§ 89.2.49 - D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.2 federazioni e organizzazioni
Data:29/08/2023
Numero:120


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37
Art. 3.  Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38
Art. 4.  Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39
Art. 5.  Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40
Art. 6.  Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni


§ 89.2.49 - D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

(G.U. 4 settembre 2023, n. 206)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchè di semplificazione», e, in particolare, gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo»;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, concernente «Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo»;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, concernente «Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi»;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, concernente «Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi»;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, concernente «Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»;

     Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo»;

     Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che proroga di due mesi i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della medesima legge;

     Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2023;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, 37 e 39, di cui agli articoli 1, 2 e 4, espressa nella seduta del 21 giugno 2023;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e 40, di cui agli articoli 3 e 5, espressa nella seduta del 21 giugno 2023;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e per le disabilità;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), dopo le parole: «ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»;

     b) alla lettera h), le parole: «, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili» sono sostituite dalle seguenti: «che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità».

     c) alla lettera dd), dopo le parole: «e il direttore di gara» sono aggiunte le seguenti: «e ogni altro tesserato» e dopo le parole «verso un corrispettivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nei termini indicati dall'articolo 25»;

     2. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:»

     b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici».

     3. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1-bis le parole: «Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite» sono sostituite dalle seguenti: «Laddove gli enti che siano stati costituiti» e le parole: «iscritte al Registro unico del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti al Registro unico del terzo settore»;

     b) dopo il comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

     «1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.».;

     c) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: «Art. 7-bis - (Locali utilizzati) - 1. Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purchè non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.».

     4. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

     «1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.».

     5. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «riconosciuti dal CONI» sono aggiunte le seguenti: «e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP».

     6. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.».

     b) al comma 3, le parole: «associazioni sportive scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni e gruppi sportivi scolastici».

     7. All'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1:

     a) dopo le parole: «la Federazione Sportiva Nazionale» sono inserite le seguenti: «o la Federazione Sportiva Paralimpica»;

     b) dopo le parole: «alla Federazione Sportiva Nazionale» sono inserite le seguenti: «o alla Federazione Sportiva Paralimpica».

     8. All'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) dopo le parole: «è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato»;

     2) dopo le parole: «Ente di promozione sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»;

     b) al comma 2, le parole: «, dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione, o dalla società sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla società sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato».

     9. All'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, le parole: «Disciplina Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici».

     10. La rubrica del titolo IV del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituita dalla seguente: «Attività di sport che prevedono l'impiego di animali».

     11. All'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, dopo le parole «salvaguardia dell'incolumità degli animali» sono aggiunte le seguenti: «e degli atleti»;

     b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è data attuazione a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4.»;

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Ogni animale impiegato in attività sportive deve essere dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.»;

     d) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Fatta salva l'applicazione di quanto disposto al comma precedente, il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal proprietario degli stessi non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298. Analogamente, non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal legittimo detentore degli stessi, munito di idonea documentazione. In entrambe le ipotesi di cui ai periodi che precedono, il trasporto deve essere effettuato con mezzo di proprietà o in usufrutto del proprietario o detentore, o da loro acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facoltà di compera oppure noleggiato senza conducenti, e per finalità ludiche, sportive o sanitarie.»;

     e) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo si intende assolto qualora la copertura assicurativa sia garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in attività sportive.».

     12. L'articolo 20 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente:

     «Art. 20 (Competizioni sportive). - 1. L'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneità a partecipare, per condizioni di salute, di età e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non già in possesso del certificato di idoneità annuale previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 23. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.

     2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica è affidata all'organizzatore dell'evento.».

     13. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»;

     2) dopo le parole: «che impiegano animali in attività sportive si dotano» sono inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

     3) dopo le parole: «appositi regolamenti che fissino» sono inserite le seguenti «i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nel presente Capo I e»;

     b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Regolamenti sportivi e sanzioni disciplinari».

     14. All'articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o presso il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).».

     15. All'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «Ente di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri»;

     b) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalità e contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1.».

     16. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

     17. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «verso un corrispettivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonchè a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato»;

     2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»;

     b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

     «1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.»;

     c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.»

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.»;

     e) il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:

     «6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

     6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.».

     18. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono soppresse;

     b) al comma 2, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»;

     c) al comma 3, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»;

     d) al comma 4, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici».

