazione;

d) l'ammontare totale del canone introitato nell'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 23, commi 2, 3 e 5;

e) i dati acquisiti ai sensi dell'articolo 23, comma 7;

f) i progetti e gli interventi realizzati dai comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche attraverso le risorse a loro destinate, ai sensi dell'articolo 24;

g) gli interventi di tutela e ripristino dei corpi idrici regionali realizzati ai sensi dell'articolo 23, comma 11;

h) l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)), inerenti agli interventi per il finanziamento dell'attività di pronto intervento idraulico e di primo intervento urgente.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la definizione delle attività di valutazione connesse alla presente legge.

4. Tutti i soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati e le informazioni idonee a rispondere ai quesiti del presente articolo.

 

CAPO II

NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 29. (Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 23 sono iscritti al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione regionale 2023-2025 e successivi. Con legge di variazione o approvazione del bilancio sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni sulla base dell'andamento effettivo delle suddette entrate.

2. A decorrere dal 2024, per le finalità di quanto disposto all'articolo 24, è autorizzata nel bilancio di previsione la spesa annua stimata in euro 3.697.000,00, da imputare:

a) per euro 600.000,00 alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti";

b) per euro 600.000,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti";

c) per euro 1.850.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

d) per euro 647.000,00 alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".

3. Per gli anni 2024 e 2025 agli oneri di cui al comma 2 si provvede quanto ad euro 1.600.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 24 e quanto ad euro 2.097.000,00 a valore sulle maggiori entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni per effetto della presente legge.

4. L'impegno delle somme di cui al comma 2 è subordinato al preventivo accertamento delle entrate di cui al comma 1.

5. Con legge di approvazione del bilancio di previsione, le spese previste per ciascuno degli ambiti di intervento di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rideterminate fermo restando la spesa complessiva autorizzata al comma 1 dell'articolo 24.

6. A decorrere dal 2023, a valere sulle entrate di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di cui all'articolo 23, comma 11, stimata in euro 510.000,00 per l'anno 2023 e in euro 528.000,00 per gli anni successivi, alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", del bilancio di previsione 2023-2025 e successivi, di cui euro 188.000,00 per spese di investimento e il restante importo per spese correnti.

7. Con legge di approvazione del bilancio di previsione l'imputazione a spese di investimento o spese correnti di quanto autorizzato al precedente comma 6 può essere rideterminata tenendo conto degli interventi da realizzare.

8. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione della energia ceduta dai concessionari ai sensi dell'articolo 21 sono iscritti nello stato di previsione delle entrate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e destinati, per le finalità di cui al medesimo articolo, nei corrispondenti stanziamenti di spesa alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", del bilancio regionale di previsione.

9. Le attività di valutazione, verifica e controllo di cui agli articoli 3, 4, 7, 8, 11, 15 e quelle relative alle procedure di gara o di selezione previste nella presente legge sono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 30. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.