     19. All'articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, le parole: «, dalla Disciplina Sportiva Associata» sono sostituite dalle seguenti: «o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici,»;

     b) al comma 5, dopo le parole: «Disciplina Sportiva Associata» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici,».

     20. All'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) alla lettera a), la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

     2) alla lettera b), dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»;

     b) al comma 3:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «L'associazione o società» sono inserite le seguenti: «nonchè la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.»;

     2) l'ultimo periodo è soppresso;

     c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», la parola: «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;

     d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.».

     21. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è inserito il seguente:

     «Art. 28 bis. (Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici). - 1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico - agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e alle specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (deaflympics), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonchè che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.

     2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.».

     22. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.».

     23. All'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti.».

     24. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso» sono soppresse»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,»

     c) al comma 3, ultimo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

     25. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «di concerto col Ministro della salute,» sono inserite le seguenti: «sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e»;

     b) al comma 2, le parole: «30 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «9 aprile 2008»;

     c) al comma 5, primo periodo, le parole: «e Discipline Sportive Associate» sono sostituite dalle seguenti: «, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici,»;

     d) al comma 6-bis, dopo le parole: «restano fermi» sono inserite le seguenti: «la disciplina attuativa e».

     26. All'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole «decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,» sono aggiunte le seguenti: «il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.»; dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

     b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.».

     27. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «con l'Autorità delegata in materia di sport,» sono inserite le seguenti: «su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.».

     28. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche»;

     b) al comma 8-quinquies, la parola: «è», è sostituita dalle seguenti: «può essere»;

     c) dopo il comma 8-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «8-sexies. Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

     8-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies, nonchè sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che verifica i dati nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115

     8-octies. Le società sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies pubblicano nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione.

     8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     8-decies. Per le finalità di cui al comma 8-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies.

     8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».

     29. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

     30. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici,»;

     2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»;

     b) al comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 35, commi 2,» sono inserite le seguenti: «6, 7,».

     31. All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,», dopo le parole: «dal CONI» sono inserite le seguenti: «e dal CIP, per quanto di competenza» e dopo le parole: «sentito il CONI» sono inserite le seguenti: «e il CIP, per quanto di competenza,».

     32. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «Province autonome e il CONI» sono sostituite dalle seguenti: «Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP»;

     b) al comma 2, le parole: «Il CONI stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, stabiliscono», e dopo le parole: «Associazioni Benemerite» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»;

     c) al comma 3, le parole: «Il CONI è tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti».

     33. All'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie volte al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico».

     34. All'articolo 43 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;

     b) al comma 4, in fine, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.».

     35. All'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, le parole: «tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;

     b) al comma 4, in fine, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.».

     36. All'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;

     b) al comma 4, le parole: «tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;

     c) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza».

     37. All'articolo 47, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP».

     38. All'articolo 48 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;

     b) al comma 4, lettera a), le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP».

     39. Al titolo VII del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prima dell'articolo 51, è inserito il seguente:

     «Art. 50-bis (Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo). - 1. Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, è istituito, entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel presente decreto;

     b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;

     c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative;

     d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.

     2. Con decreto dell'Autorità delegata per lo sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonchè l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio.

     3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione.

     4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi nè rimborsi spese, nè emolumenti comunque denominati.».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37

     1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;»

     b) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo è il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la società sportiva cessionaria e la società sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la società sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso.»;

     c) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport.».

 

     Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38

     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) ovunque ricorrano, le parole «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnica ed economica»;

     b) al comma 1:

     1) le parole «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono soppresse;

     2) dopo le parole «in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «da un elaborato volto ad illustrare il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento e dell'impatto sociale del medesimo e da un documento recante sintesi dei principali termini e condizioni volti a regolare i rapporti tra soggetto affidatario ed amministrazione»;

     c) al comma 2:

     1) al primo periodo, le parole «dell'articolo 23, commi 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

     2) al secondo periodo, le parole «in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo» sono soppresse;

     3) gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti «Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 e dagli articoli 174 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni.»;

     d) al comma 5, le parole «nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

     e) al comma 6:

     1) le parole «nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

     2) le parole «ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 193 del medesimo codice»;

     3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal medesimo codice».

     f) al comma 11:

     1) al primo periodo, le parole «nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

     2) al terzo periodo, le parole «se dichiara di assumere la migliore offerta presentata» sono sostituite dalle seguenti: «se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario»;

     3) il penultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di finanza di progetto. In particolare, se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo».

     g) al comma 12:

     1) al secondo periodo, le parole «sono redatti nel rispetto del regolamento unico di attuazione, esecuzione e integrazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previsto dall'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «sono redatti nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

     2) al terzo periodo, la parola «contigue» è soppressa;

     3) all'ultimo periodo, le parole «le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»

     4) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Ai fini dell'esecuzione e della successiva gestione degli interventi, e nella prospettiva di agevolare il coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e privati, l'associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica ha facoltà di costituire una società di scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento.».

     h) il comma 17 è soppresso;

     i) dopo il comma 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «18-bis. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchè i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e l'Istituto per il Credito Sportivo, anche in collaborazione con operatori economici e con le Amministrazioni interessate, possono promuovere gli interventi di cui al presente articolo. Fermo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente, trovano applicazione, in relazione ad interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti le disposizioni di cui agli articoli 193 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

     18-ter. Ai fini di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni interessate a perseguire gli obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio pubblico dedicato alla pratica sportiva anche attraverso le procedure di cui al presente decreto, l'Istituto per il Credito Sportivo è autorizzato a sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni richiedenti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica.»

     2. All'articolo 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 3, le parole «di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

     3. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento unico prevede l'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per la raccolta e gestione dei dati».

 

     Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «o ad un Ente di promozione sportiva» sono inserite le seguenti: «anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche»;

     b) al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

     «l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa;».

     2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «È altresì consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.».

     3. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro le Società e le Associazioni sportive riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP.».

     4. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11.»;

     b) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;»;

     c) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.»;

     d) al comma 4, le parole: «verificata la sussistenza delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonchè delle altre condizioni previste»;

     e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport. I rappresentanti del CONI attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP. Il comitato si riunisce a cadenza settimanale. Con proprio decreto, l'Autorità politica delegata in materia di sport definisce le modalità di funzionamento del Comitato. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi nè rimborsi spese, nè emolumenti comunque denominati.»;

     f) al comma 6, dopo le parole «Dipartimento per lo sport», sono inserite le seguenti: «, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza,»;

     g) dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «6-bis. Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.».

     5. All'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. All'istanza di cui all'articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.

     1-ter. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro nonchè dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

     1-quater. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e al comma 2 dell'articolo 11.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonchè del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.»;

     c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

     3-ter. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

     3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.»

 

     Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati, preparati e conformi alle linee guida predisposte della Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI;».

     2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, le parole «servitù connesse alla gestione di tali aree» sono sostituite dalle seguenti: «servitù e usi civici connessi alla gestione di tali aree»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico.»

     3. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera a), le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. Per le piste già esistenti e già realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13».

     4. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al primo periodo dopo le parole: «la numerazione» sono aggiunte le seguenti: «, con sistemi di pronta riconoscibilità dei due opposti bordi pista».

     5. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, lettera b), dopo le parole «per brevi tratti adeguatamente segnalati» sono aggiunte le seguenti: «o, per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023, che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri».

     6. All'articolo 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, lettera e), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, salvo che tale attività non sia stata affidata ai soggetti individuati dall'articolo 29, alla Croce Rossa italiana o alla Croce Bianca italiana, mediante specifiche convenzioni»;

     b) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI».

     7. All'articolo 10, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica, la parola: «Piste» è sostituita dalla seguente «Tracciati»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitati dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico degli stessi separandoli, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano i tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione dei tracciati di allenamento spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento.»;

     c) al comma 3, le parole: «della pista» sono sostituite dalle seguenti: «del tracciato».

     8. All'articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) al primo periodo, le parole «cattive condizioni di fondo» sono sostituite dalle seguenti: «, condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida»;

     2) al secondo periodo, le parole «dallo stato» sono sostituite dalle seguenti: «dalle condizioni di innevamento»;

     b) al comma 4, dopo le parole: «in caso di pericolo» sono inserite le seguenti: «atipico».

     9. All'articolo 13, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, dopo le parole: «a cura dei gestori delle aree stesse» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenuto anche conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore».

     10. All'articolo 17, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 3, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio».

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 29, valutati in 3,5 milioni di euro nell'anno 2024 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, le parole: «delle società ed associazioni sportive» sono soppresse.

     4. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.